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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il BU, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7247 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
BRASCA LEONARDO e SQUILLACE GIOVANNI
ATTRICE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avvocati LUPO ALFREDO, LUPO MONICA C.F._3
e LUPO ROBERTA
CONVENUTI
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di rivendicazione (art. 948 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte autorizzate depositate dall'attrice il
05/01/2025 e dai convenuti il 31/12/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Modena allo Stradello Parte_1
Bernarda n. 85, località Collegara, catastalmente individuato, ha convenuto in giudizio la madre e i fratelli VA e chiedendone l'immediato rilascio nonché “2) CP_1 Controparte_3
accertare e dichiarare, in capo alla sig.ra , il credito di euro 37.400,00 o di quella Parte_1
diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad ogni rateo maturando nelle more del presente giudizio a titolo di indennità di occupazione senza titolo e, per l'effetto, condannare i convenuti al relativo pagamento oltre interessi come per legge. 3) accertare ogni debito a titolo di oneri condominiali eventualmente non pagati dagli illegittimi occupanti e, per l'effetto, condannarli al pagamento degli stessi ovvero al rimborso di quanto pagato dalla sig.ra ” Pt_1
L'attrice ha riferito di aver dato ospitalità ai convenuti nel proprio immobile sino al momento in cui la madre ha radicato contenzioso per vedersi riconosciuta la proprietà del medesimo, a suo dire intestato fittiziamente alla figlia (qui attrice), pretesa respinta dall'intestato BU con Pt_1
sentenza n. 456/2020, pubblicata il 28/04/2020.
2. Si sono costituiti e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, CP_1 Controparte_2
ritenute infondate, e “in via riconvenzionale: la signora , nella denegata ipotesi che CP_1
il BU dovesse accogliere le domande attrici, chiede: (i) che la sig.ra venga Parte_1
condannata a pagare ad essa tutti gli oneri, di qualsiasi natura, corrisposti per CP_1
l'appartamento del quale rivendica la restituzione, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
(ii) che tale credito venga posto a compensazione con quello eventualmente accertato a favore di essa attrice a titolo di indennità, ferma la condanna della stessa al pagamento della differenza risultante a suo debito”
in particolare, ha ribadito di essere la reale proprietaria dell'immobile di cui si CP_1
discute e di aver appellato la sentenza di primo grado a lei sfavorevole nel parallelo giudizio di simulazione.
dal canto suo, ha riferito di essersi trasferito in altro immobile, condotto in Controparte_2
locazione, dal giorno 01/07/2022 e di essere pertanto estraneo alla lite.
3. è invece rimasto contumace, risultando, a ben vedere, estraneo alla lite, dal Controparte_3
momento che non ha mai allegato con chiarezza, e tantomeno dimostrato, la sua Parte_1
persistente presenza all'interno dell'immobile, facendo sempre esclusivo riferimento alla sola madre
CP_1
4. Non è stata svolta istruttoria, non necessaria, e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale dei Difensori delle parti all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14/01/2025.
§
2 A) La richiesta restitutoria formulata dall'attrice ex art. 948 c.c. nei confronti di è CP_1
fondata e viene accolta. risulta aver acquistato l'immobile di cui si discute con rogito del 16/12/1999 (doc. 1 Parte_1
di parte attrice) e non ha allegato, e tantomeno provato, titolo in forza del quale CP_1
sarebbe legittimata a occuparlo, limitandosi a riproporre, inammissibilmente in questa sede, le doglianze circa la simulazione del predetto acquisto, peraltro già respinte tanto da questo BU, quanto dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza intervenuta nelle more (decisioni, peraltro, dalla motivazione prima facie convincente incentrata sull'assenza di controdichiarazione scritta, imprescindibile per la prova della dedotta simulazione inter partes ex art. 1417 c.c.).
B) Da respingere, invece, la medesima richiesta restitutoria avanzata dall'attrice nei confronti del fratello VA, che risulta aver abbandonato l'immobile nel luglio 2022, dunque prima del radicarsi di questo contenzioso (nel novembre dello stesso anno), come da contratto di locazione regolarmente registrato da egli prodotto sub doc. 12.
Lo stesso dicasi per quanto concerne il fratello , secondo quanto evidenziato al punto n. 3 CP_3
della narrativa che precede.
C) Ugualmente da rigettare, per difetto di allegazioni debitamente circostanziate (entro il termine ultimo costituito dalla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.), oltre che per mancanza di idonee prove a supporto (entro il successivo termine ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) la domanda di di ricevere somme dai convenuti per l'occupazione sine titulo dell'immobile in Parte_1
questione.
La richiedente si è, infatti, laconicamente limitata a dare atto di aver inviato alla madre, in data
31/10/2020, raccomandata contenente intimazione al rilascio (pagina 3 dell'atto di citazione, cui non ha fatto seguito alcuna memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.).
Nulla è stato allegato, e tantomeno provato, circa l'intendimento dell'attrice di utilizzare personalmente l'immobile (anche indicandone le concrete modalità) o di locarlo a terzi, in quest'ultimo caso chiarendone le effettive possibilità e le occasioni in tesi perdute.
La pretesa, per come formulata, si risolve insomma in inammissibile domanda di risarcimento di danno in re ipsa.
D) Ancora da respingere la richiesta dell'attrice di “accertare ogni debito a titolo di oneri condominiali eventualmente non pagati dagli illegittimi occupanti e, per l'effetto, condannarli al pagamento degli stessi ovvero al rimborso di quanto pagato dalla sig.ra rimasta così Pt_1
genericamente enunciata, nonché sfornita di prova.
E) nella propria comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 06/03/2023, CP_1
dunque nel termine di 20 giorni prima della prima udienza fissata, ex art. 168 bis, ultimo comma,
3 c.p.c., per il 28/03/2023, ha domandato, in via riconvenzionale “ove mai TO BU … dovesse comunque ritenere la madre dell'attrice una mera occupante abusiva, allora essa attrice dovrà essere chiamata a rimborsare tutti gli oneri di qualsiasi natura, concernenti l'appartamento in questione, corrisposti per suo conto dalla convenuta. Oneri che ci si riserva di quantificare in corso di causa, ma che solo a titolo di quote condominiali superano ampiamente i 60.000 euro”
(pagine 5-6).
La pretesa restitutoria ha dunque per oggetto “tutti gli oneri di qualsiasi natura”, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, da subito sono state indicate le spese condominiali.
Nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., a rituale precisazione della richiesta onnicomprensiva tempestivamente proposta, la convenuta ha indicato anche le somme da lei indebitamente corrisposte per il rimborso del mutuo contratto dall'attrice (doc. 13 di parte convenuta) per l'acquisto dell'immobile di cui trattasi, depositando, a prova della suddetta richiesta (con la successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., dunque sempre in modo tempestivo), ai numeri da 21 a 27, documentazione contabile da cui risultano puntuali versamenti mensili dalla madre alla figlia, negli anni 2015-2021, per totali euro 90.480,01, aventi sempre come chiara causale il pagamento del mutuo in questione. si è limitata, in proposito, a eccepire l'inammissibilità della pretesa avversaria per Parte_1
asserita mutatio libelli, dunque in modo infondato, come sopra chiarito, nonché la prescrizione, insussistente, trattandosi, come visto, di ripetizione di esborsi effettuati non oltre otto anni dalla formulazione della richiesta restitutoria. Nel merito, l'attrice non ha invece contestato di aver ricevuto i denari in questione dalla madre, né la relativa causale.
La domanda restitutoria di è dunque fondata per l'importo sopra quantificato di euro CP_1
90.480,01, oltre interessi legali dalla domanda (06/03/2023) al saldo, trattandosi di pagamenti indebiti
(art. 2033 c.c.), poiché privi di causa o, a tutto concedere, di donazioni nulle perché mancanti di forma solenne (art. 782 c.c.).
F) Da respingere, invece, la medesima domanda riconvenzionale nella parte concernente utenze e spese condominiali, trattandosi di esborsi non indebiti, ma eseguiti per servizi fruiti;
delle asserite spese condominiali, peraltro, non è stata fornita alcuna prova.
G) Le spese di lite tra e vanno compensate, stante la reciproca Parte_1 CP_1
soccombenza (art. 92, secondo comma, c.p.c.) risultante dal contemporaneo accoglimento della domanda dell'attrice di restituzione dell'immobile e della riconvenzionale della convenuta.
Il rigetto di ogni pretesa di nei confronti del fratello giustifica, Parte_1 Controparte_2
invece, la condanna della prima a rifondere le spese di lite al secondo (art. 91, primo comma, c.p.c.).
4 Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 5.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi, e liquidando valori prossimi ai medi per quelle di studio e introduttiva, e vicini ai minimi per quelle istruttoria e decisionale, svolte in forma ridotta.
P.Q.M.
Il BU Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- ordina a l'immediata riconsegna a dell'immobile sito in Modena CP_1 Parte_1
allo Stradello Bernarda n. 85, località Collegara, liberandolo da ogni bene di proprietà della prima;
- condanna a pagare a euro 90.480,01, oltre interessi legali dal Parte_1 CP_1
06/03/2023 al saldo;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere le spese di lite a liquidate in euro 5.500,00 Parte_1 Controparte_2
per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Modena, 17/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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