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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1970/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1970/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre
2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Caltagirone, nel Viale P. Umberto n. 49, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Carlo Foschea (C.F.: ), che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in calce all'atto di citazione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Gela, nel Corso CP_1 C.F._4
Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'avv. Maria Giordano (C.F.: ), che C.F._5 la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre 2024, all'esito della quale parte opponente ha insistito preliminarmente nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta ha contestato la richiesta di riapertura dell'istruttoria e ha precisato le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda attorea con condanna della pagina 1 di 4 controparte alle spese per lite temeraria e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in comparsa e negli atti di causa, chiedendone la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 dicembre 2020, e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione nell'ambito della procedura esecutiva nr. 226/2019
R.G. Esec., pendente presso l'Intestato Tribunale, promossa dalla procedente a seguito del CP_1 preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. notificato il 26 aprile 2019, con il quale era stato loro intimato il rilascio dell'immobile ubicato in Gela, alla Via Caronda n. 23, piano primo - come meglio identificato nell'atto di precetto preventivamente notificato il 14 marzo 2019 - in forza della sentenza n. 97/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data 6 febbraio 2018 nell'ambito del giudizio civile nr. 219/2013 R.G., munita di formula esecutiva in data 10 ottobre 2018.
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c. del 26 settembre 2019, e Parte_1
proponevano opposizione, chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura Parte_2 esecutiva nr. 226/2019 R.G. Esec., istanza rigettata con ordinanza emessa in data 29 ottobre 2020, con cui il G.E. adito assegnava termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 - bis c.p.c. ridotti alla metà.
Gli opponenti hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione, deducendo, quale unico motivo,
l'inidoneità del titolo a fondare l'intrapresa azione esecutiva, atteso che l'immobile oggetto del rilascio risulterebbe intercluso, non possedendo un autonomo ingresso né una servitù di passaggio, sicché la materiale immissione in possesso della parte intimata violerebbe il diritto di proprietà degli esecutati
(motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.). Hanno chiesto, quindi, dichiararsi la illegittimità ovvero la conseguente improcedibilità dell'esecuzione, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata. In particolare, quest'ultima ha precisato che le avverse doglianze non riguardano la validità o la regolarità formale del titolo azionato, costituito dalla sentenza di condanna al rilascio dell'immobile, ma semplici accorgimenti tecnici demandati dal G.E. al consulente tecnico d'ufficio già nominato nella procedura esecutiva n. 226/2019 R.G. Esec.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie e la causa veniva istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024, previa concessione dei termini per il deposito pagina 2 di 4 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'opposizione è infondata e va respinta per le seguenti ragioni.
Giova, anzitutto, premettere che il titolo su cui si fonda l'intrapresa azione esecutiva è costituito dalla sentenza n. 97/2018 resa in data 6 febbraio 2018, con cui lo stesso Tribunale di Gela, previo accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile sito in Gela, Via Caronda n. 23 primo piano da parte dei convenuti e , odierni opponenti, ha ordinato a questi ultimi il rilascio dell'immobile de Parte_1 Parte_2 quo in favore dell'attrice fissando all'uopo la data del 10 aprile 2018. CP_1
Tale sentenza contiene un espresso ordine di rilascio dell'immobile a carico degli odierni opponenti, sicché essa costituisce certamente valido titolo per l'esecuzione per rilascio. Il provvedimento posto in esecuzione
– a prescindere da ogni valutazione circa le concrete modalità di attuazione dell'ordine di rilascio, che non può essere oggetto di discussione nella presente fase processuale – contiene una statuizione di natura evidentemente condannatoria, nella parte in cui impone ai detentori esecutati “il rilascio, in favore dell'attrice, dell'alloggio libero da persone e cose” (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di citazione)
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dunque, il titolo giudiziale azionato da CP_1
è idoneo a fondare l'esecuzione ex art. 605 e ss. c.p.c., in quanto munito di efficacia esecutiva ai sensi
[...] dell'art. 474 c.p.c.
Le risoluzione delle improrogabili questioni di fatto e di diritto relative all'ordine di rilascio consacrato nel titolo giudiziale azionato sono demandate al Giudice dell'Esecuzione ex art. 610 c.p.c. e vanno affrontate in seno alla procedura esecutiva n. 226/2019 R.G. Esec., ove risulta in corso di svolgimento apposita C.T.U. tecnica: tale ultima circostanza deve ritenersi pacifica (cfr. verbale d'udienza del 9 ottobre 2024).
Invero, è compito del Giudice dell'Esecuzione dirimere ogni possibile dubbio sulla portata del titolo esecutivo e procedere, occorrendo, alla concreta determinazione delle modalità dell'esecuzione e alla soluzione delle difficoltà che insorgano nel suo corso. In questo senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo, fermo restando che il provvedimento, ove risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata ha, sebbene adottato con le forme ex art. 610 cod. proc. civ., natura di sentenza ed è appellabile.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 22/09/2006, n. 20648; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez.
III, 26/08/2014, n. 18257).
Alla luce di quanto sopra esposto, la spiegata opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta la stessa deve essere rigettata in difetto di prova dei danni sofferti – ulteriori rispetto a quelli compensati dalla rifusione delle pagina 3 di 4 spese processuali - per aver dovuto resistere in giudizio alla domanda infondata dell'attore (cfr. Cass.
S.U. sent. nr. 7583/2004)
La domanda va perciò respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per attività di studio pari ad euro 851,00, per la fase introduttiva pari ad euro 602,00, per la fase istruttoria pari ad euro
903,00 e per la fase decisionale pari ad euro 1.453,00 – per un compenso complessivo di euro 3.809,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 27 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1970/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 9 ottobre
2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Caltagirone, nel Viale P. Umberto n. 49, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Carlo Foschea (C.F.: ), che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in calce all'atto di citazione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Gela, nel Corso CP_1 C.F._4
Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'avv. Maria Giordano (C.F.: ), che C.F._5 la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre 2024, all'esito della quale parte opponente ha insistito preliminarmente nell'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; parte opposta ha contestato la richiesta di riapertura dell'istruttoria e ha precisato le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda attorea con condanna della pagina 1 di 4 controparte alle spese per lite temeraria e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in comparsa e negli atti di causa, chiedendone la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 dicembre 2020, e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione nell'ambito della procedura esecutiva nr. 226/2019
R.G. Esec., pendente presso l'Intestato Tribunale, promossa dalla procedente a seguito del CP_1 preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. notificato il 26 aprile 2019, con il quale era stato loro intimato il rilascio dell'immobile ubicato in Gela, alla Via Caronda n. 23, piano primo - come meglio identificato nell'atto di precetto preventivamente notificato il 14 marzo 2019 - in forza della sentenza n. 97/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data 6 febbraio 2018 nell'ambito del giudizio civile nr. 219/2013 R.G., munita di formula esecutiva in data 10 ottobre 2018.
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II c.p.c. del 26 settembre 2019, e Parte_1
proponevano opposizione, chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura Parte_2 esecutiva nr. 226/2019 R.G. Esec., istanza rigettata con ordinanza emessa in data 29 ottobre 2020, con cui il G.E. adito assegnava termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 - bis c.p.c. ridotti alla metà.
Gli opponenti hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione, deducendo, quale unico motivo,
l'inidoneità del titolo a fondare l'intrapresa azione esecutiva, atteso che l'immobile oggetto del rilascio risulterebbe intercluso, non possedendo un autonomo ingresso né una servitù di passaggio, sicché la materiale immissione in possesso della parte intimata violerebbe il diritto di proprietà degli esecutati
(motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.). Hanno chiesto, quindi, dichiararsi la illegittimità ovvero la conseguente improcedibilità dell'esecuzione, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata. In particolare, quest'ultima ha precisato che le avverse doglianze non riguardano la validità o la regolarità formale del titolo azionato, costituito dalla sentenza di condanna al rilascio dell'immobile, ma semplici accorgimenti tecnici demandati dal G.E. al consulente tecnico d'ufficio già nominato nella procedura esecutiva n. 226/2019 R.G. Esec.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie e la causa veniva istruita mediante assunzione di prove documentali.
La causa, rinviata per le successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024, previa concessione dei termini per il deposito pagina 2 di 4 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'opposizione è infondata e va respinta per le seguenti ragioni.
Giova, anzitutto, premettere che il titolo su cui si fonda l'intrapresa azione esecutiva è costituito dalla sentenza n. 97/2018 resa in data 6 febbraio 2018, con cui lo stesso Tribunale di Gela, previo accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile sito in Gela, Via Caronda n. 23 primo piano da parte dei convenuti e , odierni opponenti, ha ordinato a questi ultimi il rilascio dell'immobile de Parte_1 Parte_2 quo in favore dell'attrice fissando all'uopo la data del 10 aprile 2018. CP_1
Tale sentenza contiene un espresso ordine di rilascio dell'immobile a carico degli odierni opponenti, sicché essa costituisce certamente valido titolo per l'esecuzione per rilascio. Il provvedimento posto in esecuzione
– a prescindere da ogni valutazione circa le concrete modalità di attuazione dell'ordine di rilascio, che non può essere oggetto di discussione nella presente fase processuale – contiene una statuizione di natura evidentemente condannatoria, nella parte in cui impone ai detentori esecutati “il rilascio, in favore dell'attrice, dell'alloggio libero da persone e cose” (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di citazione)
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dunque, il titolo giudiziale azionato da CP_1
è idoneo a fondare l'esecuzione ex art. 605 e ss. c.p.c., in quanto munito di efficacia esecutiva ai sensi
[...] dell'art. 474 c.p.c.
Le risoluzione delle improrogabili questioni di fatto e di diritto relative all'ordine di rilascio consacrato nel titolo giudiziale azionato sono demandate al Giudice dell'Esecuzione ex art. 610 c.p.c. e vanno affrontate in seno alla procedura esecutiva n. 226/2019 R.G. Esec., ove risulta in corso di svolgimento apposita C.T.U. tecnica: tale ultima circostanza deve ritenersi pacifica (cfr. verbale d'udienza del 9 ottobre 2024).
Invero, è compito del Giudice dell'Esecuzione dirimere ogni possibile dubbio sulla portata del titolo esecutivo e procedere, occorrendo, alla concreta determinazione delle modalità dell'esecuzione e alla soluzione delle difficoltà che insorgano nel suo corso. In questo senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo, fermo restando che il provvedimento, ove risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata ha, sebbene adottato con le forme ex art. 610 cod. proc. civ., natura di sentenza ed è appellabile.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 22/09/2006, n. 20648; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez.
III, 26/08/2014, n. 18257).
Alla luce di quanto sopra esposto, la spiegata opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta la stessa deve essere rigettata in difetto di prova dei danni sofferti – ulteriori rispetto a quelli compensati dalla rifusione delle pagina 3 di 4 spese processuali - per aver dovuto resistere in giudizio alla domanda infondata dell'attore (cfr. Cass.
S.U. sent. nr. 7583/2004)
La domanda va perciò respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per attività di studio pari ad euro 851,00, per la fase introduttiva pari ad euro 602,00, per la fase istruttoria pari ad euro
903,00 e per la fase decisionale pari ad euro 1.453,00 – per un compenso complessivo di euro 3.809,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 27 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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