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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42451/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42451/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 10.50 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. IACONA DONATELLA, che chiede pronunciarsi la risoluzione del contratto con ordine di rilascio dell'immobile nonché condannarsi le controparti al pagamento dei canoni impagati, con condanna altresì alla refusione delle spese di mediazione, di fase sommaria e del merito;
per parte resistente nessuno
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_1
e ;
[...] Controparte_2
dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio, ad ore 12.10 pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42451/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. IACONA DONATELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di avere concesso in locazione alle parti intimate l'unità immobiliare sita in Milano, viale
Famagosta n. 24 con contratto di locazione ad uso abitativo decorrente dal 13/07/2021; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dall'ottobre 2021,
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 28/11/2024 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nessuna memoria integrativa veniva depositata.
All'udienza del 19/03/2025, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace. Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di ottobre 2021, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore alla data di intimazione aveva omesso il pagamento di ben 23 mensilità d canone.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 13/07/2021 tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'immobile sito Controparte_3
in Milano, viale Famagosta 24 si è risolto per grave inadempimento della parte conduttrice ex artt.
1455 e 1453 c.c.
Per l'effetto e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità dell'inadempimento.
La parte resistente deve essere inoltre condannata al pagamento di € 30.360,00 per canoni di locazione e spese maturati sono al marzo 2024 (come da intimazione) oltre ai canoni maturati successivamente a tale data e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte ( di trattazione e decisionale) con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da tabelle in uso presso questo tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione ed a parametro minimo, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro senza partecipazione delle controparti.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 42451/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a Controparte_1
e il contratto di locazione abitativa da loro stipulato
[...] Controparte_2
in data con ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, viale Parte_1
Famagosta 24;
2) condanna a Controparte_3
rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto che precede libero da persone e cose;
3) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
30.360,00, per canoni di locazione e spese scaduti al marzo 2024, oltre al pagamento dei canoni maturati successivamente e sino all'effettivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 316,00 per spese ed € 4.924,00 per compensi professionali (di cui € 2.300,00 per la fase sommaria ed € 268,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42451/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 10.50 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. IACONA DONATELLA, che chiede pronunciarsi la risoluzione del contratto con ordine di rilascio dell'immobile nonché condannarsi le controparti al pagamento dei canoni impagati, con condanna altresì alla refusione delle spese di mediazione, di fase sommaria e del merito;
per parte resistente nessuno
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_1
e ;
[...] Controparte_2
dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio, ad ore 12.10 pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42451/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. IACONA DONATELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di avere concesso in locazione alle parti intimate l'unità immobiliare sita in Milano, viale
Famagosta n. 24 con contratto di locazione ad uso abitativo decorrente dal 13/07/2021; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dall'ottobre 2021,
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 28/11/2024 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nessuna memoria integrativa veniva depositata.
All'udienza del 19/03/2025, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace. Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di ottobre 2021, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore alla data di intimazione aveva omesso il pagamento di ben 23 mensilità d canone.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 13/07/2021 tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'immobile sito Controparte_3
in Milano, viale Famagosta 24 si è risolto per grave inadempimento della parte conduttrice ex artt.
1455 e 1453 c.c.
Per l'effetto e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità dell'inadempimento.
La parte resistente deve essere inoltre condannata al pagamento di € 30.360,00 per canoni di locazione e spese maturati sono al marzo 2024 (come da intimazione) oltre ai canoni maturati successivamente a tale data e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte ( di trattazione e decisionale) con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da tabelle in uso presso questo tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione ed a parametro minimo, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro senza partecipazione delle controparti.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 42451/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a Controparte_1
e il contratto di locazione abitativa da loro stipulato
[...] Controparte_2
in data con ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, viale Parte_1
Famagosta 24;
2) condanna a Controparte_3
rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto che precede libero da persone e cose;
3) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
30.360,00, per canoni di locazione e spese scaduti al marzo 2024, oltre al pagamento dei canoni maturati successivamente e sino all'effettivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 316,00 per spese ed € 4.924,00 per compensi professionali (di cui € 2.300,00 per la fase sommaria ed € 268,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati