Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 2
Il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per malattia professionale deve essere individuato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato sia dei predetti requisiti, sia del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (conoscibilità che, generalmente, si ha a seguito dell'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile)
A norma degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo "iter" venga di fatto a concludersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15343 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del presidente ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 403 del Tribunale di Varese depositata il 10 settembre 1999 (R.G. n. 24/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Emilia Favata per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità, e in subordine il rigetto, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 gennaio 1998 il Pretore di Varese rigettava la domanda proposta con ricorso del 4 maggio 1993 da TO AR nei confronti dell'INAIL, di riconoscimento della rendita per malattia professionale (ipoacusia) con decorrenza dal 16 febbraio 1990, in quanto prescritto il diritto ex art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. La decisione, appellata dall'assicurato, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede, con pronuncia depositata il 10 settembre 1999. Il giudice del gravame, rilevato che il lavoratore, sin dal 28 novembre 1988 aveva denunciato di essere affetto da ipoacusia derivante dalla lavorazione cui era stato adibito per molti anni, presentando poi, in data 9 marzo 1989, ricorso amministrativo all'INAIL, ha ritenuto che il predetto AR aveva raggiunto dal 16 febbraio 1990, quando si era sottoposto ad un esame audiometrico presso il Centro ricerche per la Medicina del lavoro di Busto Arsizio, la certezza della misura invalidante (sedici per cento) della malattia, e che la prescrizione triennale doveva farsi decorrere da tale ultima data e non dal 31 luglio 1992, come pretendeva l'appellante che, ai fini della consapevolezza del superamento della soglia minima indennizzabile della malattia, faceva riferimento alla certificazione medica a lui rilasciata a seguito di un successivo esame audiometrico, con diversa base strumentale (complesso audiologico amplifon) cui egli si era sottoposto. Il medesimo giudice ha pure escluso che l'assicurato potesse fruire per una seconda volta, rispetto all'unica procedura, del periodo di sospensione (giorni centocinquanta) della prescrizione per la liquidazione dell'indennità in via amministrativa. Di questa pronuncia il lavoratore ha richiesto la cassazione con ricorso basato su un motivo, illustrato con memoria. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 2935 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata sulla decorrenza della prescrizione, individuata alla data dell'esame audiometrico ma senza indagare sul tenore della relativa certificazione medica che riportava solo la malattia e non il grado di invalidità, e per non avere tenuto conto della sospensione della prescrizione, prevista dall'art. 111 del d.P.R. citato, dalla data in cui secondo il Tribunale egli aveva raggiunto la certezza dell'indennizzabilità della malattia, con la conseguenza che alla proposizione dell'azione giudiziaria (4 maggio 1993) il diritto fatto valere non era estinto prescrizione.
Il motivo è infondato. In tema di decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per la rendita INAIL, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel fissarla dal momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (v. fra le tante Cass. 11 luglio 2001 n. 9388, Cass. 18 agosto 2000 n. 10951). La sentenza impugnata ha deciso conformemente a tali principi, avendo accertato che il AR - il quale già il 28 novembre 1988 aveva denunciato all'INAIL la ipoacusia, presentando il 9 marzo 1989 ricorso amministrativo per il silenzio rifiuto dell'ente - ad un esame audiometrico effettuato il 16 febbraio 1990 presso il Centro ricerche per la medicina del lavoro di Busto Arsizio era risultato affetto, secondo il metodo Rossi, da inabilità permanente del sedici per cento, stando a quanto poi riportato in una valutazione del 31 luglio 1992 del Dott. S. Sinatra, specialista in medicina legale. La determinazione della consapevolezza nell'assicurato alla data del 16 febbraio 1990, della entità della malattia e della sua indennizzabilità è stata giustificata con motivazione congrua e priva di errori logico-giuridici, e la censura avanzata, laddove propone una diversa ricostruzione dei fatti escludendo in quella certificazione la indicazione della percentuale di inabilità, la quale sarebbe stata fornita al AR solo il 31 luglio 1992, dopo altro esame audiometrico (con diversa base strumentale), tende inammissibilmente ad un riesame del merito, senza indicare alcun vizio riscontrabile nel ragionamento seguito dal Tribunale. Privo di fondamento è pure l'altro profilo di censura, concernente l'applicazione di un ulteriore periodo di sospensione della prescrizione ex art. 111 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dalla data del 16 febbraio 1990, quando, già esaurito il procedimento amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale, avrebbe raggiunto la consapevolezza del grado di inabilità derivante dalla ipoacusia denunciata: si deve infatti osservare che la prescrizione triennale in esame, in base alla formulazione dell'art. 111 del citato d.P.R., è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi (Cass. 21 marzo 1997 n. 2515), periodo già considerato dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato le singole fasi, specificandone le date, del procedimento amministrativo. Il ricorso va dunque rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002