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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 1399/2020, trattenuta in decisione all'udienza del
18/2/2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GIALLUISI DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato nel suo studio in via Giuseppe De Nittis 6 - Barletta
PARTE ATTRICE
E
nella qualità di impresa assicurativa designata per la Puglia per il CP_1 [...]
, in forza del provvedimento IVASS n. 32 del Controparte_2
19 maggio 2015 per i sinistri accaduti dal 01.07.2015 rappresentata e difesa dall'avv. TACCHIO
FRANCESCO con domicilio eletto nel suo studio in Andria v.le Venezia Giulia 152
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9/3/2020 il sig. deducendo che il giorno Parte_1
26.06.2019, alle ore 21.30 circa, in Barletta, mentre con il suo motociclo Piaggio Aprilia Scarabeo, targato AW 52655 percorreva Via Dei Salici in direzione Via Minervino, veniva attinto e scaraventato a terra da un'autovettura Opel Corsa di colore scuro rimasta non identificata.
Quest'ultima autovettura, ripartendo improvvisamente dalla sua posizione di quiete (era, a detta dell'attore, in sosta sul margine destro della careggiata) per immettersi nella corsia di marcia nel senso di percorrenza verso via Minervino, urtava con la sua parte laterale sinistra la parte destra del motociclo. Riferisce l'attore, quindi, di essere caduto ed aver in conseguenza di ciò subito lesioni personali. Non essendo riuscito ad identificare l'autovettura coinvolta nel sinistro, evocava in giudizio l' nella qualità di impresa assicurativa designata per la Puglia per il Fondo di CP_1
1 Garanzia per le Vittime della Strada chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'investitore e il risarcimento del danno quantificato in € 47.380,31.
Si costituiva l' contestando l'avverso assunto, ritenendolo non provato come anche la CP_1 quantificazione dei danni subiti dall'infortunato, ed insistendo per il rigetto delle conclusioni rassegnate dall'attore.
La causa, pervenuta al sottoscritto magistrato già istruita, mediante l'ascolto dei testi indicati dall'attore e l'espletamento della CTU, con udienza già fissata per la discussione e decisione, veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di un accordo conciliativo e, constatata l'impossibilità di risolvere bonariamente la vertenza, introitata per la decisione.
La domanda pare fondata.
Preliminarmente si osserva che il Fondo di Garanzia della Strada ha il precipuo scopo di CP_2 garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 d.lgs. 209 del
07.09.2005 - "Codice delle Assicurazioni private"). Nel giudizio promosso dal danneggiato – come quello intrapreso dall'odierna parte attrice - per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta di un veicolo non identificato, valgono le ordinarie regole in tema di onere probatorio, per cui ove contraddittore è il , spetta al Controparte_2 danneggiato provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo è rimasto ignoto.
Detto ciò, anche la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice nella fattispecie in esame deve essere vagliata alla stregua dei descritti canoni valutativi.
Orbene nel caso in esame le emergenze istruttorie ed in particolare le testimonianze rese, sono credibili e sufficienti a suffragare la dinamica dell'evento.
Infatti, dal racconto fatto dai testi escussi la dinamica del sinistro è emersa chiaramente.
In particolare, il teste ha riconosciuto come vera la dinamica riferita dall'attore precisando Tes_1 che si trovava nei pressi del luogo del sinistro e di aver intravisto le persone occupanti della macchina senza tuttavia aver avuto modo di appuntare il numero di targa. Credibile appare anche la testimonianza del fratello dell'attore il quale ha giustificato la sua presenza affermando di trovarsi sulla propria bicicletta, proprio dietro il motociclo, che seguiva. I testi inoltre sono concordi nel riferire la dinamica dell'incidente e non risulta che si siano mai contraddetti anche nel riferire che l'attore dopo l'urto sia rovinato al suolo sul lato destro. Quanto a quest'ultima circostanza, contestata dall'assicurazione, si osserva che non è detto che l'urto causato sulla parte destra del motociclo dia luogo alla caduta sulla parte opposta. E' noto, infatti, che il motociclo ha un assetto
2 più instabile rispetto a quello di un'autovettura, motivo per cui risulta credibile che la caduta sulla sua destra, si sia verificata dopo un iniziale sbandamento del mezzo. Inoltre, contrariamente a quanto insinuato da parte convenuta, è stato immediatamente chiesto l'intervento del 118 e la scheda paziente riporta che la causa della lesione è da imputarsi ad un impatto auto-moto. Anche gli orari indicati nella scheda del 118 coincidono con quelli riferiti dall'attore. Infine, appare anche verosimile che nell'imminenza del sinistro le parti non abbiano avuto modo di appuntare la targa dell'auto investitrice, di cui tuttavia hanno indicato colore e tipo, che, vista la mancanza di traffico, si è allontanata senza incontrare ostacoli a rallentarne la marcia.
In definitiva l'attore ha fornito prova adeguata e sufficiente che nelle circostanze di tempo e di luogo si è verificato un sinistro, con le modalità descritte, ad opera di uno sconosciuto di cui non è stato possibile identificare né il veicolo né il soggetto che lo utilizzava.
Quanto alle richieste risarcitorie, la consulenza tecnica ha accertato danni in misura notevolmente inferiore a quella richiesta da parte attrice. Pertanto, al sig. va riconosciuto un Parte_1 complessivo risarcimento per non patrimoniale, già comprensivo delle sofferenze morali, non risarcibili in assenza di adeguata allegazione e prova, di € 21.081,31 (di cui € 16.651,89 per danno biologico del 9% occorso ad una persona di 43 anni al momento del sinistro, € 337,08 per I.T.T., €
2.317,43 per ITP al 75%, € 561,80 per ITP al 50%, € 280,90 per ITP al 25% e € 932,21 per esborsi).
Tale importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sugli importi devalutati alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent.
30.11.2011 n.25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Grazia Maria
Lopopolo, definitivamente pronunciando, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
2) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella qualità di impresa assicurativa designata per la Puglia e per essa l'assicurazione CP_1
3 3) condanna il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per essa l'assicurazione CP_1
come per legge, a rifondere al procuratore di parte attrice avv. Domenico Gialluisi,
[...] dichiaratosi antistatario, le spese di lite, in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge nonché € 585,00 per esborsi;
Così deciso in Trani lì 3/9/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 1399/2020, trattenuta in decisione all'udienza del
18/2/2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GIALLUISI DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato nel suo studio in via Giuseppe De Nittis 6 - Barletta
PARTE ATTRICE
E
nella qualità di impresa assicurativa designata per la Puglia per il CP_1 [...]
, in forza del provvedimento IVASS n. 32 del Controparte_2
19 maggio 2015 per i sinistri accaduti dal 01.07.2015 rappresentata e difesa dall'avv. TACCHIO
FRANCESCO con domicilio eletto nel suo studio in Andria v.le Venezia Giulia 152
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9/3/2020 il sig. deducendo che il giorno Parte_1
26.06.2019, alle ore 21.30 circa, in Barletta, mentre con il suo motociclo Piaggio Aprilia Scarabeo, targato AW 52655 percorreva Via Dei Salici in direzione Via Minervino, veniva attinto e scaraventato a terra da un'autovettura Opel Corsa di colore scuro rimasta non identificata.
Quest'ultima autovettura, ripartendo improvvisamente dalla sua posizione di quiete (era, a detta dell'attore, in sosta sul margine destro della careggiata) per immettersi nella corsia di marcia nel senso di percorrenza verso via Minervino, urtava con la sua parte laterale sinistra la parte destra del motociclo. Riferisce l'attore, quindi, di essere caduto ed aver in conseguenza di ciò subito lesioni personali. Non essendo riuscito ad identificare l'autovettura coinvolta nel sinistro, evocava in giudizio l' nella qualità di impresa assicurativa designata per la Puglia per il Fondo di CP_1
1 Garanzia per le Vittime della Strada chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'investitore e il risarcimento del danno quantificato in € 47.380,31.
Si costituiva l' contestando l'avverso assunto, ritenendolo non provato come anche la CP_1 quantificazione dei danni subiti dall'infortunato, ed insistendo per il rigetto delle conclusioni rassegnate dall'attore.
La causa, pervenuta al sottoscritto magistrato già istruita, mediante l'ascolto dei testi indicati dall'attore e l'espletamento della CTU, con udienza già fissata per la discussione e decisione, veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di un accordo conciliativo e, constatata l'impossibilità di risolvere bonariamente la vertenza, introitata per la decisione.
La domanda pare fondata.
Preliminarmente si osserva che il Fondo di Garanzia della Strada ha il precipuo scopo di CP_2 garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 d.lgs. 209 del
07.09.2005 - "Codice delle Assicurazioni private"). Nel giudizio promosso dal danneggiato – come quello intrapreso dall'odierna parte attrice - per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta di un veicolo non identificato, valgono le ordinarie regole in tema di onere probatorio, per cui ove contraddittore è il , spetta al Controparte_2 danneggiato provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo è rimasto ignoto.
Detto ciò, anche la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice nella fattispecie in esame deve essere vagliata alla stregua dei descritti canoni valutativi.
Orbene nel caso in esame le emergenze istruttorie ed in particolare le testimonianze rese, sono credibili e sufficienti a suffragare la dinamica dell'evento.
Infatti, dal racconto fatto dai testi escussi la dinamica del sinistro è emersa chiaramente.
In particolare, il teste ha riconosciuto come vera la dinamica riferita dall'attore precisando Tes_1 che si trovava nei pressi del luogo del sinistro e di aver intravisto le persone occupanti della macchina senza tuttavia aver avuto modo di appuntare il numero di targa. Credibile appare anche la testimonianza del fratello dell'attore il quale ha giustificato la sua presenza affermando di trovarsi sulla propria bicicletta, proprio dietro il motociclo, che seguiva. I testi inoltre sono concordi nel riferire la dinamica dell'incidente e non risulta che si siano mai contraddetti anche nel riferire che l'attore dopo l'urto sia rovinato al suolo sul lato destro. Quanto a quest'ultima circostanza, contestata dall'assicurazione, si osserva che non è detto che l'urto causato sulla parte destra del motociclo dia luogo alla caduta sulla parte opposta. E' noto, infatti, che il motociclo ha un assetto
2 più instabile rispetto a quello di un'autovettura, motivo per cui risulta credibile che la caduta sulla sua destra, si sia verificata dopo un iniziale sbandamento del mezzo. Inoltre, contrariamente a quanto insinuato da parte convenuta, è stato immediatamente chiesto l'intervento del 118 e la scheda paziente riporta che la causa della lesione è da imputarsi ad un impatto auto-moto. Anche gli orari indicati nella scheda del 118 coincidono con quelli riferiti dall'attore. Infine, appare anche verosimile che nell'imminenza del sinistro le parti non abbiano avuto modo di appuntare la targa dell'auto investitrice, di cui tuttavia hanno indicato colore e tipo, che, vista la mancanza di traffico, si è allontanata senza incontrare ostacoli a rallentarne la marcia.
In definitiva l'attore ha fornito prova adeguata e sufficiente che nelle circostanze di tempo e di luogo si è verificato un sinistro, con le modalità descritte, ad opera di uno sconosciuto di cui non è stato possibile identificare né il veicolo né il soggetto che lo utilizzava.
Quanto alle richieste risarcitorie, la consulenza tecnica ha accertato danni in misura notevolmente inferiore a quella richiesta da parte attrice. Pertanto, al sig. va riconosciuto un Parte_1 complessivo risarcimento per non patrimoniale, già comprensivo delle sofferenze morali, non risarcibili in assenza di adeguata allegazione e prova, di € 21.081,31 (di cui € 16.651,89 per danno biologico del 9% occorso ad una persona di 43 anni al momento del sinistro, € 337,08 per I.T.T., €
2.317,43 per ITP al 75%, € 561,80 per ITP al 50%, € 280,90 per ITP al 25% e € 932,21 per esborsi).
Tale importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sugli importi devalutati alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent.
30.11.2011 n.25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Grazia Maria
Lopopolo, definitivamente pronunciando, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
2) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella qualità di impresa assicurativa designata per la Puglia e per essa l'assicurazione CP_1
3 3) condanna il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per essa l'assicurazione CP_1
come per legge, a rifondere al procuratore di parte attrice avv. Domenico Gialluisi,
[...] dichiaratosi antistatario, le spese di lite, in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge nonché € 585,00 per esborsi;
Così deciso in Trani lì 3/9/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
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