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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al RG. n. 4745/2020 promossa da:
– (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Modesto Letizia, elettivamente domiciliata presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali
e Rifiuti, Viale Carlo III, ex CIAPI, Caserta;
PARTE APPELLANTE
E
– (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iannalfo, presso il cui studio in Vairano Patenora (CE) alla via Raffaele Viviani n. 15, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt_1 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.
[...]
554/2019 con la quale il Giudice di Pace di Teano ha accolto la domanda proposta da condannando l'odierno Controparte_1 appellante al risarcimento dei danni arrecati alle sue colture nel settembre 2017 dall'incursione di un branco di cinghiali.
In particolare, a fondamento del proprio gravame, la Pt_1
ha dedotto: a) il difetto di giurisdizione del giudice
[...] ordinario a favore del giudice amministrativo, trattandosi di una domanda di indennizzo ex art. 26 L.R. n.26/12 e non di risarcimento del danno;
b) il mancato accoglimento dell'eccezione sul proprio difetto di legittimazione passiva (per essere legittimata la Provincia di Caserta); c) la violazione dei principi in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., d) l'inosservanza delle regole di riparto dell'onere probatorio, posta la mancata dimostrazione, da parte dell'istante, della ascrivibilità del danno sofferto ad una condotta colposa della e Parte_1
l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto in giudizio.
Si è costituita contestando la tardività Controparte_1
dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, essendo stata sollevata dalla soltanto in sede di gravame;
nel Parte_1
merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa ha subito diversi rinvii giustificati dal mancato reperimento del fascicolo di primo pag. 2/14 grado;
autorizzate quindi le parti alla sua ricostruzione, è stata trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 23.10.2025.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Sul difetto di giurisdizione.
Preliminarmente occorre vagliare la questione attinente al difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall'ente convenuto.
A discapito dalle censure mosse da parte appellata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione può essere rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. In particolare, l'eccezione di giurisdizione è ammissibile in appello, come nella fattispecie, se fatta oggetto di un motivo di impugnazione da parte del soccombente, contro la sentenza di primo grado che abbia statuito anche in modo implicito sul punto (pronunciandosi sul merito della vicenda) essendo irrilevante che la questione stessa sia stata trattata o meno nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò premesso, la doglianza della non Parte_1
coglie nel segno.
L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pag. 3/14 pascolo dalla fauna selvatica, in particolare, da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
La L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in , così come modificata dalla L.R n. 12 del 6 Pt_1 settembre 2013, all'art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica. La citata legge prevede, tra l'altro, all'art. 26, c. 3- 4), che “il soggetto danneggiato
è tenuto a denunciare il danno, entro trenta giorni dall'evento, all'ufficio caccia della Provincia che entro i successivi trenta giorni procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo. La Provincia, previo esame della pratica da parte del Comitato previsto nel comma 2, entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, se è disponibile la copertura finanziaria, provvede all'indennizzo del danno accertato nella misura del cento per cento, altrimenti comunica al danneggiato che
l'indennizzo è liquidato con priorità l'anno successivo alla ricostituzione del fondo”.
Orbene, in ordine al rapporto tra la richiesta di indennizzo e quella di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, con un recente arresto, la Suprema Corte ha precisato che “in linea generale, l'indennizzo corrisposto dalla provincia ai sensi della legge regionale n. 8 del 1996 non costituisce risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, onde esso non deve necessariamente prevedere l'integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale (anche in relazione
pag. 4/14 alla determinazione dell'ammontare della somma a tale titolo riconoscibile all'istante). Di conseguenza, laddove il danneggiato pretenda invece l'integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa locale, la sua azione sarà necessariamente da qualificare come ordinaria azione risarcitoria” (Cass. civ. sent. n.
20997/2020).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado, appare evidente che ha incardinato il Controparte_1
giudizio invocando la responsabilità aquiliana dell'ente convenuto al fine di ottenere il pieno ristoro dei danni patiti dalla fauna selvatica, tenuto conto altresì della preventiva richiesta di indennizzo compilata ed inoltrata alla (modulo Parte_1 allegato nel fascicolo di parte), rimasta tuttavia inevasa.
Appare opportuno inoltre evidenziare che, "in tema di danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato dalla fauna selvatica, la domanda di condanna della P.A. al pagamento dell'indennizzo riconosciuto dalla n. 8 del 1996, CP_2 art. 26, va proposta nei confronti della regione, indipendentemente dalla data di verificazione del fatto, atteso che le funzioni di controllo del territorio, prima delegate alle province, sono state ritrasferite alla regione dalla L. n. 14 del 2015, art. 3 CP_3
e che la L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 96, lett. c), recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che l'ente subentrante nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compresi quelli contestati in sede giudiziale" (Cass. civ. sent. n. 20997/2020; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9626 del 19/04/2018, Rv. 648313 - 01; in base pag. 5/14 a tale indirizzo, anche con riguardo alla domanda di pagamento dell'indennizzo di cui alla L. della 10 aprile Parte_1
1996, n. 8, art. 26, la legittimazione passiva sul piano sostanziale andrebbe in realtà riconosciuta esclusivamente in capo alla
. Pt_1
Alla luce di quanto detto, la giurisdizione del giudizio adito deve essere confermata.
Sulla legittimazione passiva.
Ugualmente priva di pregio è poi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Parte_1
Invero, in tema di danni provocati da fauna selvatica, va riportato – in via assorbente - il più recente e condivisibile approdo giurisprudenziale, secondo cui: “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti” (cfr. ex plurimis: Cass. n.
27931/2022, conforme a Cass. n. 8206/2021; Cass. Sez. 3, n. 7969 del 20.04.2020).
Detto più recente orientamento ha il pregio di delineare un quadro univoco a livello nazionale, eliminando, almeno nelle cause tra e danneggiato, le questioni relative all'individuazione Pt_1 della latitudine della delega alle province.
pag. 6/14 Pertanto, correttamente, a parere di questo Tribunale, il
Giudice di Pace ha affermato la legittimazione passiva della
Parte_1
Sull'inquadramento della responsabilità.
Occorre adesso passare ad esaminare la censura relativa alla dedotta inosservanza dei principi dettati in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché la violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
Orbene, occorre preliminarmente riqualificare la fattispecie dedotta in giudizio, ripercorrendo le ultime pronunce sull'inquadramento della responsabilità per danni da fauna selvatica protetta.
Nonostante l'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziale nell'arco dell'ultimo decennio, da ormai alcuni anni la Suprema
Corte ha chiarito la disciplina applicabile alle fattispecie oggetto di causa.
Difatti, la Corte ha chiarito che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità
pag. 7/14 anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
L'applicabilità anche agli animali selvatici appartenenti alle specie protette del regime di responsabilità speciale di cui all'articolo 2052 c.c. era esclusa dalla più risalente giurisprudenza sul presupposto che lo stato di libertà della fauna selvatica fosse incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione.
Il percorso giurisprudenziale era stato alterato dal tentativo di porre un equilibrio laddove si era reso necessario valutare l'intervento (e la responsabilità) anche di altri enti, con alterne valutazioni e alterni principi soprattutto in relazione alla posizione delle province, che oltre ad avere compiti in materia possono essere delegate e sono spesso proprietarie delle strade dove si verificano gli incidenti.
A fronte di detto più risalente orientamento secondo cui l'accertamento della responsabilità dell'ente doveva essere condotto mediante la verifica dei presupposti applicativi dell'art. 2043, tra cui l'individuazione di un comportamento almeno colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9276/2014, conforme a Cass. n. 27673/2008 e Cass. n. 7080/2006), il più recente orientamento giurisprudenziale depone invece condivisibilmente nel senso che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul
pag. 8/14 dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”- cfr. Cass. n. 27931/2022, conforme a Cass. n.
8206/2021; Cass. Sez. 3, n. 7969 del 20.04.2020.
In virtù di tali coordinate, appare dunque corretto applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali), in luogo di quella generale di cui all'art. 2043 c.c. applicata dal giudice di prime cure.
Sulla prova.
Ciò detto, è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Laddove poi il danneggiato abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica dell'incidente e che la condotta dell'animale selvatico sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno, allora sulla grava l'onere di fornire prova liberatoria, Pt_1 dovendo fornire dimostrazione del “caso fortuito”, ovvero che la pag. 9/14 condotta dell'animale presenti carattere di imprevedibilità o di inevitabilità.
Nel caso di specie, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto appena richiamati, può pacificamente ritenersi che l'istante abbia assolto l'onere probatorio gravante Controparte_1
su di sé: dalle risultanze istruttorie, invero, è emersa prova soddisfacente del fatto storico posto a fondamento della sua domanda risarcitoria e del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il pregiudizioso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Innanzitutto, lo stato dei campi coltivati dall'appellata
[...]
, subito dopo l'assalto dei cinghiali, risulta documentato dal CP_1
materiale fotografico a corredo della consulenza di parte, prodotta nel fascicolo attoreo: in dette immagini è possibile constatare non soltanto i danni riportati alle colture – ad esempio, le piante piegate/distrutte o il fondo agricolo rimestato - ma anche le tracce lasciate da questi animali, come i rimasugli di cibo e soprattutto una serie di orme sul terreno.
Le osservazioni contenute in tale consulenza e quindi, più in generale, le condizioni delle coltivazioni appartenenti alla CP_1 nella immediatezza dei fatti, sono state confermate dal perito stesso, dott. escusso in udienza dal giudice di pace, il Persona_1 quale ha dichiarato: “… omissis… mi sono recato ivi nell'immediatezza e dopo aver accertato la natura e l'entità dei danni ho redatto la relazione tecnica a mia firma che confermo
pag. 10/14 integralmente; ADR. Ho provveduto in prima persona ad effettuare
i rilievi fotografici… omissis…”
Anche il secondo teste escusso, , recatosi Testimone_1 in loco a poca distanza dall'invasione dei cinghiali nei campi, ha asserito: “… ADR. Mi sono recato da mia cugina , Controparte_1
ed ho avuto modo di constatare che nottetempo vi era stato un passaggio di un branco di cinghiali che aveva danneggiato i campi… omissis…”, corroborando inoltre la sussistenza, sul campo, di tracce di vario genere chiaramente ricollegabili all'incursione di un branco di cinghiali.
Del resto, non può sottacersi che perfino nel verbale di accertamento a cura dell' Controparte_4
(allegato alla CTU tecnica espletata in primo
[...] grado), i danni subiti dal fondo agricolo di parte attrice – sebbene riscontrati soltanto nell'area delle viti da vino e non in quella delle colture di mais, essendo il sopralluogo avvenuto a distanza di circa un mese dall'evento, quando il raccolto era già avvenuto – sono stati attribuiti ai cinghiali.
Sulla scorta di detto verbale, nonché degli altri elementi probatori sin qui esaminati, il CTU incaricato, dott. , ha Per_2 decisamente corroborato la veridicità del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria di parte attrice, addivenendo a una valutazione dei danni che si ritiene in linea con il corredo istruttorio condotto in giudizio, scevra di vizi logici e di motivazione e verso la quale, stando agli atti portati alla conoscenza di questo Giudice, l'ente appellante non ha sollevato alcuna contestazione in primo grado.
pag. 11/14 Ciò posto, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 2052 c.c., incombeva sulla l'onere di dimostrare Parte_1
l'esistenza del caso fortuito, ovvero che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868).
Nella fattispecie, la non ha fornito alcuna Parte_1
allegazione idonea a dimostrare che l'incursione dei cinghiali sul terreno agricolo coltivato da integrasse un evento Controparte_1 esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale tale da recidere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'appellante, concentrandosi piuttosto nella produzione di molteplici sentenze di merito alquanto datate, che non tengono conto degli ultimi arresti giurisprudenziali, unitamente a diversi decreti dirigenziali inerenti però ad annualità precedenti a quella del caso in esame (2017).
L'unico atto riferibile al 2017, appare il Decreto Dirigenziale
n. 19 del 18/01/2017, avente ad oggetto: “Approvazione
"Disciplinare Regionale Per Cacciatori Di Ungulati Con Metodi
Selettivi", il quale tuttavia non dimostra l'adozione di concrete misure di contenimento e di prevenzione della fauna selvatica nel territorio. Al contrario, entrambi i testimoni condotti da parte attrice hanno concordato sul fatto che l'incursione dei cinghiali e il pag. 12/14 conseguente danneggiamento dei campi agricoli fosse un fenomeno piuttosto comune nel territorio.
Alla luce delle suddette argomentazioni, l'impugnazione proposta da va rigettata, con conferma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto del valore della causa (prossimo ai minimi) rispetto allo scaglione di riferimento, dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 554/2019 del Giudice di Pace di Teano;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti di , Controparte_1 che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese pag. 13/14 generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Iannalfo Roberto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 17.12.2025
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al RG. n. 4745/2020 promossa da:
– (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Modesto Letizia, elettivamente domiciliata presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali
e Rifiuti, Viale Carlo III, ex CIAPI, Caserta;
PARTE APPELLANTE
E
– (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iannalfo, presso il cui studio in Vairano Patenora (CE) alla via Raffaele Viviani n. 15, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt_1 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.
[...]
554/2019 con la quale il Giudice di Pace di Teano ha accolto la domanda proposta da condannando l'odierno Controparte_1 appellante al risarcimento dei danni arrecati alle sue colture nel settembre 2017 dall'incursione di un branco di cinghiali.
In particolare, a fondamento del proprio gravame, la Pt_1
ha dedotto: a) il difetto di giurisdizione del giudice
[...] ordinario a favore del giudice amministrativo, trattandosi di una domanda di indennizzo ex art. 26 L.R. n.26/12 e non di risarcimento del danno;
b) il mancato accoglimento dell'eccezione sul proprio difetto di legittimazione passiva (per essere legittimata la Provincia di Caserta); c) la violazione dei principi in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., d) l'inosservanza delle regole di riparto dell'onere probatorio, posta la mancata dimostrazione, da parte dell'istante, della ascrivibilità del danno sofferto ad una condotta colposa della e Parte_1
l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto in giudizio.
Si è costituita contestando la tardività Controparte_1
dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, essendo stata sollevata dalla soltanto in sede di gravame;
nel Parte_1
merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa ha subito diversi rinvii giustificati dal mancato reperimento del fascicolo di primo pag. 2/14 grado;
autorizzate quindi le parti alla sua ricostruzione, è stata trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 23.10.2025.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Sul difetto di giurisdizione.
Preliminarmente occorre vagliare la questione attinente al difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall'ente convenuto.
A discapito dalle censure mosse da parte appellata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione può essere rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. In particolare, l'eccezione di giurisdizione è ammissibile in appello, come nella fattispecie, se fatta oggetto di un motivo di impugnazione da parte del soccombente, contro la sentenza di primo grado che abbia statuito anche in modo implicito sul punto (pronunciandosi sul merito della vicenda) essendo irrilevante che la questione stessa sia stata trattata o meno nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò premesso, la doglianza della non Parte_1
coglie nel segno.
L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pag. 3/14 pascolo dalla fauna selvatica, in particolare, da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
La L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in , così come modificata dalla L.R n. 12 del 6 Pt_1 settembre 2013, all'art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica. La citata legge prevede, tra l'altro, all'art. 26, c. 3- 4), che “il soggetto danneggiato
è tenuto a denunciare il danno, entro trenta giorni dall'evento, all'ufficio caccia della Provincia che entro i successivi trenta giorni procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo. La Provincia, previo esame della pratica da parte del Comitato previsto nel comma 2, entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, se è disponibile la copertura finanziaria, provvede all'indennizzo del danno accertato nella misura del cento per cento, altrimenti comunica al danneggiato che
l'indennizzo è liquidato con priorità l'anno successivo alla ricostituzione del fondo”.
Orbene, in ordine al rapporto tra la richiesta di indennizzo e quella di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, con un recente arresto, la Suprema Corte ha precisato che “in linea generale, l'indennizzo corrisposto dalla provincia ai sensi della legge regionale n. 8 del 1996 non costituisce risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, onde esso non deve necessariamente prevedere l'integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale (anche in relazione
pag. 4/14 alla determinazione dell'ammontare della somma a tale titolo riconoscibile all'istante). Di conseguenza, laddove il danneggiato pretenda invece l'integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa locale, la sua azione sarà necessariamente da qualificare come ordinaria azione risarcitoria” (Cass. civ. sent. n.
20997/2020).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado, appare evidente che ha incardinato il Controparte_1
giudizio invocando la responsabilità aquiliana dell'ente convenuto al fine di ottenere il pieno ristoro dei danni patiti dalla fauna selvatica, tenuto conto altresì della preventiva richiesta di indennizzo compilata ed inoltrata alla (modulo Parte_1 allegato nel fascicolo di parte), rimasta tuttavia inevasa.
Appare opportuno inoltre evidenziare che, "in tema di danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato dalla fauna selvatica, la domanda di condanna della P.A. al pagamento dell'indennizzo riconosciuto dalla n. 8 del 1996, CP_2 art. 26, va proposta nei confronti della regione, indipendentemente dalla data di verificazione del fatto, atteso che le funzioni di controllo del territorio, prima delegate alle province, sono state ritrasferite alla regione dalla L. n. 14 del 2015, art. 3 CP_3
e che la L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 96, lett. c), recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che l'ente subentrante nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compresi quelli contestati in sede giudiziale" (Cass. civ. sent. n. 20997/2020; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9626 del 19/04/2018, Rv. 648313 - 01; in base pag. 5/14 a tale indirizzo, anche con riguardo alla domanda di pagamento dell'indennizzo di cui alla L. della 10 aprile Parte_1
1996, n. 8, art. 26, la legittimazione passiva sul piano sostanziale andrebbe in realtà riconosciuta esclusivamente in capo alla
. Pt_1
Alla luce di quanto detto, la giurisdizione del giudizio adito deve essere confermata.
Sulla legittimazione passiva.
Ugualmente priva di pregio è poi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Parte_1
Invero, in tema di danni provocati da fauna selvatica, va riportato – in via assorbente - il più recente e condivisibile approdo giurisprudenziale, secondo cui: “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti” (cfr. ex plurimis: Cass. n.
27931/2022, conforme a Cass. n. 8206/2021; Cass. Sez. 3, n. 7969 del 20.04.2020).
Detto più recente orientamento ha il pregio di delineare un quadro univoco a livello nazionale, eliminando, almeno nelle cause tra e danneggiato, le questioni relative all'individuazione Pt_1 della latitudine della delega alle province.
pag. 6/14 Pertanto, correttamente, a parere di questo Tribunale, il
Giudice di Pace ha affermato la legittimazione passiva della
Parte_1
Sull'inquadramento della responsabilità.
Occorre adesso passare ad esaminare la censura relativa alla dedotta inosservanza dei principi dettati in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché la violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
Orbene, occorre preliminarmente riqualificare la fattispecie dedotta in giudizio, ripercorrendo le ultime pronunce sull'inquadramento della responsabilità per danni da fauna selvatica protetta.
Nonostante l'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziale nell'arco dell'ultimo decennio, da ormai alcuni anni la Suprema
Corte ha chiarito la disciplina applicabile alle fattispecie oggetto di causa.
Difatti, la Corte ha chiarito che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità
pag. 7/14 anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
L'applicabilità anche agli animali selvatici appartenenti alle specie protette del regime di responsabilità speciale di cui all'articolo 2052 c.c. era esclusa dalla più risalente giurisprudenza sul presupposto che lo stato di libertà della fauna selvatica fosse incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione.
Il percorso giurisprudenziale era stato alterato dal tentativo di porre un equilibrio laddove si era reso necessario valutare l'intervento (e la responsabilità) anche di altri enti, con alterne valutazioni e alterni principi soprattutto in relazione alla posizione delle province, che oltre ad avere compiti in materia possono essere delegate e sono spesso proprietarie delle strade dove si verificano gli incidenti.
A fronte di detto più risalente orientamento secondo cui l'accertamento della responsabilità dell'ente doveva essere condotto mediante la verifica dei presupposti applicativi dell'art. 2043, tra cui l'individuazione di un comportamento almeno colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9276/2014, conforme a Cass. n. 27673/2008 e Cass. n. 7080/2006), il più recente orientamento giurisprudenziale depone invece condivisibilmente nel senso che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul
pag. 8/14 dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”- cfr. Cass. n. 27931/2022, conforme a Cass. n.
8206/2021; Cass. Sez. 3, n. 7969 del 20.04.2020.
In virtù di tali coordinate, appare dunque corretto applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali), in luogo di quella generale di cui all'art. 2043 c.c. applicata dal giudice di prime cure.
Sulla prova.
Ciò detto, è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Laddove poi il danneggiato abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica dell'incidente e che la condotta dell'animale selvatico sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno, allora sulla grava l'onere di fornire prova liberatoria, Pt_1 dovendo fornire dimostrazione del “caso fortuito”, ovvero che la pag. 9/14 condotta dell'animale presenti carattere di imprevedibilità o di inevitabilità.
Nel caso di specie, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto appena richiamati, può pacificamente ritenersi che l'istante abbia assolto l'onere probatorio gravante Controparte_1
su di sé: dalle risultanze istruttorie, invero, è emersa prova soddisfacente del fatto storico posto a fondamento della sua domanda risarcitoria e del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il pregiudizioso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Innanzitutto, lo stato dei campi coltivati dall'appellata
[...]
, subito dopo l'assalto dei cinghiali, risulta documentato dal CP_1
materiale fotografico a corredo della consulenza di parte, prodotta nel fascicolo attoreo: in dette immagini è possibile constatare non soltanto i danni riportati alle colture – ad esempio, le piante piegate/distrutte o il fondo agricolo rimestato - ma anche le tracce lasciate da questi animali, come i rimasugli di cibo e soprattutto una serie di orme sul terreno.
Le osservazioni contenute in tale consulenza e quindi, più in generale, le condizioni delle coltivazioni appartenenti alla CP_1 nella immediatezza dei fatti, sono state confermate dal perito stesso, dott. escusso in udienza dal giudice di pace, il Persona_1 quale ha dichiarato: “… omissis… mi sono recato ivi nell'immediatezza e dopo aver accertato la natura e l'entità dei danni ho redatto la relazione tecnica a mia firma che confermo
pag. 10/14 integralmente; ADR. Ho provveduto in prima persona ad effettuare
i rilievi fotografici… omissis…”
Anche il secondo teste escusso, , recatosi Testimone_1 in loco a poca distanza dall'invasione dei cinghiali nei campi, ha asserito: “… ADR. Mi sono recato da mia cugina , Controparte_1
ed ho avuto modo di constatare che nottetempo vi era stato un passaggio di un branco di cinghiali che aveva danneggiato i campi… omissis…”, corroborando inoltre la sussistenza, sul campo, di tracce di vario genere chiaramente ricollegabili all'incursione di un branco di cinghiali.
Del resto, non può sottacersi che perfino nel verbale di accertamento a cura dell' Controparte_4
(allegato alla CTU tecnica espletata in primo
[...] grado), i danni subiti dal fondo agricolo di parte attrice – sebbene riscontrati soltanto nell'area delle viti da vino e non in quella delle colture di mais, essendo il sopralluogo avvenuto a distanza di circa un mese dall'evento, quando il raccolto era già avvenuto – sono stati attribuiti ai cinghiali.
Sulla scorta di detto verbale, nonché degli altri elementi probatori sin qui esaminati, il CTU incaricato, dott. , ha Per_2 decisamente corroborato la veridicità del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria di parte attrice, addivenendo a una valutazione dei danni che si ritiene in linea con il corredo istruttorio condotto in giudizio, scevra di vizi logici e di motivazione e verso la quale, stando agli atti portati alla conoscenza di questo Giudice, l'ente appellante non ha sollevato alcuna contestazione in primo grado.
pag. 11/14 Ciò posto, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 2052 c.c., incombeva sulla l'onere di dimostrare Parte_1
l'esistenza del caso fortuito, ovvero che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868).
Nella fattispecie, la non ha fornito alcuna Parte_1
allegazione idonea a dimostrare che l'incursione dei cinghiali sul terreno agricolo coltivato da integrasse un evento Controparte_1 esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale tale da recidere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'appellante, concentrandosi piuttosto nella produzione di molteplici sentenze di merito alquanto datate, che non tengono conto degli ultimi arresti giurisprudenziali, unitamente a diversi decreti dirigenziali inerenti però ad annualità precedenti a quella del caso in esame (2017).
L'unico atto riferibile al 2017, appare il Decreto Dirigenziale
n. 19 del 18/01/2017, avente ad oggetto: “Approvazione
"Disciplinare Regionale Per Cacciatori Di Ungulati Con Metodi
Selettivi", il quale tuttavia non dimostra l'adozione di concrete misure di contenimento e di prevenzione della fauna selvatica nel territorio. Al contrario, entrambi i testimoni condotti da parte attrice hanno concordato sul fatto che l'incursione dei cinghiali e il pag. 12/14 conseguente danneggiamento dei campi agricoli fosse un fenomeno piuttosto comune nel territorio.
Alla luce delle suddette argomentazioni, l'impugnazione proposta da va rigettata, con conferma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto del valore della causa (prossimo ai minimi) rispetto allo scaglione di riferimento, dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 554/2019 del Giudice di Pace di Teano;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti di , Controparte_1 che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese pag. 13/14 generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Iannalfo Roberto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 17.12.2025
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 14/14