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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3811/2015 promossa da
(C.F. ) – quale erede del sig. Parte_1 C.F._1 Persona_1
– elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo n. 4, presso e nello studio dell'avv.
Gaetano Piermatteo e Monica Carmisciano che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Arezzo, Borgo CP_1 C.F._2
Santa Croce n. 42, presso e nello studio dell'avv. Marco Bufalini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 22.05.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n 996/2015 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. Parte_1 il pagamento della somma di € 300.000,00, sulla base dell'emissione dell'assegno bancario n. 3.136.036.010-13, tratto sulla Banca San Paolo Imi S.p.a. emesso da Controparte_2
in favore di .
[...] CP_1
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo di accertare la non autenticità della scrittura e della sottoscrizione apposta sull'assegno bancario (n. 3.136.036.010-03
1 tratto sulla Banca San Paolo Imi S.p.A.), dichiarare la nullità o l'annullamento della scrittura privata prodotta dalla sig.ra e, conseguentemente, revocare e dichiarare CP_1 nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La sig.ra afferma in modo generico di possedere un assegno bancario CP_1
dell'importo di € 300.000,00 rilasciatole dal defunto sig. , senza Controparte_2 spiegare le ragioni di fatto e di diritto sulla cui base tale assegno è stato rilasciato;
2. L'assegno bancario in esame risulta privo di requisiti essenziali quali la data e il luogo di emissione;
3. Solo nel 2014, per la prima volta, controparte avrebbe azionato tale titolo,
4. L'assegno le sarebbe stato consegnato dal sig. in funzione solutoria di CP_2 un debito derivante da una fantomatica ripartizione di quanto realizzato dalla vendita dei beni della defunta sig.ra Persona_2
5. Mai nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Milano è stato fatto cenno all'esistenza del predetto assegno,
6. Il giudizio dinnanzi a Tribunale di Milano, in cui l'odierna opposta ha domandato di riconoscere l'intervenuta compravendita della nuda proprietà e – per l'effetto del decesso di – di dichiarare trasferita la proprità; CP_2
7. Il titolo azionato sembra essere un falso documentale;
8. L'attore disconosce la scrittura privata nonché la firma apposta sull'assegno ed asseritamente attribuita alla mano del defunto sig. e ciò in forza del CP_2 disposto di cui all'art. 214 c.p.c.;
9. L'assegno bancario de quo non è opponibile agli eredi del sig. stante la Persona_1
sua assoluta inidoneità quale prova nel presente giudizio di opposizione, e pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
10. Il titolo azionato non è comunque azionabile poiché è sottoposto ad una condizione sospensiva il cui avveramento allo stato non può essere verificato;
11. In particolare, la condizione sospensiva a cui sarebbe sottoposto il titolo consisterebbe nel fatto che la sig.ra afferma di essere creditrice verso l'esponente della somma CP_1 azionata “ove non dovesse divenire proprietaria dell'appartamento”.
2 Si è regolarmente costituita la sig.ra chiedendo in via preliminare la concessione CP_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, di dichiarare inammissibile l'opposizione proposta, e, in via subordinata, di dichiarare infondata l'opposizione proposta sia in fatto che in diritto;
in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
12. Nessuna opposizione è stata notifica all'indirizzo PEC del legale di parte opposta, con conseguente tardività dell'opposizione,
13. La sig.ra è creditrice nei confronti del sig. – quale erede del sig. CP_1 Parte_1
– della somma di € 300.000,00; Controparte_2
14. La ricostruzione dei fatti avversaria è infondata ed estranea all'oggetto della richiesta di pagamento.
All'udienza del 17.12.2015 il Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha rigettato l'eccezione di tardiva e/o inesistente notifica, in quanto la costituzione della parte nel corso del giudizio ha sanato ex art. 156 c.p.c. eventuali profili di invalidità.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo – dal giudice precedentemente assegnatario - con ordinanza del 24.09.2021, stante la ritenuta tempestività della produzione dell'assegno in originale.
Con successivo provvedimento del 08.12.2021 è stata disposta CTU grafologica con incarico affidato alla dott.ssa . Persona_3
Il Giudice con ordinanza del 20.04.2023 ha ammesso le prove testimoniali nei limiti di cui al provvedimento, ed ha rinviato per l'escussione dei tesi all'udienza del 18.09.2023.
Con provvedimento del 08.01.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente, che con provvedimento del 09.05.2024 – ritenuto necessario disporre il rinnovo della CTU grafologica – ha nominato a tal fine la dott.ssa rinviando per l'esame della Persona_4
CTU all'udienza del 11.12.2024.
All'udienza del 22.05.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 3 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
a. Sulla reiterata eccezione di nullità della notifica
La scrivente condivide quando già espresso dai precedenti giudici assegnatari del fascicolo in punto di rigetto della spiegata eccezione di nullità; in particolare la parte in sede di comparsa conclusionale insiste nel ritenere la notifica eseguita a mani della parte inesistente. Sul punto ci si limita a richiamare la costanze giurisprudenza di legittimità in ragione del quale “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado).” (Cassazione Civile sentenza n 26511 del 2022). Considerato che l'atto è arrivato tempestivamente alla parte, che si è regolarmente costituita nei termini, ritenuta l'irregolarità sanata, l'eccezione è rigettata.
b. Sulla I memoria di parte opposta
Giova evidenziare che parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, atto nella quale avrebbe dovuto prendere espressa posizione su fatti e sulle circostanze dedotte dall'opponente, si è limitato ad eccepire l'inesistenza della notifica, l'inesistenza della
4 condizione sospensiva, senza nulla dedurre in merito alla consegna dell'assegno, alla sua compilazione e alle ragioni sottese al rapporto di credito dedotto, pur a fronte delle precise allegazioni dell'opponente.
Considerato che con la I memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. – formulazione ante
Cartabia – le parti potevano depositare“memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, vista l'allegazione di circostanza nuove che la parte avrebbe dovuto dedurre in sede di comparsa di costituzione, le nuove circostanze sono inammissibili come lo sono i documenti prodotti a conferma di tali circostanze.
L'inammissibilità delle nuove circostanze dedotte determina anche l'inammissibilità dei relativi capitoli di prova ammessi, trattandosi di nullità insanabili, volte a garantire l'ordinato svolgimento del processo ed il rispetto del contraddittorio;
il processo deve infatti “essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività”
(Corte Costituzionale ordinanza n. 163 del 2010).
c. Nel merito della controversia
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La domanda monitoria proposta da parte opposta si fondava su un assegno, privo di data e di luogo, e come tale nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933, ma valevo come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio gravando sull'emittente dell'assegno la prova della sua circolazione contro la sua volontà o dell'inesistenza del rapporto debitorio. (Cassazione Civile ordinanza n. 18831 del 2024).
Ciò premesso parte attrice - in qualità di erede del sig. - ha Controparte_2 tempestivamente formulato il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata nonché della firma apposta sull'assegno bancario n. 3.136.036.010-03 ed asseritamente alla mano del defunto sig. Il disconoscimento deve CP_3 Controparte_2 ritenersi efficace ai sensi dell'art. 214 c.p.c., essendo caratterizzato da specificità e determinatezza e non risolvendosi in una mera clausola di stile.
5 La norma in parola, infatti, prevede che gli eredi di colui contro il quale viene prodotta in giudizio una scrittura privata possono disconoscerla, anche solo limitandosi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del presunto autore.
A seguito del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art 216 c.p.c. in ragione del quale “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”, la parte convenuta-opposta ha ritualmente formulato istanza di verificazione della scrittura, e su tale circostanza il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica.
Gli esiti della consulenza grafologica - avente ad oggetto la verifica della firma apposta sull'assegno bancario n. 3.136.036.010-03 - sono dirimenti ai fini della risoluzione della controversia oggetto del giudizio.
Il CTU nominato dalla scrivente Dott.ssa dopo avere effettuato un'analisi Per_4 approfondita mediante rilievi strumentali e comparazione con un adeguato campione di scritture autografe del sig. ha evidenziato plurime e rilevanti incompatibilità Persona_1 tra la firma in verifica e quelle autografe;
ha inoltre riscontrato indizi intrinseci di artificiosità nella firma presente sull'assegno, attribuendola “con grado di certezza peritale ad un tentativo di imitazione lenta e pedissequa da modello noto” (cfr. pag. 38 della relazione peritale depositata dalla dott.ssa . Per_4
La perizia redatta dalla dott.ssa che si ritiene qui integralmente Persona_5 riportata, coerente, argomentata e ben motivata, conclude – visti i risultati oggettivi scaturiti dalle analisi della firma in esame e delle firme in comparazione – che “la firma in verifica non è autografa del sig. con grado di certezza peritale.”; pertanto, il consulente Persona_1 ha escluso con certezza che la firma apposta sull'assegno bancario disconosciuto sia riconducibile al sig. Persona_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio devono essere condivise, in quanto risultano chiare, esaustive e coerenti con i criteri metodologici della disciplina grafologica forense.
Tali risultanze, non validamente contestate da parte convenuta con argomentazioni tecniche o richieste istruttorie idonee a metterne in discussione l'attendibilità, inducono la
6 scrivente ad aderire integralmente alle conclusioni della CTU. La perizia grafologica – quale mezzo di prova privilegiato nei casi di disconoscimento di sottoscrizioni – è pienamente idonea a fondare il convincimento del giudice circa la non riferibilità al sig. della firma apposta sull'assegno oggetto di ingiunzione. Persona_1
In questa sede si deve rilevare che la consulenza redatta dalla dott.ssa appare Persona_3 inidonea a fondare alcun convincimento, avendo il consulente modificato tre volte le proprie conclusioni, con valutazioni diametralmente opposte, per poi non portare alcun esito utili al giudizio.
In merito alle prove orali assunte, in ragione del quale i testimoni di parte opposta avrebbero confermato l'avvenuta sottoscrizione da parte del dell'assegno di causa, Per_1 si osserva che i due testi avrebbero dichiarato che la sottoscrizione sia avvenuta in loro presenza, presso lo studio dell'avv. Bufalini – legale della parte opposta – circostanza mai dedotta negli atti, dallo stesso legale nel cui studio si sarebbe verificato il fatto.
Considerato quando sopra, considerata la lacunosità della ricostruzione offerta da parte opposta (si rimanda al sub. b della motivazione), le testimonianze sono ritenute inattendibili e come tali inidonee a contrastare le risultanze della CTU a firma della dott.ssa che ha accertato con “certezza peritale” l'apocrifia della sottoscrizione. Per_4
Ne consegue che il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo – ovvero l'assegno bancario asseritamente emesso dal sig. in favore della convenuta – deve Persona_1 considerarsi privo di efficacia probatoria e, dunque, inidoneo quale documento e quale prova nel presente giudizio di opposizione.
In mancanza di prova del titolo della pretesa, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Sono rigettate le reiterate istanze istruttorie per prova orale in quanto afferenti a circostanze dedotte tardivamente e la reiterata richiesta di deferimento di giuramento suppletorio formulato da parte opposta, alla luce dell'istruttoria svolta che ha escluso la sottoscrizione dell'assegno da parte del e della carenza dei presupposti di legge. Per_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3811/2015, disattesa ogni contraria istanza,
Accoglie l'opposizione proposta da e, Parte_1
Accertata la nullità dell'assegno 3.136.036.010-13,
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 996/2015emesso dal Tribunale di Pisa
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 Pt_1 liquidate in € 22.457,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese
[...] generali ed € 637,00 per esborsi,
Pone a carico di le spese di entrambe le CTU espletate, come liquidate con CP_1 separato decreto.
Pisa, 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3811/2015 promossa da
(C.F. ) – quale erede del sig. Parte_1 C.F._1 Persona_1
– elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo n. 4, presso e nello studio dell'avv.
Gaetano Piermatteo e Monica Carmisciano che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Arezzo, Borgo CP_1 C.F._2
Santa Croce n. 42, presso e nello studio dell'avv. Marco Bufalini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 22.05.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n 996/2015 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. Parte_1 il pagamento della somma di € 300.000,00, sulla base dell'emissione dell'assegno bancario n. 3.136.036.010-13, tratto sulla Banca San Paolo Imi S.p.a. emesso da Controparte_2
in favore di .
[...] CP_1
Ha proposto rituale opposizione parte attrice chiedendo di accertare la non autenticità della scrittura e della sottoscrizione apposta sull'assegno bancario (n. 3.136.036.010-03
1 tratto sulla Banca San Paolo Imi S.p.A.), dichiarare la nullità o l'annullamento della scrittura privata prodotta dalla sig.ra e, conseguentemente, revocare e dichiarare CP_1 nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La sig.ra afferma in modo generico di possedere un assegno bancario CP_1
dell'importo di € 300.000,00 rilasciatole dal defunto sig. , senza Controparte_2 spiegare le ragioni di fatto e di diritto sulla cui base tale assegno è stato rilasciato;
2. L'assegno bancario in esame risulta privo di requisiti essenziali quali la data e il luogo di emissione;
3. Solo nel 2014, per la prima volta, controparte avrebbe azionato tale titolo,
4. L'assegno le sarebbe stato consegnato dal sig. in funzione solutoria di CP_2 un debito derivante da una fantomatica ripartizione di quanto realizzato dalla vendita dei beni della defunta sig.ra Persona_2
5. Mai nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Milano è stato fatto cenno all'esistenza del predetto assegno,
6. Il giudizio dinnanzi a Tribunale di Milano, in cui l'odierna opposta ha domandato di riconoscere l'intervenuta compravendita della nuda proprietà e – per l'effetto del decesso di – di dichiarare trasferita la proprità; CP_2
7. Il titolo azionato sembra essere un falso documentale;
8. L'attore disconosce la scrittura privata nonché la firma apposta sull'assegno ed asseritamente attribuita alla mano del defunto sig. e ciò in forza del CP_2 disposto di cui all'art. 214 c.p.c.;
9. L'assegno bancario de quo non è opponibile agli eredi del sig. stante la Persona_1
sua assoluta inidoneità quale prova nel presente giudizio di opposizione, e pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
10. Il titolo azionato non è comunque azionabile poiché è sottoposto ad una condizione sospensiva il cui avveramento allo stato non può essere verificato;
11. In particolare, la condizione sospensiva a cui sarebbe sottoposto il titolo consisterebbe nel fatto che la sig.ra afferma di essere creditrice verso l'esponente della somma CP_1 azionata “ove non dovesse divenire proprietaria dell'appartamento”.
2 Si è regolarmente costituita la sig.ra chiedendo in via preliminare la concessione CP_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, di dichiarare inammissibile l'opposizione proposta, e, in via subordinata, di dichiarare infondata l'opposizione proposta sia in fatto che in diritto;
in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
12. Nessuna opposizione è stata notifica all'indirizzo PEC del legale di parte opposta, con conseguente tardività dell'opposizione,
13. La sig.ra è creditrice nei confronti del sig. – quale erede del sig. CP_1 Parte_1
– della somma di € 300.000,00; Controparte_2
14. La ricostruzione dei fatti avversaria è infondata ed estranea all'oggetto della richiesta di pagamento.
All'udienza del 17.12.2015 il Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha rigettato l'eccezione di tardiva e/o inesistente notifica, in quanto la costituzione della parte nel corso del giudizio ha sanato ex art. 156 c.p.c. eventuali profili di invalidità.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo – dal giudice precedentemente assegnatario - con ordinanza del 24.09.2021, stante la ritenuta tempestività della produzione dell'assegno in originale.
Con successivo provvedimento del 08.12.2021 è stata disposta CTU grafologica con incarico affidato alla dott.ssa . Persona_3
Il Giudice con ordinanza del 20.04.2023 ha ammesso le prove testimoniali nei limiti di cui al provvedimento, ed ha rinviato per l'escussione dei tesi all'udienza del 18.09.2023.
Con provvedimento del 08.01.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente, che con provvedimento del 09.05.2024 – ritenuto necessario disporre il rinnovo della CTU grafologica – ha nominato a tal fine la dott.ssa rinviando per l'esame della Persona_4
CTU all'udienza del 11.12.2024.
All'udienza del 22.05.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 3 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
a. Sulla reiterata eccezione di nullità della notifica
La scrivente condivide quando già espresso dai precedenti giudici assegnatari del fascicolo in punto di rigetto della spiegata eccezione di nullità; in particolare la parte in sede di comparsa conclusionale insiste nel ritenere la notifica eseguita a mani della parte inesistente. Sul punto ci si limita a richiamare la costanze giurisprudenza di legittimità in ragione del quale “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado).” (Cassazione Civile sentenza n 26511 del 2022). Considerato che l'atto è arrivato tempestivamente alla parte, che si è regolarmente costituita nei termini, ritenuta l'irregolarità sanata, l'eccezione è rigettata.
b. Sulla I memoria di parte opposta
Giova evidenziare che parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, atto nella quale avrebbe dovuto prendere espressa posizione su fatti e sulle circostanze dedotte dall'opponente, si è limitato ad eccepire l'inesistenza della notifica, l'inesistenza della
4 condizione sospensiva, senza nulla dedurre in merito alla consegna dell'assegno, alla sua compilazione e alle ragioni sottese al rapporto di credito dedotto, pur a fronte delle precise allegazioni dell'opponente.
Considerato che con la I memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. – formulazione ante
Cartabia – le parti potevano depositare“memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, vista l'allegazione di circostanza nuove che la parte avrebbe dovuto dedurre in sede di comparsa di costituzione, le nuove circostanze sono inammissibili come lo sono i documenti prodotti a conferma di tali circostanze.
L'inammissibilità delle nuove circostanze dedotte determina anche l'inammissibilità dei relativi capitoli di prova ammessi, trattandosi di nullità insanabili, volte a garantire l'ordinato svolgimento del processo ed il rispetto del contraddittorio;
il processo deve infatti “essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività”
(Corte Costituzionale ordinanza n. 163 del 2010).
c. Nel merito della controversia
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La domanda monitoria proposta da parte opposta si fondava su un assegno, privo di data e di luogo, e come tale nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933, ma valevo come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio gravando sull'emittente dell'assegno la prova della sua circolazione contro la sua volontà o dell'inesistenza del rapporto debitorio. (Cassazione Civile ordinanza n. 18831 del 2024).
Ciò premesso parte attrice - in qualità di erede del sig. - ha Controparte_2 tempestivamente formulato il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata nonché della firma apposta sull'assegno bancario n. 3.136.036.010-03 ed asseritamente alla mano del defunto sig. Il disconoscimento deve CP_3 Controparte_2 ritenersi efficace ai sensi dell'art. 214 c.p.c., essendo caratterizzato da specificità e determinatezza e non risolvendosi in una mera clausola di stile.
5 La norma in parola, infatti, prevede che gli eredi di colui contro il quale viene prodotta in giudizio una scrittura privata possono disconoscerla, anche solo limitandosi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del presunto autore.
A seguito del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art 216 c.p.c. in ragione del quale “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”, la parte convenuta-opposta ha ritualmente formulato istanza di verificazione della scrittura, e su tale circostanza il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica.
Gli esiti della consulenza grafologica - avente ad oggetto la verifica della firma apposta sull'assegno bancario n. 3.136.036.010-03 - sono dirimenti ai fini della risoluzione della controversia oggetto del giudizio.
Il CTU nominato dalla scrivente Dott.ssa dopo avere effettuato un'analisi Per_4 approfondita mediante rilievi strumentali e comparazione con un adeguato campione di scritture autografe del sig. ha evidenziato plurime e rilevanti incompatibilità Persona_1 tra la firma in verifica e quelle autografe;
ha inoltre riscontrato indizi intrinseci di artificiosità nella firma presente sull'assegno, attribuendola “con grado di certezza peritale ad un tentativo di imitazione lenta e pedissequa da modello noto” (cfr. pag. 38 della relazione peritale depositata dalla dott.ssa . Per_4
La perizia redatta dalla dott.ssa che si ritiene qui integralmente Persona_5 riportata, coerente, argomentata e ben motivata, conclude – visti i risultati oggettivi scaturiti dalle analisi della firma in esame e delle firme in comparazione – che “la firma in verifica non è autografa del sig. con grado di certezza peritale.”; pertanto, il consulente Persona_1 ha escluso con certezza che la firma apposta sull'assegno bancario disconosciuto sia riconducibile al sig. Persona_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio devono essere condivise, in quanto risultano chiare, esaustive e coerenti con i criteri metodologici della disciplina grafologica forense.
Tali risultanze, non validamente contestate da parte convenuta con argomentazioni tecniche o richieste istruttorie idonee a metterne in discussione l'attendibilità, inducono la
6 scrivente ad aderire integralmente alle conclusioni della CTU. La perizia grafologica – quale mezzo di prova privilegiato nei casi di disconoscimento di sottoscrizioni – è pienamente idonea a fondare il convincimento del giudice circa la non riferibilità al sig. della firma apposta sull'assegno oggetto di ingiunzione. Persona_1
In questa sede si deve rilevare che la consulenza redatta dalla dott.ssa appare Persona_3 inidonea a fondare alcun convincimento, avendo il consulente modificato tre volte le proprie conclusioni, con valutazioni diametralmente opposte, per poi non portare alcun esito utili al giudizio.
In merito alle prove orali assunte, in ragione del quale i testimoni di parte opposta avrebbero confermato l'avvenuta sottoscrizione da parte del dell'assegno di causa, Per_1 si osserva che i due testi avrebbero dichiarato che la sottoscrizione sia avvenuta in loro presenza, presso lo studio dell'avv. Bufalini – legale della parte opposta – circostanza mai dedotta negli atti, dallo stesso legale nel cui studio si sarebbe verificato il fatto.
Considerato quando sopra, considerata la lacunosità della ricostruzione offerta da parte opposta (si rimanda al sub. b della motivazione), le testimonianze sono ritenute inattendibili e come tali inidonee a contrastare le risultanze della CTU a firma della dott.ssa che ha accertato con “certezza peritale” l'apocrifia della sottoscrizione. Per_4
Ne consegue che il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo – ovvero l'assegno bancario asseritamente emesso dal sig. in favore della convenuta – deve Persona_1 considerarsi privo di efficacia probatoria e, dunque, inidoneo quale documento e quale prova nel presente giudizio di opposizione.
In mancanza di prova del titolo della pretesa, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Sono rigettate le reiterate istanze istruttorie per prova orale in quanto afferenti a circostanze dedotte tardivamente e la reiterata richiesta di deferimento di giuramento suppletorio formulato da parte opposta, alla luce dell'istruttoria svolta che ha escluso la sottoscrizione dell'assegno da parte del e della carenza dei presupposti di legge. Per_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3811/2015, disattesa ogni contraria istanza,
Accoglie l'opposizione proposta da e, Parte_1
Accertata la nullità dell'assegno 3.136.036.010-13,
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 996/2015emesso dal Tribunale di Pisa
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 Pt_1 liquidate in € 22.457,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese
[...] generali ed € 637,00 per esborsi,
Pone a carico di le spese di entrambe le CTU espletate, come liquidate con CP_1 separato decreto.
Pisa, 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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