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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/05/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G.3890/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
-avv. - Parte_2
-ricorrente -
contro
quale titolare dell'impresa individuale YA & Controparte_1
UL NI di SA MA WS
-avv. - Controparte_2
-resistente contumace-
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “
-accertato il perdurante inadempimento del Signor quale titolare Controparte_1 della Ditta Individuale YA & UL NI all'obbligazione contrattuale assunta ed accertata e dichiarata la validità dell'art.9 del contratto sottoscritto in data 19 marzo 2022, dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo;
- subordinatamente, accertato il perdurante inadempimento del Signor Controparte_1 quale titolare della Ditta Individuale YA & UL NI all'obbligazione
[...] contrattuale assunta, dichiarare risolto e/o comunque risolvere il contratto di locazione;
- in via di ulteriore subordine, accertato il perdurante inadempimento del
[...] quale titolare della Ditta Individuale YA & UL NI Controparte_3 all'obbligazione contrattuale assunta, ed accertata la gravità del detto inadempimento, dichiarare risolto e/o comunque risolvere il contratto di locazione;
- Condannare il Signor uale titolare della Ditta Individuale YA Controparte_1
& UL NI a pagare i canoni non versati e le somme tutte dovute come meglio indicate nel prospetto prodotto pari ad euro 14.285,48 (14.100,00 per canoni ed euro 185,48 per rimborso spese acqua), o altra somma diversa meglio vista che dovesse risultare a seguito di istruttoria, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
oltre ai canoni maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- Respingere la domanda avversaria perché infondata, generica e non provata.
- Vinte le spese, diritti ed onorari di causa”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito in qualità di proprietario dell'immobile uso magazzino sito in Genova Via Molteni 54 AR, concesso in locazione all'impresa individuale convenuta con contratto del 19.3.2022, regolarmente registrato all'Agenzia delle
Entrate, con durata 1aprile 2022 –31 marzo 2028 e canone annuale di euro 12.000.00 più IVA, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate entro il 5 del mese, pena la risoluzione del contratto ai sensi della clausola n. 9 dello stesso.
Ha dedotto che parte convenuta era, al momento della memoria depositata in data 13.7.2023, morosa per l'importo di 13.980,00 euro a titolo di canoni di locazione maturati dal trimestre aprile-maggio-giugno 2022 fino a luglio 2023, oltre quota parte dell'imposta di registro (pari a 240,00 euro), detratti i pagamenti parziali effettuati dal conduttore dei quali veniva dato atto nel corso del giudizio (docc. 6 e 7).
Parte convenuta si era costituita nella fase di sfratto contestando l'inadempimento allegato dal ricorrente e chiedendo il rigetto della convalida dello sfratto in ragione della situazione di disoccupazione e di indigenza economica di parte conduttrice. E' invece rimasto contumace nel presente giudizio.
Al contrario di quanto ritenuto dal convenuto, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di locazione, da cui si evince il titolo dell'obbligazione inadempiuta e il suo ammontare. In forza del principio di persistenza del diritto e in coerenza con il principio di vicinanza della prova, spetterebbe al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione oggetto di giudizio.
Il convenuto si è limitato a contestare in modo generico il contenuto del ricorso, senza nulla provare in senso contrario.
L'inadempimento deve, pertanto, intendersi provato.
Esso è, peraltro, grave ai sensi dell'art. 5 legge 392/78, norma di legge che, nel fissare un criterio di predeterminazione legale di gravità dell'inadempimento, ha previsto che “salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.”
Il contratto di locazione deve essere risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti si osserva che il contratto di locazione prevede un canone annuale pari ad € 12.000,00, da pagarsi in rate trimestrali anticipate.
Parte locatrice allega il mancato pagamento dei trimestri da aprile-maggio- giugno 2022 fino alla riconsegna dell'immobile, avvenuto in data 10.1.2024 (come da verbale di rilascio in atti). La domanda è fondata nella misura complessiva indicata da parte ricorrente pari ad € 14.100,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Sono inoltre dovuti € 185,48 per rimborso spese acqua.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 come modificato e/o integrato dal D.M. 147/2022, in 202,13 per esborsi e, in ragione della particolare semplicità della questione, in 2.200,00 euro per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa
Paola Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19.3.2022
e relativo all'immobile sito in Genova, Via Molteni 54 AR, per grave inadempimento di parte conduttrice;
2. Condanna quale titolare dell'impresa Controparte_1
individuale YA & UL NI di SA MA WS, al pagamento in favore di di 14.100,00 euro a titolo di canoni Parte_1 insoluti per il periodo da aprile 2022 alla data dell'avvenuto rilascio dell'immobile (10.01.2024), oltre interessi dalle singole scadenze al saldo ed oltre ad €185,48 per rimborso spese acqua.
3. Condanna quale titolare dell'impresa Controparte_1
individuale YA & UL NI di SA MA WS, alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 202,13 per Parte_1 esborsi ed € 2.200,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA.
Genova, 10/05/2025
Il Giudice
Paola Zampieri