Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /9387
COLAZZO Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 11.04.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9387/2022 R.G.C., avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti M. Parte_2 CP_1 Parte_3
Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, che eleggono domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. dell'Avv. M. Alberto Grimaldi in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
, erede del IG. , difesa e rappresentata dall'Avv. CP_2 Parte_1
Antonio Quinto in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda spiegata dagli attori è fondata e viene accolta.
E' opportuno premettere che il diritto di servitù in favore dei ricorrenti è garantito e consacrato con l'atto di divisione del 12.03.1964 per notar (doc.3 Persona_1 parte attrice), sia in ordine al “passaggio dell'aria e della luce” a servizio del vano cucina e di una camera da letto, sia al diritto di veduta al piano secondo.
Le risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del presente giudizio dimostrano inequivocabilmente, per un verso, l'illegittimità (sotto il profilo urbanistico edilizio) delle opere realizzate dal IG. e mantenute dalla moglie IG.ra Parte_1 CP_2
, per altro verso, il pregiudizio che le stesse hanno determinato e determinano
[...] ai IGg. e , i quali continuano a subire Parte_2 Controparte_3
l'oscuramento del vano cucina al piano terra per la cui vivibilità è necessario l'uso della luce artificiale anche nelle ore diurne, nonché la chiusura della veduta panoramica del secondo piano d'attico.
Per vero, non può non essere sottolineato che le suddette opere realizzate dal IG.
[...]
, e mantenute dalla moglie IG.ra , sono state poste in essere Parte_1 CP_2 all'esclusivo fine di danneggiare i ricorrenti talché nessun beneficio può essere riconosciuto alla proprietà dei resistenti sia con riferimento alle opere al piano terra (il setto murario realizzato a 20 cm dalla delimitazione della proprietà già esistente dimostra chiaramente l'intento di oscurare la proprietà finitima) sia con riferimento al piano secondo (la sopraelevazione del muro di confine di proprietà, peraltro di proprietà dei ricorrenti, esorbita, come peraltro riconosciuto dal CTU, dalle asserite esigente di privacy manifestate da controparte).
Il CTU ha accertato infatti : “relativamente al muro di confine al piano terra, si evidenzia che: - il piano di sedime del muro di confine, individuato durante le operazioni peritali, è diverso da quello indicato negli elaborati tecnici allegati alla CILA, come descritto nel precedente paragrafo;
- in sede di sopralluogo, inoltre, si è potuto verificare che nei vani interni, prospicienti il piccolo pozzo di luce, di proprietà degli attori, l'illuminamento è stato fortemente limitato a causa della presenza della citata struttura muraria in
Gasbeton, realizzata dal convenuto, a circa cm. 20 di distanza ed a pari altezza, della parete in vetrocemento, con evidente nocumento al passaggio di luce naturale. …”; “… relativamente alla sopraelevazione del muro d'attico, sulla scorta dei documenti in atti e dei rilievi effettuati, si evidenzia che: - Relativamente alla rispondenza delle opere realizzate dal resistente, alla CILA depositata al Comune di Nardò, esse non risultano conformi agli elaborati tecnici depositati presso gli uffici di competenza, poiché risultano di fatto, realizzate sulla proprietà degli Attori e non su un di un muro in comunione, come indicato in CILA, con convenzionale tratteggio linea/punto ; - per ciò che attiene, invece, alla pregiudizievole esecuzione delle medesime, si ribadisce che: 1) la loro collocazione, da parte del convenuto, è data sulle strutture murarie di proprietà degli attori;
2) relativamente alle condizioni di sicurezza, tra i due livelli, si evidenzia un'altezza eccessiva delle murature sopraelevate, rispetto a normali altezze di parapetto;
3) le medesime opere risultano, allo stato attuale, sovradimensionate anche per garantire le condizioni di privacy richieste, limitando fortemente le vedute;
4) per inciso, sulla legittimità dell'esecuzione delle opere, si evidenzia l'attuale Ordinanza Dirigenziale dell'Ufficio di Competenza, in atti, riguardo alla Demolizione delle medesime opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;
5) l'entità delle opere in oggetto, per la loro conformazione, limitano fortemente l'aspetto riguardante il diritto di veduta panoramica per entrambe le proprietà, aspetto non trascurabile, relativamente alla posizione di prestigio, fronte mare, dei due fabbricati.”.
Inoltre dai documenti prodotti si rileva che sono state corroborate dall'Ente comunale, dapprima con Ordinanza di demolizione n. 435 del 17.07.2023 (doc. 15), emessa nei confronti del IG. , e, successivamente, con Ordinanza di demolizione n. Parte_1
326 del 06.06.2024 emessa nei confronti della IG.ra (doc. 17), nella CP_2 quale si legge: “[il Dirigente Tecnico] ORDINA … il ripristino della legittimità dei luoghi ovvero la demolizione della sopraelevazione del muro d'attico nel tratto posto al confine con l'unità di proprietà e del muro di cinta del pozzo luce interno Controparte_4 dell'unità in via Fabio Massimo n. 2, in catasto al foglio 129 ptc 122 sub 12-13…”.
Alla luce di detti accertamenti in accoglimento della domanda attrice la convenuta viene condannata a ripristinare lo stato dei luoghi mediante, la demolizione a piano terra del muro costruito in corrispondenza al setto in vetrocemento dei ricorrenti ed al piano secondo, la demolizione della sopraelevazione del muro a confine
Le spese del giudizio sono poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_2 CP_1 Parte_3
1) Accoglie la domanda degli attori e condanna la convenuta a CP_2 ripristinare lo stato dei luoghi mediante, la demolizione a piano terra del muro costruito in corrispondenza al setto in vetrocemento dei ricorrenti ed al piano secondo, la demolizione della sopraelevazione del muro a confine;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 3.237,00 di cui €.237,00 per spese oltre al 15% sugli onorari quale rimborso forfettario, iva e cap come per legge. 3) Pone a carico della convenuta le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 11 aprile 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta