TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor TO AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1731/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Marino Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocata Mirella Arlotta
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Spanò
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 26.09.2022 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo opposizione CP_1 Controparte_2 all'intimazione di pagamento n. 03420229005929332000 notificata in data 07.09.2022, per il mancato pagamento, per quanto di interesse, di contributi previdenziali IVS, recati dai seguenti Avvisi di Addebito:
a) 33420120001264349000, notificato presumibilmente il 18.05.2012;
b) 33420120004349020000 notificato presumibilmente il 11.01.2013;
c) 33420130000605143000, notificato presumibilmente il 09.04.2013;
d) 33420130004627389000, notificato presumibilmente il 10.02.2014;
e) 33420140006298039000, notificato presumibilmente il 13.03.2015;
f) 33420150002152444000, notificato presumibilmente il 09.11.2015;
g) 33420160001861392000, notificato presumibilmente il 12.05.2016;
h) 33420160004727012000, notificato presumibilmente il 17.11.2016;
i) 33420180006789045000, notificato presumibilmente il 21.01.2019;
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito recati dall'intimazione di pagamento opposta e comunque la prescrizione quinquennale del credito maturata in epoca successiva alla data di notifica dei titoli indicata dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo è intervenuto prima della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229005929332000, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti previdenziali e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2 2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
3.1. In particolare, venendo al merito della pretesa – attesa la regolarità della notifica degli avvisi di addebito opposti (cfr. all. 3 memoria di costituzione ) – è fondata e deve CP_1 essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale recato dagli avvisi di addebito:
n. 33420120001264349000, notificato il 18.05.2012;
n. 33420120004349020000 notificato il 11.01.2013;
n. 33420130000605143000, notificato il 09.04.2013;
n. 33420130004627389000, notificato il 10.02.2014.
Dalla documentazione depositata in atti dell' risulta, infatti, che gli tali avvisi CP_2 furono notificati a parte ricorrente nelle date sopra indicate, e che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dall'intimazione di pagamento n.
03420189007856932000, notificata in data 20.03.2019 (per quanto riguarda gli avvisi indicati alle lettere a), b) e d) del ricorso introduttivo, cfr. all. 3 e n. CP_2
03420199010874256000, notificata in data 4.12.2019 (per quanto riguarda l'avviso indicato alla lettera c) del ricorso introduttivo, cfr. all. 4 ; intimazioni, CP_2 evidentemente, notificate oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, Legge n. 335/1995.
3.2. Con riferimento agli avvisi di addebito:
n. 33420140006298039000, notificato il 13.03.2015;
3 n. 33420150002152444000, notificato il 09.11.2015;
n. 33420160001861392000, notificato il 12.05.2016;
n. 33420160004727012000, notificato il 17.11.2016;
n. 33420180006789045000, notificato il 21.01.2019,
l'opposizione è infondata perché nessuna prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei suddetti avvisi di addebito può dirsi maturata, considerato che il decorso è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199010874256000, avvenuta in data 04.12.2019 (cfr. all. 4 . CP_2
Ne consegue il rigetto del ricorso con riferimento ai suddetti avvisi di addebito.
4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dai seguenti avvisi di addebito n. 33420120001264349000; n. 33420120004349020000; n. 33420130000605143000; n. 33420130004627389000,
e per l'effetto annulla i citati avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento n.
03420229005929332000 nella parte in cui ad essi si riferisce;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
24.10.2025. Pt_2
Il Giudice
TO AT
4