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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
All'udienza del 02/12/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa IA SA GE, nel procedimento iscritto al 1053/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. AR SPAGNOLO. Nessuno è presente per l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA fino alle ore 12:36. L'avv. Spagnolo si riporta alle conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo e nei successivi verbali e atti di causa, nonché agli esiti della c.t.u. espletata.
Il Giudice
Si ritira in camera di Consiglio e all'esito, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
IA SA GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1053 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
AR Spagnolo;
ricorrenti
E
dei beni sequestrati e confiscati Controparte_1 alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenuti i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio – introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 4.8.2023 – ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito di euro 232.440,54, per i coniugi Parte_1 e , e di euro 99.772,73, per richiesto in
[...] Parte_4 Parte_3 pagamento dall'Agenzia resistente con atto notificato loro il 17.03.2023, intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” e concernente il Fabbricato a due piani f.t. sito in OP AM frazione Castellace via Verona n. 41, identificato al foglio 9
p.lla 147, confiscato in danno del nucleo familiare – . Pt_1 Parte_2
A sostegno della domanda, deducono i ricorrenti: 1) l'erroneo ed illegittimo addebito della presunta occupazione abusiva, perché l'immobile - realizzato in forza di concessione edilizia n. 56/91 (pratica n. 84/1990), rilasciata dal Comune di OP AM a nome della ricorrente , e protocollata anche presso Ufficio Genio Civile il 28/08/1991 - è Parte_2
“agganciato sulla particella 133 di mq 940”, come emerge dalla perizia tecnica di parte, a firma dell'Arch. ; 2) l'illegittimità ed indeterminatezza della pretesa, perché Persona_1 la particella 147 del foglio 9, come accertato con Decreto del Tribunale Misure di prevenzione di Reggio Calabria del 26.09.2010, era stata generata attraverso una serie di frazionamenti, a partire dalla part. 50 fg. 9 di mq. 187.400: lo stesso decreto, nello specificare gli immobili oggetto di confisca, sulla scorta di perizia eseguita da incaricati dal tribunale stesso, giungeva a precisare e a dichiarare oggetto di confisca al foglio 9 del comune di OP AM le particelle 139-140-146-147-148-51-52-141-142- e 99 nonché i fabbricati insistenti, e non quello iscritto in Catasto alla particella 138 d, ove essi ricorrenti hanno costruito il loro edificio a far data dal 1991; 3) la mancata trascrizione della confisca sulla part. 138, già di proprietà di nato a [...] il [...], nato Controparte_2 Controparte_3
a Reggio Calabria il 10.06.1951 e 4) il mancato invio di alcun atto Controparte_4 prodromico, non essendo mai pervenuta la prima richiesta di pagamento, che l'Agenzia dichiara di aver notificato in data 20/02/2018; 5) la mancata indicazione dei criteri in forza dei quali sono stati quantificati gli importi richiesti e del periodo temporale di riferimento;
6) la mancata prova dell'esistenza del danno per l'Agenzia; 7) l'immotivata protrazione del tempo impiegato per l'esercizio del potere e per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
Concludono quindi perché il Tribunale voglia “1) Accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall'Agenzia convenuta e per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare
l'atto gravato ovvero intimazione di pagamento notificata in data 17.03.23; 2) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento notificata in data 17 marzo 2023 ai ricorrenti per errore di identificazione dell'immobile presuntivamente occupato dai sig.ri
con conseguente errore nella valutazione del quantum;
3) Accertare e Persona_2 dichiarare la non dovutezza delle somme invocate poiché inesistente il presunto danno legittimante un indennizzo da occupazione senza titolo…”.
2. Alla prima udienza del 14.11.2023, è stata autorizzata la rinnovazione della notifica, nulla per violazione del termine a comparire;
alla successiva udienza del 13.02.2024, il Giudice
Onorario, rilevata la nullità della notifica, effettuata via PEC direttamente alla parte ( ) CP_5 anzichè all'Avvocatura dello Stato, ne ha ordinato l'ulteriore rinnovazione.
3. Si è quindi costituita in giudizio l' resistente, eccependo preliminarmente CP_1
l'estinzione della controversia per mancato adempimento all'ordine di rinnovazione della notifica e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Reggio
Calabria; nel merito, ha ricostruito in fatto la vicenda con la documentata indicazione di tutti i passaggi giurisdizionali e amministrativi, contestando la domanda sulla base delle seguenti difese:
1) Con decreto n. 18/92 R. Seq. (nel procedimento n. 333/92 RGMP), emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione in data 09.12.1992, è stato disposto il sequestro “di un fondo agricolo destinato ad uliveto ed agrumeto, con annesso fabbricato rurale, riportato al catasto terreni alla partita 6387, Fg. 9, p.lle 125, 51, 101, 99;
2) Lo stesso Tribunale ha, poi, disposto la confisca dei cespiti in sequestro, con decreto n. 124/93 emesso in data 05.06.1993, confermato parzialmente dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione con decreto n. 1/97, emesso in data
04.12.1996, e divenuto definitivo a seguito di sentenza n. 7056 emessa dalla Corte di
Cassazione in data 16.12.1997;
3) Sempre il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta dell' del 14/11/2008, dopo aver disposto una perizia Controparte_6
d'ufficio, con decreto del 22/09/2010 ha identificato compiutamente tutti i beni oggetto di confisca, stabilendo gli esatti dati identificativi catastali di ciascun cespite e precisando che
“devono intendersi confiscati i terreni ed i fabbricati e/o porzioni di fabbricato ivi esistenti”;
4) l' resistente, preso atto che gli immobili in argomento risultavano occupati, CP_1 agendo in autotutela ai sensi di cui all'art. 823 c.c., ha emesso dapprima “l'intimazione al rilascio. Recupero indennità di abusiva occupazione” per gli immobili in questione notificandola, tramite il Commissariato PS di Taurianova, agli occupanti sine titulo in data 17 maggio 2011 (Prot. 7508 del 27/05/2011) e successivamente, trascorso il termine di venti giorni senza che gli immobili fossero stati liberati, ha emesso l'ordinanza di sfratto amministrativo nei confronti degli occupanti, anche questa regolarmente notificata agli stessi tramite il Commissariato di PS di Taurianova (R.C.) in data 28 giugno 2011 (prot. Anbsc n.
10512 del 21/07/2011);
5) le operazioni di sgombero, seppure ritualmente predisposte sin dal 2011, hanno subito ritardi a causa delle reiterate richieste di incidente di esecuzione volte alla revoca del provvedimento ablatorio, avanzate dalla difesa degli occupanti davanti all'Autorità
Giudiziaria competente, che le ha tutte rigettate;
6) Il Nucleo di Supporto istituito presso la locale Prefettura, quindi, ha posto in essere lo sgombero in data 23 ottobre 2019, procedendo contestualmente alla consegna dei beni al
Comune di OP AM (verbale di consegna acquisito al prot. Anbsc n. 44817 del
24/10/2019), cui erano stati destinati già con decreto prot. Anbsc n. 3854 del 02/03/2012.
Contesta che si sia verificata l'eccepita prescrizione del credito, mediante produzione documentale della notifica della “prima richiesta di pagamento” e della “seconda richiesta di pagamento” sopra meglio indicate, precisando che entrambe le richieste indicano, oltre al periodo di riferimento, anche i criteri utilizzati per il calcolo, e aggiungendo che la quantificazione è avvenuta applicando il coefficiente indicato nella tabella OMI per le locazioni nella zona di riferimento moltiplicandolo per il metraggio del cespite.
Rileva che essa non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto prima dell'adozione CP_1 del decreto n. 126/08, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha identificato compiutamente tutti i beni oggetto di confisca (con una mera precisazione che non costituisce estensione del compendio, già sottoposto a sequestro e poi confiscato) e, premesso che la somma richiesta costituisce un'obbligazione ex lege di natura indennitaria, invoca l'applicazione del termine di prescrizione decennale o, in subordine, quinquennale, ma con dies a quo decorrente dalla data di cessazione dell'occupazione, trattandosi di illecito permanente, cessato con la destinazione dell'immobile al Comune di OP AM, con verbale di consegna redatto il 23.10.2019.
Rappresenta che gli altri motivi di ricorso sono già stati posti a fondamento di istanze di revoca del provvedimento ablatorio, già rigettate dalle competenti Autorità Giudiziarie.
Conclude dunque perchè la domanda sia dichiarata inammissibile oppure sia rigettata.
4. Le preliminari eccezione di estinzione del giudizio per inattività e d'incompetenza per territorio, sollevate dall'Avvocatura di Stato, sono entrambe infondate.
Sotto il primo profilo, i ricorrenti hanno correttamente adempiuto all'ordine di rinnovazione della notifica, adottato alla prima udienza, notificando il ricorso via PEC all'indirizzo dell'Agenzia resistente, sicchè erroneamente il GOP (in sostituzione tabellare), all'udienza del 13.2.2024, ha ordinato una nuova rinnovazione all'indirizzo dell'Avvocatura di Stato. Invero, l' nazionale per e la dei beni sequestrati e CP_1 Controparte_1 CP_1 confiscati alla criminalità organizzata – disciplinata dagli artt. 110 ss. del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 - ha personalità giuridica di diritto pubblico e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 114); peraltro, non trattandosi di amministrazione statale, risulta inapplicabile il foro erariale previsto dall'art. 25 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
, Sentenza n. 28255 del 06/11/2018, secondo cui “le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato;
dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato”).
In applicazione dei principi sopra illustrati, nessuna inattività può riscontrarsi rispetto all'ordine di rinnovazione e, d'altra parte, deve riconoscersi la competenza per territorio in capo al Tribunale adito, quale giudice del luogo ove è si è verificato il danno che ha originato l'obbligazione dedotta in giudizio.
Le eccezioni vanno quindi rigettate.
5. Passando quindi all'esame della domanda, occorre innanzitutto premettere che il provvedimento intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità”, notificato agli attori il
17.3.2023, è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 274, della legge
311/2004, il quale dispone “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda Controparte_6 richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Si tratta, pertanto, di un atto che consiste in un invito al pagamento di quanto dovuto, necessario al fine di portare il soggetto passivo a conoscenza della pretesa erariale, anche sotto il profilo della quantificazione;
atto che – pur precedendo l'iscrizione a ruolo - non assume efficacia di accertamento definitivo, trattandosi di somme non dovute a titolo di imposizione tributaria, ma di natura risarcitoria, tant'è che la norma ricorda la debenza di rivalutazione e interessi.
Pertanto, la domanda va qualificata come di accertamento negativo del credito, con l'effetto che resta a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza e la quantificazione del credito vantato (cfr., per una diversa fattispecie riguardante opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale,
Cassazione civile, sez. I, 3 novembre 2011, n. 22792).
6.1. In punto di fatto, emerge dai documenti in atti che:
a) a seguito del sequestro, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di
Prevenzione, con decreto n. 18/92 del 9.12.1992 nell'ambito del procedimento n. 333/1992
RGMP a carico di e altri, è stato sottoposto a sequestro, tra gli altri, anche Controparte_7 il “fondo uliveto agrumeto, con annesso fabbricato rurale in catasto partita 6387, foglio 9, part. 125 (ex 50/e), 51 (ex 52/a) 101 – 99, acquistate unitamente alla cognata Persona_3
, moglie di ” (v. decreto, allegato al fascicolo telematico
[...] Controparte_7 dell' resistente); CP_1
b) il procedimento di prevenzione si concludeva con decreto n. 124/93, che sottoponeva a confisca il suddetto bene già in sequestro (v. decreto, allegato al fascicolo telematico dell' resistente); CP_1
c) con decreto n. 126/2008 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di Prevenzione, sulla scorta della perizia eseguita nell'ambito del procedimento n. 333/92 RGMP, precisava che il fondo agricolo riportato al Catasto Terreni alla partita 6387, foglio 9, part. 125, 51, 101
e 99 si identificava con un terreno di complessivi ha 12.62.00, sito in comune di OP M. frazione Castellace e identificato al NCT al fg. 9, part. 139, 140, 146, 147, 148, 51, 52, 141 e
99, con i fabbricati o porzioni di fabbricato ivi insistenti, nonché l'area di sedime dei fabbricati demoliti;
d) con successivi provvedimenti del 16.10.2013, 25.6.2013 e del 22.9.2016 (confermati in appello ed in Cassazione con provvedimenti tutti allegati al fascicolo dell'Agenzia) il
Tribunale di Reggio Calabria rigettava le opposizioni di terzo con istanza di revoca della confisca, presentate (tra gli altri) anche dagli odierni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, nell'ambito di altrettanti incidenti di esecuzione dinanzi la Sezione Misure di
[...]
Prevenzione: in particolare, il Tribunale riteneva non raggiunta la prova sulla proprietà dei beni confiscati in capo ai terzi istanti, tra cui comparivano gli odierni ricorrenti;
e) in particolare, la S.C., nel riassumere le vicende dell'impugnazione promossa da avverso uno dei predetti decreti (del 16.10.2013), dava atto che con Parte_1
l'opposizione di terzo il aveva “assunto la titolarità effettiva del manufatto, che insiste Pt_1 su un appezzamento di terreno che non era stato neppure formalmente oggetto del provvedimento di confisca. Il tribunale dava atto, in primo luogo, che con precedente provvedimento reso in data 22/09/2010 …era stato accertato definitivamente, anche attraverso una perizia, che il terreno, come specificamente indicato, era stato oggetto del provvedimento ablatorio divenuto irrevocabile. Pertanto, in virtù dell'accessione, sia il fondo che il fabbricato che insiste sullo stesso, del quale l'istante rivendica la titolarità, hanno formato oggetto di confisca definitiva…”; quindi il ricorso per la cassazione del predetto decreto veniva dichiarato inammissibile, perché il si era “limitato a dedurre un possesso sine titulo da Pt_1 oltre venti anni anni del bene, che non ha dimostrato e che comunque è in contraddizione con la esecuzione e trascrizione del sequestro e della confisca disposti nel procedimento di prevenzione, risalenti agli anni 91 e 97…”.
6.2. Ciò posto, devono innanzitutto dirsi infondati i primi tre motivi di ricorso: invero, il
“fabbricato a due piani f.t.”(senza seminterrato) sito in OP AM, fraz. Castellace, via Verona, costruito sulla base della concessione edilizia 56/91, insiste sulla part. 147 del fg.
9, anche se “non essendo stato ancora censito al Catasto Fabbricati non risulta rappresentato in mappa”, come meglio accertato dal c.t.u. nominato nel corso del presente giudizio, ing.
anche con la riproduzione grafica delle mappe catastali (v. relazione ing. Persona_4
pag. 10 e 11). Per_4
Peraltro, la part. 147 del fg. 9 rientra certamente tra i beni oggetto di confisca, come accertato in sede di prevenzione penale, sicchè non vi è nessun dubbio sulla corretta identificazione del bene, incontestatamente occupato dal nucleo familiare fino allo sgombero. Persona_5
Nessun rilievo assume dunque la doglianza sulla mancata trascrizione della confisca sulla part. 138, intestata a tali . Parte_5
7. Proseguendo nell'analisi dei motivi di ricorso, deve dirsi che, con l'atto impugnato,
l'amministrazione comunale chiede il pagamento di un'indennità di occupazione, determinata in euro 232.440,54, e riferita al periodo 16/12/1997-22/10/2019, per i coniugi Parte_1
e , ed in euro 99.772,73, per il periodo dal 15.4.2007 (data di Parte_4 raggiungimento della maggiore età) al 22.10.2019, all'attore Parte_3
Con riferimento all'ampiezza temporale dei periodi di riferimento, le parti istanti hanno formulato in ricorso una censura, attinente l'immotivata protrazione del tempo impiegato per l'esercizio del potere, che va interpretata – come correttamente ritenuto dall'amministrazione convenuta, che ha così indirizzato le proprie difese – come eccezione di prescrizione.
Sul punto, deve premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall' convenuta, CP_1 la prescrizione non inizia a decorrere dalla cessazione dell'occupazione, perché, “in tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene
e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione” (in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2002, n. 16564; 26 maggio 2006, n. 12647 e 18 settembre 2007, n.
19359).
Ferma restando, dunque, la prescrizione quinquennale, occorre prendere atto che l' CP_1 convenuta ha prodotto i seguenti atti che, in quanto consistenti in intimazioni di pagamento, sono idonei ad interrompere la prescrizione: a) “intimazione al rilascio con richiesta di indennità di occupazione”, prot. 7508/2011 del 27.5.2011, notificato solo a Parte_1 con verbale redatto da agenti di P.G. il 17.5.2011; b) “prima richiesta di pagamento”, notificata a mani dei coniugi attori da Agenti di P.G. della Stazione Carabinieri di Castellace di O.M. il
26.4.2018, con cui si intima il pagamento di euro 84.453,37 per l'occupazione riferita al periodo dal 16.12.1997 al 14.4.2017; c) “prima richiesta di pagamento”, notificata a mani di ciascuno degli attori da Agenti di P.G. della Stazione Carabinieri di Castellace di O.M. il
26.4.2018, con cui si intima il pagamento di euro 102.765,34 per l'occupazione riferita al periodo dal 15.4.2007 al 28.2.2017; d) la “seconda richiesta di pagamento”, oggetto del presente giudizio, notificata a ciascuno degli attori il 17.3.2023, con cui si intima a Parte_1
e il pagamento di euro 232.440,54 ed a di
[...] Parte_2 Parte_3 concorrere al predetto pagamento per il minor importo di euro 99.773,73, quest'ultimo limitato al periodo dal 15.4.2007 (data di compimento della maggiore età da parte di al 22.10.2019. Parte_3
In assenza di prova su eventuali ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione, che matura giorno per giorno in funzione dell'occupazione, deve dirsi decorso quantomeno fino al 26 aprile 2013, posto che dopo la prima notificazione al (del Pt_1
17.5.2011) sono decorsi oltre cinque anni senza alcuna ulteriore richiesta, mentre dopo la notifica effettuata il 26.4.2018 il termine prescrizionale è stato utilmente interrotto il
17.3.2023.
In accoglimento dell'eccezione formulata dagli attori, il credito azionato va dunque dichiarato prescritto fino 25.4.2013, con assorbimento di tutti i motivi riferiti ad eventi precedenti.
8. Per le annualità non prescritte, comprese tra il 26.4.2013 ed il rilascio del 22.10.2019, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, deve riconoscersi che l'accertamento del danno emergente “presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione”: Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
Nel caso che occupa, dunque, il danno subito dalla convenuta deve ritenersi dimostrato, avendo l' incontestatamente dedotto che il bene era stato destinato al comune di CP_5
OP AM, cui in effetti il bene è stato immediatamente consegnato, dopo l'esecuzione dello sgombero, nel 2019, sicchè per tutto il periodo dal 2013 al 22.10.2019
l'occupazione attorea non ha consentito all' di sfruttare il bene secondo la CP_1 destinazione prescelta.
Per la quantificazione del danno, attesa la specifica contestazione da parte degli attori dei criteri OMI, applicati dall'Agenzia convenuta, è stato conferito incarico al c.t.u., ing.
di verificare il valore locativo dell'immobile occupato. Persona_4
L'ausiliare, in esito ad accurato sopralluogo e descrizione anche fotografica dell'immobile, valutato il contesto dell'insediamento territoriale in cui esso è inserito, le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale che interdicono l'edificazione, il decremento demografico e la perdita di appetibilità del mercato immobiliare, ha applicato per la valutazione un metodo di stima sintetico, fondato su modelli predittivi e valori medi di settore, calibrati sulle specificità territoriali e tratti da un valido strumento (“BorsinoPro”), corretti con applicazione dei valori OMI, tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del terreno e delle gravi irregolarità e carenze esecutive del manufatto a un piano (non abitabile ma funzionale alle esigenze del fondo rustico ), delle superfici, dello stato di conservazione al 2013, ha concluso affermando che il valore locativo dell'immobile nel 2013 era pari a 320,58€ al mese, giungendo a calcolare, per tutti gli anni compresi tra il 26.4.2013 e il 22.10.2019, un valore locativo totale di € 25.550,55, comprensivi di rivalutazione e adeguamento ISTAT.
Le valutazioni del c.t.u., sorrette da motivazioni logiche e coerenti, oltre che dallo studio approfondito del singolo immobile e del mercato immobiliare, sono integralmente da condividere, in difetto peraltro di qualsivoglia osservazione delle parti.
Pertanto, deve dichiararsi che il credito della P.A. opposta per il danno da abusiva occupazione dell'immobile oggetto di causa, nel periodo in considerazione, ammonta complessivamente ad € € 25.550,55, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, con conseguente rigetto, per questa parte, della domanda di accertamento negativo del credito.
Va pure precisato che il debito grava solidalmente su tutti gli attori, i quali hanno incontestatamente occupato il bene fino al momento dello sgombero. 9. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, comprese quelle di c.t.u. già liquidate come da separato decreto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IA SA GE, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_8
e Confiscati, così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuti per prescrizione gli importi richiesti dall'Amministrazione convenuta con la “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, notificata il 17.3.2023, per il periodo dal
1997 al 25.4.2013;
2) dichiara che gli ulteriori importi richiesti con la medesima nota per il periodo dal
26.4.2013 al 22.10.2019 sono dovuti fino a complessivi € 25.550,55, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, rigettando per questa parte la domanda di accertamento negativo del debito;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 2 dicembre 2025
Il Giudice
IA SA GE
All'udienza del 02/12/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa IA SA GE, nel procedimento iscritto al 1053/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. AR SPAGNOLO. Nessuno è presente per l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA fino alle ore 12:36. L'avv. Spagnolo si riporta alle conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo e nei successivi verbali e atti di causa, nonché agli esiti della c.t.u. espletata.
Il Giudice
Si ritira in camera di Consiglio e all'esito, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
IA SA GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1053 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
AR Spagnolo;
ricorrenti
E
dei beni sequestrati e confiscati Controparte_1 alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenuti i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio – introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 4.8.2023 – ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito di euro 232.440,54, per i coniugi Parte_1 e , e di euro 99.772,73, per richiesto in
[...] Parte_4 Parte_3 pagamento dall'Agenzia resistente con atto notificato loro il 17.03.2023, intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” e concernente il Fabbricato a due piani f.t. sito in OP AM frazione Castellace via Verona n. 41, identificato al foglio 9
p.lla 147, confiscato in danno del nucleo familiare – . Pt_1 Parte_2
A sostegno della domanda, deducono i ricorrenti: 1) l'erroneo ed illegittimo addebito della presunta occupazione abusiva, perché l'immobile - realizzato in forza di concessione edilizia n. 56/91 (pratica n. 84/1990), rilasciata dal Comune di OP AM a nome della ricorrente , e protocollata anche presso Ufficio Genio Civile il 28/08/1991 - è Parte_2
“agganciato sulla particella 133 di mq 940”, come emerge dalla perizia tecnica di parte, a firma dell'Arch. ; 2) l'illegittimità ed indeterminatezza della pretesa, perché Persona_1 la particella 147 del foglio 9, come accertato con Decreto del Tribunale Misure di prevenzione di Reggio Calabria del 26.09.2010, era stata generata attraverso una serie di frazionamenti, a partire dalla part. 50 fg. 9 di mq. 187.400: lo stesso decreto, nello specificare gli immobili oggetto di confisca, sulla scorta di perizia eseguita da incaricati dal tribunale stesso, giungeva a precisare e a dichiarare oggetto di confisca al foglio 9 del comune di OP AM le particelle 139-140-146-147-148-51-52-141-142- e 99 nonché i fabbricati insistenti, e non quello iscritto in Catasto alla particella 138 d, ove essi ricorrenti hanno costruito il loro edificio a far data dal 1991; 3) la mancata trascrizione della confisca sulla part. 138, già di proprietà di nato a [...] il [...], nato Controparte_2 Controparte_3
a Reggio Calabria il 10.06.1951 e 4) il mancato invio di alcun atto Controparte_4 prodromico, non essendo mai pervenuta la prima richiesta di pagamento, che l'Agenzia dichiara di aver notificato in data 20/02/2018; 5) la mancata indicazione dei criteri in forza dei quali sono stati quantificati gli importi richiesti e del periodo temporale di riferimento;
6) la mancata prova dell'esistenza del danno per l'Agenzia; 7) l'immotivata protrazione del tempo impiegato per l'esercizio del potere e per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
Concludono quindi perché il Tribunale voglia “1) Accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall'Agenzia convenuta e per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare
l'atto gravato ovvero intimazione di pagamento notificata in data 17.03.23; 2) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento notificata in data 17 marzo 2023 ai ricorrenti per errore di identificazione dell'immobile presuntivamente occupato dai sig.ri
con conseguente errore nella valutazione del quantum;
3) Accertare e Persona_2 dichiarare la non dovutezza delle somme invocate poiché inesistente il presunto danno legittimante un indennizzo da occupazione senza titolo…”.
2. Alla prima udienza del 14.11.2023, è stata autorizzata la rinnovazione della notifica, nulla per violazione del termine a comparire;
alla successiva udienza del 13.02.2024, il Giudice
Onorario, rilevata la nullità della notifica, effettuata via PEC direttamente alla parte ( ) CP_5 anzichè all'Avvocatura dello Stato, ne ha ordinato l'ulteriore rinnovazione.
3. Si è quindi costituita in giudizio l' resistente, eccependo preliminarmente CP_1
l'estinzione della controversia per mancato adempimento all'ordine di rinnovazione della notifica e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Reggio
Calabria; nel merito, ha ricostruito in fatto la vicenda con la documentata indicazione di tutti i passaggi giurisdizionali e amministrativi, contestando la domanda sulla base delle seguenti difese:
1) Con decreto n. 18/92 R. Seq. (nel procedimento n. 333/92 RGMP), emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione in data 09.12.1992, è stato disposto il sequestro “di un fondo agricolo destinato ad uliveto ed agrumeto, con annesso fabbricato rurale, riportato al catasto terreni alla partita 6387, Fg. 9, p.lle 125, 51, 101, 99;
2) Lo stesso Tribunale ha, poi, disposto la confisca dei cespiti in sequestro, con decreto n. 124/93 emesso in data 05.06.1993, confermato parzialmente dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione con decreto n. 1/97, emesso in data
04.12.1996, e divenuto definitivo a seguito di sentenza n. 7056 emessa dalla Corte di
Cassazione in data 16.12.1997;
3) Sempre il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta dell' del 14/11/2008, dopo aver disposto una perizia Controparte_6
d'ufficio, con decreto del 22/09/2010 ha identificato compiutamente tutti i beni oggetto di confisca, stabilendo gli esatti dati identificativi catastali di ciascun cespite e precisando che
“devono intendersi confiscati i terreni ed i fabbricati e/o porzioni di fabbricato ivi esistenti”;
4) l' resistente, preso atto che gli immobili in argomento risultavano occupati, CP_1 agendo in autotutela ai sensi di cui all'art. 823 c.c., ha emesso dapprima “l'intimazione al rilascio. Recupero indennità di abusiva occupazione” per gli immobili in questione notificandola, tramite il Commissariato PS di Taurianova, agli occupanti sine titulo in data 17 maggio 2011 (Prot. 7508 del 27/05/2011) e successivamente, trascorso il termine di venti giorni senza che gli immobili fossero stati liberati, ha emesso l'ordinanza di sfratto amministrativo nei confronti degli occupanti, anche questa regolarmente notificata agli stessi tramite il Commissariato di PS di Taurianova (R.C.) in data 28 giugno 2011 (prot. Anbsc n.
10512 del 21/07/2011);
5) le operazioni di sgombero, seppure ritualmente predisposte sin dal 2011, hanno subito ritardi a causa delle reiterate richieste di incidente di esecuzione volte alla revoca del provvedimento ablatorio, avanzate dalla difesa degli occupanti davanti all'Autorità
Giudiziaria competente, che le ha tutte rigettate;
6) Il Nucleo di Supporto istituito presso la locale Prefettura, quindi, ha posto in essere lo sgombero in data 23 ottobre 2019, procedendo contestualmente alla consegna dei beni al
Comune di OP AM (verbale di consegna acquisito al prot. Anbsc n. 44817 del
24/10/2019), cui erano stati destinati già con decreto prot. Anbsc n. 3854 del 02/03/2012.
Contesta che si sia verificata l'eccepita prescrizione del credito, mediante produzione documentale della notifica della “prima richiesta di pagamento” e della “seconda richiesta di pagamento” sopra meglio indicate, precisando che entrambe le richieste indicano, oltre al periodo di riferimento, anche i criteri utilizzati per il calcolo, e aggiungendo che la quantificazione è avvenuta applicando il coefficiente indicato nella tabella OMI per le locazioni nella zona di riferimento moltiplicandolo per il metraggio del cespite.
Rileva che essa non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto prima dell'adozione CP_1 del decreto n. 126/08, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha identificato compiutamente tutti i beni oggetto di confisca (con una mera precisazione che non costituisce estensione del compendio, già sottoposto a sequestro e poi confiscato) e, premesso che la somma richiesta costituisce un'obbligazione ex lege di natura indennitaria, invoca l'applicazione del termine di prescrizione decennale o, in subordine, quinquennale, ma con dies a quo decorrente dalla data di cessazione dell'occupazione, trattandosi di illecito permanente, cessato con la destinazione dell'immobile al Comune di OP AM, con verbale di consegna redatto il 23.10.2019.
Rappresenta che gli altri motivi di ricorso sono già stati posti a fondamento di istanze di revoca del provvedimento ablatorio, già rigettate dalle competenti Autorità Giudiziarie.
Conclude dunque perchè la domanda sia dichiarata inammissibile oppure sia rigettata.
4. Le preliminari eccezione di estinzione del giudizio per inattività e d'incompetenza per territorio, sollevate dall'Avvocatura di Stato, sono entrambe infondate.
Sotto il primo profilo, i ricorrenti hanno correttamente adempiuto all'ordine di rinnovazione della notifica, adottato alla prima udienza, notificando il ricorso via PEC all'indirizzo dell'Agenzia resistente, sicchè erroneamente il GOP (in sostituzione tabellare), all'udienza del 13.2.2024, ha ordinato una nuova rinnovazione all'indirizzo dell'Avvocatura di Stato. Invero, l' nazionale per e la dei beni sequestrati e CP_1 Controparte_1 CP_1 confiscati alla criminalità organizzata – disciplinata dagli artt. 110 ss. del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 - ha personalità giuridica di diritto pubblico e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 114); peraltro, non trattandosi di amministrazione statale, risulta inapplicabile il foro erariale previsto dall'art. 25 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
, Sentenza n. 28255 del 06/11/2018, secondo cui “le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato;
dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato”).
In applicazione dei principi sopra illustrati, nessuna inattività può riscontrarsi rispetto all'ordine di rinnovazione e, d'altra parte, deve riconoscersi la competenza per territorio in capo al Tribunale adito, quale giudice del luogo ove è si è verificato il danno che ha originato l'obbligazione dedotta in giudizio.
Le eccezioni vanno quindi rigettate.
5. Passando quindi all'esame della domanda, occorre innanzitutto premettere che il provvedimento intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità”, notificato agli attori il
17.3.2023, è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 274, della legge
311/2004, il quale dispone “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda Controparte_6 richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Si tratta, pertanto, di un atto che consiste in un invito al pagamento di quanto dovuto, necessario al fine di portare il soggetto passivo a conoscenza della pretesa erariale, anche sotto il profilo della quantificazione;
atto che – pur precedendo l'iscrizione a ruolo - non assume efficacia di accertamento definitivo, trattandosi di somme non dovute a titolo di imposizione tributaria, ma di natura risarcitoria, tant'è che la norma ricorda la debenza di rivalutazione e interessi.
Pertanto, la domanda va qualificata come di accertamento negativo del credito, con l'effetto che resta a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza e la quantificazione del credito vantato (cfr., per una diversa fattispecie riguardante opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale,
Cassazione civile, sez. I, 3 novembre 2011, n. 22792).
6.1. In punto di fatto, emerge dai documenti in atti che:
a) a seguito del sequestro, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di
Prevenzione, con decreto n. 18/92 del 9.12.1992 nell'ambito del procedimento n. 333/1992
RGMP a carico di e altri, è stato sottoposto a sequestro, tra gli altri, anche Controparte_7 il “fondo uliveto agrumeto, con annesso fabbricato rurale in catasto partita 6387, foglio 9, part. 125 (ex 50/e), 51 (ex 52/a) 101 – 99, acquistate unitamente alla cognata Persona_3
, moglie di ” (v. decreto, allegato al fascicolo telematico
[...] Controparte_7 dell' resistente); CP_1
b) il procedimento di prevenzione si concludeva con decreto n. 124/93, che sottoponeva a confisca il suddetto bene già in sequestro (v. decreto, allegato al fascicolo telematico dell' resistente); CP_1
c) con decreto n. 126/2008 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di Prevenzione, sulla scorta della perizia eseguita nell'ambito del procedimento n. 333/92 RGMP, precisava che il fondo agricolo riportato al Catasto Terreni alla partita 6387, foglio 9, part. 125, 51, 101
e 99 si identificava con un terreno di complessivi ha 12.62.00, sito in comune di OP M. frazione Castellace e identificato al NCT al fg. 9, part. 139, 140, 146, 147, 148, 51, 52, 141 e
99, con i fabbricati o porzioni di fabbricato ivi insistenti, nonché l'area di sedime dei fabbricati demoliti;
d) con successivi provvedimenti del 16.10.2013, 25.6.2013 e del 22.9.2016 (confermati in appello ed in Cassazione con provvedimenti tutti allegati al fascicolo dell'Agenzia) il
Tribunale di Reggio Calabria rigettava le opposizioni di terzo con istanza di revoca della confisca, presentate (tra gli altri) anche dagli odierni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, nell'ambito di altrettanti incidenti di esecuzione dinanzi la Sezione Misure di
[...]
Prevenzione: in particolare, il Tribunale riteneva non raggiunta la prova sulla proprietà dei beni confiscati in capo ai terzi istanti, tra cui comparivano gli odierni ricorrenti;
e) in particolare, la S.C., nel riassumere le vicende dell'impugnazione promossa da avverso uno dei predetti decreti (del 16.10.2013), dava atto che con Parte_1
l'opposizione di terzo il aveva “assunto la titolarità effettiva del manufatto, che insiste Pt_1 su un appezzamento di terreno che non era stato neppure formalmente oggetto del provvedimento di confisca. Il tribunale dava atto, in primo luogo, che con precedente provvedimento reso in data 22/09/2010 …era stato accertato definitivamente, anche attraverso una perizia, che il terreno, come specificamente indicato, era stato oggetto del provvedimento ablatorio divenuto irrevocabile. Pertanto, in virtù dell'accessione, sia il fondo che il fabbricato che insiste sullo stesso, del quale l'istante rivendica la titolarità, hanno formato oggetto di confisca definitiva…”; quindi il ricorso per la cassazione del predetto decreto veniva dichiarato inammissibile, perché il si era “limitato a dedurre un possesso sine titulo da Pt_1 oltre venti anni anni del bene, che non ha dimostrato e che comunque è in contraddizione con la esecuzione e trascrizione del sequestro e della confisca disposti nel procedimento di prevenzione, risalenti agli anni 91 e 97…”.
6.2. Ciò posto, devono innanzitutto dirsi infondati i primi tre motivi di ricorso: invero, il
“fabbricato a due piani f.t.”(senza seminterrato) sito in OP AM, fraz. Castellace, via Verona, costruito sulla base della concessione edilizia 56/91, insiste sulla part. 147 del fg.
9, anche se “non essendo stato ancora censito al Catasto Fabbricati non risulta rappresentato in mappa”, come meglio accertato dal c.t.u. nominato nel corso del presente giudizio, ing.
anche con la riproduzione grafica delle mappe catastali (v. relazione ing. Persona_4
pag. 10 e 11). Per_4
Peraltro, la part. 147 del fg. 9 rientra certamente tra i beni oggetto di confisca, come accertato in sede di prevenzione penale, sicchè non vi è nessun dubbio sulla corretta identificazione del bene, incontestatamente occupato dal nucleo familiare fino allo sgombero. Persona_5
Nessun rilievo assume dunque la doglianza sulla mancata trascrizione della confisca sulla part. 138, intestata a tali . Parte_5
7. Proseguendo nell'analisi dei motivi di ricorso, deve dirsi che, con l'atto impugnato,
l'amministrazione comunale chiede il pagamento di un'indennità di occupazione, determinata in euro 232.440,54, e riferita al periodo 16/12/1997-22/10/2019, per i coniugi Parte_1
e , ed in euro 99.772,73, per il periodo dal 15.4.2007 (data di Parte_4 raggiungimento della maggiore età) al 22.10.2019, all'attore Parte_3
Con riferimento all'ampiezza temporale dei periodi di riferimento, le parti istanti hanno formulato in ricorso una censura, attinente l'immotivata protrazione del tempo impiegato per l'esercizio del potere, che va interpretata – come correttamente ritenuto dall'amministrazione convenuta, che ha così indirizzato le proprie difese – come eccezione di prescrizione.
Sul punto, deve premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall' convenuta, CP_1 la prescrizione non inizia a decorrere dalla cessazione dell'occupazione, perché, “in tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene
e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione” (in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2002, n. 16564; 26 maggio 2006, n. 12647 e 18 settembre 2007, n.
19359).
Ferma restando, dunque, la prescrizione quinquennale, occorre prendere atto che l' CP_1 convenuta ha prodotto i seguenti atti che, in quanto consistenti in intimazioni di pagamento, sono idonei ad interrompere la prescrizione: a) “intimazione al rilascio con richiesta di indennità di occupazione”, prot. 7508/2011 del 27.5.2011, notificato solo a Parte_1 con verbale redatto da agenti di P.G. il 17.5.2011; b) “prima richiesta di pagamento”, notificata a mani dei coniugi attori da Agenti di P.G. della Stazione Carabinieri di Castellace di O.M. il
26.4.2018, con cui si intima il pagamento di euro 84.453,37 per l'occupazione riferita al periodo dal 16.12.1997 al 14.4.2017; c) “prima richiesta di pagamento”, notificata a mani di ciascuno degli attori da Agenti di P.G. della Stazione Carabinieri di Castellace di O.M. il
26.4.2018, con cui si intima il pagamento di euro 102.765,34 per l'occupazione riferita al periodo dal 15.4.2007 al 28.2.2017; d) la “seconda richiesta di pagamento”, oggetto del presente giudizio, notificata a ciascuno degli attori il 17.3.2023, con cui si intima a Parte_1
e il pagamento di euro 232.440,54 ed a di
[...] Parte_2 Parte_3 concorrere al predetto pagamento per il minor importo di euro 99.773,73, quest'ultimo limitato al periodo dal 15.4.2007 (data di compimento della maggiore età da parte di al 22.10.2019. Parte_3
In assenza di prova su eventuali ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione, che matura giorno per giorno in funzione dell'occupazione, deve dirsi decorso quantomeno fino al 26 aprile 2013, posto che dopo la prima notificazione al (del Pt_1
17.5.2011) sono decorsi oltre cinque anni senza alcuna ulteriore richiesta, mentre dopo la notifica effettuata il 26.4.2018 il termine prescrizionale è stato utilmente interrotto il
17.3.2023.
In accoglimento dell'eccezione formulata dagli attori, il credito azionato va dunque dichiarato prescritto fino 25.4.2013, con assorbimento di tutti i motivi riferiti ad eventi precedenti.
8. Per le annualità non prescritte, comprese tra il 26.4.2013 ed il rilascio del 22.10.2019, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, deve riconoscersi che l'accertamento del danno emergente “presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione”: Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
Nel caso che occupa, dunque, il danno subito dalla convenuta deve ritenersi dimostrato, avendo l' incontestatamente dedotto che il bene era stato destinato al comune di CP_5
OP AM, cui in effetti il bene è stato immediatamente consegnato, dopo l'esecuzione dello sgombero, nel 2019, sicchè per tutto il periodo dal 2013 al 22.10.2019
l'occupazione attorea non ha consentito all' di sfruttare il bene secondo la CP_1 destinazione prescelta.
Per la quantificazione del danno, attesa la specifica contestazione da parte degli attori dei criteri OMI, applicati dall'Agenzia convenuta, è stato conferito incarico al c.t.u., ing.
di verificare il valore locativo dell'immobile occupato. Persona_4
L'ausiliare, in esito ad accurato sopralluogo e descrizione anche fotografica dell'immobile, valutato il contesto dell'insediamento territoriale in cui esso è inserito, le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale che interdicono l'edificazione, il decremento demografico e la perdita di appetibilità del mercato immobiliare, ha applicato per la valutazione un metodo di stima sintetico, fondato su modelli predittivi e valori medi di settore, calibrati sulle specificità territoriali e tratti da un valido strumento (“BorsinoPro”), corretti con applicazione dei valori OMI, tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del terreno e delle gravi irregolarità e carenze esecutive del manufatto a un piano (non abitabile ma funzionale alle esigenze del fondo rustico ), delle superfici, dello stato di conservazione al 2013, ha concluso affermando che il valore locativo dell'immobile nel 2013 era pari a 320,58€ al mese, giungendo a calcolare, per tutti gli anni compresi tra il 26.4.2013 e il 22.10.2019, un valore locativo totale di € 25.550,55, comprensivi di rivalutazione e adeguamento ISTAT.
Le valutazioni del c.t.u., sorrette da motivazioni logiche e coerenti, oltre che dallo studio approfondito del singolo immobile e del mercato immobiliare, sono integralmente da condividere, in difetto peraltro di qualsivoglia osservazione delle parti.
Pertanto, deve dichiararsi che il credito della P.A. opposta per il danno da abusiva occupazione dell'immobile oggetto di causa, nel periodo in considerazione, ammonta complessivamente ad € € 25.550,55, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, con conseguente rigetto, per questa parte, della domanda di accertamento negativo del credito.
Va pure precisato che il debito grava solidalmente su tutti gli attori, i quali hanno incontestatamente occupato il bene fino al momento dello sgombero. 9. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, comprese quelle di c.t.u. già liquidate come da separato decreto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IA SA GE, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_8
e Confiscati, così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuti per prescrizione gli importi richiesti dall'Amministrazione convenuta con la “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, notificata il 17.3.2023, per il periodo dal
1997 al 25.4.2013;
2) dichiara che gli ulteriori importi richiesti con la medesima nota per il periodo dal
26.4.2013 al 22.10.2019 sono dovuti fino a complessivi € 25.550,55, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, rigettando per questa parte la domanda di accertamento negativo del debito;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 2 dicembre 2025
Il Giudice
IA SA GE