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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1900/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. MECATTI Parte_1 C.F._1
CAROLA
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GARCEA Controparte_1 C.F._2
GABRIELE
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03). In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria dell'opponente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata nell'atto introduttivo si risolve nelle doglianze, legittime, di parte opposta.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
Il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
Pag. 2 di 10 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Argomentava parte opposta - l'opponente non ha mai contestato né il contenuto né la sottoscrizione del contratto professionale, visto il combinato disposto degli artt. 214 e
215 c.p.c., ma lo ha impugnato ai sensi dell'art. 1448 c.c. lamentando la lesione ultra dimidium - nessuno di questi documenti (da 4 a 28) è stato contestato o disconosciuto dal e pertanto gli è perfettamente opponibile. Pt_1
Rilevava quest'ultima la mancanza di contestazione riguardo il fatto che - la dott.ssa fosse stata contattata dall'avv. Ghinelli di Rimini per conto del Sig. CP_1 Pt_1 in data 20 luglio 2021, allorquando l'avvocato telefonò alla consulente per presentarle il caso e fissare un appuntamento, che avvenne il successivo sabato 24 luglio ad ore 11 presso lo studio della dott.ssa presente l'avv. Ghinelli (doc. 4); - l'incontro CP_1 con l'avv. Ghinelli e il sig. sia avvenuto il successivo sabato 24 luglio ad ore 11 Pt_1
presso lo studio della dott.ssa (doc. 5); - il 9 agosto 2021 il dott. CP_1 Per_1 avesse inviato all'avv. Ghinelli e alla dott.ssa la cartella clinica del
[...] CP_1
sig. (doc. 6); - in data 12 agosto 2021 l'avv. Ghinelli avesse inviato Persona_2
ulteriori documenti alla dott.ssa chiedendole di essere contattato alla fine CP_1
del periodo feriale (doc. 7); - il 13 agosto 2021 la dott.ssa avesse riscontrato CP_1
l'email del giorno precedente confermando che a settembre si sarebbe organizzato un incontro per valutare la documentazione comparativa (doc. 8); - in data 16 settembre
2021 l'avv. Ghinelli avesse sollecitato il dott. a prendere contatto con la dott.ssa Pt_1 per l'inizio delle operazioni peritali in quanto voleva essere pronto a CP_1
costituirsi per il 23 ottobre 2021 (doc. 9); il giorno stesso l'opposta avesse confermato all'avv. Ghinelli di essere stata contattata dal cliente (doc. 10); - in data 30 settembre
2021 la dott.ssa avesse chiesto i dati della causa all'avv. Ghinelli (doc. 11) - CP_1
l'avv. Ghinelli avesse risposto alla richiesta in pari data sollecitando le prime argomentazioni al più presto in quanto il termine di costituzione sarebbe scaduto il 23 ottobre (doc. 12) - il 30 settembre 2021 la dott.ssa avesse confermato che CP_1
avrebbe mandato il lavoro completo entro il 9 ottobre 2021 (doc. 13); - il 5 ottobre 2021 la dott.ssa avesse inviato all'avv. Ghinelli il contratto da far sottoscrivere al CP_1
Pag. 3 di 10 dott. insieme alla nota pro forma del primo acconto, pregandolo di ottenere la Pt_1
sottoscrizione del suo assistito (doc. 16) - il 6 ottobre l'odierna convenuta avesse ribadito all'avv. Ghinelli la richiesta di ottenere il contratto firmato dal dott. Pt_1
pregandolo di procurarglielo (doc. 17) - il 6 ottobre 2021 l'avv. Ghinelli avesse trasmesso alla dott.ssa la contabile del bonifico del primo acconto e il CP_1
contratto sottoscritto dal dott. (doc. 18) - in pari data la dott.ssa Pt_1 CP_1
avesse risposto confermando che il 9 ottobre avrebbe trasmesso sia il pdf completo di allegati per il deposito sia il file in formato word privo di immagini (doc. 21) - il 7 ottobre 2021 la dott.ssa avesse trasmesso all'avv. Ghinelli la copia di CP_1
cortesia della fattura elettronica emessa a favore del dott. (doc. 19) - il 9 ottobre Pt_1
2021 la dott.ssa avesse informato l'avv. Ghinelli del fatto che il contratto CP_1
era stato erroneamente sottoscritto dal dott. solo nella parte relativa alla privacy, Pt_1
e avesse chiesto di farlo sottoscrivere in ogni sua parte e in ogni pagina (doc. 20) - il 9 ottobre 2021 la dott.ssa avesse trasmesso all'avv. Ghinelli nei termini CP_1 concordati l'elaborato, dichiarandosi disponibile ad ogni confronto che le fosse stato utile, e avesse chiesto nuovamente di ricevere il contratto sottoscritto in ogni sua parte
(doc. 22), e con separata email avesse inviato all'avvocato il file in formato word come richiesto (doc. 23) - in data 11 ottobre 2021 l'avv. Ghinelli avesse inviato al dott.
e alla dott.ssa una email con la quale trasmetteva al primo Pt_1 CP_1
l'elaborato peritale e chiedeva di firmare il contratto in ogni sua parte e di restituirlo firmato (doc. 24) - in data 11 ottobre 2021 l'avv. Ghinelli avesse inviato alla dott.ssa il contratto firmato dal dott. in ogni sua parte (doc. 25) - in data 28 CP_1 Pt_1 ottobre 2021 la dott.ssa avesse inoltrato all'avv. Ghinelli la nota del CP_1
secondo acconto da inoltrare al dott. per il pagamento in scadenza alla fine del Pt_1
mese di ottobre, chiedendo di essere aggiornata sul prosieguo della causa (doc. 26) - il
23 novembre 2021 la dott.ssa avesse inviato una email all'avv. Ghinelli con CP_1
la quale lo informava che stava per scadere il termine del terzo acconto e che il dott. non aveva ancora risposto alla richiesta di pagamento del secondo acconto, e Pt_1
che a fronte di tale ingiusto comportamento avrebbe risolto il contratto, e il fatto che l'avv. Ghinelli avesse inoltrato immediatamente tale comunicazione al dott. Pt_1
(doc. 28).
Pag. 4 di 10 Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito per tabulas è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta di parte opposta.
Al contrario la condotta dell'opponente in aggiunta agli ulteriori elementi che, per tabulas, forniscono la prova dei presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa azionata, comportano che lo stesso debba essere condannato al pagamento della somma richiesta come da ricorso monitorio.
Ciò posto, l'onere di allegare e dimostrare circostanze diverse utili a contrastare la pretesa monitoria gravava sul rimasto in tal senso inerte. Pt_1
Al riguardo parte opposta - in data 30.11.21 inviava al dott. una diffida ad Pt_1
adempiere a mezzo pec chiedendo il pagamento entro 5 giorni delle rate scadute il
31.10.21 e 30.11.21 (doc. 4-5-6 fascicolo monitorio) - non avendo ricevuto riscontro e non essendo pervenuto alcun ulteriore pagamento, in data 07.12.21 (doc 7-8-9 fascicolo monitorio) informava il dott. dell'intenzione della dott.ssa ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 5 del contratto di prestazione professionale, di avvalersi della clausola di decadenza dal beneficio del termine, avvisandolo che avrebbe agito per ottenere immediatamente l'intero importo concordato senza attendere la scadenza dell'ultima rata prevista per il giorno 31.12.21.
Irrilevanti e non provate le argomentazioni dell'opponente.
A tal riguardo si evidenzia che se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
L'istituto della rescissione richiede la simultanea ricorrenza di tre distinti requisiti: la sproporzione fra le prestazioni oltre la metà del valore reale del bene oggetto dello scambio nei contratti a prestazioni corrispettive;
l'esistenza di uno stato di bisogno che costituisca il motivo della accettazione da parte del contraente danneggiato;
l'avere la controparte avvantaggiato o tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era pienamente consapevole.
Nessuno dei requisiti sussiste nel caso in esame.
Pag. 5 di 10 Occorre, in primo luogo, verificare se vi sia sproporzione nelle prestazioni sinallagmatiche di cui al negozio concluso.
Il controllo in questione, che interviene sull'equilibrio economico dell'affare, impone al giudice di servirsi di leggi di copertura di tipo tecnico - afferenti proprio all'economia ed all'analisi economica del diritto - onde accertare il contenuto di ciascuna prestazione ed il suo effettivo valore, in rapporto a quella eseguita dalla controparte.
E ancora, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà
e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi' Cass. Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021 (Rv.
662267 - 01).
Per consolidata giurisprudenza, la mancanza o mancata dimostrazione di uno dei tre requisiti della rescissione rende superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione deve essere senz'altro respinta.
In ogni caso però, quanto agli altri elementi richiesti dalla norma, si può solo osservare che l'opponente non abbia allegato puntualmente lo stato di bisogno in cui si fosse trovato al momento della conclusione del negozio.
Sebbene infatti, sia emerso che il non abbia pagato le ulteriori rate (circostanza Pt_1
peraltro non contestata), pur volendo ricondurre questo fatto ad uno stato di difficoltà economica, ciò non è sufficiente a dimostrare che il medesimo, al momento del negozio, si sia trovato in una condizione di indigenza e che abbia, solo per tale ragione, stipulato il contratto.
Pag. 6 di 10 È evidente che la predetta argomentazione sia tautologica, basando le proprie conclusioni sulle stesse premesse e dunque nessuna prova di stato di bisogno è stata comunque fornita.
Manca poi la prova secondo cui l'opposta avrebbero approfittato dello stato di bisogno.
In primo luogo, non v'è traccia di un'allegazione specifica e puntuale in merito a questo profilo.
In ogni caso, dovendo accertare un fatto psichico ignoto partendo dalla condotta dell'opponente, prima durante e dopo la stipula (i fatti noti), occorre valutare se esistono spiegazioni alternative al loro comportamento complessivo.
Infine, la circostanza di aver pagato la prima rata dimostra che l'opponente abbia effettivamente dato corso al rapporto sinallagmatico e che quindi, non sia stato realizzato alcun artificio diretto a contrattare un prezzo eccessivo;
non vi sono riferimenti normativi sul punto come correttamente rilevato dall'opposta.
Nel caso di specie il ha formulato allegazioni generiche, senza però spiegarle in Pt_1
concreto.
In primo luogo, possono richiamarsi le argomentazioni di cui al capo precedente in ordine alla volontà di approfittarsi (dello stato di bisogno), che ha in comune con il dolo di cui all'art. 1439 c.c. la direzione degli atti tesa a carpire il consenso della controparte.
Dagli atti e documenti di causa non è emersa inoltre, anche solo in via indiziaria,
l'esistenza di raggiri o altri strumenti volti a manipolare il consenso né ancor meno la loro efficienza causale sulla scelta di stipulare il contratto.
Vero che la legge prevede solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost.
Pag. 7 di 10 che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
Pag. 8 di 10 32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Pag. 9 di 10 Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave attorea.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 27/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1900/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. MECATTI Parte_1 C.F._1
CAROLA
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GARCEA Controparte_1 C.F._2
GABRIELE
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03). In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria dell'opponente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata nell'atto introduttivo si risolve nelle doglianze, legittime, di parte opposta.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
Il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
Pag. 2 di 10 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Argomentava parte opposta - l'opponente non ha mai contestato né il contenuto né la sottoscrizione del contratto professionale, visto il combinato disposto degli artt. 214 e
215 c.p.c., ma lo ha impugnato ai sensi dell'art. 1448 c.c. lamentando la lesione ultra dimidium - nessuno di questi documenti (da 4 a 28) è stato contestato o disconosciuto dal e pertanto gli è perfettamente opponibile. Pt_1
Rilevava quest'ultima la mancanza di contestazione riguardo il fatto che - la dott.ssa fosse stata contattata dall'avv. Ghinelli di Rimini per conto del Sig. CP_1 Pt_1 in data 20 luglio 2021, allorquando l'avvocato telefonò alla consulente per presentarle il caso e fissare un appuntamento, che avvenne il successivo sabato 24 luglio ad ore 11 presso lo studio della dott.ssa presente l'avv. Ghinelli (doc. 4); - l'incontro CP_1 con l'avv. Ghinelli e il sig. sia avvenuto il successivo sabato 24 luglio ad ore 11 Pt_1
presso lo studio della dott.ssa (doc. 5); - il 9 agosto 2021 il dott. CP_1 Per_1 avesse inviato all'avv. Ghinelli e alla dott.ssa la cartella clinica del
[...] CP_1
sig. (doc. 6); - in data 12 agosto 2021 l'avv. Ghinelli avesse inviato Persona_2
ulteriori documenti alla dott.ssa chiedendole di essere contattato alla fine CP_1
del periodo feriale (doc. 7); - il 13 agosto 2021 la dott.ssa avesse riscontrato CP_1
l'email del giorno precedente confermando che a settembre si sarebbe organizzato un incontro per valutare la documentazione comparativa (doc. 8); - in data 16 settembre
2021 l'avv. Ghinelli avesse sollecitato il dott. a prendere contatto con la dott.ssa Pt_1 per l'inizio delle operazioni peritali in quanto voleva essere pronto a CP_1
costituirsi per il 23 ottobre 2021 (doc. 9); il giorno stesso l'opposta avesse confermato all'avv. Ghinelli di essere stata contattata dal cliente (doc. 10); - in data 30 settembre
2021 la dott.ssa avesse chiesto i dati della causa all'avv. Ghinelli (doc. 11) - CP_1
l'avv. Ghinelli avesse risposto alla richiesta in pari data sollecitando le prime argomentazioni al più presto in quanto il termine di costituzione sarebbe scaduto il 23 ottobre (doc. 12) - il 30 settembre 2021 la dott.ssa avesse confermato che CP_1
avrebbe mandato il lavoro completo entro il 9 ottobre 2021 (doc. 13); - il 5 ottobre 2021 la dott.ssa avesse inviato all'avv. Ghinelli il contratto da far sottoscrivere al CP_1
Pag. 3 di 10 dott. insieme alla nota pro forma del primo acconto, pregandolo di ottenere la Pt_1
sottoscrizione del suo assistito (doc. 16) - il 6 ottobre l'odierna convenuta avesse ribadito all'avv. Ghinelli la richiesta di ottenere il contratto firmato dal dott. Pt_1
pregandolo di procurarglielo (doc. 17) - il 6 ottobre 2021 l'avv. Ghinelli avesse trasmesso alla dott.ssa la contabile del bonifico del primo acconto e il CP_1
contratto sottoscritto dal dott. (doc. 18) - in pari data la dott.ssa Pt_1 CP_1
avesse risposto confermando che il 9 ottobre avrebbe trasmesso sia il pdf completo di allegati per il deposito sia il file in formato word privo di immagini (doc. 21) - il 7 ottobre 2021 la dott.ssa avesse trasmesso all'avv. Ghinelli la copia di CP_1
cortesia della fattura elettronica emessa a favore del dott. (doc. 19) - il 9 ottobre Pt_1
2021 la dott.ssa avesse informato l'avv. Ghinelli del fatto che il contratto CP_1
era stato erroneamente sottoscritto dal dott. solo nella parte relativa alla privacy, Pt_1
e avesse chiesto di farlo sottoscrivere in ogni sua parte e in ogni pagina (doc. 20) - il 9 ottobre 2021 la dott.ssa avesse trasmesso all'avv. Ghinelli nei termini CP_1 concordati l'elaborato, dichiarandosi disponibile ad ogni confronto che le fosse stato utile, e avesse chiesto nuovamente di ricevere il contratto sottoscritto in ogni sua parte
(doc. 22), e con separata email avesse inviato all'avvocato il file in formato word come richiesto (doc. 23) - in data 11 ottobre 2021 l'avv. Ghinelli avesse inviato al dott.
e alla dott.ssa una email con la quale trasmetteva al primo Pt_1 CP_1
l'elaborato peritale e chiedeva di firmare il contratto in ogni sua parte e di restituirlo firmato (doc. 24) - in data 11 ottobre 2021 l'avv. Ghinelli avesse inviato alla dott.ssa il contratto firmato dal dott. in ogni sua parte (doc. 25) - in data 28 CP_1 Pt_1 ottobre 2021 la dott.ssa avesse inoltrato all'avv. Ghinelli la nota del CP_1
secondo acconto da inoltrare al dott. per il pagamento in scadenza alla fine del Pt_1
mese di ottobre, chiedendo di essere aggiornata sul prosieguo della causa (doc. 26) - il
23 novembre 2021 la dott.ssa avesse inviato una email all'avv. Ghinelli con CP_1
la quale lo informava che stava per scadere il termine del terzo acconto e che il dott. non aveva ancora risposto alla richiesta di pagamento del secondo acconto, e Pt_1
che a fronte di tale ingiusto comportamento avrebbe risolto il contratto, e il fatto che l'avv. Ghinelli avesse inoltrato immediatamente tale comunicazione al dott. Pt_1
(doc. 28).
Pag. 4 di 10 Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito per tabulas è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta di parte opposta.
Al contrario la condotta dell'opponente in aggiunta agli ulteriori elementi che, per tabulas, forniscono la prova dei presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa azionata, comportano che lo stesso debba essere condannato al pagamento della somma richiesta come da ricorso monitorio.
Ciò posto, l'onere di allegare e dimostrare circostanze diverse utili a contrastare la pretesa monitoria gravava sul rimasto in tal senso inerte. Pt_1
Al riguardo parte opposta - in data 30.11.21 inviava al dott. una diffida ad Pt_1
adempiere a mezzo pec chiedendo il pagamento entro 5 giorni delle rate scadute il
31.10.21 e 30.11.21 (doc. 4-5-6 fascicolo monitorio) - non avendo ricevuto riscontro e non essendo pervenuto alcun ulteriore pagamento, in data 07.12.21 (doc 7-8-9 fascicolo monitorio) informava il dott. dell'intenzione della dott.ssa ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 5 del contratto di prestazione professionale, di avvalersi della clausola di decadenza dal beneficio del termine, avvisandolo che avrebbe agito per ottenere immediatamente l'intero importo concordato senza attendere la scadenza dell'ultima rata prevista per il giorno 31.12.21.
Irrilevanti e non provate le argomentazioni dell'opponente.
A tal riguardo si evidenzia che se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
L'istituto della rescissione richiede la simultanea ricorrenza di tre distinti requisiti: la sproporzione fra le prestazioni oltre la metà del valore reale del bene oggetto dello scambio nei contratti a prestazioni corrispettive;
l'esistenza di uno stato di bisogno che costituisca il motivo della accettazione da parte del contraente danneggiato;
l'avere la controparte avvantaggiato o tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era pienamente consapevole.
Nessuno dei requisiti sussiste nel caso in esame.
Pag. 5 di 10 Occorre, in primo luogo, verificare se vi sia sproporzione nelle prestazioni sinallagmatiche di cui al negozio concluso.
Il controllo in questione, che interviene sull'equilibrio economico dell'affare, impone al giudice di servirsi di leggi di copertura di tipo tecnico - afferenti proprio all'economia ed all'analisi economica del diritto - onde accertare il contenuto di ciascuna prestazione ed il suo effettivo valore, in rapporto a quella eseguita dalla controparte.
E ancora, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà
e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi' Cass. Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021 (Rv.
662267 - 01).
Per consolidata giurisprudenza, la mancanza o mancata dimostrazione di uno dei tre requisiti della rescissione rende superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione deve essere senz'altro respinta.
In ogni caso però, quanto agli altri elementi richiesti dalla norma, si può solo osservare che l'opponente non abbia allegato puntualmente lo stato di bisogno in cui si fosse trovato al momento della conclusione del negozio.
Sebbene infatti, sia emerso che il non abbia pagato le ulteriori rate (circostanza Pt_1
peraltro non contestata), pur volendo ricondurre questo fatto ad uno stato di difficoltà economica, ciò non è sufficiente a dimostrare che il medesimo, al momento del negozio, si sia trovato in una condizione di indigenza e che abbia, solo per tale ragione, stipulato il contratto.
Pag. 6 di 10 È evidente che la predetta argomentazione sia tautologica, basando le proprie conclusioni sulle stesse premesse e dunque nessuna prova di stato di bisogno è stata comunque fornita.
Manca poi la prova secondo cui l'opposta avrebbero approfittato dello stato di bisogno.
In primo luogo, non v'è traccia di un'allegazione specifica e puntuale in merito a questo profilo.
In ogni caso, dovendo accertare un fatto psichico ignoto partendo dalla condotta dell'opponente, prima durante e dopo la stipula (i fatti noti), occorre valutare se esistono spiegazioni alternative al loro comportamento complessivo.
Infine, la circostanza di aver pagato la prima rata dimostra che l'opponente abbia effettivamente dato corso al rapporto sinallagmatico e che quindi, non sia stato realizzato alcun artificio diretto a contrattare un prezzo eccessivo;
non vi sono riferimenti normativi sul punto come correttamente rilevato dall'opposta.
Nel caso di specie il ha formulato allegazioni generiche, senza però spiegarle in Pt_1
concreto.
In primo luogo, possono richiamarsi le argomentazioni di cui al capo precedente in ordine alla volontà di approfittarsi (dello stato di bisogno), che ha in comune con il dolo di cui all'art. 1439 c.c. la direzione degli atti tesa a carpire il consenso della controparte.
Dagli atti e documenti di causa non è emersa inoltre, anche solo in via indiziaria,
l'esistenza di raggiri o altri strumenti volti a manipolare il consenso né ancor meno la loro efficienza causale sulla scelta di stipulare il contratto.
Vero che la legge prevede solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost.
Pag. 7 di 10 che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
Pag. 8 di 10 32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Pag. 9 di 10 Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave attorea.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 27/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
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