Articolo 1 della Legge 13 agosto 1979, n. 424
Articolo 2
Versione
5 settembre 1979
Art. 1.
Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160 , non convertiti in legge, che abbiano esaurito i loro effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.
I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva sono definiti dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
Non ha efficacia la dichiarazione di idoneita' di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 , e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160 , ed il conseguente conferimento della personalita' giuridica all'ORNACOL.
Entrata in vigore il 5 settembre 1979