Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
n. 1261/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1261/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 18 marzo
2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] a [...] - ora Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ) - ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Corso Giovanni
Nicotera n. 212, presso lo studio dell'avv. CATERINA RESTUCCIA – CF - che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] - ora Lamezia Terme - il Controparte_1 C.F._3
20.05.1959 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme presso lo Studio
Legale Associato , rappresentato e difeso dall'avv. LARUSSA ANTONIO – CF Controparte_2
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 18 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 26/11/2024, la sig.ra esponeva: - che in Parte_1 data 1.7.1984 la ricorrente ha contratto matrimonio con (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_5 nato il [...] a [...], ora Lamezia Terme (CZ), ivi residente in [...], nel Comune di
Lamezia Terme, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n.53, P.2, S.A, Uff.1, Anno 1984, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che si produce;
- che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- che dall'unione coniugale sono nati quattro figli: CP_1
nato a [...] il [...]; c.f. , Per_1 Controparte_3 CodiceFiscale_6 nato a [...] 8CZ) il 28.5.1985; , c.f. , nata a [...]_2 CodiceFiscale_7
Bologna il 5.4.1988 e c.f. , nata a [...] il Persona_2 CodiceFiscale_8
30.11.2000, come da stato di famiglia, che si produce;
- che i coniugi hanno fissato la residenza familiare nell'immobile di proprietà di sito in Lamezia Terme (CZ) Via Persicara n.18, come da Controparte_1 certificati di residenza che si producono;
- che svolge l'attività di agricoltore e Controparte_1
è impiegata amministrativa presso l'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Parte_1 negli uffici del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme;
- che da diversi mesi ad oggi, Controparte_1
è posto agli arresti domiciliari per vicende penali che lo riguardano, presso l'abitazione di Via Persicara di
Lamezia Terme;
- che la sig.ra dallo scorso mese di luglio 2024, è andata via dalla casa Parte_1 di Via Persicara con la figlia anche per evitare ulteriori litigi con il marito;
- che Persona_3 il figlio è coniugato ed ha un proprio nucleo familiare, mentre gli altri figli sono Persona_4 maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
-che la figlia è affetta, sin dalla nascita, da Parte_2 una “paraparesi spastica in seguito ad emorragia endocranica”, è in carrozzella con grave deficit deambulatorio e pertanto è invalida civile al 100%, come da Verbale della Commissione Medica che si produce;
- che la figlia studia ed abita fuori Regione, a Milano;
-che la ricorrente è affetta da un Per_2 carcinoma duttale alla mammella e per tale patologia ha subito una mastectomia radicale destra. Ella è stata riconosciuta invalida al 75% con riduzione permanente della capacità lavorativa, come da Verbale della
Commissione Medica che si produce;
- che la vita coniugale non è mai stata tranquilla e si è rivelata infelice per le reciproche divergenze caratteriali;
- che il marito da sempre ha delegato alla moglie ogni incombenza familiare la quale ha portato avanti la famiglia ed i figli con sacrifici e dedizione;
- che i coniugi, a causa dell'incompatibilità di carattere e delle incomprensioni verificatesi nel tempo, non hanno più una unione affettiva e sentimentale ormai da diversi anni e pertanto, è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi;
- che la ricorrente, già alcuni anni addietro aveva presentato ricorso per la separazione dal marito ma tale procedimento era stato poi abbandonato;
- che i tentativi per definire la separazione in modo consensuale, come da lettera raccomandata del 30.9.2024, di fatto non hanno raggiunto il loro scopo pur avendo il resistente dichiarato la sua disponibilità (vedi, testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: “1) la separazione personale giudiziale dei coniugi Parte_1
e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Lamezia Terme
[...] Controparte_1 alla Via Persicara n.18, di proprietà di resta assegnata allo stesso con tutti i beni e gli Controparte_1 arredi ivi contenuti tranne alcuni mobili di proprietà esclusiva della sig.ra perché a suo tempo Pt_1 acquistati dai suoi genitori e più specificatamente: la stanza da pranzo, una camera da letto, il salotto in pelle, la credenza in noce e l'armadio cassettiera. Inoltre, resteranno alla sig.ra la biancheria, il Pt_1 corredo, l'abbigliamento e gli utensili da cucina;
3) La ricorrente rinuncia ad ogni forma di mantenimento e in ogni caso i coniugi hanno già regolarizzato tra loro ogni pretesa economica. Con ogni altra statuizione a tutela della ricorrente e con vittoria di spese e competenze legali”. 3
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. il quale aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione di controparte e concludeva chiedendo:
“che codesto Tribunale Ordinario di Lamezia Terme voglia così statuire: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3
n. 2, lett. b), della Legge 1dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1 Parte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
b) accogliere le condizioni di separazione indicate dalle parti nell'istanza congiunta di trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale che si allega, la quale ha altresì valore di procura alle liti.”
All'udienza del 18 febbraio 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, in qualità di giudice delegato alla trattazione della controversia, compariva il solo procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva un breve differimento della procedura, essendo pendenti tra le parti trattative di bonario componimento, mirate alla sostanziale trasformazione del rito, da separazione giudiziale a separazione consensuale.
Il Presidente – in qualità – differiva la procedura IN PRESENZA - all'udienza del 18 marzo 2025 - con riserva di eventuale trasformazione del rito e di assicurazione di modalità differenti - di natura cartolare – di trattazione della procedura in oggetto, in caso di tempestivo deposito in atti - nelle previste forme telematiche - dell'accordo transattivo eventualmente intervenuto tra le parti.
Con note di trattazione del 17 marzo 2025, le parti depositavano infatti istanza congiunta di sostanziale trasformazione del rito - da separazione giudiziale a separazione consensuale - precisando le relative condizioni di separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via Persicara n. 18, di proprietà di Controparte_1 resta assegnata allo stesso con tutti i beni e gli arredi ivi contenuti tranne alcuni mobili di proprietà esclusiva della sig.ra perché a suo tempo acquistati dai suoi genitori e più Pt_1 specificatamente: la stanza da pranzo, una camera da letto, il salotto in pelle, la credenza in noce e l'armadio cassettiera. Inoltre, resteranno alla sig.ra la biancheria, il corredo, Pt_1
l'abbigliamento e gli utensili da cucina;
3) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento tra loro e dichiarano di avere regolarizzato ogni pretesa economica.
Precisavano, altresì, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza del
18.03.2025 di comparizione personale delle parti con il deposito di note di trattazione scritta.
Ciò posto, il Giudice relatore, lette le note di trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti, preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 4
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme (CZ) ed in data 20.09.2016, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti;
risultano per giunta abbondantemente decorso il termine minimo annuale di procedibilità della domanda (vedi in atti).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi e della famiglia, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla trasformazione sostanziale della procedura da separazione giudiziale a separazione consensuale.
Dunque, la domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa - può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1261 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da sig.ra – CF Parte_1
- e sig. – CF - con l'intervento C.F._1 Controparte_1 C.F._3 del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege - preso atto della volontà delle parti di voler rinunciare ad ogni questione di natura patrimoniale,
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e sig. – CF che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio in Lamezia Terme ed in data 1° luglio 1984, il cui atto risulta trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme (atto n. 53, P. II, S.A, Uff.1, Anno
1984), alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via Persicara n. 18, di proprietà di Controparte_1 resta assegnata allo stesso con tutti i beni e gli arredi ivi contenuti tranne alcuni mobili di proprietà esclusiva della sig.ra perché a suo tempo acquistati dai suoi genitori e più Pt_1 specificatamente: la stanza da pranzo, una camera da letto, il salotto in pelle, la credenza in noce e l'armadio cassettiera. Inoltre, resteranno alla sig.ra la biancheria, il corredo, Pt_1
l'abbigliamento e gli utensili da cucina;
5
- I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento tra loro e dichiarano di avere regolarizzato ogni pretesa economica.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 53, P. II, S. A, Uff. 1, Anno 1984
- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)