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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n.30/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli Pt_1
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20 gennaio 2021 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 21 luglio 2020 con cui - su domanda di di ricostituzione della pensione di vecchiaia in godimento cat. IO n. 15001512 Controparte_1 dal 1.6. 1985 previo computo dei contributi figurativi per malattia ed infortunio, condannasse l' alla corresponsione dei relativi ratei differenziali - il Giudice di prime cure dichiarava Pt_1 parzialmente cessata la materia del contendere avendo provveduto l' al pagamento delle Pt_1 differenze sui ratei pensionistici arretrati con decorrenza 1.7.2011, e per la parte restante, esclusa la decadenza triennale a norma dell'art. 47 comma 6 D.P.R. 30.4.1970 n. 639 come aggiunto dall'art. 38 comma 1° lettera d) n. 1 del D.L.
6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111 in applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui poiché la pensione era stata liquidata prima del 6 luglio 2011, detta decadenza non era applicabile. Riconosceva pertanto il diritto alla ricostituzione senza applicazione della decadenza triennale.
Si è costituita l'appellata.
La causa, all'udienza del 25 gennaio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§---
L'appello dell' , mirante alla riforma della suddetta sentenza, si fonda nella parte in cui il Pt_1 Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la costituzione dell' considerando come data di CP_2 costituzione quella del 15 novembre 2019 in luogo del 23 ottobre 2019, conseguentemente
1 disattendendo l'eccezione di prescrizione dell' in quanto tardiva, così condannando esso Pt_1
al pagamento degli arretrati di pensione con decorrenza dal 1 giugno 1985 fino al 30.6.2011 CP_2
(in quanto gli arretrati posti in pagamento dall' avevano come decorrenza il 1° giugno 2011, e
Pt_1 su ciò è fondata la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, non contestata dall' , contenuta nella sentenza di primo grado).
Pt_1 L'eccezione di tardività della costituzione dell' in primo grado, come ritenuta dal Giudice di
Pt_1 prime cure, appare fondata, in quanto dagli atti di causa contenuti nel fascicolo di 1° grado a
Pt_1 memoria difensiva dell'Istituto risulta depositata cartaceamente in data 15 novembre 2019, mentre in data precedente 23 ottobre 2019 risulta ricevuta di accettazione telematica via PEC (“ACCETTAZIONE: DEPOSITO 6928/2019 2019_780000_1709CO1_01.enc”, laddove il numero 6928/2019 si riferisce al fascicolo di primo grado, ma non vi è allegato messaggio, atti o contenuto che consentano di ritenere trattarsi d costituzione telematica in appello.
---§§ooo§§---
Ciò posto e ricordando la asseverata cessazione della materia del contendere per gli arretrati corrisposti dall' dal 1° giugno 2011, non condivide questa Corte la decisione cui è pervenuto il Pt_1
Giudice di primo grado che così testualmente si pronuncia:
“Deve a questo punto evidenziarsi che non è intervenuta decadenza triennale a norma dell' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, il quale dispone: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Secondo il recente ma già consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. 639/1970, come modificato dall'art. 38 co. 1 lett. d) d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina”: cfr. Cass.
5.8.2016 n. 16549; in senso conforme, Cass. 20.10.2016 n. 21319. Nel caso in esame, poiché la pensione di cui è titolare l'istante è stata liquidata l'1.6.1985, ovvero prima del 6.7.2011, la decadenza non è applicabile alla relativa riliquidazione”. Di contrario orientamento, ormai costante, è questa Corte di Appello (in ossequio ad altre pronunce della Suprema Corte - Cassazione sesta sezione lavoro ordinanza n. 3580/2019 - occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione.
. Importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n.
17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020) . Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, Parte comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della
2 sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa –
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale
- bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” .
Dunque la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge non interrompe il decorso del termine decadenziale né lo fa ricominciare alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione .
Per questa ragione, e rilevando che a decadenza può essere rilevata anche d'ufficio, in riforma dell'appellata sentenza va dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente alla riliquidazione di pensione richiesta, con riferimento alle differenze sui ratei maturati fino al 20.1.2016, ossia antecedenti al triennio che precede la proposizione dell'azione giudiziaria.
Le spese del primo grado di giudizio restano ferme, essendo stato accolto parzialmente l'appello dell' . Pt_1
3 La varietà degli orientamenti giuridici anche recenti susseguitisi nel tempo integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio.
p.q.m.
in riforma dell'appellata sentenza, dichiara la decadenza dell'azione giudiziaria relativamente alle differenze di pensione maturate fino al 10/1/2016, riducendo conseguentemente l'importo dovuto a tale titolo. Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Spese compensate di questo grado di giudizio.
Taranto, 22 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli Pt_1
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Mariano Maraglino Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20 gennaio 2021 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 21 luglio 2020 con cui - su domanda di di ricostituzione della pensione di vecchiaia in godimento cat. IO n. 15001512 Controparte_1 dal 1.6. 1985 previo computo dei contributi figurativi per malattia ed infortunio, condannasse l' alla corresponsione dei relativi ratei differenziali - il Giudice di prime cure dichiarava Pt_1 parzialmente cessata la materia del contendere avendo provveduto l' al pagamento delle Pt_1 differenze sui ratei pensionistici arretrati con decorrenza 1.7.2011, e per la parte restante, esclusa la decadenza triennale a norma dell'art. 47 comma 6 D.P.R. 30.4.1970 n. 639 come aggiunto dall'art. 38 comma 1° lettera d) n. 1 del D.L.
6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111 in applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui poiché la pensione era stata liquidata prima del 6 luglio 2011, detta decadenza non era applicabile. Riconosceva pertanto il diritto alla ricostituzione senza applicazione della decadenza triennale.
Si è costituita l'appellata.
La causa, all'udienza del 25 gennaio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§---
L'appello dell' , mirante alla riforma della suddetta sentenza, si fonda nella parte in cui il Pt_1 Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la costituzione dell' considerando come data di CP_2 costituzione quella del 15 novembre 2019 in luogo del 23 ottobre 2019, conseguentemente
1 disattendendo l'eccezione di prescrizione dell' in quanto tardiva, così condannando esso Pt_1
al pagamento degli arretrati di pensione con decorrenza dal 1 giugno 1985 fino al 30.6.2011 CP_2
(in quanto gli arretrati posti in pagamento dall' avevano come decorrenza il 1° giugno 2011, e
Pt_1 su ciò è fondata la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, non contestata dall' , contenuta nella sentenza di primo grado).
Pt_1 L'eccezione di tardività della costituzione dell' in primo grado, come ritenuta dal Giudice di
Pt_1 prime cure, appare fondata, in quanto dagli atti di causa contenuti nel fascicolo di 1° grado a
Pt_1 memoria difensiva dell'Istituto risulta depositata cartaceamente in data 15 novembre 2019, mentre in data precedente 23 ottobre 2019 risulta ricevuta di accettazione telematica via PEC (“ACCETTAZIONE: DEPOSITO 6928/2019 2019_780000_1709CO1_01.enc”, laddove il numero 6928/2019 si riferisce al fascicolo di primo grado, ma non vi è allegato messaggio, atti o contenuto che consentano di ritenere trattarsi d costituzione telematica in appello.
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Ciò posto e ricordando la asseverata cessazione della materia del contendere per gli arretrati corrisposti dall' dal 1° giugno 2011, non condivide questa Corte la decisione cui è pervenuto il Pt_1
Giudice di primo grado che così testualmente si pronuncia:
“Deve a questo punto evidenziarsi che non è intervenuta decadenza triennale a norma dell' art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, il quale dispone: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Secondo il recente ma già consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. 639/1970, come modificato dall'art. 38 co. 1 lett. d) d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina”: cfr. Cass.
5.8.2016 n. 16549; in senso conforme, Cass. 20.10.2016 n. 21319. Nel caso in esame, poiché la pensione di cui è titolare l'istante è stata liquidata l'1.6.1985, ovvero prima del 6.7.2011, la decadenza non è applicabile alla relativa riliquidazione”. Di contrario orientamento, ormai costante, è questa Corte di Appello (in ossequio ad altre pronunce della Suprema Corte - Cassazione sesta sezione lavoro ordinanza n. 3580/2019 - occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione.
. Importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n.
17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020) . Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, Parte comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della
2 sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa –
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale
- bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” .
Dunque la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge non interrompe il decorso del termine decadenziale né lo fa ricominciare alla stregua di un atto interruttivo della prescrizione .
Per questa ragione, e rilevando che a decadenza può essere rilevata anche d'ufficio, in riforma dell'appellata sentenza va dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente alla riliquidazione di pensione richiesta, con riferimento alle differenze sui ratei maturati fino al 20.1.2016, ossia antecedenti al triennio che precede la proposizione dell'azione giudiziaria.
Le spese del primo grado di giudizio restano ferme, essendo stato accolto parzialmente l'appello dell' . Pt_1
3 La varietà degli orientamenti giuridici anche recenti susseguitisi nel tempo integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio.
p.q.m.
in riforma dell'appellata sentenza, dichiara la decadenza dell'azione giudiziaria relativamente alle differenze di pensione maturate fino al 10/1/2016, riducendo conseguentemente l'importo dovuto a tale titolo. Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Spese compensate di questo grado di giudizio.
Taranto, 22 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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