Sentenza breve 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 16/02/2021, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2021
N. 00219/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2021, proposto da
NC ER AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castelbaldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Sindacale prot. n. 5159 n. prog. 11 del 19.10.2020, notificata il 30.10.2020, di messa in sicurezza dell’edificio di proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelbaldo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUEL, adottata a seguito di sopralluogo in data 19.10.20 e relativa relazione dell’Ufficio tecnico comunale, e notificata al ricorrente il 30.10.20, il Sindaco di Castelbaldo gli ha ordinato la messa in sicurezza dell' edificio di proprietà in Via Garibaldi.
Il ricorrente lamenta la non motivata omissione della comunicazione di avvio procedimentale, la insussistenza del pericolo in assenza di riscontrati cedimenti strutturali dell' edificio, nonchè di crepe sui muri portanti e crolli del tetto erroneamente indicati in ordinanza, il difetto di istruttoria sul punto, il perseguimento dell'interesse privato dei proprietari contermini anzichè della pubblica incolumità, la mancanza dei presupposti di contingibilità ed urgenza e la correlata violazione del principio di tipicità dei provvedimenti.
Resiste il Comune di Castelbaldo.
Il ricorso è manifestamente infondato, e la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all' art. 60 del CPA.
Infatti nella documentazione fotografica allegata alla relazione di sopralluogo sono ben visibili lesioni del manto di copertura e dello sporto di gronda, e distacchi dell'intonaco, non soltanto dalla base della parete ma anche dalla sua sommità. La parete aggetta direttamente sul marciapiede, per cui a nulla rileva, sotto il profilo del pericolo per i pedoni di passaggio, l'ipotesi, adombrata dal ricorrente, che le croste di intonaco distaccatesi dalla parete, e cadute sul marciapiede, siano poi state accidentalmente trascinate dai passanti sulla sede stradale.
Non si comprende dunque come possa logicamente revocarsi in dubbio il rischio di distacco di materiali e loro caduta sul marciapiede o sulla carreggiata, e il correlato pericolo attuale per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli in transito sulla Via Garibaldi, e perciò la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza a fini di protezione della pubblica e privata incolumità, cioè del transito pedonale e veicolare, secondo un elementare criterio di necessaria precauzione, che impone di intervenire immediatamente, senza attendere il possibile concreto verificarsi di eventi dannosi.
Trattasi, secondo la giurisprudenza assolutamente costante, dei presupposti tipici legittimanti l'esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, di cui all' art. 54 comma 4 del TUEL.
Tanto a prescindere dalla esistenza, contestata in ricorso come non accertata dal tecnico, anche di crepe nelle strutture portanti e di crolli di elementi del tetto, che nulla aggiungerebbero alla necessità del provvedere con urgenza, già a sufficienza motivata mediante il richiamo del provvedimento alla relazione di sopralluogo.
E' pertanto "in re ipsa" nella motivata urgenza l'esonero dalla comunicazione dell'avvio procedimentale ex art. 7 della legge 241/90, e comunque il Comune ha adeguatamente dimostrato in giudizio, in relazione a tutto quanto sopra, che l'esito procedimentale non avrebbe potuto essere diverso con l'apporto dell' interessato, essendo perciò precluso dall' art. 21 octies della stessa legge 241/90 l' annullamento giurisdizionale del provvedimento terminale.
Infondata è pure la censura di eccesso di potere per avere il Comune perseguito solo interessi privati di proprietari contermini, essendo pacifico in causa che la parete aggetta direttamente su strada pubblica percorsa dal pubblico transito sia pedonale che veicolare.
Nemmeno è stato violato il principio di proporzionalità, perchè il Comune non ha affatto imposto, come erroneamente lamenta il ricorrente, di chiudere l'intera Via Garibaldi, ma soltanto di transennare l'area sottostante i potenziali distacchi, fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza, la cui individuazione peraltro è stata rimessa al ricorrente stesso, tramite elaborazione e proposta da parte del medesimo di apposito schema progettuale.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4000 e oneri di legge in favore del Comune di Castelbaldo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 11 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO