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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11336/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11336/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. C.F._2
TE AC, presso il cui studio - in Figline Valdarno, Comune di Figline ed Incisa V.no (FI), Via G. Fabbrini n. 26 - sono elettivamente domiciliati
ATTORI CONTRO
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce
[...] alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Rossella ANGIOLINI SOLDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni SALVATORE, in Firenze, Via Don Minzoni n. 8 CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
), rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 P.IVA_3 cod. proc. civ. dagli Avv.ti Davide SARINA, Giulia GALATI e Andrea SIENA e domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Angela SERENARI, sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 63 INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti Per le parti attrici:
«Voglia ll'Ill.mo Tribunale adito: In via principale nel merito: accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario datato 29/09/2004 con atto ai rogiti Dr.
Rep. N. 45117, Fascicolo n. 5752 registrato a Firenze in data 08/10/2004 al n. Persona_1
3787 Serie 1T e degli atti di precetto notificati agli odierni attori in data 28/09/2022 e degli eventuali atti conseguenti, e per l'effetto accertare e dichiarare che Controparte_1
(C.F. e P.I. con sede in Milano (MI) P.zza Gae Aulenti n. 3 – Tower A e per essa, P.IVA_1 quale mandataria, (C.F.: e P.I.: con sede legale in CP_2 P.IVA_4 P.IVA_5
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi tutti esposti al punto D della spiegata opposizione;
Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, in ragione della nullità
1 del contratto di mutuo fondiario per indeterminatezza e/o mancata indicazione degli elementi essenziali del contratto, che il tasso applicabile a tale contratto di mutuo fondiario sia ex art. 117 co. 4 e 7 lett. a) TUB quello al tasso minimo dei b.o.t., con conseguente accertamento e declaratoria, previo espletamento di apposita CTU, delle somme risultanti eventualmente ancora dovute da parte degli odierni attori alla e con approntamento di un Controparte_1 nuovo piano di ammortamento, disponendo, altresì, la riammissione “in bonis” nel contratto di mutuo de quo degli odierni attori, previa dichiarazione di illegittimità ed inefficacia del recesso operato unilateralmente dalla qualora nessuna decadenza dal Controparte_1 pagamento delle rate mensili sia maturata;
In denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
29/09/2004 sopra formulata, sempre previo espletamento di apposita CTU volta ad accertare e verificare la correttezza dei tassi di interesse tutti applicati nel corso degli anni, ed in particolare dei tassi di mora, anche con riferimento alle rate del mutuo oggetto di sospensione, accertare e rideterminare le somme eventualmente ancora dovute dagli odierni attori. Con vittoria di compensi
e spese di lite».
Per la convenuta Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: - in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo e dell'atto di precetto in quanto illegittima e comunque infondata e dilatoria per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate per tutti i sopra esposti e per l'effetto dichiarare il titolo esecutivo (mutuo fondiario del 29.09.2004, a rogito del
Dott. Notaio in Figline Valdarno (FI), Rep. n. 45117, Fasc. 5752) ed il precetto Persona_1 validi ed efficaci e/o comunque accertare e dichiarare la somma dovuta alla dai Sigg.ri CP_1
e come risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese e Parte_1 Parte_2 compensi di causa”. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire ed ulteriormente produrre, anche in via istruttoria, nei termini di legge».
Per l'intervenuta Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: Nel merito: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per l'effetto dichiarare il titolo esecutivo ed il precetto validi ed efficaci e/o comunque accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti di quale cessionaria del credito, della CP_3 somma precettata e, per l'effetto, condannarla al pagamento della predetta somma oltre interessi dal dovuto sino al saldo, o in subordine, di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e hanno formulato opposizione all'atto di precetto Parte_1 Parte_2 notificato su istanza della con il quale veniva loro intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 256.493,96, oltre interessi dal 6.9.2022 ed ulteriori spese occorrende, in virtù del contratto di mutuo fondiario datato 29.9.2004, spedito in forma esecutiva in data
21.10.2004 (all. A fascicolo opponenti).
A fondamento della spiegata opposizione, le parti attrici hanno eccepito: a) la nullità del mutuo fondiario datato 29.9.2004 per superamento del c.d. «limite di finanziabilità» ex art. 38, co. 2,
T.U.B.; hanno invero dedotto che il contratto non contiene alcuna indicazione del valore
2 dell'immobile concesso in garanzia, al fine di poter verificare il rispetto della soglia massima di finanziabilità; b) l'impossibilità di verificare l'effettiva debenza delle somme intimate per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per determinare l'importo intimato in linea capitale, gli interessi di mora ed altro e mancanza della documentazione, richiesta alla convenuta CP_1
e mai consegnata;
c) che al contratto di mutuo non è stato allegato alcun piano di
[...] ammortamento, limitandosi esso ad indicare l'importo della prima rata, pari ad € 936,93, senza indicazione alcuna della tipologia di ammortamento adottata, né del regime finanziario utilizzato per la determinazione della predetta rata;
d) che le dedotte eccezioni di nullità (superamento della soglia massima di finanziabilità, indeterminatezza/mancanza degli elementi essenziali del contratto) comportano la necessità di rideterminare i reali rapporti di dare/avere tra le parti, mediante apposita
C.T.U.; e) di aver corrisposto regolarmente le rate del mutuo fino alla rata del 29.11.2017, per un importo complessivo di oltre € 110.000,00 € circa;
conseguentemente, considerato che il mutuo fondiario, se nullo, deve considerarsi a titolo gratuito o comunque devono essere applicati gli interessi ex art. 117, co.
7 - lett. a), le somme eventualmente ancora da corrispondere Pt_3 sarebbero di molto inferiori alla somma indicata nell'atto di precetto e pari ad oltre € 255.000,00.
In ragione delle suddette doglianze, gli opponenti hanno domandato, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e conseguentemente dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ.. Si è costituita la quale ha contestato la domanda, rilevando Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva.
In data 20.12.2022 si è costituita ed è intervenuta in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. CP_3
rappresentata da la quale ha dedotto di avere acquistato, nell'ambito
[...] Controparte_4 di un'operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, da con contratto Controparte_1 di cessione dell'1.6.2023, efficace giuridicamente dal 19.6.2023, una serie di crediti relativi a rapporti bancari di varia natura, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20.6.2023, tra i quali figura quello vantato da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
oggetto del presente giudizio;
pertanto si è costituita ex art. 111 cod. proc. civ.,
[...] subentrando a tutti gli effetti a richiamandone le difese e chiedendo Controparte_1
l'estromissione della cedente dal giudizio ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Con provvedimento del 31.3.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto e concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ.; all'esito del deposito delle memorie, il Giudice, con provvedimento del 7.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.2.2025, poi differita al 3.11.2025
Con provvedimento del 3.11.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
******
3 Preliminarmente, appare opportuno precisare che è ammissibile l'intervento in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. di rappresentata da il cui evento Controparte_3 Controparte_4 successorio è provato dalla documentazione versata in atti dalla stessa;
sul punto, comunque, non vi sono state contestazioni di sorta da parte degli opponenti e della convenuta, atteso che - in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso - l'art. 111, co. 3, cod. proc. civ. consente «in ogni caso» l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi. Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientri tra i soggetti considerati dall'art. 105 cod. proc. civ., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio.
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente. Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della società attrice, la relativa istanza formulata dalla cessionaria non può trovare accoglimento. Ne consegue che deve considerarsi Controparte_1 parte processuale a tutti gli effetti, nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della parte intervenuta, quale suo successore a titolo particolare.
Premesso ciò, l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
In merito alla dedotta nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia massima di finanziabilità ex art. 38, co. 2, T.U.B.. La doglianza è infondata.
Sul punto deve preliminarmente richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
n. 33719/2022 del 16.11.2022, in cui si precisa - in tema di mutuo fondiario - che «il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere».
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla parte opposta, in particolare dalla perizia estimativa redatta ai fini dell'erogazione del mutuo, emerge che il valore dell'immobile oggetto di garanzia era pari ad € 250.000,00. Analogo valore risulta indicato nella proposta di acquisto del 3.6.2004, sottoscritta dalla per il tramite dell'Agenzia «Monti Immobiliare» (all. 3). Il contratto di mutuo Parte_1 prevedeva l'erogazione della somma di € 200.000,00, pari all'80% del valore dell'immobile, a conferma della coerenza e congruità del finanziamento rispetto al valore reale del bene (all. 4).
Pertanto, le eccezioni svolte dall'istante in tal senso devono ritenersi infondate.
4 In merito alla dedotta impossibilità di verificare l'effettiva debenza delle somme intimate per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati. Gli opponenti hanno dedotto di non aver potuto verificare la correttezza dell'importo intimato con l'atto di precetto, lamentando la mancata indicazione dei criteri di calcolo e la mancata consegna della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B.
Sul punto, parte opposta ha documentato che già nel 2019, a seguito delle richieste dei debitori, la aveva trasmesso agli stessi il piano di ammortamento aggiornato al 6.2.2019, contenente tutte CP_1 le informazioni necessarie per ricostruire l'esposizione debitoria, con analitica indicazione delle condizioni applicate, delle sospensioni accordate e dell'andamento del rapporto di mutuo. Le medesime sospensioni risultano altresì riportate nei successivi piani di ammortamento rimodulati a seguito del passaggio del credito a sofferenza. Va poi evidenziato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'atto di precetto, quale atto di impulso di parte, non è soggetto a particolari forme né deve contenere il calcolo analitico o il procedimento matematico-giuridico di determinazione della somma pretesa, essendo sufficiente l'indicazione dell'importo complessivo, del titolo esecutivo e della relativa causale.
Nel caso di specie, la parte opposta ha comunque prodotto, in sede di costituzione, un prospetto di calcolo dettagliato, dal quale risultano: capitale residuo pari ad € 139.050,88; rate arretrate non pagate (n. 165-211) per € 47.276,22; rate sospese e non pagate per € 62.986,28; interessi di mora per € 5.526,33; rateo interessi di € 64,31 e interessi maturati successivamente per € 1.076,08; per un totale complessivo di € 255.980,10, corrispondente all'importo intimato con l'atto di precetto. Gli opponenti non hanno contestato nello specifico il suddetto documento e si sono limitati a richiamare il rendiconto al 31.12.2018, dal quale risulterebbe un debito residuo di € 153.488,86, senza tenere in debito conto che nel suddetto documento si legge «il debito residuo è calcolato in base al piano di ammortamento del finanziamento e a tale importo devono essere aggiunte le eventuali somme dovute per rate scadute e non pagate oltre ai relativi interessi di mora». In altre parole, il rendiconto in questione indica una situazione contabile al 31.12.2018 presupponendo il regolare pagamento delle rate del mutuo, senza tener conto di quelle impagate e/o sospese e pertanto nulla dimostra circa l'effettiva entità del debito a quella stessa data.
Alla luce di quanto esposto, il titolo esecutivo (contratto di mutuo fondiario) e l'atto di precetto risultano completi, coerenti e conformi alla normativa vigente, mentre le deduzioni dell'opponente si risolvono in contestazioni meramente esplorative e prive di riscontro probatorio. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata.
In merito alla dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario per indeterminatezza dell'oggetto e omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto. Gli opponenti hanno altresì dedotto che l'assenza del piano ammortamento determina l'impossibilità di ricostruire i rapporti di dare/avere fra le parti, con conseguente nullità del mutuo fondiario per indeterminatezza dell'oggetto.
L'eccezione è infondata. Nella fattispecie, attesa l'applicazione al mutuo azionato di un tasso variabile indicizzato sull'Euribor 365 a 3 mesi per 360 rate, il piano di ammortamento, il quale comunque ha valore meramente esemplificativo, non può essere predeterminato in modo vincolante, perché le rate future dipendono dall'andamento del parametro Euribor.
5 Nel contratto di mutuo in oggetto, agli artt. 2, 3 e 6, nonché nell'allegato A) al contratto stesso
(«Documento di Sintesi») risultano indicate le condizioni economiche che regolano il finanziamento sia in termini di durata del rapporto, che di determinazione dei tassi di interessi applicati, le modalità di rimborso e le garanzie ipotecarie (Cfr. all. 4); pertanto, l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo (Casa. Civ., SS.UU., sent, n. 15130 del 29.5.2024).
Parte opposta ha poi documento di aver inviato ai debitori, su loro richiesta, il piano di ammortamento al 6.2.2019, che teneva conto delle sospensioni e delle agevolazioni “Tremonti”.
In conclusione, il contratto stipulato contiene tutti i requisiti previsti dagli artt. 1346 e 1813 cod. civ., nonché dall'art. 38 T.U.B., per la validità del mutuo fondiario. Non ricorre pertanto alcuna causa di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, né per mancanza degli elementi essenziali del contratto.
In definitiva per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente e liquidate in favore di e come da Controparte_1 Controparte_3 dispositivo, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività defensionale effettuata e dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 11336/2022 R.G., coì provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 di delle spese processuali del presente giudizio Controparte_1 Controparte_3 che si liquidano rispettivamente in € 2.090,00 ed € 4.217,00 per compenso, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11336/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. C.F._2
TE AC, presso il cui studio - in Figline Valdarno, Comune di Figline ed Incisa V.no (FI), Via G. Fabbrini n. 26 - sono elettivamente domiciliati
ATTORI CONTRO
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce
[...] alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Rossella ANGIOLINI SOLDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni SALVATORE, in Firenze, Via Don Minzoni n. 8 CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
), rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 P.IVA_3 cod. proc. civ. dagli Avv.ti Davide SARINA, Giulia GALATI e Andrea SIENA e domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Angela SERENARI, sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 63 INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti Per le parti attrici:
«Voglia ll'Ill.mo Tribunale adito: In via principale nel merito: accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario datato 29/09/2004 con atto ai rogiti Dr.
Rep. N. 45117, Fascicolo n. 5752 registrato a Firenze in data 08/10/2004 al n. Persona_1
3787 Serie 1T e degli atti di precetto notificati agli odierni attori in data 28/09/2022 e degli eventuali atti conseguenti, e per l'effetto accertare e dichiarare che Controparte_1
(C.F. e P.I. con sede in Milano (MI) P.zza Gae Aulenti n. 3 – Tower A e per essa, P.IVA_1 quale mandataria, (C.F.: e P.I.: con sede legale in CP_2 P.IVA_4 P.IVA_5
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi tutti esposti al punto D della spiegata opposizione;
Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, in ragione della nullità
1 del contratto di mutuo fondiario per indeterminatezza e/o mancata indicazione degli elementi essenziali del contratto, che il tasso applicabile a tale contratto di mutuo fondiario sia ex art. 117 co. 4 e 7 lett. a) TUB quello al tasso minimo dei b.o.t., con conseguente accertamento e declaratoria, previo espletamento di apposita CTU, delle somme risultanti eventualmente ancora dovute da parte degli odierni attori alla e con approntamento di un Controparte_1 nuovo piano di ammortamento, disponendo, altresì, la riammissione “in bonis” nel contratto di mutuo de quo degli odierni attori, previa dichiarazione di illegittimità ed inefficacia del recesso operato unilateralmente dalla qualora nessuna decadenza dal Controparte_1 pagamento delle rate mensili sia maturata;
In denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
29/09/2004 sopra formulata, sempre previo espletamento di apposita CTU volta ad accertare e verificare la correttezza dei tassi di interesse tutti applicati nel corso degli anni, ed in particolare dei tassi di mora, anche con riferimento alle rate del mutuo oggetto di sospensione, accertare e rideterminare le somme eventualmente ancora dovute dagli odierni attori. Con vittoria di compensi
e spese di lite».
Per la convenuta Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: - in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo e dell'atto di precetto in quanto illegittima e comunque infondata e dilatoria per tutti i motivi sopra esposti;
- nel merito: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate per tutti i sopra esposti e per l'effetto dichiarare il titolo esecutivo (mutuo fondiario del 29.09.2004, a rogito del
Dott. Notaio in Figline Valdarno (FI), Rep. n. 45117, Fasc. 5752) ed il precetto Persona_1 validi ed efficaci e/o comunque accertare e dichiarare la somma dovuta alla dai Sigg.ri CP_1
e come risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese e Parte_1 Parte_2 compensi di causa”. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire ed ulteriormente produrre, anche in via istruttoria, nei termini di legge».
Per l'intervenuta Controparte_3
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: Nel merito: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per l'effetto dichiarare il titolo esecutivo ed il precetto validi ed efficaci e/o comunque accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti di quale cessionaria del credito, della CP_3 somma precettata e, per l'effetto, condannarla al pagamento della predetta somma oltre interessi dal dovuto sino al saldo, o in subordine, di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
e hanno formulato opposizione all'atto di precetto Parte_1 Parte_2 notificato su istanza della con il quale veniva loro intimato il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 256.493,96, oltre interessi dal 6.9.2022 ed ulteriori spese occorrende, in virtù del contratto di mutuo fondiario datato 29.9.2004, spedito in forma esecutiva in data
21.10.2004 (all. A fascicolo opponenti).
A fondamento della spiegata opposizione, le parti attrici hanno eccepito: a) la nullità del mutuo fondiario datato 29.9.2004 per superamento del c.d. «limite di finanziabilità» ex art. 38, co. 2,
T.U.B.; hanno invero dedotto che il contratto non contiene alcuna indicazione del valore
2 dell'immobile concesso in garanzia, al fine di poter verificare il rispetto della soglia massima di finanziabilità; b) l'impossibilità di verificare l'effettiva debenza delle somme intimate per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per determinare l'importo intimato in linea capitale, gli interessi di mora ed altro e mancanza della documentazione, richiesta alla convenuta CP_1
e mai consegnata;
c) che al contratto di mutuo non è stato allegato alcun piano di
[...] ammortamento, limitandosi esso ad indicare l'importo della prima rata, pari ad € 936,93, senza indicazione alcuna della tipologia di ammortamento adottata, né del regime finanziario utilizzato per la determinazione della predetta rata;
d) che le dedotte eccezioni di nullità (superamento della soglia massima di finanziabilità, indeterminatezza/mancanza degli elementi essenziali del contratto) comportano la necessità di rideterminare i reali rapporti di dare/avere tra le parti, mediante apposita
C.T.U.; e) di aver corrisposto regolarmente le rate del mutuo fino alla rata del 29.11.2017, per un importo complessivo di oltre € 110.000,00 € circa;
conseguentemente, considerato che il mutuo fondiario, se nullo, deve considerarsi a titolo gratuito o comunque devono essere applicati gli interessi ex art. 117, co.
7 - lett. a), le somme eventualmente ancora da corrispondere Pt_3 sarebbero di molto inferiori alla somma indicata nell'atto di precetto e pari ad oltre € 255.000,00.
In ragione delle suddette doglianze, gli opponenti hanno domandato, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e conseguentemente dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ.. Si è costituita la quale ha contestato la domanda, rilevando Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva.
In data 20.12.2022 si è costituita ed è intervenuta in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. CP_3
rappresentata da la quale ha dedotto di avere acquistato, nell'ambito
[...] Controparte_4 di un'operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, da con contratto Controparte_1 di cessione dell'1.6.2023, efficace giuridicamente dal 19.6.2023, una serie di crediti relativi a rapporti bancari di varia natura, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20.6.2023, tra i quali figura quello vantato da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
oggetto del presente giudizio;
pertanto si è costituita ex art. 111 cod. proc. civ.,
[...] subentrando a tutti gli effetti a richiamandone le difese e chiedendo Controparte_1
l'estromissione della cedente dal giudizio ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Con provvedimento del 31.3.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto e concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ.; all'esito del deposito delle memorie, il Giudice, con provvedimento del 7.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.2.2025, poi differita al 3.11.2025
Con provvedimento del 3.11.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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3 Preliminarmente, appare opportuno precisare che è ammissibile l'intervento in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. di rappresentata da il cui evento Controparte_3 Controparte_4 successorio è provato dalla documentazione versata in atti dalla stessa;
sul punto, comunque, non vi sono state contestazioni di sorta da parte degli opponenti e della convenuta, atteso che - in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso - l'art. 111, co. 3, cod. proc. civ. consente «in ogni caso» l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi. Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientri tra i soggetti considerati dall'art. 105 cod. proc. civ., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio.
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente. Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della società attrice, la relativa istanza formulata dalla cessionaria non può trovare accoglimento. Ne consegue che deve considerarsi Controparte_1 parte processuale a tutti gli effetti, nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della parte intervenuta, quale suo successore a titolo particolare.
Premesso ciò, l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
In merito alla dedotta nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia massima di finanziabilità ex art. 38, co. 2, T.U.B.. La doglianza è infondata.
Sul punto deve preliminarmente richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
n. 33719/2022 del 16.11.2022, in cui si precisa - in tema di mutuo fondiario - che «il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere».
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla parte opposta, in particolare dalla perizia estimativa redatta ai fini dell'erogazione del mutuo, emerge che il valore dell'immobile oggetto di garanzia era pari ad € 250.000,00. Analogo valore risulta indicato nella proposta di acquisto del 3.6.2004, sottoscritta dalla per il tramite dell'Agenzia «Monti Immobiliare» (all. 3). Il contratto di mutuo Parte_1 prevedeva l'erogazione della somma di € 200.000,00, pari all'80% del valore dell'immobile, a conferma della coerenza e congruità del finanziamento rispetto al valore reale del bene (all. 4).
Pertanto, le eccezioni svolte dall'istante in tal senso devono ritenersi infondate.
4 In merito alla dedotta impossibilità di verificare l'effettiva debenza delle somme intimate per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati. Gli opponenti hanno dedotto di non aver potuto verificare la correttezza dell'importo intimato con l'atto di precetto, lamentando la mancata indicazione dei criteri di calcolo e la mancata consegna della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B.
Sul punto, parte opposta ha documentato che già nel 2019, a seguito delle richieste dei debitori, la aveva trasmesso agli stessi il piano di ammortamento aggiornato al 6.2.2019, contenente tutte CP_1 le informazioni necessarie per ricostruire l'esposizione debitoria, con analitica indicazione delle condizioni applicate, delle sospensioni accordate e dell'andamento del rapporto di mutuo. Le medesime sospensioni risultano altresì riportate nei successivi piani di ammortamento rimodulati a seguito del passaggio del credito a sofferenza. Va poi evidenziato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'atto di precetto, quale atto di impulso di parte, non è soggetto a particolari forme né deve contenere il calcolo analitico o il procedimento matematico-giuridico di determinazione della somma pretesa, essendo sufficiente l'indicazione dell'importo complessivo, del titolo esecutivo e della relativa causale.
Nel caso di specie, la parte opposta ha comunque prodotto, in sede di costituzione, un prospetto di calcolo dettagliato, dal quale risultano: capitale residuo pari ad € 139.050,88; rate arretrate non pagate (n. 165-211) per € 47.276,22; rate sospese e non pagate per € 62.986,28; interessi di mora per € 5.526,33; rateo interessi di € 64,31 e interessi maturati successivamente per € 1.076,08; per un totale complessivo di € 255.980,10, corrispondente all'importo intimato con l'atto di precetto. Gli opponenti non hanno contestato nello specifico il suddetto documento e si sono limitati a richiamare il rendiconto al 31.12.2018, dal quale risulterebbe un debito residuo di € 153.488,86, senza tenere in debito conto che nel suddetto documento si legge «il debito residuo è calcolato in base al piano di ammortamento del finanziamento e a tale importo devono essere aggiunte le eventuali somme dovute per rate scadute e non pagate oltre ai relativi interessi di mora». In altre parole, il rendiconto in questione indica una situazione contabile al 31.12.2018 presupponendo il regolare pagamento delle rate del mutuo, senza tener conto di quelle impagate e/o sospese e pertanto nulla dimostra circa l'effettiva entità del debito a quella stessa data.
Alla luce di quanto esposto, il titolo esecutivo (contratto di mutuo fondiario) e l'atto di precetto risultano completi, coerenti e conformi alla normativa vigente, mentre le deduzioni dell'opponente si risolvono in contestazioni meramente esplorative e prive di riscontro probatorio. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata.
In merito alla dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario per indeterminatezza dell'oggetto e omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto. Gli opponenti hanno altresì dedotto che l'assenza del piano ammortamento determina l'impossibilità di ricostruire i rapporti di dare/avere fra le parti, con conseguente nullità del mutuo fondiario per indeterminatezza dell'oggetto.
L'eccezione è infondata. Nella fattispecie, attesa l'applicazione al mutuo azionato di un tasso variabile indicizzato sull'Euribor 365 a 3 mesi per 360 rate, il piano di ammortamento, il quale comunque ha valore meramente esemplificativo, non può essere predeterminato in modo vincolante, perché le rate future dipendono dall'andamento del parametro Euribor.
5 Nel contratto di mutuo in oggetto, agli artt. 2, 3 e 6, nonché nell'allegato A) al contratto stesso
(«Documento di Sintesi») risultano indicate le condizioni economiche che regolano il finanziamento sia in termini di durata del rapporto, che di determinazione dei tassi di interessi applicati, le modalità di rimborso e le garanzie ipotecarie (Cfr. all. 4); pertanto, l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo (Casa. Civ., SS.UU., sent, n. 15130 del 29.5.2024).
Parte opposta ha poi documento di aver inviato ai debitori, su loro richiesta, il piano di ammortamento al 6.2.2019, che teneva conto delle sospensioni e delle agevolazioni “Tremonti”.
In conclusione, il contratto stipulato contiene tutti i requisiti previsti dagli artt. 1346 e 1813 cod. civ., nonché dall'art. 38 T.U.B., per la validità del mutuo fondiario. Non ricorre pertanto alcuna causa di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, né per mancanza degli elementi essenziali del contratto.
In definitiva per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente e liquidate in favore di e come da Controparte_1 Controparte_3 dispositivo, con applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività defensionale effettuata e dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 11336/2022 R.G., coì provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 di delle spese processuali del presente giudizio Controparte_1 Controparte_3 che si liquidano rispettivamente in € 2.090,00 ed € 4.217,00 per compenso, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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