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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 450 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANDO' GIUSEPPE e LA GATTUTA FRANCESCO
- Appellante - C O N T R
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. TORRE ATTILIO Parte_2
- Appellata - E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI GLORIA MARCO e BERNOCCHI CP_1
GIUSEPPE
- Appellato - All'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 9/08/2019, esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze Parte_2 della per il periodo dall'1/04/2014 al 31/03/2018, Parte_1 dapprima senza regolarizzazione alcuna e poi, a partire dall'1/08/2014, in virtù di contratto di lavoro part-time per 25 ore settimanali, con qualifica di “cilindrista pasticciere” (livello V° del CCNL “Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi”); di aver osservato un orario di lavoro che andava, per il periodo dall'1/04/2014 al 30/11/2016, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; di essersi assentata dal lavoro dall'1/12/2016 al 5/08/2017 per
1 astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e, dal 6/08/2017 al 31/08/2017, per ferie;
che, al rientro al lavoro, aveva osservato un orario che andava, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00; soggiungeva di avere percepito, per il periodo “in nero”, una retribuzione pari ad € 900,00 e a partire dall'agosto 2014 un trattamento retributivo non sempre equivalente rispetto a quanto indicato nelle buste paga;
chiedeva, pertanto, la condanna della al pagamento in Parte_1 suo favore, a titolo di differenze retributive dovute a vario titolo (retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ferie, permessi e festività non goduti, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva del preavviso e TFR) dell'importo di € 84.254,43, oltre accessori. Costituitasi in giudizio, la società resistente eccepiva la decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, deducendo, per il periodo “non regolarizzato”, il proprio difetto di legittimazione passiva stante la sussistenza, invece, di un rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della “F.lli Rosciglione s.r.l.”; eccepiva, ancora, la prescrizione delle pretese azionate contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento in suo favore (o, in subordine, la compensazione) di un proprio credito di € 3.569,53, scaturente da un prestito erogato alla ricorrente e da costei non restituito. Con sentenza n. 1243/2023 dell'11.04.2023 il Tribunale accoglieva la domanda attrice per l'importo di € 82.274,92, oltre accessori, condannando altresì la resistente al versamento dei correlati contributi previdenziali ed alle spese di lite, che compensava parzialmente a motivo dell'accoglimento della domanda riconvenzionale (in relazione alla quale operava la compensazione tra le opposte ragioni creditorie). Disattese le preliminari eccezioni di decadenza (esclusa con riferimento all'asserita – ma insussistente – domanda di accertamento di un rapporto di codatorialità con la F.lli Rosciglione s.r.l., avendo la ricorrente prospettato la sussistenza di un esclusivo rapporto di lavoro con la resistente) e di prescrizione (il cui termine decorreva dalla data di cessazione del rapporto, avuto riguardo all'applicabilità al rapporto delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 in tema tutele per il caso di licenziamenti illegittimi), osservava nel merito che la prova per testi aveva dimostrato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la resistente sin dall'aprile del 2014 nonché l'osservanza, da parte della fino all'inizio del periodo di astensione per maternità, di un orario che Pt_2 andava, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 19.00 con un'ora di pausa per il pranzo;
riteneva non sufficiente, al fine di escludere tale rapporto ovvero di confermare la
2 sussistenza di un contestuale (dall'1.08.2014 al 30.11.2016) rapporto con Parte_3 la F.lli Rosciglione s.r.l., la circostanza, riferita dal teste che quest'ultima Tes_1 società avrebbe talvolta utilizzato lavoratori della società convenuta (e, nello specifico, la ricorrente) per esigenze relative alla propria produzione, <atteso il carattere estremamente saltuario di tale evenienza, nonché in considerazione del fatto che nessun corrispettivo veniva erogato dalla “F.lli Rosciglione s.r.l.” per siffatte prestazioni>>; evidenziava, ancora, come dalle deposizioni dei testi e Testimone_2 Tes_3 fosse emerso che la era stata assoggettata al potere direttivo
[...] Pt_2 della società convenuta durante l'intero arco della prestazione lavorativa, atteso che era il legale rappresentante di quest'ultima, Sig. , ad impartirle ordini, ad CP_2 indicare le preparazioni da svolgere, nonché ad occuparsi delle eventuali giornate di assenza;
che, inoltre, l'utilizzo di attrezzature della F.lli Rosciglione s.r.l. era giustificato dalla sussistenza di un contratto di affitto intercorso tra le due società, per cui la utilizzava per la propria produzione dolciaria Parte_1 parte del capannone e delle attrezzature della F.lli Rosciglione;
soggiungeva che, di contro, la convenuta non aveva fornito valide evidenze di segno contrario. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Parte_1
chiedendone la riforma.
[...] ha resistito al gravame. Parte_2
L' anch'esso costituitosi in giudizio, ha reiterato la propria disponibilità CP_1
a ricevere il versamento dei contributi dovuti in relazione alle maggiori retribuzioni di cui fosse stato accertato il diritto della ricorrente, nei limiti della prescrizione. All'udienza del 12/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole anzitutto che il Tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione delle deposizioni testimoniali totalmente inattendibili (quelle di e siccome rese da Tes_2 Testimone_3 soggetti appartenenti alla compagine sociale della “F.lli Rosciglione s.r.l.”, con cui la stessa aveva instaurato un contenzioso stragiudiziale risoltosi in via transattiva con il curatore fallimentare, essendo stata la società medesima dichiarata fallita;
inattendibilità che era stata altresì palesata dal contenuto oggettivo delle dichiarazioni della teste la quale non avrebbe potuto riferire Testimone_2 alcunché in ordine all'orario di inizio e di fine della giornata lavorativa della poiché non era lei che provvedeva ad aprire il capannone la mattina Pt_2
(incombente cui assolveva o suo fratello, come dichiarato Testimone_3 dallo stesso né a chiuderlo la sera, compito assegnato agli Testimone_3
3 addetti alle pulizie;
deponeva, ancora, nel senso della non credibilità delle deposizioni dei fratelli Rosciglione, il contrasto tra le stesse con riguardo al periodo di inizio del rapporto lavorativo della ricorrente così pure quanto alla durata del periodo di chiusura per ferie durante il mese di agosto. Soggiunge che i testi citati avrebbero dovuto considerarsi altresì incapaci a testimoniare avendo un interesse giuridico concreto ed attuale contrastante con quello dell'appellante, atteso che - come pure era emerso dal compendio probatorio
- in virtù del rapporto di collaborazione tra le due società, la ricorrente aveva svolto, nel periodo di tempo dedotto in giudizio, prestazioni di lavoro anche in favore della F.lli Rosciglione s.r.l.. Lamenta, infine, che il giudice di prime cure sia incorso nel vizio di ultrapetizione condannando la resistente anche ad un importo a titolo di retribuzione per lavoro supplementare, avendo invece la ricorrente chiesto unicamente i compensi per l'asserito lavoro straordinario, ossia quello eccedente l'orario di 40 ore settimanali, da ciò dovendosi arguire che la stessa, svolgendo sistematicamente un orario di lavoro pieno, avrebbe implicitamente chiesto la conversione del contratto da part-time a full time. L'appello è infondato. L'asserita inattendibilità dei testi, dalle cui deposizioni il Tribunale ha tratto la conferma dell'assunto attoreo, discenderebbe da due distinte circostanze: in primo luogo, la sussistenza di un pregresso contenzioso tra le due società, in virtù del quale i testi (appartenenti alla compagine sociale della F.lli Rosciglione s.r.l.) avrebbero nutrito ragioni di astio nei confronti dell'appellante; secondariamente, la ricorrenza di un contestuale rapporto di lavoro intrattenuto dalla con la Pt_2
“F.lli Rosciglione s.r.l.” che i summenzionati testi avrebbero avuto l'interesse giuridico a denegare, affermando l'esclusività del rapporto di lavoro intrattenuto dalla con l'odierna appellante. Pt_2
Entrambe le asserzioni sono rimaste del tutto labiali, non avendo di esse l'appellante fornito la benché minima prova, e non consentendo, dunque, di dubitare della piena attendibilità dei testi escussi. Non v'è, infatti, traccia agli atti di alcun documento che comprovi la sussistenza di un contenzioso tra le due società, né tanto meno di una transazione che l'avrebbe risolto (né è stata sul punto articolata alcuna richiesta di prova orale); tale circostanza non può peraltro desumersi neppure dall'affermazione della teste secondo cui “a seguito di un'ispezione dei Nas si sono rotti i rapporti con Testimone_2 la convenuta se non sbaglio nel dicembre 2016 o 2017, non ricordo”; essa, infatti, può semplicemente offrire conferma della circostanza che, all'epoca riferita dalla teste,
4 sia stato risolto il rapporto di affitto intercorso tra le due società, tant'è che l'appellante ebbe successivamente a trasferire la propria attività presso altra sede;
circostanza, questa, palesemente insufficiente a delineare un quadro di conflittualità tra le due società tale da far fondatamente sospettare di parzialità i testi escussi. Nessuna evidenza, inoltre, è emersa dagli atti di causa con riguardo all'asserito rapporto di lavoro che la avrebbe intrattenuto con la “F.lli Pt_2
Rosciglione s.r.l.”; di nessuna rilevanza, a tal proposito, può essere considerato l'utilizzo di attrezzature di proprietà di quest'ultima, in quanto pacificamente messe a disposizione della in virtù di un contratto di affitto (o di Parte_1 comodato d'uso, secondo il reste , dovendo, pertanto, le stesse considerarsi Tes_1 comunque inserite nell'apparato aziendale dell'odierna appellante;
né a diverse conclusioni può, ancora, condurre la dichiarazione del teste secondo cui: Tes_1
“Capitava tuttavia che i dipendenti della venissero utilizzati dalla e Pt_1 Parte_4 adibiti alla produzione di quest'ultima sottostando alle direttive dei fratelli Rosciglione, tra questi anche la ricorrente. Ciò capitava quando vi era un elevato numero di ordine che doveva essere soddisfatto dalla circa i prodotti che la rivendeva a Parte_1 Parte_4 quest'ultima. Non so riferire con che frequenza ciò si verificasse e comunque per l'attività suddetta prestata per i fratelli Rosciglione non venivano pagati da questi ultimi”. Da tale dichiarazione – di per sé generica quanto alla descrizione del tipo di
“direttive” che i fratelli Rosciglione avrebbero impartito alla ricorrente - emerge, infatti, una saltuaria adibizione (dipendente dal verificarsi di occasionali picchi di ordinativi) dei dipendenti dell'appellante a lavorazioni inserite nel ciclo produttivo della “F.lli Rosciglione s.r.l.”; adibizione che, proprio per la sua saltuarietà ed occasionalità, è già di per sé difficilmente conciliabile con l'ipotesi di un rapporto di lavoro subordinato della con tale ultima società; senza considerare, Pt_2 peraltro, che tali prestazioni (per le quali la F.lli Rosciglione s.r.l. non aveva mai erogato alcun compenso) risultavano, seppure indirettamente, comunque svolte nell'interesse dell'appellante in quanto dirette ad accelerare la lavorazione di prodotti ordinati da quest'ultima e che dalla stessa venivano in definitiva commercializzati;
proprio per le circostanze in cui venivano rese, tali prestazioni non appaiono dunque in grado di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la F.lli Rosciglione s.r.l.. Inoltre, le piccole discrasie evidenziate dall'appellante con riguardo alle deposizioni dei testi e lungi dallo sminuire Testimone_2 Testimone_3 la complessiva e sostanziale concordanza tra le stesse, concernendo circostanze di secondaria importanza la cui memoria può verosimilmente essere stata annebbiata
5 dal decorso del tempo, sembrano piuttosto confermarne la genuinità, rivelando l'insussistenza di una versione dei fatti artatamente preconfezionata. Con riferimento, inoltre, agli orari di lavoro della ricorrente, riferiti dalla teste essi sono stati confermati dal teste il quale, Testimone_2 Testimone_3 in virtù della sua veste di responsabile dell'impresa, era verosimilmente sempre presente in sede, come peraltro appare confermato dalla circostanza, pure da lui riferita, che provvedesse lui stesso ad aprire il capannone la mattina;
egli, dunque, aveva certamente cognizione diretta degli orari di lavoro della la cui Pt_2 prestazione, si ricorda, veniva resa presso locali attigui a quelli utilizzati dalla F.lli Rosciglione s.r.l., in uso alla Parte_1
Dalla piena attendibilità dei testi e dall'assenza di evidenze di segno contrario, che l'appellante ha del tutto omesso di fornire, non può che conseguire la conferma dell'accertamento compiuto del primo giudice, sia con riguardo alla riferibilità del rapporto all'odierna appellante che all'entità delle prestazioni svolte dall'appellata. Anche il terzo motivo non può che essere disatteso. Con il ricorso di primo grado, infatti, la ricorrente aveva dedotto di aver lavorato per 66 ore settimanali, a fronte di un contratto che, per il periodo regolarizzato, aveva previsto un part-time di 25 ore;
aveva dunque chiesto accertarsi il diritto ad essere retribuita per le ulteriori 41 ore settimanali di “lavoro straordinario”; appare di tutta evidenza che con tale atecnica espressione la stessa si sia voluta riferire a tutte le prestazioni svolte in eccedenza rispetto all'orario pattuito;
nessun vizio di ultrapetizione può dunque ravvisarsi nella pronuncia di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre, in ragione della posizione di terzietà assunta dall' CP_1 possono essere compensate nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1243/2023 resa l'11.04.2023 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali che Parte_2 liquida per compensi in € 5.000,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti dell' CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
6 a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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