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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del giudice, dott. Paolo
Bertollini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3152/2022, trattenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 9 aprile 2025, vertente
T R A
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Como, via Auguadri n. 10, presso lo studio dell'avv.
Alberto Venco, che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Como, CP_1 C.F._4
via A. Diaz n. 97, presso lo studio dell'avv. Guido Fugazza, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliata in Milano, corso di Porta Romana n. 121, presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 15 Angelo Musicco che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTE
NONCHÉ
(C.F. ) CP_2 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli attori: “L'avv. Venco precisa le conclusioni riportandosi ai precedenti atti difensivi ed insistendo per l'assegnazione dell'immobile come sopra dichiarato, in via principale a favore di e in subordine a favore di tutti gli attori in Parte_2
regime di comproprietà. Insiste per l'espunzione della memoria non autorizzata depositata dall'avv. Musicco;
evidenzia la tardività delle motivazioni poste a sostegno dell'istanza, che non sono state addotte nel termine assegnato dal giudice ma solo in occasione dell'odierna udienza”;
Per la convenuta “L'avv. Fugazza chiede termine per depositare la CP_1
documentazione clinica a supporto dello stato di salute di e del consorte CP_1
; precisa le conclusioni come già rassegnate ribadendo l'istanza di Persona_1 assegnazione dell'immobile a favore della propria assistita”;
Per la convenuta “L'avv. Musicco precisa le conclusioni Parte_4
come in atti aderendo alla richiesta di assegnazione a favore di per i CP_1
motivi illustrati all'odierna udienza. Chiede la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive del proprio decoro professionale contenute nella memoria del 21.03.2025, depositata da parte attrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e Parte_3 CP_1 Parte_4 CP_2
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere tutti comproprietari per
[...]
la quota di 1/6 ciascuno del compendio immobiliare sito nel Comune di Centro
Valle Intelvi, distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 4, mapp.
649, sub. 3 (abitazione), nonché al foglio 4, mapp. 5490 (ripostiglio), edificato in data antecedente all'1.09.1967 e pervenuto loro, per la quota di 2/18 ciascuno, a titolo di successione mortis causa dal padre nato a [...] il Persona_2
27.01.1913 e deceduto a San Fedele Intelvi in data 18.01.2000, nonché, per la quota di 1/8 ciascuno, dalla madre nata a [...] il [...] e Persona_3
deceduta a San Fedele Intelvi in data 21.09.2013.
Premesso, in particolare, che vani erano stati tutti i tentativi stragiudiziali di addivenire allo scioglimento delle due comunioni ereditarie e che l'immobile non era comodamente divisibile, chiedevano in via principale “accertata e dichiarata la comproprietà in capo alle parti del bene immobile sopra descritto ed accertata
e dichiarata la non comoda divisibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 720 c.c.”, di
“disporne la vendita all'incanto e, quindi, la divisione pro-quota di quanto ricavato tra i condividenti, al netto delle spese del presente procedimento”, nonché in subordine “nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che il bene in comproprietà sia suscettibile di divisione in natura”, di “provvedere allo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto di disporre la divisione del bene, da stimare a mezzo di C.t.u., al fine di formare le porzioni spettanti ai singoli comproprietari con eventuali conguagli in denaro”, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta nulla opponendo circa la divisione e dichiarando CP_1
di concordare quanto alla non comoda divisibilità del compendio immobiliare.
Omettevano, invece, di costituirsi in giudizio le convenute e CP_2
e, alla prima udienza dell'11.01.2023, veniva dichiarata la Parte_4
pagina 3 di 15 loro contumacia, con rinvio all'udienza del 14.03.2023 per acquisire la relazione dell'ausiliario visurista, che veniva nominato ex art. 68 c.p.c.
In tempo utile per tale udienza, si costituiva in giudizio Parte_4
eccependo la nullità dell'atto di citazione in relazione all'incompletezza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c. ed associandosi, nel merito, alla domanda di scioglimento della comunione.
Respinta, con ordinanza del 15.03.2023, la predetta eccezione di nullità ed acquisita la relazione del visurista, all'udienza del 5.07.2023, gli attori chiedevano accertarsi la qualità di eredi di e di in capo a Persona_2 Persona_3
tutte le parti del giudizio e la trattazione della causa proseguiva, previa notifica della nuova domanda alla convenuta non costituita, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Successivamente, la causa veniva istruita tramite CTU volta ad accertare la commerciabilità e la divisibilità dell'immobile, a stimare il relativo valore di mercato e gli eventuali conguagli, nonché a predisporre un progetto di divisione.
Acquisito l'elaborato peritale, da cui risultava la difformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto al titolo edilizio, formulava istanza di Parte_2
assegnazione a proprio favore e veniva sottoposta dal giudice al contraddittorio delle parti la questione relativa alla sussistenza della condizione dell'azione di cui agli artt. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, con rinvio alla successiva udienza del 7.03.2025, in trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Nelle note scritte depositate per tale udienza, anche la convenuta CP_1
formulava istanza di assegnazione a proprio favore e il giudice concedeva alle parti ulteriore termine per note, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., oltre a fissare l'udienza del 9.04.2025 per l'interrogatorio libero.
A tale udienza, interrogate liberamente le parti sui fatti di causa, venivano nuovamente precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con pagina 4 di 15 termini ridotti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito, la causa viene definita con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, si osserva che la domanda attorea ha ad oggetto lo scioglimento di due comunioni ereditarie, l'una derivante dalla successione di nato a [...] il [...] e deceduto il 18.01.2000, con Persona_2
ultimo domicilio nel Comune di San Fedele Intelvi (cfr. all. 3 al fascicolo di parte attrice), l'altra derivante dalla successione di nata a [...] il Persona_3
20.05.1921 e deceduta il 21.09.2013, anch'ella con ultimo domicilio nel Comune di San Fedele Intelvi (cfr. all. 4 al fascicolo di parte attrice), aventi ad oggetto il compendio immobiliare sito nel Comune di Centro Valle Intelvi e distinto al catasto dei fabbricati al foglio 4, mapp. 649, sub. 3 (abitazione), nonché al foglio 4, mapp.
5490 (ripostiglio), acquistato dai due de cuius, coniugati in regime di comunione legale dei beni, con atto notarile del 29.11.1984.
Pregiudiziale, da questo punto di vista, appare la questione relativa all'intervenuta accettazione delle due eredità, fatta oggetto di apposita domanda di accertamento incidentale ad opera degli attori, dal momento che non risulta trascritto alcun atto di accettazione espressa (cfr. quanto risulta dalla relazione del visurista, pag. 3 e 4).
Orbene, tale domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, risulta dalla documentazione in atti che la successione di
[...]
si è aperta in data 18.01.2000 e si è devoluta per legge al coniuge, Persona_2 [...]
nella misura di 1/3 e ai figli, Per_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per la quota di 2/3 (cfr. all. 15 e 17 Parte_4 CP_2 CP_1
alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice).
Risulta, inoltre, che gli stessi abbiano tacitamente accettato l'eredità tramite la presentazione della dichiarazione di successione, accompagnata dalla voltura catastale dell'immobile. Come noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di pagina 5 di 15 legittimità, “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass., sez. VI-2, 30 aprile 2021, n. 11478; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass., sez. II, 12 aprile 2002, n.
5226).
Né rileva che la predetta dichiarazione di successione sia stata presentata dalla sola essendo sostanzialmente incontestato tra le parti che la stessa Parte_2
abbia agito in veste procuratoria e che comunque il suo operato sia stato ratificato da tutti i chiamati all'eredità di (cfr., in argomento, Cass., sez. Persona_2
III, 13 agosto 2024, n. 22769, così massimata: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”).
Tanto si evince, in particolare, dal verbale della riunione del 26.11.2016, depositato dalla convenuta e recante la sottoscrizione non Parte_4 disconosciuta di tutti i comproprietari, dal quale si evince l'intenzione delle parti di addivenire allo scioglimento della comunione mediante la vendita del bene e la ripartizione del ricavato in parti uguali (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta . Parte_4
pagina 6 di 15 A seguito della morte del padre, le parti hanno dunque acquistato la quota indivisa di 1/18 ciascuno sull'immobile oggetto di causa, mentre la restante quota di 3/18 è stata acquistata da già comproprietaria per 1/2. Persona_3
Analogamente, deve ritenersi provato l'acquisto dell'eredità di quest'ultima ad opera di tutte le parti in causa.
Si evince infatti dalla documentazione in atti che la successione di
[...]
si è aperta ab intestato in data 21.09.2013 e si è devoluta in parti uguali Per_3
ai figli, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 Parte_4
attesa la premorienza del coniuge. CP_2
Anche la seconda successione è stata pacificamente accettata tacitamente, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione (cfr. all. 4 all'atto introduttivo del giudizio) accompagnata dalla voltura catastale, come risulta dalla relazione depositata dall'ausiliario visurista.
Se ne ricava che le parti hanno acquistato un'ulteriore quota di 2/18 ciascuno sull'immobile oggetto di causa.
In accoglimento della domanda di mero accertamento proposta dagli attori, si deve conseguentemente dichiarare che Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono gli eredi legittimi di CP_1 Parte_4 CP_2 [...]
e di essendo pertanto comproprietari dell'immobile Persona_2 Persona_3
oggetto di causa per la quota indivisa di 1/6 ciascuno.
3. Ciò premesso, deve essere accolta la domanda di scioglimento delle due comunioni ereditarie insistenti sul predetto bene immobile, atteso che l'art. 1111, primo comma, c.c. attribuisce a ciascun comproprietario la facoltà di ottenere, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo a favore delle parti.
Peraltro, le convenute costituite hanno aderito alla domanda di divisione e la stessa rimasta contumace, si era detta favorevole alla divisione del CP_2
compendio immobiliare in occasione della riunione del 26.11.2016.
pagina 7 di 15 Né osta all'adozione della presente sentenza di divisione la difformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto al titolo edilizio, così come emersa in occasione delle operazioni di CTU.
È infatti vero che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.
40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” e che “la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre
2019, n. 25021).
In ordine alla citata previsione, deve tuttavia evidenziarsi che è stato definitivamente accantonato quell'indirizzo giurisprudenziale (c.d. sostanzialista) che attribuiva rilevanza a qualsiasi difformità edilizia;
si è dunque concluso che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della
l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile” (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2019, n. 8230).
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, il CTU ha dato atto che l'immobile è stato edificato in data antecedente all'1.09.1967 e tanto basta a ritenere soddisfatta la condizione dell'azione di cui all'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, non rilevando per il resto i singoli profili di difformità dello stato di fatto rispetto alla situazione assentita.
Inoltre, il CTU ha attestato che lo stato di fatto dell'immobile corrisponde alle risultanze della planimetria catastale.
Deve, dunque, ritenersi integrata anche l'ulteriore condizione dell'azione rappresentata dalla c.d. conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1- bis, legge n. 52 del 1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, decreto legge n. 78 del
2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), ai sensi del quale “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
Quanto sopra giustifica, dunque, l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione.
4. Quanto alle modalità di divisione, occorre infine rappresentare che il CTU ha dato atto della non comoda divisibilità dell'immobile (cfr. CTU, pag. 23 e 24), tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“l'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun
pagina 9 di 15 condividente un'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali” (cfr. Cass., sez. II, 18 ottobre
2024, n. 27040).
Sono inoltre pervenute due richieste di assegnazione, da parte dell'attrice e della convenuta entrambe da ritenersi ammissibili in Parte_2 CP_1 quanto, secondo consolidata giurisprudenza, “nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado
d'appello” (cfr. Cass., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3497).
Ciò posto, va rammentato che, nell'individuare l'assegnatario dell'immobile non comodamente divisibile, il giudice non deve far applicazione della regola del sorteggio;
quest'ultima è infatti dettata dall'art. 729 c.c. come regola, peraltro non di carattere assoluto ma meramente tendenziale, nel diverso caso in cui si debba procedere all'assegnazione in natura di quote uguali, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo (cfr. Cass., sez. II, 12 febbraio 2013, n. 3461; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 18 gennaio 2007,
n. 1091; nonché Cass., sez. II, 11 maggio 2005, n. 9848).
Nel caso di specie, trova invece applicazione l'art. 720 c.c., che attribuisce al giudice un potere prettamente discrezionale nella scelta del comproprietario cui il bene deve essere assegnato, “potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a
pagina 10 di 15 condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato” (cfr. Cass., sez. II, 13 maggio 2010, n. 11641).
Orbene, ritiene questo giudice che debba essere preferita alla Parte_2
CP_ sorella in sede di assegnazione per le ragioni che si vanno di seguito a spiegare.
Innanzitutto, è pacifico tra le parti ed è emerso all'esito dell'interrogatorio libero, avvenuto all'udienza del 9.04.2025, che è l'unica comunista ad Parte_2 aver continuato ad abitare nell'immobile oggetto di causa in età adulta, essendo quindi avvinta allo stesso da un più intenso legame affettivo.
L'attrice ha, infatti, rappresentato di aver iniziato ad occuparlo nel mese di novembre 2009, allorché la madre era stata ricoverata in casa di riposo per ragioni di salute, e vi era rimasta fino ad aprile 2012, quando si era trasferita a vivere dal proprio compagno, . In ogni caso, è pacifico tra le parti che, nonostante Parte_5
il trasferimento, la predetta aveva continuato ad occupare l'immobile Parte_2
atteso che vi aveva lasciato i propri effetti personali e, solo durante la riunione del
26.11.2016, su richiesta dei comproprietari, si era impegnata a rilasciarlo (cfr. all.
1 alla comparsa di risposta di . Parte_4
È inoltre maggiormente probabile che l'occupazione dell'immobile da parte di fosse avvenuta con il benestare della madre, che Parte_2 Persona_3 all'epoca era la titolare della maggior quota di comproprietà, considerato che ne aveva acquistato la disponibilità allorché la stessa era ancora in vita.
Non vi è infatti evidenza di quanto rappresentato dalla convenuta CP_1
in occasione dell'interrogatorio libero, allorché ha dichiarato che la sorella Pt_2 avrebbe occupato il fabbricato “mettendo la mamma nella casa di riposo contro la sua volontà” (cfr. verbale dell'udienza del 9.04.2025).
Né risultano sufficienti le motivazioni addotte dalla convenuta, a CP_1
supporto della sua richiesta di assegnazione.
Quest'ultima ha, infatti, sostenuto di aver bisogno dell'immobile in quanto le attuali condizioni di salute sue e del marito imporrebbero assistenza e sarebbe sua pagina 11 di 15 intenzione farne donazione al figlio, affinché questi possa trasferirsi vicino ai genitori e trovare un'occupazione confacente alle sue esigenze a San Fedele Intelvi.
Orbene, a prescindere dal fatto che le patologie di e del marito non CP_1
trovano riscontro sul piano probatorio (non sussistendo neppure i presupposti per autorizzare la convenuta al deposito di nuovi documenti, atteso che le parti hanno precisato le conclusioni e la controversia è stata trattenuta in decisione, senza che sia stata chiesta la rimessione in termini e senza che vi sia prova che la convenuta sia incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile), si osserva che la predetta convenuta non ha dedotto, a supporto della richiesta di assegnazione, un'esigenza propria, bensì un bisogno abitativo e lavorativo del figlio, cioè di un soggetto non parte della comunione ereditaria e rimasto estraneo al presente giudizio.
Né si comprende in che modo il trasferimento dello stesso, in un'abitazione non distante da quella dei genitori, possa integrare una qualche forma di tutela per il diritto alla salute della comproprietaria;
ciò non risponde, infatti, ad un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento, ma ad un'aspirazione soggettiva, quella di qualsiasi genitore, in età non più giovane, di avere vicino a sé il figlio.
Irrilevante appare, inoltre, che intenda o meno adibire a Parte_2
bed&breakfast l'immobile oggetto di causa, dal momento che la libertà di iniziativa economica è protetta e salvaguardata dall'ordinamento (art. 41 Cost.), sempre che la stessa non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (secondo comma), e fermi in ogni caso i limiti e i controlli imposti dalla legge affinché l'iniziativa economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali (terzo comma).
Infine, va detto che, per l'assegnazione a favore di si sono Parte_2 espressi anche e mentre l'assegnazione a ha visto Pt_1 Parte_3 CP_1 il supporto della sola essendo rimasta contumace l'ultima Parte_4
comproprietaria dell'immobile, e non potendosi desumere alcunché CP_2
dalla sua mancata costituzione in giudizio (art. 115 c.p.c.).
pagina 12 di 15 Anche tale circostanza, di per sé non decisiva, milita certamente nel senso dell'accoglimento della richiesta avanzata da avendo i tre attori in Parte_2
ogni caso diritto all'assegnazione congiunta dell'immobile.
Infatti, “allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con
l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità
e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro,
l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi” (cfr.
Cass., sez. VI-2, 20 marzo 2019, n. 7869).
È chiaro quindi che, rispetto all'assegnazione a favore di CP_1
dovrebbero comunque essere preferiti gli attori in sede di assegnazione congiunta, salvo costringere gli stessi comunisti a sciogliere la comunione in via negoziale o ad incardinare un ulteriore processo di divisione, il tutto a discapito dei principi di economia processuale e di concentrazione delle tutele.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'immobile deve pertanto essere assegnato in piena proprietà ad in ciò assorbita l'ulteriore richiesta di Parte_2
assegnazione congiunta avanzata dagli attori in via subordinata.
pagina 13 di 15 Quanto alla misura del conguaglio, occorre infine avere riguardo alle risultanze della CTU, dalle cui conclusioni non vi è alcuna ragione per discostarsi, essendo congrue, coerenti e del tutto prive di vizi logici.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente ha stimato in complessivi €
61.000,00 il valore dell'immobile, incluse le pertinenze, sicché il conguaglio a favore degli altri comproprietari è pari ad € 10.166,67; importo, sul quale saranno dovuti gli interessi al tasso legale dal momento in cui, con il passaggio in giudicato della sentenza, sarà cessato lo stato di comunione (cfr. Cass., sez. II, 10 febbraio
2004, n. 2483; Cass., sez. II, 11 ottobre 2016, n. 20457).
5. L'esito e la natura della causa rendono equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese relative alla fase decisionale che, liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2011 (per come modificati dal DM n. 147/2022) attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, vanno poste a carico delle convenute costituite che si sono opposte all'assegnazione a favore dell'attrice Parte_2
Nulla sulle spese, invece, per la convenuta rimasta contumace.
Trattandosi di spese funzionali alla divisione, devono inoltre essere ripartite in misura paritetica (1/6 ciascuno) le spese di CTU e del visurista.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - Accerta e dichiara che Persona_3 Parte_1 Parte_2 Pt_3
e sono eredi legittimi di
[...] Parte_4 CP_2 CP_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 18.01.2000, Persona_2
con ultimo domicilio nel Comune di San Fedele Intelvi;
2. - Accerta e dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
e sono eredi legittimi di Parte_4 CP_2 Persona_3
nata a [...] il [...] e deceduta il 21.09.2013;
pagina 14 di 15 3. - Accerta e dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
e sono comproprietari, per la quota di 1/6 Parte_4 CP_2
ciascuno, degli immobili siti in Centro Valle Intelvi e distinto al catasto dei fabbricati al foglio 4, mapp. 649, sub. 3 – P. 1 – A/4 – cl.4 – v.5 – € 322,79, nonché al foglio 4, mapp. 5490, are 00.06 ente urbano;
4. - Dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie esistenti tre le parti di cui ai superiori capi 1, 2 e 3, mediante attribuzione diretta ad Parte_2
dell'intera quota indivisa di piena proprietà sugli immobili come individuati al capo che precede;
5. - Dispone che l'assegnataria versi, a favore di Parte_2 Parte_1
e un conguaglio di Parte_3 CP_1 Parte_4 CP_2
€ 10.166,67 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione al saldo;
6. - Condanna e alla refusione delle spese CP_1 Parte_4
processuali relative alla fase decisoria a favore di Parte_2 Parte_1
e che liquida in € 2.127,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Parte_3
CPA come per legge;
7. - Compensa per il resto le spese processuali tra le parti;
8. - Nulla sulle spese nei confronti della convenuta contumace;
9. - Pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di CTU e del visurista, nella misura di 1/6 ciascuno.
Como, 13 giugno 2025
Il giudice
dott. Paolo Bertollini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del giudice, dott. Paolo
Bertollini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3152/2022, trattenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 9 aprile 2025, vertente
T R A
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Como, via Auguadri n. 10, presso lo studio dell'avv.
Alberto Venco, che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Como, CP_1 C.F._4
via A. Diaz n. 97, presso lo studio dell'avv. Guido Fugazza, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._5 domiciliata in Milano, corso di Porta Romana n. 121, presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 15 Angelo Musicco che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTE
NONCHÉ
(C.F. ) CP_2 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli attori: “L'avv. Venco precisa le conclusioni riportandosi ai precedenti atti difensivi ed insistendo per l'assegnazione dell'immobile come sopra dichiarato, in via principale a favore di e in subordine a favore di tutti gli attori in Parte_2
regime di comproprietà. Insiste per l'espunzione della memoria non autorizzata depositata dall'avv. Musicco;
evidenzia la tardività delle motivazioni poste a sostegno dell'istanza, che non sono state addotte nel termine assegnato dal giudice ma solo in occasione dell'odierna udienza”;
Per la convenuta “L'avv. Fugazza chiede termine per depositare la CP_1
documentazione clinica a supporto dello stato di salute di e del consorte CP_1
; precisa le conclusioni come già rassegnate ribadendo l'istanza di Persona_1 assegnazione dell'immobile a favore della propria assistita”;
Per la convenuta “L'avv. Musicco precisa le conclusioni Parte_4
come in atti aderendo alla richiesta di assegnazione a favore di per i CP_1
motivi illustrati all'odierna udienza. Chiede la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive del proprio decoro professionale contenute nella memoria del 21.03.2025, depositata da parte attrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e Parte_3 CP_1 Parte_4 CP_2
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere tutti comproprietari per
[...]
la quota di 1/6 ciascuno del compendio immobiliare sito nel Comune di Centro
Valle Intelvi, distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 4, mapp.
649, sub. 3 (abitazione), nonché al foglio 4, mapp. 5490 (ripostiglio), edificato in data antecedente all'1.09.1967 e pervenuto loro, per la quota di 2/18 ciascuno, a titolo di successione mortis causa dal padre nato a [...] il Persona_2
27.01.1913 e deceduto a San Fedele Intelvi in data 18.01.2000, nonché, per la quota di 1/8 ciascuno, dalla madre nata a [...] il [...] e Persona_3
deceduta a San Fedele Intelvi in data 21.09.2013.
Premesso, in particolare, che vani erano stati tutti i tentativi stragiudiziali di addivenire allo scioglimento delle due comunioni ereditarie e che l'immobile non era comodamente divisibile, chiedevano in via principale “accertata e dichiarata la comproprietà in capo alle parti del bene immobile sopra descritto ed accertata
e dichiarata la non comoda divisibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 720 c.c.”, di
“disporne la vendita all'incanto e, quindi, la divisione pro-quota di quanto ricavato tra i condividenti, al netto delle spese del presente procedimento”, nonché in subordine “nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che il bene in comproprietà sia suscettibile di divisione in natura”, di “provvedere allo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto di disporre la divisione del bene, da stimare a mezzo di C.t.u., al fine di formare le porzioni spettanti ai singoli comproprietari con eventuali conguagli in denaro”, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta nulla opponendo circa la divisione e dichiarando CP_1
di concordare quanto alla non comoda divisibilità del compendio immobiliare.
Omettevano, invece, di costituirsi in giudizio le convenute e CP_2
e, alla prima udienza dell'11.01.2023, veniva dichiarata la Parte_4
pagina 3 di 15 loro contumacia, con rinvio all'udienza del 14.03.2023 per acquisire la relazione dell'ausiliario visurista, che veniva nominato ex art. 68 c.p.c.
In tempo utile per tale udienza, si costituiva in giudizio Parte_4
eccependo la nullità dell'atto di citazione in relazione all'incompletezza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c. ed associandosi, nel merito, alla domanda di scioglimento della comunione.
Respinta, con ordinanza del 15.03.2023, la predetta eccezione di nullità ed acquisita la relazione del visurista, all'udienza del 5.07.2023, gli attori chiedevano accertarsi la qualità di eredi di e di in capo a Persona_2 Persona_3
tutte le parti del giudizio e la trattazione della causa proseguiva, previa notifica della nuova domanda alla convenuta non costituita, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Successivamente, la causa veniva istruita tramite CTU volta ad accertare la commerciabilità e la divisibilità dell'immobile, a stimare il relativo valore di mercato e gli eventuali conguagli, nonché a predisporre un progetto di divisione.
Acquisito l'elaborato peritale, da cui risultava la difformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto al titolo edilizio, formulava istanza di Parte_2
assegnazione a proprio favore e veniva sottoposta dal giudice al contraddittorio delle parti la questione relativa alla sussistenza della condizione dell'azione di cui agli artt. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, con rinvio alla successiva udienza del 7.03.2025, in trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Nelle note scritte depositate per tale udienza, anche la convenuta CP_1
formulava istanza di assegnazione a proprio favore e il giudice concedeva alle parti ulteriore termine per note, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., oltre a fissare l'udienza del 9.04.2025 per l'interrogatorio libero.
A tale udienza, interrogate liberamente le parti sui fatti di causa, venivano nuovamente precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con pagina 4 di 15 termini ridotti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito, la causa viene definita con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, si osserva che la domanda attorea ha ad oggetto lo scioglimento di due comunioni ereditarie, l'una derivante dalla successione di nato a [...] il [...] e deceduto il 18.01.2000, con Persona_2
ultimo domicilio nel Comune di San Fedele Intelvi (cfr. all. 3 al fascicolo di parte attrice), l'altra derivante dalla successione di nata a [...] il Persona_3
20.05.1921 e deceduta il 21.09.2013, anch'ella con ultimo domicilio nel Comune di San Fedele Intelvi (cfr. all. 4 al fascicolo di parte attrice), aventi ad oggetto il compendio immobiliare sito nel Comune di Centro Valle Intelvi e distinto al catasto dei fabbricati al foglio 4, mapp. 649, sub. 3 (abitazione), nonché al foglio 4, mapp.
5490 (ripostiglio), acquistato dai due de cuius, coniugati in regime di comunione legale dei beni, con atto notarile del 29.11.1984.
Pregiudiziale, da questo punto di vista, appare la questione relativa all'intervenuta accettazione delle due eredità, fatta oggetto di apposita domanda di accertamento incidentale ad opera degli attori, dal momento che non risulta trascritto alcun atto di accettazione espressa (cfr. quanto risulta dalla relazione del visurista, pag. 3 e 4).
Orbene, tale domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, risulta dalla documentazione in atti che la successione di
[...]
si è aperta in data 18.01.2000 e si è devoluta per legge al coniuge, Persona_2 [...]
nella misura di 1/3 e ai figli, Per_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per la quota di 2/3 (cfr. all. 15 e 17 Parte_4 CP_2 CP_1
alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice).
Risulta, inoltre, che gli stessi abbiano tacitamente accettato l'eredità tramite la presentazione della dichiarazione di successione, accompagnata dalla voltura catastale dell'immobile. Come noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di pagina 5 di 15 legittimità, “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass., sez. VI-2, 30 aprile 2021, n. 11478; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass., sez. II, 12 aprile 2002, n.
5226).
Né rileva che la predetta dichiarazione di successione sia stata presentata dalla sola essendo sostanzialmente incontestato tra le parti che la stessa Parte_2
abbia agito in veste procuratoria e che comunque il suo operato sia stato ratificato da tutti i chiamati all'eredità di (cfr., in argomento, Cass., sez. Persona_2
III, 13 agosto 2024, n. 22769, così massimata: “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”).
Tanto si evince, in particolare, dal verbale della riunione del 26.11.2016, depositato dalla convenuta e recante la sottoscrizione non Parte_4 disconosciuta di tutti i comproprietari, dal quale si evince l'intenzione delle parti di addivenire allo scioglimento della comunione mediante la vendita del bene e la ripartizione del ricavato in parti uguali (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta . Parte_4
pagina 6 di 15 A seguito della morte del padre, le parti hanno dunque acquistato la quota indivisa di 1/18 ciascuno sull'immobile oggetto di causa, mentre la restante quota di 3/18 è stata acquistata da già comproprietaria per 1/2. Persona_3
Analogamente, deve ritenersi provato l'acquisto dell'eredità di quest'ultima ad opera di tutte le parti in causa.
Si evince infatti dalla documentazione in atti che la successione di
[...]
si è aperta ab intestato in data 21.09.2013 e si è devoluta in parti uguali Per_3
ai figli, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 Parte_4
attesa la premorienza del coniuge. CP_2
Anche la seconda successione è stata pacificamente accettata tacitamente, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione (cfr. all. 4 all'atto introduttivo del giudizio) accompagnata dalla voltura catastale, come risulta dalla relazione depositata dall'ausiliario visurista.
Se ne ricava che le parti hanno acquistato un'ulteriore quota di 2/18 ciascuno sull'immobile oggetto di causa.
In accoglimento della domanda di mero accertamento proposta dagli attori, si deve conseguentemente dichiarare che Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono gli eredi legittimi di CP_1 Parte_4 CP_2 [...]
e di essendo pertanto comproprietari dell'immobile Persona_2 Persona_3
oggetto di causa per la quota indivisa di 1/6 ciascuno.
3. Ciò premesso, deve essere accolta la domanda di scioglimento delle due comunioni ereditarie insistenti sul predetto bene immobile, atteso che l'art. 1111, primo comma, c.c. attribuisce a ciascun comproprietario la facoltà di ottenere, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo a favore delle parti.
Peraltro, le convenute costituite hanno aderito alla domanda di divisione e la stessa rimasta contumace, si era detta favorevole alla divisione del CP_2
compendio immobiliare in occasione della riunione del 26.11.2016.
pagina 7 di 15 Né osta all'adozione della presente sentenza di divisione la difformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto al titolo edilizio, così come emersa in occasione delle operazioni di CTU.
È infatti vero che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.
40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” e che “la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre
2019, n. 25021).
In ordine alla citata previsione, deve tuttavia evidenziarsi che è stato definitivamente accantonato quell'indirizzo giurisprudenziale (c.d. sostanzialista) che attribuiva rilevanza a qualsiasi difformità edilizia;
si è dunque concluso che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della
l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile” (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2019, n. 8230).
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, il CTU ha dato atto che l'immobile è stato edificato in data antecedente all'1.09.1967 e tanto basta a ritenere soddisfatta la condizione dell'azione di cui all'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, non rilevando per il resto i singoli profili di difformità dello stato di fatto rispetto alla situazione assentita.
Inoltre, il CTU ha attestato che lo stato di fatto dell'immobile corrisponde alle risultanze della planimetria catastale.
Deve, dunque, ritenersi integrata anche l'ulteriore condizione dell'azione rappresentata dalla c.d. conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1- bis, legge n. 52 del 1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, decreto legge n. 78 del
2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), ai sensi del quale “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
Quanto sopra giustifica, dunque, l'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione.
4. Quanto alle modalità di divisione, occorre infine rappresentare che il CTU ha dato atto della non comoda divisibilità dell'immobile (cfr. CTU, pag. 23 e 24), tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui
“l'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun
pagina 9 di 15 condividente un'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali” (cfr. Cass., sez. II, 18 ottobre
2024, n. 27040).
Sono inoltre pervenute due richieste di assegnazione, da parte dell'attrice e della convenuta entrambe da ritenersi ammissibili in Parte_2 CP_1 quanto, secondo consolidata giurisprudenza, “nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado
d'appello” (cfr. Cass., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3497).
Ciò posto, va rammentato che, nell'individuare l'assegnatario dell'immobile non comodamente divisibile, il giudice non deve far applicazione della regola del sorteggio;
quest'ultima è infatti dettata dall'art. 729 c.c. come regola, peraltro non di carattere assoluto ma meramente tendenziale, nel diverso caso in cui si debba procedere all'assegnazione in natura di quote uguali, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo (cfr. Cass., sez. II, 12 febbraio 2013, n. 3461; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 18 gennaio 2007,
n. 1091; nonché Cass., sez. II, 11 maggio 2005, n. 9848).
Nel caso di specie, trova invece applicazione l'art. 720 c.c., che attribuisce al giudice un potere prettamente discrezionale nella scelta del comproprietario cui il bene deve essere assegnato, “potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a
pagina 10 di 15 condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato” (cfr. Cass., sez. II, 13 maggio 2010, n. 11641).
Orbene, ritiene questo giudice che debba essere preferita alla Parte_2
CP_ sorella in sede di assegnazione per le ragioni che si vanno di seguito a spiegare.
Innanzitutto, è pacifico tra le parti ed è emerso all'esito dell'interrogatorio libero, avvenuto all'udienza del 9.04.2025, che è l'unica comunista ad Parte_2 aver continuato ad abitare nell'immobile oggetto di causa in età adulta, essendo quindi avvinta allo stesso da un più intenso legame affettivo.
L'attrice ha, infatti, rappresentato di aver iniziato ad occuparlo nel mese di novembre 2009, allorché la madre era stata ricoverata in casa di riposo per ragioni di salute, e vi era rimasta fino ad aprile 2012, quando si era trasferita a vivere dal proprio compagno, . In ogni caso, è pacifico tra le parti che, nonostante Parte_5
il trasferimento, la predetta aveva continuato ad occupare l'immobile Parte_2
atteso che vi aveva lasciato i propri effetti personali e, solo durante la riunione del
26.11.2016, su richiesta dei comproprietari, si era impegnata a rilasciarlo (cfr. all.
1 alla comparsa di risposta di . Parte_4
È inoltre maggiormente probabile che l'occupazione dell'immobile da parte di fosse avvenuta con il benestare della madre, che Parte_2 Persona_3 all'epoca era la titolare della maggior quota di comproprietà, considerato che ne aveva acquistato la disponibilità allorché la stessa era ancora in vita.
Non vi è infatti evidenza di quanto rappresentato dalla convenuta CP_1
in occasione dell'interrogatorio libero, allorché ha dichiarato che la sorella Pt_2 avrebbe occupato il fabbricato “mettendo la mamma nella casa di riposo contro la sua volontà” (cfr. verbale dell'udienza del 9.04.2025).
Né risultano sufficienti le motivazioni addotte dalla convenuta, a CP_1
supporto della sua richiesta di assegnazione.
Quest'ultima ha, infatti, sostenuto di aver bisogno dell'immobile in quanto le attuali condizioni di salute sue e del marito imporrebbero assistenza e sarebbe sua pagina 11 di 15 intenzione farne donazione al figlio, affinché questi possa trasferirsi vicino ai genitori e trovare un'occupazione confacente alle sue esigenze a San Fedele Intelvi.
Orbene, a prescindere dal fatto che le patologie di e del marito non CP_1
trovano riscontro sul piano probatorio (non sussistendo neppure i presupposti per autorizzare la convenuta al deposito di nuovi documenti, atteso che le parti hanno precisato le conclusioni e la controversia è stata trattenuta in decisione, senza che sia stata chiesta la rimessione in termini e senza che vi sia prova che la convenuta sia incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile), si osserva che la predetta convenuta non ha dedotto, a supporto della richiesta di assegnazione, un'esigenza propria, bensì un bisogno abitativo e lavorativo del figlio, cioè di un soggetto non parte della comunione ereditaria e rimasto estraneo al presente giudizio.
Né si comprende in che modo il trasferimento dello stesso, in un'abitazione non distante da quella dei genitori, possa integrare una qualche forma di tutela per il diritto alla salute della comproprietaria;
ciò non risponde, infatti, ad un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento, ma ad un'aspirazione soggettiva, quella di qualsiasi genitore, in età non più giovane, di avere vicino a sé il figlio.
Irrilevante appare, inoltre, che intenda o meno adibire a Parte_2
bed&breakfast l'immobile oggetto di causa, dal momento che la libertà di iniziativa economica è protetta e salvaguardata dall'ordinamento (art. 41 Cost.), sempre che la stessa non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (secondo comma), e fermi in ogni caso i limiti e i controlli imposti dalla legge affinché l'iniziativa economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali (terzo comma).
Infine, va detto che, per l'assegnazione a favore di si sono Parte_2 espressi anche e mentre l'assegnazione a ha visto Pt_1 Parte_3 CP_1 il supporto della sola essendo rimasta contumace l'ultima Parte_4
comproprietaria dell'immobile, e non potendosi desumere alcunché CP_2
dalla sua mancata costituzione in giudizio (art. 115 c.p.c.).
pagina 12 di 15 Anche tale circostanza, di per sé non decisiva, milita certamente nel senso dell'accoglimento della richiesta avanzata da avendo i tre attori in Parte_2
ogni caso diritto all'assegnazione congiunta dell'immobile.
Infatti, “allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con
l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità
e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro,
l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi” (cfr.
Cass., sez. VI-2, 20 marzo 2019, n. 7869).
È chiaro quindi che, rispetto all'assegnazione a favore di CP_1
dovrebbero comunque essere preferiti gli attori in sede di assegnazione congiunta, salvo costringere gli stessi comunisti a sciogliere la comunione in via negoziale o ad incardinare un ulteriore processo di divisione, il tutto a discapito dei principi di economia processuale e di concentrazione delle tutele.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'immobile deve pertanto essere assegnato in piena proprietà ad in ciò assorbita l'ulteriore richiesta di Parte_2
assegnazione congiunta avanzata dagli attori in via subordinata.
pagina 13 di 15 Quanto alla misura del conguaglio, occorre infine avere riguardo alle risultanze della CTU, dalle cui conclusioni non vi è alcuna ragione per discostarsi, essendo congrue, coerenti e del tutto prive di vizi logici.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente ha stimato in complessivi €
61.000,00 il valore dell'immobile, incluse le pertinenze, sicché il conguaglio a favore degli altri comproprietari è pari ad € 10.166,67; importo, sul quale saranno dovuti gli interessi al tasso legale dal momento in cui, con il passaggio in giudicato della sentenza, sarà cessato lo stato di comunione (cfr. Cass., sez. II, 10 febbraio
2004, n. 2483; Cass., sez. II, 11 ottobre 2016, n. 20457).
5. L'esito e la natura della causa rendono equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese relative alla fase decisionale che, liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2011 (per come modificati dal DM n. 147/2022) attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, vanno poste a carico delle convenute costituite che si sono opposte all'assegnazione a favore dell'attrice Parte_2
Nulla sulle spese, invece, per la convenuta rimasta contumace.
Trattandosi di spese funzionali alla divisione, devono inoltre essere ripartite in misura paritetica (1/6 ciascuno) le spese di CTU e del visurista.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - Accerta e dichiara che Persona_3 Parte_1 Parte_2 Pt_3
e sono eredi legittimi di
[...] Parte_4 CP_2 CP_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 18.01.2000, Persona_2
con ultimo domicilio nel Comune di San Fedele Intelvi;
2. - Accerta e dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
e sono eredi legittimi di Parte_4 CP_2 Persona_3
nata a [...] il [...] e deceduta il 21.09.2013;
pagina 14 di 15 3. - Accerta e dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
e sono comproprietari, per la quota di 1/6 Parte_4 CP_2
ciascuno, degli immobili siti in Centro Valle Intelvi e distinto al catasto dei fabbricati al foglio 4, mapp. 649, sub. 3 – P. 1 – A/4 – cl.4 – v.5 – € 322,79, nonché al foglio 4, mapp. 5490, are 00.06 ente urbano;
4. - Dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie esistenti tre le parti di cui ai superiori capi 1, 2 e 3, mediante attribuzione diretta ad Parte_2
dell'intera quota indivisa di piena proprietà sugli immobili come individuati al capo che precede;
5. - Dispone che l'assegnataria versi, a favore di Parte_2 Parte_1
e un conguaglio di Parte_3 CP_1 Parte_4 CP_2
€ 10.166,67 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione al saldo;
6. - Condanna e alla refusione delle spese CP_1 Parte_4
processuali relative alla fase decisoria a favore di Parte_2 Parte_1
e che liquida in € 2.127,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Parte_3
CPA come per legge;
7. - Compensa per il resto le spese processuali tra le parti;
8. - Nulla sulle spese nei confronti della convenuta contumace;
9. - Pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di CTU e del visurista, nella misura di 1/6 ciascuno.
Como, 13 giugno 2025
Il giudice
dott. Paolo Bertollini
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