Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/04/2021, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2021
N. 00546/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Franciosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Tessaro e Andrea Bertuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Nespoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione nr.-OMISSIS- ha disposto l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della Legge n. 241/90;
- degli atti di concessione di loculo nel cimitero comunale rep. 237 e rep. 238, notificata all'interessata in data successiva al -OMISSIS-e di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dei sig.ri -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 – tenuta in modalità videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha richiesto e ottenuto dal -OMISSIS- la concessione di due loculi cimiteriali adiacenti, contrassegnati dai numeri 315 e 320, destinando il primo alla propria futura sepoltura e tumulando nel secondo i resti mortali del proprio defunto marito, -OMISSIS-.
Il -OMISSIS-, promuovevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e con esso chiedevano l'annullamento della concessione relativa al loculo n. 320, contestando, in particolare, la violazione dell’art. 42, comma 7 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.
Tale disposizione prevede infatti che “ i loculi e i colombari individuali vengono concessi dal Comune rispettando l’ordine di continuità, all’interno della stessa fila, partendo da sinistra verso destra ”; poiché non risultavano assegnati i loculi che, nell’ordine da sinistra a destra, precedevano i loculi contrassegnati dai numeri 315 e 320, quest’ultimi non avrebbero potuto essere (ancora) dati in concessione.
In accoglimento di tale rilievo, l’Amministrazione comunale (senza prendere posizione sull’ulteriore censura allegata dai -OMISSIS-, che profilavano un proprio diritto di prelazione riguardo al solo loculo 320), con il provvedimento impugnato annullava le concessioni già rilasciate alla ricorrente e, contestualmente, si determinava “ ad adottare due nuovi atti di concessione di diritto d’uso di loculo nel cimitero comunale alla signora -OMISSIS-, senza spese a suo carico, nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, cioè dei primi due loculi liberi adiacenti partendo da sinistra nella stessa fila in cui erano situati i loculi nr. 320 e 315 ”, nonché a “ provvedere, quanto prima secondo le prescrizioni di legge, all’estumulazione della salma del -OMISSIS-dal loculo nr. 320 ed alla immediata tumulazione dello stesso nel loculo risultante dalla nuova concessione d’uso, senza spese a carico del concessionario -OMISSIS- ”.
A fondamento di tale decisione, l’Amministrazione rilevava che “ rispetto ai sopracitati loculi non risultavano ancora assegnate tutte le concessioni precedenti a sinistra nella stessa fila ”, che “ è interesse pubblico che il punto 7 dell’art.42 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale sia rispettato ” e, infine, che “ l’annullamento d’ufficio viene esercitato entro un termine ragionevole e comunque inferiore a diciotto mesi dall’adozione del provvedimento ”.
2. Avverso il provvedimento di annullamento e le susseguenti concessioni, con le quali venivano sostituite le precedenti con l’assegnazione di altri due loculi adiacenti, la ricorrente propone i seguenti motivi d’impugnazione:
(1) violazione dell’art. 8 L. 241/90: mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
(2) violazione dell’art. 21 nonies L. 241/90: mancata valutazione dell’interesse del destinatario del provvedimento di annullamento ; con tali censure, la ricorrente, da un lato, lamenta il mancato recapito della comunicazione di avvio del procedimento (1° motivo); dall’altro lato, rileva che l’Amministrazione non avrebbe in alcun modo apprezzato quelle ragioni, connesse alle proprie condizioni di salute (che imporrebbero un più agevole accesso, garantito dal loculo 320, al luogo di sepoltura del marito) e al personale modo di interpretare il sentimento di pietas nei confronti dei defunti, che essa, se debitamente evocata nel procedimento, avrebbe potuto esporre, così da contrastare la richiesta di annullamento delle concessioni, insita nel ricorso straordinario proposto dai -OMISSIS- (2° motivo);
(3) eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria ; si contesta l’insufficienza della motivazione sotto il profilo istruttorio, perché, in mancanza della dovuta ponderazione degli interessi in gioco, essa appare riferita alla mera esigenza di ripristinare la legalità violata e all’osservanza del termine di diciotto mesi dall’adozione del provvedimento, stabilito dall’art. 21 nonies , L. n. 241 del 1990.
(4) eccesso di potere per disparità di trattamento ; si segnalano precedenti episodi nei quali non sarebbe stato rispettato l’ordine di assegnazione dei loculi; l’inosservanza di tale ordine anche nel caso di specie, poiché tutt’altro che singolare, non avrebbe potuto giustificare l’annullamento delle concessioni rilasciate a favore della ricorrente e la preannunciata estumulazione del proprio marito;
(5) sviamento di potere ; il provvedimento risulterebbe finalizzato, nel concreto, a tacitare le aspettative degli eredi -OMISSIS-, intenzionati a far riconoscere la prenotazione a suo tempo effettuata dal loro dante causa a favore del loculo n. 320.
3. L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha resistito nel merito.
Sono inoltre intervenuti ad opponendum i -OMISSIS-, che hanno insistito per la reiezione del gravame, ribadendo le ragioni già esposte nel proprio ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Chiamata infine alla pubblica udienza dell’11 novembre 2020, la causa è stata assegnata alla decisione.
5. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi dedotti dalla ricorrente.
5.1 Quanto al primo e al secondo profilo di censura, la cui connessione ne consente l’esame congiunto, dev’essere ricordato che, secondo costante giurisprudenza, l'art. 21 octies , comma 2, seconda parte, della legge n. 241 del 1990 prevede che il provvedimento non può essere annullato per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dello stesso non sarebbe potuto essere diverso (vd. ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2021, n. 668).
Questa circostanza è chiaramente ravvisabile nel caso in esame, poiché l’Amministrazione ha ben evidenziato che il provvedimento di autotutela è sorretto dalla pacifica inosservanza dell’ordine di assegnazione dei loculi prescritto dall’art. 42, comma 7 del locale regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, inosservanza il cui accertamento ha imposto la rivisitazione delle precedenti concessioni e l’individuazione, secondo la sequenza prestabilita, di altri loculi (primo motivo).
Venendo all’ulteriore vizio dedotto, concernente la mancata valutazione della posizione della ricorrente, va osservato che quest’ultima si è limitata a prospettare l’esistenza di condizioni e convincimenti personali, vulnerati dalla contestata rivisitazione delle concessioni, i quali, per la loro attinenza ad una posizione di interesse di mero fatto, non appaiono assumere autonomo rilievo ostativo né consentono comunque di disattendere il dovere di ripristino della legalità violata (entro il termine sancito dall’art. 21 nonies , L. n. 241 del 1990), insito nel provvedimento di autotutela (secondo motivo).
5.3 Per quel che attiene al terzo motivo, con il quale viene contestato il mancato bilanciamento degli interessi coinvolti dall’operato dall’Amministrazione, deve essere osservato che, contrariamente a tale assunto, il suddetto bilanciamento risulta correttamente operato e trasfuso nella scelta di adottare due nuovi atti di concessione (mediante i quali sono stati assegnati alla ricorrente altrettanti loculi adiacenti) e di provvedere senza alcun ulteriore aggravio al trasferimento, all’interno di uno di essi, delle spoglie mortali del di lei coniuge.
5.4 Quanto al quarto motivo, osserva il Collegio che l’eventuale pregressa inosservanza dell’ordine di assegnazione dei loculi, ipoteticamente verificatasi in altre circostanze, oltre a non risultare in alcun modo provata (la ricorrente riferisce, in proposito, di semplici voci che avvalorerebbero tale assunto), non contraddice né tanto meno vanifica il presupposto del provvedimento di autotutela, volto a dare corretta applicazione alla disposizione, in sé non derogabile, racchiusa nell’art. 42, comma 7, del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, e all’ordine di assegnazione che lo stesso ha rigidamente prefissato.
5.5 Giungendo, infine, al quinto motivo, con il quale la ricorrente inclina a ritenere che il provvedimento di annullamento delle concessioni risulterebbe finalizzato, nel concreto, a liberare il loculo n. 330, per favorirne la successiva assegnazione agli -OMISSIS-(forti della prenotazione già disposta a favore del loro dante causa), esso è manifestamente infondato, avendo l’Amministrazione precisato che “ l’asserita ‘prenotazione’ di loculo formulata dalla -OMISSIS-non rientra nelle motivazioni della determinazione -OMISSIS-con cui si procede all’annullamento in oggetto tanto che nel -OMISSIS- quando i coniugi-OMISSIS-chiesero di prenotare/acquistare tale loculo, non gli fu concesso proprio per questa medesima ragione ”; e che “ per la medesima ragione per la quale viene annullato l’atto di concessione d’uso di loculo alla signora -OMISSIS-, non è possibile oggi dare alla -OMISSIS-la medesima concessione ” (all. 9 del Comune).
6. Il ricorso, per le considerazioni sin qui esposte, deve essere quindi respinto.
Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi in ragione della particolarità e della delicatezza delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le persone fisiche indicate nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.