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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3415/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3415/2022 promossa da:
, con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, C.F. Parte_1 P.IV_1
P.IV , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Boccadamo, C.F. P.IV_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Flaminia 163/E, fax 0392303271, PEC
giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
Contro
con sede legale a Coriano (RN), Via Controparte_1 del Garofano n. 12, P. I.V.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Arduini, C.F. P.IV_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione (RN), Viale Ceccarini n. C.F._2
118, fax 0541691500, PEC giusta procura in atti;
Email_2
Appellata
C.F. nata in [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Giulianelli C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Via Ortona n. 3, fax C.F._4
0541451247, PEC giusta procura in atti;
Email_3
pagina 1 di 18 Appellata
, C.F. , nato in [...] il Controparte_3 C.F._5
17.04.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica
Giulianelli C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Via C.F._4
Ortona n. 3, fax 0541451247, PEC giusta procura in atti;
Email_3
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 642/22 del Giudice di Pace di Rimini (resa nella causa civile n. 1446/19 r.g. g.d.p.) pubblicata in data 18.08.2022.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI IN FATTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 26 ottobre 2022, l'odierna appellante ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la società la sig.ra Controparte_1
e il sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa, contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in riforma della sentenza n. 642/22 del Giudice di Pace di Rimini (resa nella causa civile n.
1446/19 r.g. g.d.p.) pubblicata in data 18.08.2022 e notificata dal difensore de a mezzo PEC, in data Controparte_1
26.09.2022, così giudicare: - nel merito, in principalità: previa, all'occorrenza, declaratoria di nullità della TU (per Parte_2 le ragioni indicate negli atti di primo grado integralmente richiamati e pure ribadite anche nel presente appello) e sua eventuale rinnovazione, respingere integralmente, con qualsiasi statuizione, ogni domanda avanzata da parte attrice, poiché improponibile
e/o improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, anche in forza di tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti;
- ancora nel merito, in mero subordine: nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice e senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte, ridurne le pretese nei limiti di quanto rigorosamente giusto e provato, tenuto anche conto dell'accertando e declarando grado di responsabilità di ciascuno dei conducenti nella determinazione dei fatti di causa e dei danni subiti, se ed in quanto provati, e di tutte le circostanze del caso concreto, nonché di quanto disposto dagli artt. 1227, primo e secondo comma, e 2056 cod. civ.; - in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra: compensare in ogni caso le spese e i compensi, legali e peritali, anche di TU e CTP, di primo grado e del procedimento per ATP n. 3210/2017 r.g. del GDP di
Rimini; - condannare, in ogni caso, l'appellata (c.f. Controparte_1
), con sede legale a Coriano, Via Del Garofano n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla P.IV_3
pagina 2 di 18 restituzione a , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme che dovessero essere versate dalla Parte_1 deducente in forza della esecutorietà della sentenza impugnata, oltre interessi dalla data del versamento al saldo;
- in Parte_1 ogni caso: con vittoria di spese, compensi e competenze tutte di lite, legali e peritali, di TU e CTP, di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per ATP n. 3210/2017 r.g. del GDP di Rimini”.
Parte appellante, preliminarmente, ha provveduto a ricostruire la vicenda in fatto, affermando che La ha citato innanzi al Giudice di Pace di Rimini e i sigg.ri Controparte_1 Parte_1 [...]
(oggi e per sentirli condannare in solido – previo Pt_3 Controparte_2 Controparte_3 accertamento della responsabilità esclusiva del sig. (conducente del veicolo Controparte_3
Chevrolet Captiva, DK593PE, di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro Parte_4 stradale verificatosi a Riccione in data 12.02.2015 – al risarcimento dei danni subiti dall'autocarro di proprietà dell'allora parte attrice, VW Transporter, EG001FH, pari a euro 7.465,00 per il costo di riparazione ed euro
1.000,00 per il fermo tecnico, oltre interessi e spese.
All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace con sentenza n. 642/2022, ha accertato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al sig. condannando, per l'effetto, i Controparte_3 convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla società liquidati in euro Controparte_1
4.922,48 per spese di riparazione ed euro 700,00 per fermo tecnico. Il Giudice, inoltre, ha liquidato le spese del procedimento di ATP, del procedimento di primo grado, unitamente agli oneri di TU, ponendole a carico dei convenuti in solido nella misura del 75% e compensandole per la restante parte.
L'appellante ha eccepito, come primo motivo di appello, l'erronea valutazione delle prove, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla verificazione del sinistro e al conseguente accoglimento
(seppur solo parziale) della domanda. In particolare, l'odierna appellante ha esposto che il Giudice di prime cure ha errato nel tenere distinti i due eventi “in quanto cronologicamente successivi” e nel liquidare i danni derivanti dal solo primo urto. Ciò in quanto, la compatibilità del sinistro di cui trattasi è stata oggetto di ATP e, in tale sede, è stata esclusa nel suo complesso dal TU, Ing. Per_1 ha sottolineato che è stato lo stesso Giudice di Pace ad avere definito come “ampiamente carente Parte_1 sotto il profilo motivazionale, in ordine alla valutazione della compatibilità dei danni” l'elaborato del sig. e, di Parte_2 conseguenza, non si comprende la ragione per la quale il Giudice abbia poi parzialmente aderito alle sue conclusioni. Inoltre, ha ritenuto che il Giudice di primo grado abbia errato non solo nel Parte_1 considerare come due sinistri distinti quelli che, al più, possono essere considerati come due fasi di un unico sinistro, ma anche, nel liquidare i danni che sono conseguiti dal primo urto. Ha, inoltre, ritenuto errata l'affermazione del Giudice di Pace laddove questi ha enunciato che le conclusioni cui è giunto si pongono in sintonia con quelle del TU nominato in sede di ATP. Infatti, secondo parte appellante, l'Ing. ha Per_1 ripetutamente affermato di essere di avviso contrario, dichiarando nel proprio elaborato peritale che “si ritiene corretto considerare il sinistro come un unico evento, che dalla dinamica in atti, risulta avere coinvolto tre veicoli e risulta avere pagina 3 di 18 coinvolto tutti i danni lamentati dalle Parti, non uno o più sottoinsiemi di danni”, precisando che “l'insieme dei danni riportati dai tre veicoli, A, B, C si presenta globalmente incompatibile con la dinamica esposta in atto di citazione prevalentemente per via della incompatibilità dei danni subiti sul veicolo C”. Secondo l'Ing. ha Parte_1 Per_1 considerato il sinistro come la somma di due eventi separati (urto A-B e urto B-C) solo per venire incontro alla richiesta del RI dell'allora parte attrice, ma ribadendo di averlo fatto “contrariamente al parere sottoscritto”.
Pertanto, diversamente da quando dichiarato dal Giudice di Pace, il TU Ing. ha confermato la tesi Per_1 della compagnia assicurativa e del proprio consulente tecnico, acclarando l'incompatibilità delle impronte d'urto e dei danni osservati sui tre veicoli coinvolti nell'unico sinistro.
In via subordinata, come secondo motivo di appello, ha eccepito l'erroneità della Parte_1 compensazione delle spese di lite (liquidate con applicazione della massima maggiorazione di cui al D.M. vigente), sia della causa di primo grado che del procedimento per ATP n. 3210/2017, avendo il Giudice di primo grado posto a carico di parte attrice solo la quota del 25%. A tal proposito, l'odierna appellante ha ritenuto che la decisione del Giudice di prime cure di distribuire le spese di lite applicando il principio della soccombenza proporzionalmente all'accoglimento della domanda, appaia ingiusta ed eccessivamente gravosa nei suoi confronti.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha eccepito la totale CP_1 CP_1 CP_1 infondatezza dei motivi di gravame proposti da controparte. In particolare, l'appellata ha contestato quanto dedotto da in ordine all'erronea valutazione fatta dal Giudice di primo grado, il quale avrebbe CP_4 travisato le risultanze della TU dell'Ing. laddove ha “parcellizzato” la dinamica del sinistro per cui è Per_1 causa, anziché considerarlo come un unico evento. La al contrario, ha evidenziato che il Controparte_1
Giudice di Pace ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni riportati dai veicoli sulla scorta della TU svolta in sede di ATP, mentre, per la stima del danno si è basato sull'elaborato del consulente provvedendo a liquidare unicamente i danni riportati dall'autocarro come Parte_2 conseguenza dell'impatto con l'autovettura Chevrolet Captiva. A sostegno della propria posizione, l'appellata ha richiamato quanto dichiarato dall'Ing. nella propria TU, ovverosia che i veicoli “A e B Per_1
[rispettivamente, l'autovettura e l'autocarro Volkswagen Transnporter, ndr] presentano danni non Controparte_5 incompatibili mentre il terzo veicolo (C Fiat) presenta danni manifestamente incompatibili con la dinamica descritta, limitatamente a quanto presente in atti”, aggiungendo che lo stesso TU ha specificato che, volendo considerare il sinistro come la somma di due eventi separati, in relazione all'urto tra il veicolo A e il veicolo B non vi sarebbero elementi per “escludere completamente la compatibilità tra la dinamica denunciata e la posizione dei danni, se trascuriamo il veicolo C”.
Inoltre, parte appellata ha sostenuto che anche se si volesse considerare il sinistro come un unicum ciò non
è elemento sufficiente per affermare che l'intero evento non si sia verificato, in quanto:
pagina 4 di 18 - nell'immediatezza dell'incidente le parti hanno compilato e sottoscritto il modulo CAI dai cui si evince come la verificazione dell'incidente sia ascrivibile in modo esclusivo all'imprudente condotta del sig. , che ha omesso di arrestarsi prima di impegnare CP_3 CP_3
l'incrocio tra Via Giordano Bruno e Via Milano;
- la Polizia Municipale di Riccione è intervenuta sul luogo del sinistro, ha visionato i mezzi e ha rilevato la presenza di detriti sull'asfalto, soprattutto vetri;
- le prove orali assunte nel giudizio avvalorano la dinamica del sinistro come descritta nell'atto introduttivo, in quanto le testimoni e hanno confermato le Testimone_1 Testimone_2 modalità descritte dall'odierna convenuta nell'atto di citazione in primo grado mentre il sig. non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, Controparte_3 dovendosi, per l'effetto, ritenere come ammessi i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 320
c.p.c. di parte attrice;
- i contenuti della denuncia-querela sporta dal legale rappresentante della società appellante si sono rivelati inesistenti stante la pronuncia assolutoria del Tribunale di Rimini nel procedimento penale n. 8115/2015 R.G.N.R. a carico del sig. e del sig. CP_6 Controparte_3
Con riferimento al secondo motivo di appello, La ha sostenuto che il Giudice di Pace ha Controparte_1 correttamente posto le spese di lite a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura del 75%, compensandole per la restante parte, in ossequio ai principi generali di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto della complessità della vicenda, preceduta da ATP, che ha, costituito oggetto di accertamento anche in sede penale.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio anche i sigg.ri e Controparte_3 [...]
assistiti dal medesimo difensore, che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza CP_2 impugnata e la condanna ex art 96, comma 3, c.p.c. della appellante.
In primo luogo, i convenuti hanno sostenuto che il sinistro di cui è causa si è verificato secondo le modalità descritte nel modulo CAI e vi è piena prova in atti della perfetta compatibilità dei danni riportati a seguito dello scontro tra l'autovettura assicurata da e il furgone di titolarità società . In Parte_1 CP_1 secondo luogo, i convenuti hanno eccepito che è del tutto infondata, pretestuosa nonché temeraria la tesi sostenuta da secondo cui non essendo stata provata l'esistenza di tutti i danni tra il furgone e la Parte_1
Fiat 500 allora deve escludersi che il sinistro si sia verificato con conseguente rigetto di ogni domanda.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data
20.04.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. In data 23.08.2024 si è formalmente costituito in giudizio il nuovo difensore della società
[...] che si è riportato integralmente alle conclusioni in precedenza formulate. Controparte_1
All'udienza successiva, tenutasi in data 10.10.2024, i difensori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. pagina 5 di 18 SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Come primo motivo di appello, ha dedotto l'erronea valutazione delle prove, nonché la Parte_1 motivazione contraddittoria della sentenza impugnata in ordine alla verificazione del sinistro e al conseguente accoglimento, seppur parziale, della domanda di parte attrice. In particolare, l'odierna appellante ha ritenuto che il Giudice di Pace abbia errato nel trattare come due distinti sinistri quelli che, invece, sono due diversi urti di un unico sinistro che ha coinvolto tre veicoli. Ha, inoltre, dedotto che la TU espletata nel primo grado di giudizio dal perito è nulla in quanto la stessa non avrebbe tenuto in considerazione la Parte_2 precedente TU dell'Ing. e risulterebbe, peraltro, ampiamente carente sotto il profilo sostanziale. La Per_1 società assicuratrice ha, infine, concluso affermando che, l'accertata incompatibilità del sinistro nel suo complesso avrebbe dovuto condurre al rigetto di ogni domanda formulata da Controparte_1
La società ha, viceversa, dedotto che considerare il sinistro come un Controparte_1 unicum non è elemento sufficiente di per sé per affermare che l'intero evento non si sia verificato anche viste le risultanze del modulo CAI, la relazione di servizio della Polizia Municipale, l'esito delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado, nonché anche all'esito dell'infondatezza della denuncia-querela sporta dalla società appellante.
Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di nullità formulata dalla odierna appellante con riferimento alla TU espletata dal consulente sig. nel primo grado di giudizio, fondata, in Parte_2 particolare, sulla omessa valutazione da parte del consulente delle conclusioni rese nella TU svoltasi in sede di ATP.
A tal fine, è necessario esaminare l'istituto della nullità della TU per verificare se, nel caso di specie, ne ricorrano i presupposti.
Le cause di nullità della consulenza tecnica si distinguono in cause formali e cause sostanziali. Le prime concernono la veste esteriore dell'atto e ricorrono in caso di:
- mancata redazione in lingua italiana della consulenza (salvo per quanto previsto per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo);
- difetto di sottoscrizione dell'elaborato peritale;
- mancata coincidenza tra la copia sottoscritta e la copia estesa dal TU.
Le nullità sostanziali, invece, possono essere raggruppate in tutti quei casi in cui vi sia stata violazione del principio del contraddittorio. L'accertamento della violazione del contraddittorio deve essere effettuato in concreto e non in astratto;
di conseguenza, la relazione non può essere dichiarata nulla, quando risulti, in qualunque modo, che la parte non raggiunta dall'avviso ha avuto comunque la possibilità di prendere parte alle operazioni.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 1 febbraio 2022 n.
3086, ha enunciato cinque principi di diritto in materia di TU e di nullità che può colpire l'elaborato peritale, pagina 6 di 18 tra i quali merita in questa sede di essere richiamato il seguente: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso….in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 01/02/2022, n. 3086). Secondo i giudici di legittimità, il TU può, quindi, accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda
(o delle eccezioni). Al consulente tecnico d'ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti;
quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite di cui sopra, ossia i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Ebbene, chiamato a valutare la legittimità dell'operato del perito sig. questo Tribunale non Parte_2 ravvisa alcuna irregolarità, poiché, nel caso in esame, la consulenza depositata in atti né presenta vizi di carattere formale né vizi di carattere sostanziale, in quanto il consulente nominato non ha violato alcuno dei limiti sopra indicati, in particolar modo il principio dispositivo e le regole in materia di acquisizioni documentali.
Con riferimento alla asserita carenza sostanziale della consulenza tecnica sotto il profilo motivazionale inerente alla valutazione della compatibilità dai danni con il sinistro de quo, evidenzia il presente Tribunale che tale profilo non rientra tra le cause di nullità della TU.
Pertanto, la eccezione formulata da non può trovare in questa sede accoglimento, con l'effetto Parte_1 che la TU del consulente sig. deve essere considerata legittima ed efficace. Parte_2
In ordine, poi, all'asserita erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha dichiarato di aderire alle conclusioni rese dall'Ing. ma, al contrario, ha Per_1 ritenuto distinti i due eventi in quanto successivi sul piano temporale, occorre preliminarmente esaminare la giurisprudenza in materia di contraddittorietà della motivazione e, in seguito, raffrontare le conclusioni del
TU con le motivazioni rese dal Giudice di Pace a fondamento della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo profilo di analisi, il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - pagina 7 di 18 giuridico posto a base della decisione adottata. Non è sufficiente, peraltro, perché operi detto principio, la semplice, formale, esistenza di una espressione, o di una frase, non conciliabile con le altre. Come riconosciuto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 22/12/2010, n. 25984). È evidente, pertanto, che qualora, pur in presenza di un tale “contrasto”, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del Giudice, la sua pronunzia non è censurabile sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione. Né può parlarsi di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il Giudice pur condividendo le conclusioni del TU si discosti dal percorso logico seguito dal consulente purché ne venga data adeguata motivazione con puntuale indicazione delle ragioni di tale scostamento. D'altronde la consulenza non assume valore vincolante per il
Giudice, costituendo uno strumento di prova in quanto tale soggetto al suo prudente apprezzamento.
Escluso che il discostamento dalla TU di per sé costituisca un sintomo della contraddittorietà della motivazione occorre verificare, in primo luogo, se nel caso di specie il Giudice di Pace si sia effettivamente discostato dalle risultanze della TU resa in sede di ATP e, in secondo luogo, se nel discostarsi ne abbia esplicitato le ragioni.
Venendo all'esame del contenuto dell'elaborato peritale, l'Ing. più volte, nel proprio elaborato, ha Per_1 ribadito che “si ritiene corretto considerare il sinistro come un unico evento che ha coinvolto tre veicoli, dei quali due veicoli (A e
B) presentano danni non incompatibili mente il terzo veicolo (C Fiat) presenta danni manifestamente incompatibili con la dinamica descritta, limitatamente a quanto presente in atti” (TU Ing. pag. 28, 31, 37). Sempre il TU ha Per_1 rubricato l'undicesimo paragrafo della sua relazione “compatibilità dell'intero evento visto come inscindibile”. Pertanto, il TU ha ritenuto che lo scontro tra i veicoli A e B e quello tra i veicoli B e C costituiscano un unico inscindibile evento e non è condivisibile la tesi secondo la quale il sinistro in questione possa essere considerato come “la somma di due eventi separati (urto A-B e urto B-C)”.
Il Giudice di pace ha dedotto che: “non vi è prova che i danni riscontrati fotograficamente sul lato sinistro dell'autocarro e sulla Fiat 500 siano ascrivibili alla dubbia collisione descritta in atto introduttivo. Tuttavia, potendosi tenere distinti i due eventi in quanto cronologicamente successivi, la mancanza di prova sul punto non comporta il rigetto della domanda, ma semplicemente preclude il diritto al risarcimento di danni ulteriori, rispetto a quelli riferibili alla prima collisione” e in forza di detta motivazione ha scomputato dal danno risarcibile le conseguenze che sono derivate al veicolo B dallo scontro con il veicolo C (“ai danni subiti dall'autocarro Volkswagen, come elencati sulla
TU redatta dal RI .dovranno essere sottratte le voci afferenti ai danni sulla fiancata sinistra e che Parte_5 nella prospettazione attorea sarebbero stati ascrivibili alla collisione con la Fiat 500”).
pagina 8 di 18 Le motivazioni addotte a fondamento della sentenza impugnata, quindi, si discostano dalle conclusioni che sono state rese dall'Ing. con riferimento al profilo relativo alla unicità dell'evento, in quanto il Per_1
Dott. ha reputato scissi sul piano cronologico l'urto intercorso tra la vettura A e la vettura B e Tes_3 quello intercorso tra la vettura B e quella C, a discapito di quanto esposto dal TU che ha affermato la tesi della unicità dell'evento.
Con riferimento all'onere motivazionale incombente in capo al Giudice costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verificazione), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. Cassazione civile, sez. I, 29.05.2024,
n. 14993). Pertanto, l'obbligo di motivare del Giudice viene in rilievo soltanto in caso di sua mancata adesione alle conclusioni del TU.
Nel caso in esame il Giudice di Pace nel dare una soluzione non conforme alla tesi della unicità dell'evento sostenuta dal TU non ha motivato in ordine alle ragioni del suo discostamento. Tuttavia, la scelta del Giudice di Pace è corretta sulla base delle motivazioni che verranno di seguito indicate.
Sul piano etimologico, per evento si intende ogni fatto che può essere individuato da un punto di vista del cronotopo, cioè dalle tre coordinate spaziali che ne indicano la posizione, e da una coordinata temporale che indica l'istante in cui si verifica. Per aversi un unico evento, quindi, deve ricorrere una identità sia sul piano temporale che su quello spaziale, essendo unico quel fatto che si verifica nello stesso istante e nello stesso luogo.
Sul piano fenomenologico, l'unicità dell'evento postula il coinvolgimento degli stessi soggetti, dovendosi escludere la identità dell'evento nel caso in cui sebbene ricorra la identità spaziale e temporale venga a cambiare uno dei soggetti coinvolti.
Pertanto, il TU ha errato nel ritenere che i fatti di causa abbiano dato luogo ad un unico evento, in quanto ad essere unico nel caso di specie non è l'evento ma la condotta illecita, dalla quale sul piano cronologico e spaziale sono originati due eventi: il primo lo scontro tra A e B e il secondo lo scontro tra B
e C. La condotta del veicolo del conducente del veicolo A ha innescato un effetto a “carambola” dal quale sono originati due distinti eventi e le sole conseguenze pregiudizievoli che debbono essere poste a carico della odierna appellante in qualità di garante del guidatore del veicolo A sono quelle correlate all'urto con il veicolo B.
pagina 9 di 18 Ferme le motivazioni di cui sopra, ritiene il presente Tribunale che, pur volendo aderire alle conclusioni del TU, ossia alla teoria della unicità dell'evento, in ogni caso la sentenza del Giudice di Pace dovrebbe essere confermata in quanto, anche considerando il sinistro quale unico evento, ciò non comporta che avendo il TU ritenuto incompatibili con la dinamica del sinistro le conseguenze derivanti dall'urto tra B e
C debba essere escluso il risarcimento dei danni che sono derivati dall'urto tra A e B.
Occorre infatti tenere distinto il profilo della causalità materiale da quello della causalità giuridica. La causalità materiale attiene il rapporto eziologico intercorrente tra la condotta e l'evento mentre la causalità giuridica costituisce un criterio di selezione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un illecito.
Sul punto giova fare richiamo all'art. 1223 c.c., secondo il quale il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Di conseguenza non tutte le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate da illecito sono risarcibili ma soltanto quelle che sono riconducibili all'evento in forza di un rapporto di immediatezza.
Nel caso di specie il TU ha considerato ascrivibili al sinistro le conseguenze derivanti dall'urto tra il veicolo A e quello B ma non quelle derivanti dall'urto tra B e C. Più nel dettaglio, quanto ai danni riportati dall'urto dal veicolo A (Chevrolet Captiva) con il veicolo B (autocarro Volkswagen), l'Ing. ha
Per_1 riscontrato per i danni individuati al punto A1 e A2 (pag 17 perizia Ing. una compatibilità elevata per
Per_1 posizione, media per forma e non determinabile per entità; per i danni di cui al punto A3 una compatibilità non determinabile per posizione, forma ed entità; una compatibilità media per i danni di cui al punto A4 con riguardo a tutti i tre parametri sopra indicati (pag. 18 perizia Ing. . Per quanto concerne, invece, i danni
Per_1 riportati dal veicolo B, a seguito dell'interazione con il veicolo A, al punto B1 il danno viene definito come non determinabile per tutti i tre parametri;
ai punti B2, B3 e B4 la compatibilità è elevata quanto alla posizione, media per forma e non determinabile per entità (pag. 19 e 20 perizia Ing. .
Per_1
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente condannato la compagnia al risarcimento dei soli danni correlati al primo scontro e non al secondo poiché soltanto le prime costituiscono conseguenza immediata e diretta del sinistro.
Alla luce di tali circostanze, il presente Tribunale ritiene che non possa essere accolta la richiesta della società appellante di rigettare ogni domanda avanzata dalla società in quanto dalle Controparte_1 risultanze istruttorie sopra citate, appare corretta la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado laddove questi ha riconosciuto il risarcimento del danno patito dall'autocarro Volkswagen a seguito dell'interazione con l'autovettura Chevrolet Captiva.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
La società come secondo motivo di appello, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in Parte_1 ordine alle spese di lite e, in particolare, ne ha chiesto l'integrale compensazione. La appellante ha altresì pagina 10 di 18 evidenziato che è stata fatta addirittura applicazione dei valori massimi (“spese di lite, legali (liquidate addirittura con applicazione della massima maggiorazione di cui al D.M. vigente”).
La società ha dedotto che il Giudice di prime cure ha correttamente posto le spese di Controparte_1 lite a carico dei convenuti, in solido tra loro nella misura del 75%, compensandole per il resto, in ossequio ai principi generali dettati dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto della complessità della vicenda, preceduta da ATP, che ha, peraltro, costituito oggetto di accertamento in sede penale.
A tal riguardo occorre, preliminarmente, esaminare la disciplina in materia di spese di lite.
Con la sentenza che definisce la causa il Giudice deve pronunciarsi anche sugli esborsi che sono stati sostenuti durante il giudizio dalle parti. Si tratta di spese ed oneri eterogenei, relativi alle imposte, al pagamento dei diritti, ai compensi dei difensori, dei consulenti tecnici di parte, del consulente tecnico.
A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa, enunciato all'art. 24 Cost., secondo il quale la parte vittoriosa di un giudizio non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto. Finché, però, la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e, solo al momento della definizione della pretesa giuridica, le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono esserle restituite dalla parte che ha perso la causa.
Per individuare il soggetto obbligato al pagamento delle spese di lite è necessario stabilire quando una parte debba essere considerata soccombente. La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni), fissate nella comparsa conclusionale, e la decisione del giudice. Pertanto, solo la parte che all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n. 8036). Recentemente la Cassazione ha stabilito che, in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di compensare le spese, deve porle a carico della parte la cui domanda, anche se accolta, ha un valore minore rispetto a quella di controparte, anch'essa accolta
(Cass. civ. sez. VI ord. 21/01/2020 n. 1269).
Venendo al merito della questione, si evidenzia che il Giudice di primo grado ha dichiarato con la sentenza impugnata che, nel caso de quo, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, quantificate ex D.M. n. 55/2014 secondo i parametri massimi dello scaglione di valore del petitum, in ragione della complessità della controversia e della successiva riassunzione del giudizio.
pagina 11 di 18 Orbene, parte appellante ha eccepito l'ingiusta applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dei parametri massimi in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio.
Preme in questa sede evidenziare che, come ha ricordato la Corte di Cassazione, il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37” (Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357). I parametri forensi – introdotti dalla l. n. 247 del 31 dicembre 2012, di riforma dell'ordinamento della professione forense e successivamente disciplinati dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 – stabiliscono una base uniforme per il calcolo degli onorari professionali sia giudiziali che stragiudiziali. Sono soggetti a periodici aggiornamenti, per garantire che rimangano adeguati alle mutate condizioni socio-economiche, l'ultimo dei quali risale al 13 agosto 2022 con il D.M. n. 147 che ha rivisto gli importi in considerazione dell'aumento del costo della vita e dell'inflazione.
Per risolvere la questione sottoposta all'attenzione di questo Giudice, si deve quindi richiamare, sul piano normativo, l'art. 2, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”, e l'art. 4, comma 1, del predetto decreto, ai sensi del quale “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, non si può certo ritenere che la controversia de quo presenti caratteri di peculiare complessità – trattandosi di un mero sinistro stradale la cui dinamica non presenta aspetti particolarmente controversi – tali da giustificare l'applicazione dei parametri massimi per la determinazione delle spese di lite. Né, la riassunzione del giudizio, in attesa della conclusione del procedimento penale medio tempore instaurato, viene annoverata quale presupposto idoneo a legittimare la condanna alle spese legali nella misura più elevata.
Pertanto, la sentenza impugnata deve necessariamente essere riformata sul punto, liquidando le spese di lite con applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle sui parametri forensi del D.M. n. 55 del 10 marzo
2014 (euro 2.090,00).
Parte appellante ha, altresì, impugnato la sentenza di primo grado nel capo in cui, in materia di spese relative al procedimento di ATP, il Giudice di primo grado ha posto tali spese a carico di nonché, Parte_1 in solido, dei sigg.ri nella misura del 75%, compensandole per il restante 25%, chiedendone CP_3
l'integrale compensazione.
pagina 12 di 18 A tal riguardo, occorre rilevare che la Suprema Corte ha, recentemente, ribadito in materia il principio secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21085).
Dunque, in ossequio a tale orientamento giurisprudenziale si evince che, soltanto quando sia instaurato il giudizio di merito queste spese sono rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. in senso conforme anche
Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019), e l'indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia.
Così ricostruita la natura delle spese di accertamento tecnico preventivo, è evidente che nella fattispecie, essendo stato instaurato un giudizio di merito, sono venuti a determinarsi i presupposti della solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase preventiva.
Nel caso in esame, all'esito del giudizio di primo grado il Giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro e ha, quindi, Controparte_3 condannato l'odierna appellante al risarcimento di una parte dei danni lamentati dalla società CP_1
accogliendo così, parzialmente, la domanda di parte attrice e rigettando, sul punto, la domanda di
[...] Pt_1
[...]
Orbene, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., appare corretta la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado laddove questi ha posto a carico di e, in solido, dei sigg.ri Parte_1
le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo nella misura del 75%, CP_3 compensandole pel il restante 25%.
Peraltro, nelle conclusioni formulate in appello dalla società la difesa di quest'ultima ha Parte_1 chiesto, altresì, la compensazione delle spese della consulenza tecnica di parte.
Al riguardo, risulta pertinente l'ordinanza n. 1135/2023, depositata il 16 gennaio 2023, con la quale la
Cassazione ha affrontato l'argomento, ribadendo (come, peraltro enunciato anche con la sentenza poc'anzi richiamata, Cass. 21085/2023), che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (e cioè le uniche spese delle quali, stando alla sentenza impugnata rimasta sul punto incensurata, l'appellata aveva invocato l'integrale rimborso con la proposizione dell'appello incidentale: v. la sentenza impugnata, p. 8) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi pagina 13 di 18 rimborsate, a meno che (ma non è stato questo il caso) il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 2013;
Cass. n. 3380 del 2015), ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,16/01/2023, n. 1135, Cass. n. 21402 del 2022;
Cass. n. 2605 del 2006).
È, dunque, la parte soccombente in giudizio a dovere rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte di cui la stessa si sia avvalsa.
Quindi, essendo stata condannata al risarcimento dei danni patiti dall'autocarro Volkswagen a Parte_1 seguito del sinistro stradale di cui è causa, ed essendo tale punto della sentenza impugnata confermato anche in sede di appello, non può di certo essere considerata quale parte vittoriosa del presente giudizio e non ha, pertanto, diritto a pretendere la compensazione delle spese relative al proprio consulente di parte, sia per quanto concerne l'attività espletata in sede di ATP che per quella relativa al primo grado di giudizio. ha, inoltre, chiesto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, per le Parte_1 quali il Giudice di prime cure ha seguito la medesima ripartizione di quelle relative al procedimento di ATP
(75% a carico dei convenuti in primo grado, 25% compensazione fra le parti).
Il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza, in tutti quei casi in cui il giudice decide di non rifondere le spese legali alla parte vittoriosa, ma di lasciare operare l'anticipazione delle spese legali. La compensazione può essere totale (quando il giudice esclude del tutto la ripetizione delle spese) o parziale (quando il giudice limita la ripetizione dovuta dal soccombente a una sola parte delle spese totali sostenute dalla parte vittoriosa). La compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali, il giudice ha discrezionalità di stabilire la compensazione invece della condanna del soccombente alle spese.
La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni- tipo: tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente.
La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in questa parte è stata modificata (D.l.
132/2014 convertito in L. 162/2014) sostituendo la vecchia previsione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano dar luogo a compensazione. A sua volta le gravi ragioni avevano sostituito la precedente versione della norma che consentiva la compensazione al ricorrere di “giusti motivi”. Gli interventi normativi che si sono susseguiti segnalano la volontà del legislatore di limitare quanto più possibile il potere del giudice di pagina 14 di 18 compensare le spese, rafforzando invece il principio di soccombenza. Ciò al fine di scoraggiare le parti dal coltivare cause infondate.
La compensazione delle spese costituisce invece la regola nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 92 c.p.c., ovverosia nel caso in cui il processo si concluda con una conciliazione delle parti, a meno che le stesse parti non abbiano stabilito tra loro diversamente, precisando la diversa distribuzione delle spese all'interno del verbale di conciliazione.
E dunque, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/10/2018, n. 26918).
Alla luce dei suesposti principi, si ritiene, quindi, corretta la compensazione parziale delle spese relative al procedimento di primo grado nella misura disposta dal Giudice di prime cure, essendo stata accolta, seppure parzialmente, la domanda di parte attrice e risultando, quindi, in parte soccombente l'odierna appellante.
Sotto il profilo della quantificazione, occorre, inoltre, evidenziare che ai fini della liquidazione delle spese di lite, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, nel caso di specie, dalla somma pretesa con la domanda di risarcimento danni.
Sul piano normativo, l'art. 5 D.M. n. 140/2012 prevede che ai fini della liquidazione del compenso del difensore il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile;
tuttavia, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di risarcimento del danno, il valore della controversia è determinato dalla somma attribuita alla parte vincitrice e non dalla somma domandata.
Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata. La stessa giurisprudenza di
Cassazione ha evidenziato che nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata (Cassazione civile, sez. II,
24.03.2023, n. 8449).
Dunque, la determinazione delle spese legali relative al primo grado di giudizio deve essere compiuta sulla base del valore delle somme liquidate nella sentenza di primo grado. pagina 15 di 18 In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata nella parte relativa alla quantificazione delle spese. Più nel dettaglio, come spiegato poc'anzi, non sussistendo i presupposti per l'utilizzo dei parametri massimi nella quantificazione delle spese di lite, si ritiene necessario liquidare tali spese facendo applicazione dei parametri medi.
Deve, invece, essere confermata la sentenza impugnata relativamente alle percentuali con cui le spese del procedimento di ATP e del procedimento di primo grado sono state poste a carico delle parti, ovverosia 75%
a carico dei convenuti e compensazione per il restante 25%.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C.
I sigg.ri hanno dedotto che la condotta dell'odierna appellante integri gli estremi di cui all'art. CP_3
96, comma 3, c.p.c. avendo quest'ultima infondatamente riaffermato l'inesistenza del sinistro.
Invero, l'art. 96, comma 1, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general-preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge 89/2001 (ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special- preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa (questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte).
Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto pagina 16 di 18 della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass., Sez. II,
1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa
(Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del 22.02.2016; Cass. Civ.,
Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570)
pagina 17 di 18 Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il presente Tribunale che nessun elemento di prova sia stato offerto a riscontro di un eventuale abuso nell'attività difensiva svolta da parte appellante con conseguente rigetto della relativa domanda, non ravvisandosi nella proposizione del presente appello né mala fede né colpa da parte di Parte_1
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello con riferimento al secondo motivo di gravame e del difetto di motivazione da parte de Giudice di Pace in ordine alle ragioni del suo discostamento dalle conclusioni rese dal TU (primo motivo di gravame), ritiene il presente Tribunale che ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 642/2022, n. Parte_1
R.G. 1446/2019 relativamente al primo motivo di gravame e, per l'effetto, conferma sul punto la sentenza impugnata;
➢ Accoglie parzialmente il secondo motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 642/2022 n. R.G. 1446/2019, condanna la società la sig.ra e la Parte_1 Controparte_2 sig.ra al pagamento in solido, nella misura del 75%, delle spese di lite del Controparte_3 primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 2.090,00 per compensi oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge, ponendo solidalmente a carico di della sig.ra e del sig. Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese della TU svolta nel corso del primo grado di giudizio e del procedimento di ATP
[...] nella misura del 75%, compensandole per il resto;
➢ Rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata da parte convenuta;
➢ Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Rimini, 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 18 di 18
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3415/2022 promossa da:
, con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, C.F. Parte_1 P.IV_1
P.IV , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Boccadamo, C.F. P.IV_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Flaminia 163/E, fax 0392303271, PEC
giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
Contro
con sede legale a Coriano (RN), Via Controparte_1 del Garofano n. 12, P. I.V.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Arduini, C.F. P.IV_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione (RN), Viale Ceccarini n. C.F._2
118, fax 0541691500, PEC giusta procura in atti;
Email_2
Appellata
C.F. nata in [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Giulianelli C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Via Ortona n. 3, fax C.F._4
0541451247, PEC giusta procura in atti;
Email_3
pagina 1 di 18 Appellata
, C.F. , nato in [...] il Controparte_3 C.F._5
17.04.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica
Giulianelli C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione, Via C.F._4
Ortona n. 3, fax 0541451247, PEC giusta procura in atti;
Email_3
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 642/22 del Giudice di Pace di Rimini (resa nella causa civile n. 1446/19 r.g. g.d.p.) pubblicata in data 18.08.2022.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI IN FATTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 26 ottobre 2022, l'odierna appellante ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la società la sig.ra Controparte_1
e il sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa, contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in riforma della sentenza n. 642/22 del Giudice di Pace di Rimini (resa nella causa civile n.
1446/19 r.g. g.d.p.) pubblicata in data 18.08.2022 e notificata dal difensore de a mezzo PEC, in data Controparte_1
26.09.2022, così giudicare: - nel merito, in principalità: previa, all'occorrenza, declaratoria di nullità della TU (per Parte_2 le ragioni indicate negli atti di primo grado integralmente richiamati e pure ribadite anche nel presente appello) e sua eventuale rinnovazione, respingere integralmente, con qualsiasi statuizione, ogni domanda avanzata da parte attrice, poiché improponibile
e/o improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, anche in forza di tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti;
- ancora nel merito, in mero subordine: nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice e senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte, ridurne le pretese nei limiti di quanto rigorosamente giusto e provato, tenuto anche conto dell'accertando e declarando grado di responsabilità di ciascuno dei conducenti nella determinazione dei fatti di causa e dei danni subiti, se ed in quanto provati, e di tutte le circostanze del caso concreto, nonché di quanto disposto dagli artt. 1227, primo e secondo comma, e 2056 cod. civ.; - in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra: compensare in ogni caso le spese e i compensi, legali e peritali, anche di TU e CTP, di primo grado e del procedimento per ATP n. 3210/2017 r.g. del GDP di
Rimini; - condannare, in ogni caso, l'appellata (c.f. Controparte_1
), con sede legale a Coriano, Via Del Garofano n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla P.IV_3
pagina 2 di 18 restituzione a , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme che dovessero essere versate dalla Parte_1 deducente in forza della esecutorietà della sentenza impugnata, oltre interessi dalla data del versamento al saldo;
- in Parte_1 ogni caso: con vittoria di spese, compensi e competenze tutte di lite, legali e peritali, di TU e CTP, di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per ATP n. 3210/2017 r.g. del GDP di Rimini”.
Parte appellante, preliminarmente, ha provveduto a ricostruire la vicenda in fatto, affermando che La ha citato innanzi al Giudice di Pace di Rimini e i sigg.ri Controparte_1 Parte_1 [...]
(oggi e per sentirli condannare in solido – previo Pt_3 Controparte_2 Controparte_3 accertamento della responsabilità esclusiva del sig. (conducente del veicolo Controparte_3
Chevrolet Captiva, DK593PE, di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro Parte_4 stradale verificatosi a Riccione in data 12.02.2015 – al risarcimento dei danni subiti dall'autocarro di proprietà dell'allora parte attrice, VW Transporter, EG001FH, pari a euro 7.465,00 per il costo di riparazione ed euro
1.000,00 per il fermo tecnico, oltre interessi e spese.
All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace con sentenza n. 642/2022, ha accertato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al sig. condannando, per l'effetto, i Controparte_3 convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla società liquidati in euro Controparte_1
4.922,48 per spese di riparazione ed euro 700,00 per fermo tecnico. Il Giudice, inoltre, ha liquidato le spese del procedimento di ATP, del procedimento di primo grado, unitamente agli oneri di TU, ponendole a carico dei convenuti in solido nella misura del 75% e compensandole per la restante parte.
L'appellante ha eccepito, come primo motivo di appello, l'erronea valutazione delle prove, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla verificazione del sinistro e al conseguente accoglimento
(seppur solo parziale) della domanda. In particolare, l'odierna appellante ha esposto che il Giudice di prime cure ha errato nel tenere distinti i due eventi “in quanto cronologicamente successivi” e nel liquidare i danni derivanti dal solo primo urto. Ciò in quanto, la compatibilità del sinistro di cui trattasi è stata oggetto di ATP e, in tale sede, è stata esclusa nel suo complesso dal TU, Ing. Per_1 ha sottolineato che è stato lo stesso Giudice di Pace ad avere definito come “ampiamente carente Parte_1 sotto il profilo motivazionale, in ordine alla valutazione della compatibilità dei danni” l'elaborato del sig. e, di Parte_2 conseguenza, non si comprende la ragione per la quale il Giudice abbia poi parzialmente aderito alle sue conclusioni. Inoltre, ha ritenuto che il Giudice di primo grado abbia errato non solo nel Parte_1 considerare come due sinistri distinti quelli che, al più, possono essere considerati come due fasi di un unico sinistro, ma anche, nel liquidare i danni che sono conseguiti dal primo urto. Ha, inoltre, ritenuto errata l'affermazione del Giudice di Pace laddove questi ha enunciato che le conclusioni cui è giunto si pongono in sintonia con quelle del TU nominato in sede di ATP. Infatti, secondo parte appellante, l'Ing. ha Per_1 ripetutamente affermato di essere di avviso contrario, dichiarando nel proprio elaborato peritale che “si ritiene corretto considerare il sinistro come un unico evento, che dalla dinamica in atti, risulta avere coinvolto tre veicoli e risulta avere pagina 3 di 18 coinvolto tutti i danni lamentati dalle Parti, non uno o più sottoinsiemi di danni”, precisando che “l'insieme dei danni riportati dai tre veicoli, A, B, C si presenta globalmente incompatibile con la dinamica esposta in atto di citazione prevalentemente per via della incompatibilità dei danni subiti sul veicolo C”. Secondo l'Ing. ha Parte_1 Per_1 considerato il sinistro come la somma di due eventi separati (urto A-B e urto B-C) solo per venire incontro alla richiesta del RI dell'allora parte attrice, ma ribadendo di averlo fatto “contrariamente al parere sottoscritto”.
Pertanto, diversamente da quando dichiarato dal Giudice di Pace, il TU Ing. ha confermato la tesi Per_1 della compagnia assicurativa e del proprio consulente tecnico, acclarando l'incompatibilità delle impronte d'urto e dei danni osservati sui tre veicoli coinvolti nell'unico sinistro.
In via subordinata, come secondo motivo di appello, ha eccepito l'erroneità della Parte_1 compensazione delle spese di lite (liquidate con applicazione della massima maggiorazione di cui al D.M. vigente), sia della causa di primo grado che del procedimento per ATP n. 3210/2017, avendo il Giudice di primo grado posto a carico di parte attrice solo la quota del 25%. A tal proposito, l'odierna appellante ha ritenuto che la decisione del Giudice di prime cure di distribuire le spese di lite applicando il principio della soccombenza proporzionalmente all'accoglimento della domanda, appaia ingiusta ed eccessivamente gravosa nei suoi confronti.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha eccepito la totale CP_1 CP_1 CP_1 infondatezza dei motivi di gravame proposti da controparte. In particolare, l'appellata ha contestato quanto dedotto da in ordine all'erronea valutazione fatta dal Giudice di primo grado, il quale avrebbe CP_4 travisato le risultanze della TU dell'Ing. laddove ha “parcellizzato” la dinamica del sinistro per cui è Per_1 causa, anziché considerarlo come un unico evento. La al contrario, ha evidenziato che il Controparte_1
Giudice di Pace ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni riportati dai veicoli sulla scorta della TU svolta in sede di ATP, mentre, per la stima del danno si è basato sull'elaborato del consulente provvedendo a liquidare unicamente i danni riportati dall'autocarro come Parte_2 conseguenza dell'impatto con l'autovettura Chevrolet Captiva. A sostegno della propria posizione, l'appellata ha richiamato quanto dichiarato dall'Ing. nella propria TU, ovverosia che i veicoli “A e B Per_1
[rispettivamente, l'autovettura e l'autocarro Volkswagen Transnporter, ndr] presentano danni non Controparte_5 incompatibili mentre il terzo veicolo (C Fiat) presenta danni manifestamente incompatibili con la dinamica descritta, limitatamente a quanto presente in atti”, aggiungendo che lo stesso TU ha specificato che, volendo considerare il sinistro come la somma di due eventi separati, in relazione all'urto tra il veicolo A e il veicolo B non vi sarebbero elementi per “escludere completamente la compatibilità tra la dinamica denunciata e la posizione dei danni, se trascuriamo il veicolo C”.
Inoltre, parte appellata ha sostenuto che anche se si volesse considerare il sinistro come un unicum ciò non
è elemento sufficiente per affermare che l'intero evento non si sia verificato, in quanto:
pagina 4 di 18 - nell'immediatezza dell'incidente le parti hanno compilato e sottoscritto il modulo CAI dai cui si evince come la verificazione dell'incidente sia ascrivibile in modo esclusivo all'imprudente condotta del sig. , che ha omesso di arrestarsi prima di impegnare CP_3 CP_3
l'incrocio tra Via Giordano Bruno e Via Milano;
- la Polizia Municipale di Riccione è intervenuta sul luogo del sinistro, ha visionato i mezzi e ha rilevato la presenza di detriti sull'asfalto, soprattutto vetri;
- le prove orali assunte nel giudizio avvalorano la dinamica del sinistro come descritta nell'atto introduttivo, in quanto le testimoni e hanno confermato le Testimone_1 Testimone_2 modalità descritte dall'odierna convenuta nell'atto di citazione in primo grado mentre il sig. non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, Controparte_3 dovendosi, per l'effetto, ritenere come ammessi i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 320
c.p.c. di parte attrice;
- i contenuti della denuncia-querela sporta dal legale rappresentante della società appellante si sono rivelati inesistenti stante la pronuncia assolutoria del Tribunale di Rimini nel procedimento penale n. 8115/2015 R.G.N.R. a carico del sig. e del sig. CP_6 Controparte_3
Con riferimento al secondo motivo di appello, La ha sostenuto che il Giudice di Pace ha Controparte_1 correttamente posto le spese di lite a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura del 75%, compensandole per la restante parte, in ossequio ai principi generali di cui all'art. 91 c.p.c., tenuto conto della complessità della vicenda, preceduta da ATP, che ha, costituito oggetto di accertamento anche in sede penale.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio anche i sigg.ri e Controparte_3 [...]
assistiti dal medesimo difensore, che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza CP_2 impugnata e la condanna ex art 96, comma 3, c.p.c. della appellante.
In primo luogo, i convenuti hanno sostenuto che il sinistro di cui è causa si è verificato secondo le modalità descritte nel modulo CAI e vi è piena prova in atti della perfetta compatibilità dei danni riportati a seguito dello scontro tra l'autovettura assicurata da e il furgone di titolarità società . In Parte_1 CP_1 secondo luogo, i convenuti hanno eccepito che è del tutto infondata, pretestuosa nonché temeraria la tesi sostenuta da secondo cui non essendo stata provata l'esistenza di tutti i danni tra il furgone e la Parte_1
Fiat 500 allora deve escludersi che il sinistro si sia verificato con conseguente rigetto di ogni domanda.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data
20.04.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. In data 23.08.2024 si è formalmente costituito in giudizio il nuovo difensore della società
[...] che si è riportato integralmente alle conclusioni in precedenza formulate. Controparte_1
All'udienza successiva, tenutasi in data 10.10.2024, i difensori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. pagina 5 di 18 SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Come primo motivo di appello, ha dedotto l'erronea valutazione delle prove, nonché la Parte_1 motivazione contraddittoria della sentenza impugnata in ordine alla verificazione del sinistro e al conseguente accoglimento, seppur parziale, della domanda di parte attrice. In particolare, l'odierna appellante ha ritenuto che il Giudice di Pace abbia errato nel trattare come due distinti sinistri quelli che, invece, sono due diversi urti di un unico sinistro che ha coinvolto tre veicoli. Ha, inoltre, dedotto che la TU espletata nel primo grado di giudizio dal perito è nulla in quanto la stessa non avrebbe tenuto in considerazione la Parte_2 precedente TU dell'Ing. e risulterebbe, peraltro, ampiamente carente sotto il profilo sostanziale. La Per_1 società assicuratrice ha, infine, concluso affermando che, l'accertata incompatibilità del sinistro nel suo complesso avrebbe dovuto condurre al rigetto di ogni domanda formulata da Controparte_1
La società ha, viceversa, dedotto che considerare il sinistro come un Controparte_1 unicum non è elemento sufficiente di per sé per affermare che l'intero evento non si sia verificato anche viste le risultanze del modulo CAI, la relazione di servizio della Polizia Municipale, l'esito delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado, nonché anche all'esito dell'infondatezza della denuncia-querela sporta dalla società appellante.
Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di nullità formulata dalla odierna appellante con riferimento alla TU espletata dal consulente sig. nel primo grado di giudizio, fondata, in Parte_2 particolare, sulla omessa valutazione da parte del consulente delle conclusioni rese nella TU svoltasi in sede di ATP.
A tal fine, è necessario esaminare l'istituto della nullità della TU per verificare se, nel caso di specie, ne ricorrano i presupposti.
Le cause di nullità della consulenza tecnica si distinguono in cause formali e cause sostanziali. Le prime concernono la veste esteriore dell'atto e ricorrono in caso di:
- mancata redazione in lingua italiana della consulenza (salvo per quanto previsto per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo);
- difetto di sottoscrizione dell'elaborato peritale;
- mancata coincidenza tra la copia sottoscritta e la copia estesa dal TU.
Le nullità sostanziali, invece, possono essere raggruppate in tutti quei casi in cui vi sia stata violazione del principio del contraddittorio. L'accertamento della violazione del contraddittorio deve essere effettuato in concreto e non in astratto;
di conseguenza, la relazione non può essere dichiarata nulla, quando risulti, in qualunque modo, che la parte non raggiunta dall'avviso ha avuto comunque la possibilità di prendere parte alle operazioni.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 1 febbraio 2022 n.
3086, ha enunciato cinque principi di diritto in materia di TU e di nullità che può colpire l'elaborato peritale, pagina 6 di 18 tra i quali merita in questa sede di essere richiamato il seguente: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio,
l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso….in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 01/02/2022, n. 3086). Secondo i giudici di legittimità, il TU può, quindi, accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda
(o delle eccezioni). Al consulente tecnico d'ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti;
quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite di cui sopra, ossia i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Ebbene, chiamato a valutare la legittimità dell'operato del perito sig. questo Tribunale non Parte_2 ravvisa alcuna irregolarità, poiché, nel caso in esame, la consulenza depositata in atti né presenta vizi di carattere formale né vizi di carattere sostanziale, in quanto il consulente nominato non ha violato alcuno dei limiti sopra indicati, in particolar modo il principio dispositivo e le regole in materia di acquisizioni documentali.
Con riferimento alla asserita carenza sostanziale della consulenza tecnica sotto il profilo motivazionale inerente alla valutazione della compatibilità dai danni con il sinistro de quo, evidenzia il presente Tribunale che tale profilo non rientra tra le cause di nullità della TU.
Pertanto, la eccezione formulata da non può trovare in questa sede accoglimento, con l'effetto Parte_1 che la TU del consulente sig. deve essere considerata legittima ed efficace. Parte_2
In ordine, poi, all'asserita erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha dichiarato di aderire alle conclusioni rese dall'Ing. ma, al contrario, ha Per_1 ritenuto distinti i due eventi in quanto successivi sul piano temporale, occorre preliminarmente esaminare la giurisprudenza in materia di contraddittorietà della motivazione e, in seguito, raffrontare le conclusioni del
TU con le motivazioni rese dal Giudice di Pace a fondamento della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo profilo di analisi, il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - pagina 7 di 18 giuridico posto a base della decisione adottata. Non è sufficiente, peraltro, perché operi detto principio, la semplice, formale, esistenza di una espressione, o di una frase, non conciliabile con le altre. Come riconosciuto dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 22/12/2010, n. 25984). È evidente, pertanto, che qualora, pur in presenza di un tale “contrasto”, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del Giudice, la sua pronunzia non è censurabile sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione. Né può parlarsi di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il Giudice pur condividendo le conclusioni del TU si discosti dal percorso logico seguito dal consulente purché ne venga data adeguata motivazione con puntuale indicazione delle ragioni di tale scostamento. D'altronde la consulenza non assume valore vincolante per il
Giudice, costituendo uno strumento di prova in quanto tale soggetto al suo prudente apprezzamento.
Escluso che il discostamento dalla TU di per sé costituisca un sintomo della contraddittorietà della motivazione occorre verificare, in primo luogo, se nel caso di specie il Giudice di Pace si sia effettivamente discostato dalle risultanze della TU resa in sede di ATP e, in secondo luogo, se nel discostarsi ne abbia esplicitato le ragioni.
Venendo all'esame del contenuto dell'elaborato peritale, l'Ing. più volte, nel proprio elaborato, ha Per_1 ribadito che “si ritiene corretto considerare il sinistro come un unico evento che ha coinvolto tre veicoli, dei quali due veicoli (A e
B) presentano danni non incompatibili mente il terzo veicolo (C Fiat) presenta danni manifestamente incompatibili con la dinamica descritta, limitatamente a quanto presente in atti” (TU Ing. pag. 28, 31, 37). Sempre il TU ha Per_1 rubricato l'undicesimo paragrafo della sua relazione “compatibilità dell'intero evento visto come inscindibile”. Pertanto, il TU ha ritenuto che lo scontro tra i veicoli A e B e quello tra i veicoli B e C costituiscano un unico inscindibile evento e non è condivisibile la tesi secondo la quale il sinistro in questione possa essere considerato come “la somma di due eventi separati (urto A-B e urto B-C)”.
Il Giudice di pace ha dedotto che: “non vi è prova che i danni riscontrati fotograficamente sul lato sinistro dell'autocarro e sulla Fiat 500 siano ascrivibili alla dubbia collisione descritta in atto introduttivo. Tuttavia, potendosi tenere distinti i due eventi in quanto cronologicamente successivi, la mancanza di prova sul punto non comporta il rigetto della domanda, ma semplicemente preclude il diritto al risarcimento di danni ulteriori, rispetto a quelli riferibili alla prima collisione” e in forza di detta motivazione ha scomputato dal danno risarcibile le conseguenze che sono derivate al veicolo B dallo scontro con il veicolo C (“ai danni subiti dall'autocarro Volkswagen, come elencati sulla
TU redatta dal RI .dovranno essere sottratte le voci afferenti ai danni sulla fiancata sinistra e che Parte_5 nella prospettazione attorea sarebbero stati ascrivibili alla collisione con la Fiat 500”).
pagina 8 di 18 Le motivazioni addotte a fondamento della sentenza impugnata, quindi, si discostano dalle conclusioni che sono state rese dall'Ing. con riferimento al profilo relativo alla unicità dell'evento, in quanto il Per_1
Dott. ha reputato scissi sul piano cronologico l'urto intercorso tra la vettura A e la vettura B e Tes_3 quello intercorso tra la vettura B e quella C, a discapito di quanto esposto dal TU che ha affermato la tesi della unicità dell'evento.
Con riferimento all'onere motivazionale incombente in capo al Giudice costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verificazione), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. Cassazione civile, sez. I, 29.05.2024,
n. 14993). Pertanto, l'obbligo di motivare del Giudice viene in rilievo soltanto in caso di sua mancata adesione alle conclusioni del TU.
Nel caso in esame il Giudice di Pace nel dare una soluzione non conforme alla tesi della unicità dell'evento sostenuta dal TU non ha motivato in ordine alle ragioni del suo discostamento. Tuttavia, la scelta del Giudice di Pace è corretta sulla base delle motivazioni che verranno di seguito indicate.
Sul piano etimologico, per evento si intende ogni fatto che può essere individuato da un punto di vista del cronotopo, cioè dalle tre coordinate spaziali che ne indicano la posizione, e da una coordinata temporale che indica l'istante in cui si verifica. Per aversi un unico evento, quindi, deve ricorrere una identità sia sul piano temporale che su quello spaziale, essendo unico quel fatto che si verifica nello stesso istante e nello stesso luogo.
Sul piano fenomenologico, l'unicità dell'evento postula il coinvolgimento degli stessi soggetti, dovendosi escludere la identità dell'evento nel caso in cui sebbene ricorra la identità spaziale e temporale venga a cambiare uno dei soggetti coinvolti.
Pertanto, il TU ha errato nel ritenere che i fatti di causa abbiano dato luogo ad un unico evento, in quanto ad essere unico nel caso di specie non è l'evento ma la condotta illecita, dalla quale sul piano cronologico e spaziale sono originati due eventi: il primo lo scontro tra A e B e il secondo lo scontro tra B
e C. La condotta del veicolo del conducente del veicolo A ha innescato un effetto a “carambola” dal quale sono originati due distinti eventi e le sole conseguenze pregiudizievoli che debbono essere poste a carico della odierna appellante in qualità di garante del guidatore del veicolo A sono quelle correlate all'urto con il veicolo B.
pagina 9 di 18 Ferme le motivazioni di cui sopra, ritiene il presente Tribunale che, pur volendo aderire alle conclusioni del TU, ossia alla teoria della unicità dell'evento, in ogni caso la sentenza del Giudice di Pace dovrebbe essere confermata in quanto, anche considerando il sinistro quale unico evento, ciò non comporta che avendo il TU ritenuto incompatibili con la dinamica del sinistro le conseguenze derivanti dall'urto tra B e
C debba essere escluso il risarcimento dei danni che sono derivati dall'urto tra A e B.
Occorre infatti tenere distinto il profilo della causalità materiale da quello della causalità giuridica. La causalità materiale attiene il rapporto eziologico intercorrente tra la condotta e l'evento mentre la causalità giuridica costituisce un criterio di selezione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un illecito.
Sul punto giova fare richiamo all'art. 1223 c.c., secondo il quale il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Di conseguenza non tutte le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate da illecito sono risarcibili ma soltanto quelle che sono riconducibili all'evento in forza di un rapporto di immediatezza.
Nel caso di specie il TU ha considerato ascrivibili al sinistro le conseguenze derivanti dall'urto tra il veicolo A e quello B ma non quelle derivanti dall'urto tra B e C. Più nel dettaglio, quanto ai danni riportati dall'urto dal veicolo A (Chevrolet Captiva) con il veicolo B (autocarro Volkswagen), l'Ing. ha
Per_1 riscontrato per i danni individuati al punto A1 e A2 (pag 17 perizia Ing. una compatibilità elevata per
Per_1 posizione, media per forma e non determinabile per entità; per i danni di cui al punto A3 una compatibilità non determinabile per posizione, forma ed entità; una compatibilità media per i danni di cui al punto A4 con riguardo a tutti i tre parametri sopra indicati (pag. 18 perizia Ing. . Per quanto concerne, invece, i danni
Per_1 riportati dal veicolo B, a seguito dell'interazione con il veicolo A, al punto B1 il danno viene definito come non determinabile per tutti i tre parametri;
ai punti B2, B3 e B4 la compatibilità è elevata quanto alla posizione, media per forma e non determinabile per entità (pag. 19 e 20 perizia Ing. .
Per_1
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente condannato la compagnia al risarcimento dei soli danni correlati al primo scontro e non al secondo poiché soltanto le prime costituiscono conseguenza immediata e diretta del sinistro.
Alla luce di tali circostanze, il presente Tribunale ritiene che non possa essere accolta la richiesta della società appellante di rigettare ogni domanda avanzata dalla società in quanto dalle Controparte_1 risultanze istruttorie sopra citate, appare corretta la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado laddove questi ha riconosciuto il risarcimento del danno patito dall'autocarro Volkswagen a seguito dell'interazione con l'autovettura Chevrolet Captiva.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
La società come secondo motivo di appello, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in Parte_1 ordine alle spese di lite e, in particolare, ne ha chiesto l'integrale compensazione. La appellante ha altresì pagina 10 di 18 evidenziato che è stata fatta addirittura applicazione dei valori massimi (“spese di lite, legali (liquidate addirittura con applicazione della massima maggiorazione di cui al D.M. vigente”).
La società ha dedotto che il Giudice di prime cure ha correttamente posto le spese di Controparte_1 lite a carico dei convenuti, in solido tra loro nella misura del 75%, compensandole per il resto, in ossequio ai principi generali dettati dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto della complessità della vicenda, preceduta da ATP, che ha, peraltro, costituito oggetto di accertamento in sede penale.
A tal riguardo occorre, preliminarmente, esaminare la disciplina in materia di spese di lite.
Con la sentenza che definisce la causa il Giudice deve pronunciarsi anche sugli esborsi che sono stati sostenuti durante il giudizio dalle parti. Si tratta di spese ed oneri eterogenei, relativi alle imposte, al pagamento dei diritti, ai compensi dei difensori, dei consulenti tecnici di parte, del consulente tecnico.
A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa, enunciato all'art. 24 Cost., secondo il quale la parte vittoriosa di un giudizio non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto. Finché, però, la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e, solo al momento della definizione della pretesa giuridica, le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono esserle restituite dalla parte che ha perso la causa.
Per individuare il soggetto obbligato al pagamento delle spese di lite è necessario stabilire quando una parte debba essere considerata soccombente. La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni), fissate nella comparsa conclusionale, e la decisione del giudice. Pertanto, solo la parte che all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n. 8036). Recentemente la Cassazione ha stabilito che, in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di compensare le spese, deve porle a carico della parte la cui domanda, anche se accolta, ha un valore minore rispetto a quella di controparte, anch'essa accolta
(Cass. civ. sez. VI ord. 21/01/2020 n. 1269).
Venendo al merito della questione, si evidenzia che il Giudice di primo grado ha dichiarato con la sentenza impugnata che, nel caso de quo, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, quantificate ex D.M. n. 55/2014 secondo i parametri massimi dello scaglione di valore del petitum, in ragione della complessità della controversia e della successiva riassunzione del giudizio.
pagina 11 di 18 Orbene, parte appellante ha eccepito l'ingiusta applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dei parametri massimi in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio.
Preme in questa sede evidenziare che, come ha ricordato la Corte di Cassazione, il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37” (Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357). I parametri forensi – introdotti dalla l. n. 247 del 31 dicembre 2012, di riforma dell'ordinamento della professione forense e successivamente disciplinati dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 – stabiliscono una base uniforme per il calcolo degli onorari professionali sia giudiziali che stragiudiziali. Sono soggetti a periodici aggiornamenti, per garantire che rimangano adeguati alle mutate condizioni socio-economiche, l'ultimo dei quali risale al 13 agosto 2022 con il D.M. n. 147 che ha rivisto gli importi in considerazione dell'aumento del costo della vita e dell'inflazione.
Per risolvere la questione sottoposta all'attenzione di questo Giudice, si deve quindi richiamare, sul piano normativo, l'art. 2, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, il quale prevede che “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”, e l'art. 4, comma 1, del predetto decreto, ai sensi del quale “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, non si può certo ritenere che la controversia de quo presenti caratteri di peculiare complessità – trattandosi di un mero sinistro stradale la cui dinamica non presenta aspetti particolarmente controversi – tali da giustificare l'applicazione dei parametri massimi per la determinazione delle spese di lite. Né, la riassunzione del giudizio, in attesa della conclusione del procedimento penale medio tempore instaurato, viene annoverata quale presupposto idoneo a legittimare la condanna alle spese legali nella misura più elevata.
Pertanto, la sentenza impugnata deve necessariamente essere riformata sul punto, liquidando le spese di lite con applicazione dei parametri medi di cui alle tabelle sui parametri forensi del D.M. n. 55 del 10 marzo
2014 (euro 2.090,00).
Parte appellante ha, altresì, impugnato la sentenza di primo grado nel capo in cui, in materia di spese relative al procedimento di ATP, il Giudice di primo grado ha posto tali spese a carico di nonché, Parte_1 in solido, dei sigg.ri nella misura del 75%, compensandole per il restante 25%, chiedendone CP_3
l'integrale compensazione.
pagina 12 di 18 A tal riguardo, occorre rilevare che la Suprema Corte ha, recentemente, ribadito in materia il principio secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21085).
Dunque, in ossequio a tale orientamento giurisprudenziale si evince che, soltanto quando sia instaurato il giudizio di merito queste spese sono rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. in senso conforme anche
Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019), e l'indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia.
Così ricostruita la natura delle spese di accertamento tecnico preventivo, è evidente che nella fattispecie, essendo stato instaurato un giudizio di merito, sono venuti a determinarsi i presupposti della solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase preventiva.
Nel caso in esame, all'esito del giudizio di primo grado il Giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro e ha, quindi, Controparte_3 condannato l'odierna appellante al risarcimento di una parte dei danni lamentati dalla società CP_1
accogliendo così, parzialmente, la domanda di parte attrice e rigettando, sul punto, la domanda di
[...] Pt_1
[...]
Orbene, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., appare corretta la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado laddove questi ha posto a carico di e, in solido, dei sigg.ri Parte_1
le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo nella misura del 75%, CP_3 compensandole pel il restante 25%.
Peraltro, nelle conclusioni formulate in appello dalla società la difesa di quest'ultima ha Parte_1 chiesto, altresì, la compensazione delle spese della consulenza tecnica di parte.
Al riguardo, risulta pertinente l'ordinanza n. 1135/2023, depositata il 16 gennaio 2023, con la quale la
Cassazione ha affrontato l'argomento, ribadendo (come, peraltro enunciato anche con la sentenza poc'anzi richiamata, Cass. 21085/2023), che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (e cioè le uniche spese delle quali, stando alla sentenza impugnata rimasta sul punto incensurata, l'appellata aveva invocato l'integrale rimborso con la proposizione dell'appello incidentale: v. la sentenza impugnata, p. 8) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi pagina 13 di 18 rimborsate, a meno che (ma non è stato questo il caso) il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 2013;
Cass. n. 3380 del 2015), ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,16/01/2023, n. 1135, Cass. n. 21402 del 2022;
Cass. n. 2605 del 2006).
È, dunque, la parte soccombente in giudizio a dovere rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte di cui la stessa si sia avvalsa.
Quindi, essendo stata condannata al risarcimento dei danni patiti dall'autocarro Volkswagen a Parte_1 seguito del sinistro stradale di cui è causa, ed essendo tale punto della sentenza impugnata confermato anche in sede di appello, non può di certo essere considerata quale parte vittoriosa del presente giudizio e non ha, pertanto, diritto a pretendere la compensazione delle spese relative al proprio consulente di parte, sia per quanto concerne l'attività espletata in sede di ATP che per quella relativa al primo grado di giudizio. ha, inoltre, chiesto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, per le Parte_1 quali il Giudice di prime cure ha seguito la medesima ripartizione di quelle relative al procedimento di ATP
(75% a carico dei convenuti in primo grado, 25% compensazione fra le parti).
Il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza, in tutti quei casi in cui il giudice decide di non rifondere le spese legali alla parte vittoriosa, ma di lasciare operare l'anticipazione delle spese legali. La compensazione può essere totale (quando il giudice esclude del tutto la ripetizione delle spese) o parziale (quando il giudice limita la ripetizione dovuta dal soccombente a una sola parte delle spese totali sostenute dalla parte vittoriosa). La compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali, il giudice ha discrezionalità di stabilire la compensazione invece della condanna del soccombente alle spese.
La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni- tipo: tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente.
La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in questa parte è stata modificata (D.l.
132/2014 convertito in L. 162/2014) sostituendo la vecchia previsione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano dar luogo a compensazione. A sua volta le gravi ragioni avevano sostituito la precedente versione della norma che consentiva la compensazione al ricorrere di “giusti motivi”. Gli interventi normativi che si sono susseguiti segnalano la volontà del legislatore di limitare quanto più possibile il potere del giudice di pagina 14 di 18 compensare le spese, rafforzando invece il principio di soccombenza. Ciò al fine di scoraggiare le parti dal coltivare cause infondate.
La compensazione delle spese costituisce invece la regola nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 92 c.p.c., ovverosia nel caso in cui il processo si concluda con una conciliazione delle parti, a meno che le stesse parti non abbiano stabilito tra loro diversamente, precisando la diversa distribuzione delle spese all'interno del verbale di conciliazione.
E dunque, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/10/2018, n. 26918).
Alla luce dei suesposti principi, si ritiene, quindi, corretta la compensazione parziale delle spese relative al procedimento di primo grado nella misura disposta dal Giudice di prime cure, essendo stata accolta, seppure parzialmente, la domanda di parte attrice e risultando, quindi, in parte soccombente l'odierna appellante.
Sotto il profilo della quantificazione, occorre, inoltre, evidenziare che ai fini della liquidazione delle spese di lite, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, nel caso di specie, dalla somma pretesa con la domanda di risarcimento danni.
Sul piano normativo, l'art. 5 D.M. n. 140/2012 prevede che ai fini della liquidazione del compenso del difensore il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile;
tuttavia, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di risarcimento del danno, il valore della controversia è determinato dalla somma attribuita alla parte vincitrice e non dalla somma domandata.
Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata. La stessa giurisprudenza di
Cassazione ha evidenziato che nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata (Cassazione civile, sez. II,
24.03.2023, n. 8449).
Dunque, la determinazione delle spese legali relative al primo grado di giudizio deve essere compiuta sulla base del valore delle somme liquidate nella sentenza di primo grado. pagina 15 di 18 In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata nella parte relativa alla quantificazione delle spese. Più nel dettaglio, come spiegato poc'anzi, non sussistendo i presupposti per l'utilizzo dei parametri massimi nella quantificazione delle spese di lite, si ritiene necessario liquidare tali spese facendo applicazione dei parametri medi.
Deve, invece, essere confermata la sentenza impugnata relativamente alle percentuali con cui le spese del procedimento di ATP e del procedimento di primo grado sono state poste a carico delle parti, ovverosia 75%
a carico dei convenuti e compensazione per il restante 25%.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C.
I sigg.ri hanno dedotto che la condotta dell'odierna appellante integri gli estremi di cui all'art. CP_3
96, comma 3, c.p.c. avendo quest'ultima infondatamente riaffermato l'inesistenza del sinistro.
Invero, l'art. 96, comma 1, c.p.c. è preordinato alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, detta norma mira a salvaguardare (in funzione, per così dire, “general-preventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge 89/2001 (ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “special- preventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa (questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte).
Ciò chiarito, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto pagina 16 di 18 della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
In proposito, va ricordato che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass., Sez. II,
1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa
(Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del 22.02.2016; Cass. Civ.,
Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570)
pagina 17 di 18 Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il presente Tribunale che nessun elemento di prova sia stato offerto a riscontro di un eventuale abuso nell'attività difensiva svolta da parte appellante con conseguente rigetto della relativa domanda, non ravvisandosi nella proposizione del presente appello né mala fede né colpa da parte di Parte_1
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello con riferimento al secondo motivo di gravame e del difetto di motivazione da parte de Giudice di Pace in ordine alle ragioni del suo discostamento dalle conclusioni rese dal TU (primo motivo di gravame), ritiene il presente Tribunale che ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 642/2022, n. Parte_1
R.G. 1446/2019 relativamente al primo motivo di gravame e, per l'effetto, conferma sul punto la sentenza impugnata;
➢ Accoglie parzialmente il secondo motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 642/2022 n. R.G. 1446/2019, condanna la società la sig.ra e la Parte_1 Controparte_2 sig.ra al pagamento in solido, nella misura del 75%, delle spese di lite del Controparte_3 primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 2.090,00 per compensi oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge, ponendo solidalmente a carico di della sig.ra e del sig. Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese della TU svolta nel corso del primo grado di giudizio e del procedimento di ATP
[...] nella misura del 75%, compensandole per il resto;
➢ Rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata da parte convenuta;
➢ Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Rimini, 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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