Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1738/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Bagheria, VIA DIEGO D'AMICO 37, presso lo studio dell'Avv. RAFFAELE ADDAMO MASSIMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], CP_1
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA PIETRO D'ASARO N. 13, presso lo studio dell'Avv. SEVERINO ELIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del
25/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1414 del 4.2.2022 , passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come ribadito a verbale di udienza del 25/02/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 23 luglio 2011, da
, nata a [...] in data [...], e da Parte_1
nato a [...] in data [...], trascritto CP_1
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 64 , parte II, serie A, Vol.
2521, Uff. 6, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 1738/2024
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 18/03/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile