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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 142 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione mediante trattazione scritta, vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti GENTILI ANNA MARIA e CESARINI GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in APRILIA (LT), VIA DEI LAURI N. 52/B, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. SCIFONI ANNA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA ROMA 110
00049 VELLETRI, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui ha chiesto una modifica delle vigenti condizioni di Parte_1
Per_ visita della figlia , nata in data [...] dalla relazione more uxorio intercorsa con la resistente.
Il ricorrente ha richiamato il decreto di questo Tribunale del 17.11.2017 con cui sono stati Per_ regolamentati l'affido, la collocazione, le visite ed il mantenimento della minore ed il decreto di questo Tribunale del 26.10.2021 con cui si sono introdotte modifiche in punto visite.
Ha, quindi, dedotto che successivamente, per accordo delle parti, il padre poteva vedere la figlia con un regime più ampio rispetto a quello previsto, con tempi di permanenza della minore presso l'uno Per_ e l'altro genitore pressoché paritetici: “con cadenza quindicinale, infatti, trascorreva col padre i giorni dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con l'ingresso a scuola, mentre con la madre dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e col padre nuovamente dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina successivo, ove iniziava la seconda settimana che vedeva alternate le giornate padre-madre (lunedì/mercoledì mattina madre, mercoledì pomeriggio venerdì mattina padre e venerdì pomeriggio lunedì mattina madre)”.
Il ricorrente ha anche rappresentato che, essendo in pensione, “si è sempre reso disponibile ad Per_ accompagnare da scuola a casa e viceversa anche nei giorni di spettanza della madre”.
Sennonché il ricorrente si duole che, avendo richiesto alla convenuta di far ratificare al Tribunale le attuali condizioni di visita, da luglio 2024 la donna avrebbe preteso di ripristinare le condizioni del decreto del 26.10.2021, ben diverse da quelle attuate fino a quel momento, ingenerando disagio nella figlia.
A dire del ricorrente, la posizione assunta dalla convenuta troverebbe spiegazione nel timore della donna di perdere i benefici economici attualmente goduti.
Il Sig. ha rappresentato che fino ad oggi la madre ha percepito, per intero, l'assegno unico e Pt_1
per di più ha omesso di pagare la propria quota di spese straordinarie, lasciandole integralmente a carico del padre.
Il ricorrente ha, infine, dedotto che la signora tende ancora ad escludere il padre dalle Pt_2
decisioni riguardanti le esigenze di vita della figlia.
Muovendo da tali premesse, il Sig. ha chiesto: “voglia l'Ill.mo tribunale adito, disattesa ogni Pt_1
avversa istanza, deduzione ed eccezione,
- in accoglimento del presente ricorso, modificare le condizioni di regolamentazione di affido disposte con provvedimento del 22 ottobre 2021, all'esito del procedimento n. R.G. 3996/2020, nelle modalità di seguito indicate: Per_ A. manterrà il proprio domicilio preferenziale e la residenza anagrafica presso la madre, quest'ultima attualmente in Anzio (RM) in Via del Cerro n. 11; Per_ B. trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, ossia il signor preleverà la figlia il Pt_1
venerdì all'uscita di scuola e nei periodi di sospensione scolastica alle ore 18:00 presso l'abitazione della madre, per tenerla con sé tutta la domenica compresa, riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina;
C. I periodi di visita/frequentazione infrasettimanali da trascorrere con la figlia seguiranno l'assetto che negli ultimi due anni è stato attuato attraverso una pratica e concorde volontà di entrambi i Per_ genitori: con ritmo quindicinale, trascorrerà col padre i giorni dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con l'ingresso a scuola, mentre con la madre dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e di nuovo col padre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina successivo con
l'ingresso a scuola, ove inizierà la seconda settimana che vede alternate le giornate padre – madre
(lunedì – mercoledì mattina madre, mercoledì pomeriggio venerdì mattina padre e venerdì pomeriggio lunedì mattina madre);
trascorrerà, inoltre, con il padre, ad anni alterni, le festività pasquali, e questi si recherà a Per_2
prelevare la piccola presso l'abitazione della madre dal giorno precedente la festività pasquale
(sabato) sino al giorno successivo (Lunedì dell'Angelo); Per_ E. Per le festività natalizie, sempre ad anni alterni, il padre potrà stare con dal 23 dicembre al 28 dicembre, ovvero dalla mattina del 30 dicembre al 5 gennaio. Ad anni alterni la minore trascorrerà con i genitori la festività dell'Epifania dal 5 gennaio al 7 gennaio, con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 19.00 del giorno 7 o direttamente presso l'Istituto scolastico il mattino dell'8 gennaio. Per_ F. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni, da scegliere nel mese di luglio o agosto concordando e/o comunicando alla madre i tempi e le date entro il 30 giugno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno Per_ la figlia .
Col favore delle spese e competenze di giudizio”.
La resistente , costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e Parte_2
domande.
In primo luogo, ha negato la sussistenza di alcuna sopravvenienza idonea a giustificare la modifica ex adverso richiesta.
In secondo luogo, ha effettivamente ammesso che per un certo arco di tempo il regime di frequentazione fra padre e figlia è stato quello più ampio indicato da parte attrice, ma ha spiegato che si è trattato di un “breve e minimale periodo che ha visto la collaborazione della signora Pt_2
alle esigenze del ricorrente, in virtù della indisponibilità di tempo del medesimo per avvantaggiare il figlio affetto da disabilità. Da qui, tenuto conto anche dell'età infantile della minore, le parti hanno “ sperimentato” un regime diverso da quello statuito che nel corso del tempo, in virtù del Per_ consolidamento del rapporto fraterno di con la LL , non è stato possibile attuare per Per_3
volere della stessa minore che ha vissuto e subito quel regime come un distacco dalla sorella, dai suoi luoghi di vita e dalle sue abitudini”. Per_ In terzo luogo, la convenuta ha dedotto che la figlia aveva manifestato disagio per il regime oggetto di sperimentazione, ha sofferto il distacco dalla LL ed è prossima ad intraprendere il percorso di inserimento alla scuola secondaria di primo grado. A tale proposito, la resistente ha dedotto che a decorrere dal mese di settembre 2027, dovrà disporsi la revoca del pernotto Per_ infrasettimanale di presso il padre, con conseguente rimodulazione del regime delle visite nei termini che seguono: “Martedì e giovedì dalle 18 alle 21,30 Week end alternati dal venerdì ore 18 al lunedì mattina”.
In quarto luogo, ha negato di aver mai tenuto condotte ostative rispetto al libero esplicarsi del rapporto padre – figlia.
Infine, la Sig.ra ha chiarito di aver percepito integralmente l'assegno unico avendo le parti Pt_2
già concordato che la stessa avrebbe percepito per intero gli assegni familiari.
La resistente ha, quindi, chiesto: “voglia il Tribunale adito, contrariis reietis
1 dichiarare inammissibile la richiesta di modifica delle condizioni vigenti per assegna di giustificati motivi nuovi e / o sopravvenuti
2 rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto
3 confermare i provvedimenti vigenti tra le parti fino al completamento del percorso scolastico in essere
4 prevedere, dal mese di settembre dell'anno 2027 che la minore permarrà presso il padre il martedì e il giovedì con prelievo dalle ore 18 e riaccompagno alle ore 21,30 e a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì pomeriggio ore 18 e riaccompagno a scuola il lunedì mattina.
Con vittoria di spese e competenze di lite di cui si chiede liquidazione anche avuto riguardo al complessivo contegno avversario”.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
In occasione dell'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato: “mi riporto al ricorso;
escludo ogni possibilità di riconciliazione;
attualmente vedo mia figlia a week end alternati dal sabato alle 10.00 al lunedì mattina;
nei giorni infrasettimanali, due giorni, comprensivi di pernotto, dalle 17.00 alle 10.00 della mattina dopo”.
Parte resistente ha invece riferito: “mi riporto alla comparsa di costituzione e risposta;
confermo che la bambina frequenta il padre con le modalità indicate dal sig. non mi oppongo a che il padre Pt_1 veda la figlia a week end alternati a decorrere dal venerdì; mi oppongo ai pernotti infrasettimanali perché la bambina vuole stare con i fratelli e per dare a mia figlia maggiore continuità”.
La causa è stata istruita documentalmente, finché a seguito di trattazione scritta è stata rimessa in decisione.
Il Collegio osserva che, nel corso del giudizio, il Giudice rel. ha confermato il regime dele visite attualmente vigente, così come concordemente descritto dalle parti all'udienza del 2.7.2025 (si veda il relativo verbale d'udienza).
Detto regime va confermato anche in questa sede, per le seguenti ragioni maggiormente assorbenti.
Innanzitutto, perché il regime vigente appare già ampio tanto da essere pressoché paritetico, senza tuttavia ingenerare per la minore un'alternanza eccessivamente faticosa che a lungo andare potrebbe procurarle disagio, soprattutto con l'accrescersi dei suoi impegni non solo scolastici, ma anche extrascolastici.
Poi, perché trattandosi di un regime ampio, consente a pieno al padre ed alla figlia di coltivare il rapporto che li unisce e nello stesso tempo consente alla minore di godere del rapporto esistente con la LL presso la casa materna.
Infine, perché sono previsti anche i pernotti che sono funzionali a restituire al genitore non collocatario ed al figlio quella dimensione quotidiana della vita insieme che diversamente non avrebbero modo di godere. Per_ Sotto questo profilo, la richiesta della resistente di prevedere che a decorrere da quando la figlia frequenterà la scuola secondaria di primo grado nel 2027, i pernotti infrasettimanali presso il padre dovranno cessare, appare assolutamente immotivata. Per_ Ragionevolmente quando inizierà le scuole medie, se necessiterà di maggiori tempi da dedicare allo studio, il padre, come la madre, dovrà supportarla cogliendo le sue nuove esigenze.
D'altra parte, non è stato neppure allegato dalla convenuta che il padre non segua la figlia nelle attività di studio né che costringa la figlia ad osservare orari inadeguati che non le consentono di avere un sonno regolare.
Ciò che il Collegio non può fare a meno di rilevare è che fra le parti esiste una conflittualità elevata che rischia di esporre la figlia minore ad un serio pregiudizio e che, se dovesse persistere, ben potrà comportare in eventuali successivi giudizi l'applicazione di misure più incisive in punto esercizio della responsabilità genitoriale.
La conferma del regime attualmente vigente determina la soccombenza reciproca delle parti, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale della resistente;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 142 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione mediante trattazione scritta, vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti GENTILI ANNA MARIA e CESARINI GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in APRILIA (LT), VIA DEI LAURI N. 52/B, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. SCIFONI ANNA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA ROMA 110
00049 VELLETRI, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui ha chiesto una modifica delle vigenti condizioni di Parte_1
Per_ visita della figlia , nata in data [...] dalla relazione more uxorio intercorsa con la resistente.
Il ricorrente ha richiamato il decreto di questo Tribunale del 17.11.2017 con cui sono stati Per_ regolamentati l'affido, la collocazione, le visite ed il mantenimento della minore ed il decreto di questo Tribunale del 26.10.2021 con cui si sono introdotte modifiche in punto visite.
Ha, quindi, dedotto che successivamente, per accordo delle parti, il padre poteva vedere la figlia con un regime più ampio rispetto a quello previsto, con tempi di permanenza della minore presso l'uno Per_ e l'altro genitore pressoché paritetici: “con cadenza quindicinale, infatti, trascorreva col padre i giorni dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con l'ingresso a scuola, mentre con la madre dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e col padre nuovamente dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina successivo, ove iniziava la seconda settimana che vedeva alternate le giornate padre-madre (lunedì/mercoledì mattina madre, mercoledì pomeriggio venerdì mattina padre e venerdì pomeriggio lunedì mattina madre)”.
Il ricorrente ha anche rappresentato che, essendo in pensione, “si è sempre reso disponibile ad Per_ accompagnare da scuola a casa e viceversa anche nei giorni di spettanza della madre”.
Sennonché il ricorrente si duole che, avendo richiesto alla convenuta di far ratificare al Tribunale le attuali condizioni di visita, da luglio 2024 la donna avrebbe preteso di ripristinare le condizioni del decreto del 26.10.2021, ben diverse da quelle attuate fino a quel momento, ingenerando disagio nella figlia.
A dire del ricorrente, la posizione assunta dalla convenuta troverebbe spiegazione nel timore della donna di perdere i benefici economici attualmente goduti.
Il Sig. ha rappresentato che fino ad oggi la madre ha percepito, per intero, l'assegno unico e Pt_1
per di più ha omesso di pagare la propria quota di spese straordinarie, lasciandole integralmente a carico del padre.
Il ricorrente ha, infine, dedotto che la signora tende ancora ad escludere il padre dalle Pt_2
decisioni riguardanti le esigenze di vita della figlia.
Muovendo da tali premesse, il Sig. ha chiesto: “voglia l'Ill.mo tribunale adito, disattesa ogni Pt_1
avversa istanza, deduzione ed eccezione,
- in accoglimento del presente ricorso, modificare le condizioni di regolamentazione di affido disposte con provvedimento del 22 ottobre 2021, all'esito del procedimento n. R.G. 3996/2020, nelle modalità di seguito indicate: Per_ A. manterrà il proprio domicilio preferenziale e la residenza anagrafica presso la madre, quest'ultima attualmente in Anzio (RM) in Via del Cerro n. 11; Per_ B. trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, ossia il signor preleverà la figlia il Pt_1
venerdì all'uscita di scuola e nei periodi di sospensione scolastica alle ore 18:00 presso l'abitazione della madre, per tenerla con sé tutta la domenica compresa, riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina;
C. I periodi di visita/frequentazione infrasettimanali da trascorrere con la figlia seguiranno l'assetto che negli ultimi due anni è stato attuato attraverso una pratica e concorde volontà di entrambi i Per_ genitori: con ritmo quindicinale, trascorrerà col padre i giorni dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con l'ingresso a scuola, mentre con la madre dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e di nuovo col padre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina successivo con
l'ingresso a scuola, ove inizierà la seconda settimana che vede alternate le giornate padre – madre
(lunedì – mercoledì mattina madre, mercoledì pomeriggio venerdì mattina padre e venerdì pomeriggio lunedì mattina madre);
trascorrerà, inoltre, con il padre, ad anni alterni, le festività pasquali, e questi si recherà a Per_2
prelevare la piccola presso l'abitazione della madre dal giorno precedente la festività pasquale
(sabato) sino al giorno successivo (Lunedì dell'Angelo); Per_ E. Per le festività natalizie, sempre ad anni alterni, il padre potrà stare con dal 23 dicembre al 28 dicembre, ovvero dalla mattina del 30 dicembre al 5 gennaio. Ad anni alterni la minore trascorrerà con i genitori la festività dell'Epifania dal 5 gennaio al 7 gennaio, con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 19.00 del giorno 7 o direttamente presso l'Istituto scolastico il mattino dell'8 gennaio. Per_ F. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni, da scegliere nel mese di luglio o agosto concordando e/o comunicando alla madre i tempi e le date entro il 30 giugno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno Per_ la figlia .
Col favore delle spese e competenze di giudizio”.
La resistente , costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e Parte_2
domande.
In primo luogo, ha negato la sussistenza di alcuna sopravvenienza idonea a giustificare la modifica ex adverso richiesta.
In secondo luogo, ha effettivamente ammesso che per un certo arco di tempo il regime di frequentazione fra padre e figlia è stato quello più ampio indicato da parte attrice, ma ha spiegato che si è trattato di un “breve e minimale periodo che ha visto la collaborazione della signora Pt_2
alle esigenze del ricorrente, in virtù della indisponibilità di tempo del medesimo per avvantaggiare il figlio affetto da disabilità. Da qui, tenuto conto anche dell'età infantile della minore, le parti hanno “ sperimentato” un regime diverso da quello statuito che nel corso del tempo, in virtù del Per_ consolidamento del rapporto fraterno di con la LL , non è stato possibile attuare per Per_3
volere della stessa minore che ha vissuto e subito quel regime come un distacco dalla sorella, dai suoi luoghi di vita e dalle sue abitudini”. Per_ In terzo luogo, la convenuta ha dedotto che la figlia aveva manifestato disagio per il regime oggetto di sperimentazione, ha sofferto il distacco dalla LL ed è prossima ad intraprendere il percorso di inserimento alla scuola secondaria di primo grado. A tale proposito, la resistente ha dedotto che a decorrere dal mese di settembre 2027, dovrà disporsi la revoca del pernotto Per_ infrasettimanale di presso il padre, con conseguente rimodulazione del regime delle visite nei termini che seguono: “Martedì e giovedì dalle 18 alle 21,30 Week end alternati dal venerdì ore 18 al lunedì mattina”.
In quarto luogo, ha negato di aver mai tenuto condotte ostative rispetto al libero esplicarsi del rapporto padre – figlia.
Infine, la Sig.ra ha chiarito di aver percepito integralmente l'assegno unico avendo le parti Pt_2
già concordato che la stessa avrebbe percepito per intero gli assegni familiari.
La resistente ha, quindi, chiesto: “voglia il Tribunale adito, contrariis reietis
1 dichiarare inammissibile la richiesta di modifica delle condizioni vigenti per assegna di giustificati motivi nuovi e / o sopravvenuti
2 rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto
3 confermare i provvedimenti vigenti tra le parti fino al completamento del percorso scolastico in essere
4 prevedere, dal mese di settembre dell'anno 2027 che la minore permarrà presso il padre il martedì e il giovedì con prelievo dalle ore 18 e riaccompagno alle ore 21,30 e a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì pomeriggio ore 18 e riaccompagno a scuola il lunedì mattina.
Con vittoria di spese e competenze di lite di cui si chiede liquidazione anche avuto riguardo al complessivo contegno avversario”.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
In occasione dell'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato: “mi riporto al ricorso;
escludo ogni possibilità di riconciliazione;
attualmente vedo mia figlia a week end alternati dal sabato alle 10.00 al lunedì mattina;
nei giorni infrasettimanali, due giorni, comprensivi di pernotto, dalle 17.00 alle 10.00 della mattina dopo”.
Parte resistente ha invece riferito: “mi riporto alla comparsa di costituzione e risposta;
confermo che la bambina frequenta il padre con le modalità indicate dal sig. non mi oppongo a che il padre Pt_1 veda la figlia a week end alternati a decorrere dal venerdì; mi oppongo ai pernotti infrasettimanali perché la bambina vuole stare con i fratelli e per dare a mia figlia maggiore continuità”.
La causa è stata istruita documentalmente, finché a seguito di trattazione scritta è stata rimessa in decisione.
Il Collegio osserva che, nel corso del giudizio, il Giudice rel. ha confermato il regime dele visite attualmente vigente, così come concordemente descritto dalle parti all'udienza del 2.7.2025 (si veda il relativo verbale d'udienza).
Detto regime va confermato anche in questa sede, per le seguenti ragioni maggiormente assorbenti.
Innanzitutto, perché il regime vigente appare già ampio tanto da essere pressoché paritetico, senza tuttavia ingenerare per la minore un'alternanza eccessivamente faticosa che a lungo andare potrebbe procurarle disagio, soprattutto con l'accrescersi dei suoi impegni non solo scolastici, ma anche extrascolastici.
Poi, perché trattandosi di un regime ampio, consente a pieno al padre ed alla figlia di coltivare il rapporto che li unisce e nello stesso tempo consente alla minore di godere del rapporto esistente con la LL presso la casa materna.
Infine, perché sono previsti anche i pernotti che sono funzionali a restituire al genitore non collocatario ed al figlio quella dimensione quotidiana della vita insieme che diversamente non avrebbero modo di godere. Per_ Sotto questo profilo, la richiesta della resistente di prevedere che a decorrere da quando la figlia frequenterà la scuola secondaria di primo grado nel 2027, i pernotti infrasettimanali presso il padre dovranno cessare, appare assolutamente immotivata. Per_ Ragionevolmente quando inizierà le scuole medie, se necessiterà di maggiori tempi da dedicare allo studio, il padre, come la madre, dovrà supportarla cogliendo le sue nuove esigenze.
D'altra parte, non è stato neppure allegato dalla convenuta che il padre non segua la figlia nelle attività di studio né che costringa la figlia ad osservare orari inadeguati che non le consentono di avere un sonno regolare.
Ciò che il Collegio non può fare a meno di rilevare è che fra le parti esiste una conflittualità elevata che rischia di esporre la figlia minore ad un serio pregiudizio e che, se dovesse persistere, ben potrà comportare in eventuali successivi giudizi l'applicazione di misure più incisive in punto esercizio della responsabilità genitoriale.
La conferma del regime attualmente vigente determina la soccombenza reciproca delle parti, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale della resistente;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera