Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9948
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità per difetto o illiceità della causa e assenza di meritevolezza

    La domanda è infondata in quanto la società finanziata ha richiesto il finanziamento, pertanto l'accoglimento della sua richiesta non può trasformarsi in un pregiudizio. L'obbligo di restituire le somme erogate è intrinseco alla natura del finanziamento. La presunta non corretta valutazione delle condizioni economiche della debitrice potrebbe al più prospettare una responsabilità verso terzi coobbligati, ma non verso la mutuataria stessa.

  • Rigettato
    Restituzione rate corrisposte e somme illegittimamente addebitate/riscosse

    La domanda è infondata in quanto la nullità del contratto è stata respinta.

  • Rigettato
    Irripetibilità somma capitale mutuata ai sensi dell'art. 2035 c.c.

    La domanda è infondata in quanto la nullità del contratto è stata respinta.

  • Rigettato
    Responsabilità precontrattuale per erogazione finanziamento in carenza di adeguata verifica

    La domanda è infondata in quanto la nullità del contratto è stata respinta e la società attrice ha richiesto il finanziamento.

  • Rigettato
    Invalidità e illegittimità della commissione una tantum per indeterminatezza e assenza di causa

    La commissione di istruttoria è perfettamente e compiutamente pattuita e specificata nell'importo. Rientra nella libera disponibilità delle parti pattuire il rimborso di spese e costi, senza che sia necessaria l'esplicitazione dei contenuti della commissione.

  • Rigettato
    Arricchimento ingiustificato delle convenute per commissione una tantum

    La domanda è infondata in quanto la commissione è stata ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Ricalcolo effettivo costo globale finanziamento e interessi secondo saggio legale o tasso BOT

    La contestazione relativa all'usura è rimasta generica. La commissione di istruttoria è stata considerata ai fini del TEG. Nessuna diversa obiezione è stata sollevata da parte attrice. Non è stata fornita prova del TEG contrattuale o di quello che avrebbe dovuto essere considerato. Nessun accertamento peritale è stato disposto in quanto la consulenza avrebbe assunto connotati esplorativi.

  • Rigettato
    Illegittimità sistema di ammortamento alla francese e conseguente nullità interessi

    Il sistema di ammortamento alla francese non nasconde una prassi anatocistica illegittima. Gli interessi sono calcolati sulla quota capitale decrescente, escludendo la capitalizzazione composta. La mancata esplicitazione del regime a interessi composti non comporta indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite né nullità del contratto.

  • Rigettato
    Errata indicazione del TA/ISC e nullità degli interessi

    Nella fattispecie rileva l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) e non il Tasso Annuo Effettivo Globale (TA). In caso di ISC contrattuale errato, non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, poiché tale norma si riferisce al TA e non all'ISC. Non sussiste nemmeno un'ipotesi di nullità ai sensi del comma 6 dell'art. 117 TUB, poiché tale vizio riguarda tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, e nulla è stato allegato in merito ai fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB. L'eventuale danno derivante da un ISC errato potrebbe comportare un risarcimento, ma nessuna domanda risarcitoria è stata svolta.

  • Rigettato
    Grave inadempimento contrattuale per violazione obblighi di trasparenza

    La domanda è infondata in quanto l'errata indicazione dell'ISC non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo richiesto e nessuna domanda risarcitoria è stata formulata.

  • Rigettato
    Ricalcolo piano di rimborso e saldo finale, con restituzione somme illegittimamente addebitate

    La domanda è infondata in quanto le domande relative alla nullità del contratto e all'errata applicazione degli interessi sono state respinte.

  • Rigettato
    Disapplicazione clausole illegittime ed eliminazione addebiti illegittimi

    La domanda è infondata in quanto le clausole non sono state ritenute illegittime.

  • Rigettato
    Insussistenza, risoluzione o inefficacia obblighi di garanzia ex art. 1956 c.c.

    La domanda è infondata. I garanti erano soci e amministratori della società finanziata, quindi a conoscenza delle condizioni economiche. Le garanzie prestate erano specifiche per il credito in oggetto e nessun ulteriore credito è stato concesso successivamente. Non risultano inadempimenti della debitrice principale.

  • Rigettato
    Responsabilità delle convenute ex artt. 1337, 1375, 2043 c.c.

    La domanda è infondata in quanto le condotte contestate non hanno fondamento.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

    La domanda riconvenzionale è stata respinta in quanto le domande attoree sono state rigettate nel merito e non vi sono elementi per ritenere la lite temeraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9948
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9948
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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