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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1226/2025 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Toniolo Parte_1
6, presso lo studio dell'Avv. Daniela De Salvatore e Francesco Elia che lo rappresentano e difendono in virtù di separata procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Anna Tufo;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei dell'indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'articolo 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal mese di novembre 2023;
- che l'odierna parte ricorrente aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non erogati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e produceva nota CP_2
attestante l'intervenuta liquidazione, in data 21/2/2025, della prestazione oggetto del presente giudizio, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti.
Poiché parte resistente ha liquidato quanto spettante al ricorrente solo dopo l'instaurazione del presente giudizio le spese di lite vanno poste a carico dell CP_2
secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte CP_2
che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1226/2025 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Toniolo Parte_1
6, presso lo studio dell'Avv. Daniela De Salvatore e Francesco Elia che lo rappresentano e difendono in virtù di separata procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Anna Tufo;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei dell'indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'articolo 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal mese di novembre 2023;
- che l'odierna parte ricorrente aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non erogati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e produceva nota CP_2
attestante l'intervenuta liquidazione, in data 21/2/2025, della prestazione oggetto del presente giudizio, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti.
Poiché parte resistente ha liquidato quanto spettante al ricorrente solo dopo l'instaurazione del presente giudizio le spese di lite vanno poste a carico dell CP_2
secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte CP_2
che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti