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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2024, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 463/2023 promossa da:
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Arlotti del Foro di Reggio Emilia
RICORRENTE
contro
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 protempore rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce alla presente,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Carrara del Foro di Reggio Emilia
e contro
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Giroldi
RESISTENTI
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato- inquadramento- differenze retributve
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa fissazione della data dell'udienza di discussione e notifica a cura del ricorrente del presente pagina 1 di 8 ricorso e dell'emanando decreto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge anche in ordine alla illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto intercorsi tra le parti, nonché alla natura dissimulatoria della nomina solo formale a consigliere del Cda della resistente, accertare e dichiarare la instaurazione a far tempo dal maggio 2000 (o da quella data che risulterà di giustizia) di un rapporto a tempo indeterminato tra il Sig. e Parte_1 la società , con sede legale in Casalgrande (RE), Via Cà del Miele n. Controparte_1
8/M, Codice Fiscale , con inquadramento al 1° livello del CCNL P.IVA_1
CommercioConfcommercio (o diverso livello e/o CCNL applicato che dovessero risultare di giustizia), con contratto di lavoro full-time e svolgimento delle ore di straordinario ordinarie e festive risultanti dall'orario indicato in narrativa, e per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1 sede legale in Casalgrande (RE), Via Cà del Miele n. 8/M, Codice Fiscale
, a corrispondere al Sig. l'importo complessivo di € P.IVA_1 Parte_1
211.344,66 a titolo di differenze retributive - con la conseguente regolarizzazione contributiva da corrispondere ad - oltre ad € 44.520,99 a titolo di TFR, importi da CP_2 maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste mensili fino al saldo effettivo, o, in ogni caso, quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria.”
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con distrazione degli stessi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Per “Voglia l'Ill.mo giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta Controparte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via principale: accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda giudiziale avanzata da parte ricorrente e per l'effetto respingere e rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. .in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, rideterminare il quantum debeatur nella minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.”
Per l' : “In caso di riconoscimento in sede giudiziaria delle rivendicate differenze CP_2 retributive condannare nell'ambito della prescrizione quinquennale, al versamento a favore dell' dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge oltre le CP_2 somme aggiuntive previste dall'art. 116, comma 8, lettera b, della legge n.388/2000.”
pagina 2 di 8
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio e l' per fare accertare Parte_1 Controparte_1 CP_2
e dichiarare l' instaurazione, dal maggio del 2000, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta, con inquadramento al 1° livello del CCNL
Commercio-Confcommercio, full-time e per ottenere la condanna della società al pagamento dell'importo di € 211.344,66 a titolo di differenze retributive con regolarizzazione contributiva oltre ad € 44.520,99 a titolo di tfr.
Si è tardivamente costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
Si è costituito anche l' che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra CP_2 trascritte.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'assunzione dei testi del ricorrente ( stante la decadenza della società resistente tardivamente costituitasi), la causa viene decisa all'esito della discussione.
2.Il ricorso è fondato.
3.Il ricorrente allega che :
-ha lavorato dal maggio 2000 senza contratto presso la sala giochi Planet Game di
Castellarano gestita dalla società unitamente a;
Controparte_1 Persona_1
-nel periodo 7/4/2003-31/12/2007 sono stati sottoscritti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (doc. 3) nel quale l'attività da svolgere è descritta come “gestione della sala giochi Planet Game” e il contratto di lavoro a progetto (doc. 4) per “gestione, per il biennio 2006/2007, della sala giochi Planet
Game di Castellano (RE). Il collaboratore dovrà altresì curare e promuovere l'uso delle nuove macchina ex L. 289/2003 all'interno della sala giochi provvedendo, ad esempio, ad addestrare, quando necessario, i clienti ed evitando che vengano utilizzate da minori”.
- dal 1/1/2008 al 13/2/2009 era in essere il contratto di lavoro subordinato con mansione di “addetto agli uffici interni di cassa”; era indicato un orario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivo e che la retribuzione percepita non ammontava a quella indicata nelle buste ma seguitava ad essere quella che veniva corrisposta anche in precedenze ed era commisurata all'orario effettivo svolto.
- dal 26/1/2009 il ricorrente veniva nominato consigliere della società CP_1
pagina 3 di 8 Con
senza rivestire mai alcun effettivo ruolo sociale, ma solo per dare una parvenza di legittimità alla costante presenza all'interno della sala giochi e questo perché alla società sarebbe costato troppo regolarizzare il ricorrente e che svolgeva la Per_1 medesima attività;
-nell'ottobre 2015 la sala giochi Planet Game veniva ceduta ad una gestione cinese, con accordo che veniva formalizzato ad a prile 2016 (doc. 7); la società resistente chiedeva al ricorrente di proseguire a lavorare presso la sala giochi per quel periodo
(Ottobre 2015/Aprile 2016);
-terminato tale periodo veniva incaricato di occuparsi, senza essere Pt_1 regolarizzato, come manutentore delle macchine per il gioco che la società resistente gestiva in una trentina di bar;
-il 3/04/2017 ricorrente veniva assunto da con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato (doc. 8 ric ), qualifica di operaio e mansioni di manutentore inquadrato al 4 livello del C.C.N.L. Meccanica Artigiana ( doc 8 ric);
-il rapporto di lavoro cessava il 27/6/2020 a seguito di dimissioni volontarie per giusta causa.
La società ha contestato abbia iniziato a lavorare nel maggio del 2000 Pt_1 esponendo: “Il Sig. iniziava a prestare la propria attività lavorativa con Pt_1 contratto co.co.co. data 02.04.2004 e scadenza al 30.04.2005, successivamente rinnovato il 20.04.2005 sino al 30.04.2006. successivamente il contratto co.co.co. veniva sostituito da un contratto di lavoro a progetto a far data dal 01.05.2006 sino al
31.12.2007 e dal 01.01.2008 con contratto di assunzione regolare a tempo determinato e in ultimo trasformato in contratto a tempo indeterminato dal
15.01.2009.”
La convenuta non ha prodotto documentazione relativa al rapporto intercorso il ricorrente e il legale rappresentante non ha reso l'interrogatorio sui capitoli di prova articolati dal ricorrente.
4. I testi , clienti della sala giochi e Testimone_1 Tes_2 Controparte_3 addetta alla pulizie hanno riferito che :
- fin dal 2000 lavorava nella sala giochi Planet Game;
Parte_1
- e gestivano la sala giochi e che si alternavano al lavoro;
Pt_1 Per_1
-la sala giochi era aperta al pubblico dalle ore 12 alla ore 24 dal lunedì al sabato e pagina 4 di 8 dalle 14 alle 24 la domenica e nei giorno festivi;
arrivava prima dell'apertura e si tratteneva dopo la chiusura per tutte le Parte_1 attività necessarie;
- il lunedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si teneva una riunione presso la sala giochi alla presenza di e del socio quando la sala Pt_1 Per_1 Persona_2 giochi era chiusa al pubblico.
( fratello di ha specificato che il lunedì era il giorno dei Tes_2 Per_1 conteggi e che per contare i soldi veniva utilizzato uno dei due tavoli da biliardo e che quando ero presente il lunedì vedeva le mazzette da contare e quelle già contate e li sentiva parlare dei conteggi della sala;
vedeva che c'era un foglio dei conteggi interno alla sala e un raccoglitore con dei fogli che teneva il vedeva altresì che Per_2 loro tre discutevano in merito alla gestione della sala nonché del ripristino tecnico delle macchine guaste;
dava disposizioni in merito a conteggi, fondo cassa e Per_2 anche sostituzione delle macchine;
lavorava tre giorni alla settimana , quattro giorni e si alternavano Per_1 Pt_1 le domeniche;
.
- l'unico giorno di chiusura della sala giochi era il 15 agosto.
Alla domanda “ Vero che le mansioni svolte dal Sig. erano le seguenti: Pt_1 apertura e chiusura della sala giochi;
responsabilità della cassa;
vendita dei gettoni;
cambiare la moneta ai clienti;
tenere i rapporti con i clienti anche al fine di fidelizzarli;
gestione del biliardino, del biliardo e dei giochi a premio;
segnalazione dei guasti le per riparazioni;
tenere i rapporti con fornitori;
contattare elettricisti ed idraulici in caso di necessità; partecipazione alle riunioni del centro commerciale per conto della datrice di lavoro;
controllare i conti e riporre ogni sera gli incassi in cassaforte all'interno della sala giochi;
gestione della sicurezza e degli allarmi con reperibilità in caso di attivazione di questi ultimi (i cellulari che venivano contattati erano quelli dei sigg.ri
e organizzare eventi come tornei di biliardo e di biliardino?”, i testi Pt_1 Per_1 hanno confermato le descritte mansioni con poche eccezioni.
ha dichiarato di non sapere se teneva il rapporto con i Testimone_1 Pt_1 fornitori di cui nulla e che solitamente alle riunioni condominiali del centro commerciale andava Per_1
Il teste ha dichiarato: “Sì è vero;
confermo che svolgeva le Tes_2 Pt_1
pagina 5 di 8 attività indicate in capitolo ad eccezione di segnalare i guasti delle riparazioni, tenere i rapporti con i fornitori e contattare elettricisti ed idraulici di cui nulla so mentre alle riunioni del centro commerciale partecipava mio fratello. Sono a conoscenza diretta delle attività, che ho confermato svolte da in quanto lo vedevo e mi Pt_1 capitava di andare a trovarlo anche quando faceva la chiusura della sala giochi”.
La teste ha dichiarato: “Sì è vero che svolgeva le attività indicate in CP_3 Pt_1 capitolo, ad eccezione di tenere i rapporti con i fornitori e partecipare alle riunioni del centro commerciale di cui nulla so. La sera mi capitava di essere con in Per_1 birreria, vicino al centro commerciale, e di aspettare che chiudesse la sala Pt_1 giochi per raggiungerci”.
È stato sentito anche il teste il quel ha esposto fatti coerenti con la Testimone_3 versione fornita dagli altri testimoni.
Se le sue dichiarazione, quanto alla attendibilità, devono esser valutate con particolare attenzione dal momento che egli ha promosso un' analoga causa ( n.
464/2023) contro la la ricostruzione dei fatti contenuta nella Controparte_1 sentenza del 30/10/2024 di questo Tribunale (depositata da parte ricorrente) costituisce una conferma alla veridicità della narrazione proveniente dal teste il quale, unitamente a ha lavorato per lunghi anni alle dipendenze Per_1 Pt_1 della nella sala giochi Planet Game. Controparte_1
Il teste oltre a riferire dell'organizzazione del lavoro già risultante dalle altre Per_1 testimonianze- ha dichiarato che veniva pagato settimanalmente in contanti Pt_1
e anche lui veniva pagato allo stesso modo;
avevano entrambi facoltà di prelevare anticipatamente i soldi dalla cassa per il loro pagamento settimanale e il lunedì alla voce stipendi rendicontavano quanto avevano prelevato;
inizialmente avevano pattuito verbalmente con un compenso mensile, e sin da subito eran stati ti Per_2 pagati settimanalmente;
nell'ultimo periodo lui prendeva un compenso di circa €
330,00 settimanali mentre di circa € 440,00/450,00 ma variava un po' a Pt_1 seconda che la domenica fosse ricompresa nella settimana oppure no.
5. È quindi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_1
[...]
La non ha fornito elemento probatori per contrastare la ricostruzione Controparte_1 dei fatti offerta dal ricorrente.
pagina 6 di 8 La mancata presentazione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio ammesso, ai sensi dell'art 232 cpc, va interpretata come ammissione delle circostanze articolate dal lavoratore.
Pur avendo il ricorrente nel corso degli anni svolto al medesima attività, il datore di lavoro ha fatto ricorso a diverse forme contrattuali- come il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoro a progetto.
Tuttavia - trattandosi di attività svolta nei locali della società, seguendo le direttive del socio con un orario di lavoro e il pagamento di una retribuzione fissa, in Per_2 mancanza di autonomia organizzativa e di un vero progetto - è indubitabile che quello della subordinazione sia il paradigma nel quale deve essere inquadrato il rapporto.
La società non ha neppure fornito elementi per contrastare l'allegazione del ricorrente di una sua nomina solo formale a consigliere di amministrazione.
6. In relazione alle mansioni svolte e richiamata la motivazione della sentenza emessa nella causa n. 464/2023 di questo Tribunale, va riconosciuto a Parte_1
l'inquadramento al 1° livello del CCNL Commercio Confcommercio (doc. 12)
[...] secondo il quale : “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere
d'iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,
e cioè: 1 ) […] 2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”.
Come emerso dall'istruttoria, il socio era saltuariamente presente nella sala Per_2 giochi, mentre ( e si occupava dell'apertura, chiusura, della Pt_1 Per_1 conduzione dell'attività e di tutti gli aspetti organizzativi già sopra menzionati , fra cui anche la gestione degli incassi.
7. Il ricorrente ha depositato il conteggi delle differenze retributive tra quanto dovuto secondo l'applicazione del corretto inquadramento previsto dal CCNL di settore e quanto percepito in costanza di rapporto ( doc 13).
Il credito ammonta ad € 255.865,65, di cui € 44.520,99 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il calcolo è stato effettuato sulla base del predetto inquadramento con orario di pagina 7 di 8 lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali. Gli importi ricevuti in contanti mensilmente sono stati lordizzati con la quota contributiva a carico del dipendente e con una aliquota fiscale del 23%.
Controparte non ha contestato i conteggi.
8.Il lavoratore ha altresì diritto alla regolarizzazione contributiva nel limite della prescrizione quinquennale.
9.Le spese, come liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1)Accerta e dichiara l'instaurazione, dal maggio 2000, di un rapporto a tempo indeterminato tra e la società con inquadramento al Parte_1 Controparte_1
1° livello del CCNL Commercio Confcommercio, con contratto di lavoro full-time .
2)Condanna la società a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 211.344,66 e di € 44.520,99 per tfr, a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo
3) Condanna alla regolarizzazione contributiva nei limiti della Controparte_1 prescrizione quinquennale
4) Condanna a rimborsare al ricorrente con distrazione a favore del Controparte_1 procuratore antistatario Avv Francesco Arlotti € 379,50 pere esborsi e € 7.000 per spese oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
5) Condanna a rimborsare all' le spese di causa che liquida in Parte_2 CP_2 euro 4.800 e spese generali del 15%.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 10/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 463/2023 promossa da:
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Arlotti del Foro di Reggio Emilia
RICORRENTE
contro
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 protempore rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce alla presente,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Carrara del Foro di Reggio Emilia
e contro
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Giroldi
RESISTENTI
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato- inquadramento- differenze retributve
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa fissazione della data dell'udienza di discussione e notifica a cura del ricorrente del presente pagina 1 di 8 ricorso e dell'emanando decreto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge anche in ordine alla illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto intercorsi tra le parti, nonché alla natura dissimulatoria della nomina solo formale a consigliere del Cda della resistente, accertare e dichiarare la instaurazione a far tempo dal maggio 2000 (o da quella data che risulterà di giustizia) di un rapporto a tempo indeterminato tra il Sig. e Parte_1 la società , con sede legale in Casalgrande (RE), Via Cà del Miele n. Controparte_1
8/M, Codice Fiscale , con inquadramento al 1° livello del CCNL P.IVA_1
CommercioConfcommercio (o diverso livello e/o CCNL applicato che dovessero risultare di giustizia), con contratto di lavoro full-time e svolgimento delle ore di straordinario ordinarie e festive risultanti dall'orario indicato in narrativa, e per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1 sede legale in Casalgrande (RE), Via Cà del Miele n. 8/M, Codice Fiscale
, a corrispondere al Sig. l'importo complessivo di € P.IVA_1 Parte_1
211.344,66 a titolo di differenze retributive - con la conseguente regolarizzazione contributiva da corrispondere ad - oltre ad € 44.520,99 a titolo di TFR, importi da CP_2 maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste mensili fino al saldo effettivo, o, in ogni caso, quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria.”
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con distrazione degli stessi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Per “Voglia l'Ill.mo giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta Controparte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via principale: accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda giudiziale avanzata da parte ricorrente e per l'effetto respingere e rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. .in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, rideterminare il quantum debeatur nella minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.”
Per l' : “In caso di riconoscimento in sede giudiziaria delle rivendicate differenze CP_2 retributive condannare nell'ambito della prescrizione quinquennale, al versamento a favore dell' dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge oltre le CP_2 somme aggiuntive previste dall'art. 116, comma 8, lettera b, della legge n.388/2000.”
pagina 2 di 8
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio e l' per fare accertare Parte_1 Controparte_1 CP_2
e dichiarare l' instaurazione, dal maggio del 2000, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta, con inquadramento al 1° livello del CCNL
Commercio-Confcommercio, full-time e per ottenere la condanna della società al pagamento dell'importo di € 211.344,66 a titolo di differenze retributive con regolarizzazione contributiva oltre ad € 44.520,99 a titolo di tfr.
Si è tardivamente costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
Si è costituito anche l' che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra CP_2 trascritte.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'assunzione dei testi del ricorrente ( stante la decadenza della società resistente tardivamente costituitasi), la causa viene decisa all'esito della discussione.
2.Il ricorso è fondato.
3.Il ricorrente allega che :
-ha lavorato dal maggio 2000 senza contratto presso la sala giochi Planet Game di
Castellarano gestita dalla società unitamente a;
Controparte_1 Persona_1
-nel periodo 7/4/2003-31/12/2007 sono stati sottoscritti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (doc. 3) nel quale l'attività da svolgere è descritta come “gestione della sala giochi Planet Game” e il contratto di lavoro a progetto (doc. 4) per “gestione, per il biennio 2006/2007, della sala giochi Planet
Game di Castellano (RE). Il collaboratore dovrà altresì curare e promuovere l'uso delle nuove macchina ex L. 289/2003 all'interno della sala giochi provvedendo, ad esempio, ad addestrare, quando necessario, i clienti ed evitando che vengano utilizzate da minori”.
- dal 1/1/2008 al 13/2/2009 era in essere il contratto di lavoro subordinato con mansione di “addetto agli uffici interni di cassa”; era indicato un orario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivo e che la retribuzione percepita non ammontava a quella indicata nelle buste ma seguitava ad essere quella che veniva corrisposta anche in precedenze ed era commisurata all'orario effettivo svolto.
- dal 26/1/2009 il ricorrente veniva nominato consigliere della società CP_1
pagina 3 di 8 Con
senza rivestire mai alcun effettivo ruolo sociale, ma solo per dare una parvenza di legittimità alla costante presenza all'interno della sala giochi e questo perché alla società sarebbe costato troppo regolarizzare il ricorrente e che svolgeva la Per_1 medesima attività;
-nell'ottobre 2015 la sala giochi Planet Game veniva ceduta ad una gestione cinese, con accordo che veniva formalizzato ad a prile 2016 (doc. 7); la società resistente chiedeva al ricorrente di proseguire a lavorare presso la sala giochi per quel periodo
(Ottobre 2015/Aprile 2016);
-terminato tale periodo veniva incaricato di occuparsi, senza essere Pt_1 regolarizzato, come manutentore delle macchine per il gioco che la società resistente gestiva in una trentina di bar;
-il 3/04/2017 ricorrente veniva assunto da con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato (doc. 8 ric ), qualifica di operaio e mansioni di manutentore inquadrato al 4 livello del C.C.N.L. Meccanica Artigiana ( doc 8 ric);
-il rapporto di lavoro cessava il 27/6/2020 a seguito di dimissioni volontarie per giusta causa.
La società ha contestato abbia iniziato a lavorare nel maggio del 2000 Pt_1 esponendo: “Il Sig. iniziava a prestare la propria attività lavorativa con Pt_1 contratto co.co.co. data 02.04.2004 e scadenza al 30.04.2005, successivamente rinnovato il 20.04.2005 sino al 30.04.2006. successivamente il contratto co.co.co. veniva sostituito da un contratto di lavoro a progetto a far data dal 01.05.2006 sino al
31.12.2007 e dal 01.01.2008 con contratto di assunzione regolare a tempo determinato e in ultimo trasformato in contratto a tempo indeterminato dal
15.01.2009.”
La convenuta non ha prodotto documentazione relativa al rapporto intercorso il ricorrente e il legale rappresentante non ha reso l'interrogatorio sui capitoli di prova articolati dal ricorrente.
4. I testi , clienti della sala giochi e Testimone_1 Tes_2 Controparte_3 addetta alla pulizie hanno riferito che :
- fin dal 2000 lavorava nella sala giochi Planet Game;
Parte_1
- e gestivano la sala giochi e che si alternavano al lavoro;
Pt_1 Per_1
-la sala giochi era aperta al pubblico dalle ore 12 alla ore 24 dal lunedì al sabato e pagina 4 di 8 dalle 14 alle 24 la domenica e nei giorno festivi;
arrivava prima dell'apertura e si tratteneva dopo la chiusura per tutte le Parte_1 attività necessarie;
- il lunedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si teneva una riunione presso la sala giochi alla presenza di e del socio quando la sala Pt_1 Per_1 Persona_2 giochi era chiusa al pubblico.
( fratello di ha specificato che il lunedì era il giorno dei Tes_2 Per_1 conteggi e che per contare i soldi veniva utilizzato uno dei due tavoli da biliardo e che quando ero presente il lunedì vedeva le mazzette da contare e quelle già contate e li sentiva parlare dei conteggi della sala;
vedeva che c'era un foglio dei conteggi interno alla sala e un raccoglitore con dei fogli che teneva il vedeva altresì che Per_2 loro tre discutevano in merito alla gestione della sala nonché del ripristino tecnico delle macchine guaste;
dava disposizioni in merito a conteggi, fondo cassa e Per_2 anche sostituzione delle macchine;
lavorava tre giorni alla settimana , quattro giorni e si alternavano Per_1 Pt_1 le domeniche;
.
- l'unico giorno di chiusura della sala giochi era il 15 agosto.
Alla domanda “ Vero che le mansioni svolte dal Sig. erano le seguenti: Pt_1 apertura e chiusura della sala giochi;
responsabilità della cassa;
vendita dei gettoni;
cambiare la moneta ai clienti;
tenere i rapporti con i clienti anche al fine di fidelizzarli;
gestione del biliardino, del biliardo e dei giochi a premio;
segnalazione dei guasti le per riparazioni;
tenere i rapporti con fornitori;
contattare elettricisti ed idraulici in caso di necessità; partecipazione alle riunioni del centro commerciale per conto della datrice di lavoro;
controllare i conti e riporre ogni sera gli incassi in cassaforte all'interno della sala giochi;
gestione della sicurezza e degli allarmi con reperibilità in caso di attivazione di questi ultimi (i cellulari che venivano contattati erano quelli dei sigg.ri
e organizzare eventi come tornei di biliardo e di biliardino?”, i testi Pt_1 Per_1 hanno confermato le descritte mansioni con poche eccezioni.
ha dichiarato di non sapere se teneva il rapporto con i Testimone_1 Pt_1 fornitori di cui nulla e che solitamente alle riunioni condominiali del centro commerciale andava Per_1
Il teste ha dichiarato: “Sì è vero;
confermo che svolgeva le Tes_2 Pt_1
pagina 5 di 8 attività indicate in capitolo ad eccezione di segnalare i guasti delle riparazioni, tenere i rapporti con i fornitori e contattare elettricisti ed idraulici di cui nulla so mentre alle riunioni del centro commerciale partecipava mio fratello. Sono a conoscenza diretta delle attività, che ho confermato svolte da in quanto lo vedevo e mi Pt_1 capitava di andare a trovarlo anche quando faceva la chiusura della sala giochi”.
La teste ha dichiarato: “Sì è vero che svolgeva le attività indicate in CP_3 Pt_1 capitolo, ad eccezione di tenere i rapporti con i fornitori e partecipare alle riunioni del centro commerciale di cui nulla so. La sera mi capitava di essere con in Per_1 birreria, vicino al centro commerciale, e di aspettare che chiudesse la sala Pt_1 giochi per raggiungerci”.
È stato sentito anche il teste il quel ha esposto fatti coerenti con la Testimone_3 versione fornita dagli altri testimoni.
Se le sue dichiarazione, quanto alla attendibilità, devono esser valutate con particolare attenzione dal momento che egli ha promosso un' analoga causa ( n.
464/2023) contro la la ricostruzione dei fatti contenuta nella Controparte_1 sentenza del 30/10/2024 di questo Tribunale (depositata da parte ricorrente) costituisce una conferma alla veridicità della narrazione proveniente dal teste il quale, unitamente a ha lavorato per lunghi anni alle dipendenze Per_1 Pt_1 della nella sala giochi Planet Game. Controparte_1
Il teste oltre a riferire dell'organizzazione del lavoro già risultante dalle altre Per_1 testimonianze- ha dichiarato che veniva pagato settimanalmente in contanti Pt_1
e anche lui veniva pagato allo stesso modo;
avevano entrambi facoltà di prelevare anticipatamente i soldi dalla cassa per il loro pagamento settimanale e il lunedì alla voce stipendi rendicontavano quanto avevano prelevato;
inizialmente avevano pattuito verbalmente con un compenso mensile, e sin da subito eran stati ti Per_2 pagati settimanalmente;
nell'ultimo periodo lui prendeva un compenso di circa €
330,00 settimanali mentre di circa € 440,00/450,00 ma variava un po' a Pt_1 seconda che la domenica fosse ricompresa nella settimana oppure no.
5. È quindi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_1
[...]
La non ha fornito elemento probatori per contrastare la ricostruzione Controparte_1 dei fatti offerta dal ricorrente.
pagina 6 di 8 La mancata presentazione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio ammesso, ai sensi dell'art 232 cpc, va interpretata come ammissione delle circostanze articolate dal lavoratore.
Pur avendo il ricorrente nel corso degli anni svolto al medesima attività, il datore di lavoro ha fatto ricorso a diverse forme contrattuali- come il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoro a progetto.
Tuttavia - trattandosi di attività svolta nei locali della società, seguendo le direttive del socio con un orario di lavoro e il pagamento di una retribuzione fissa, in Per_2 mancanza di autonomia organizzativa e di un vero progetto - è indubitabile che quello della subordinazione sia il paradigma nel quale deve essere inquadrato il rapporto.
La società non ha neppure fornito elementi per contrastare l'allegazione del ricorrente di una sua nomina solo formale a consigliere di amministrazione.
6. In relazione alle mansioni svolte e richiamata la motivazione della sentenza emessa nella causa n. 464/2023 di questo Tribunale, va riconosciuto a Parte_1
l'inquadramento al 1° livello del CCNL Commercio Confcommercio (doc. 12)
[...] secondo il quale : “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere
d'iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,
e cioè: 1 ) […] 2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”.
Come emerso dall'istruttoria, il socio era saltuariamente presente nella sala Per_2 giochi, mentre ( e si occupava dell'apertura, chiusura, della Pt_1 Per_1 conduzione dell'attività e di tutti gli aspetti organizzativi già sopra menzionati , fra cui anche la gestione degli incassi.
7. Il ricorrente ha depositato il conteggi delle differenze retributive tra quanto dovuto secondo l'applicazione del corretto inquadramento previsto dal CCNL di settore e quanto percepito in costanza di rapporto ( doc 13).
Il credito ammonta ad € 255.865,65, di cui € 44.520,99 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il calcolo è stato effettuato sulla base del predetto inquadramento con orario di pagina 7 di 8 lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali. Gli importi ricevuti in contanti mensilmente sono stati lordizzati con la quota contributiva a carico del dipendente e con una aliquota fiscale del 23%.
Controparte non ha contestato i conteggi.
8.Il lavoratore ha altresì diritto alla regolarizzazione contributiva nel limite della prescrizione quinquennale.
9.Le spese, come liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1)Accerta e dichiara l'instaurazione, dal maggio 2000, di un rapporto a tempo indeterminato tra e la società con inquadramento al Parte_1 Controparte_1
1° livello del CCNL Commercio Confcommercio, con contratto di lavoro full-time .
2)Condanna la società a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 211.344,66 e di € 44.520,99 per tfr, a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo
3) Condanna alla regolarizzazione contributiva nei limiti della Controparte_1 prescrizione quinquennale
4) Condanna a rimborsare al ricorrente con distrazione a favore del Controparte_1 procuratore antistatario Avv Francesco Arlotti € 379,50 pere esborsi e € 7.000 per spese oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
5) Condanna a rimborsare all' le spese di causa che liquida in Parte_2 CP_2 euro 4.800 e spese generali del 15%.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 10/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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