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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5481/2023 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMEONE GIUSEPPE, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPOSTO INTIMANTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti VITALE FILIPPO e LISI Controparte_1 Controparte_2
DOMENICO ANDREA, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico.
OPPONENTE INTIMATO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ex art. 658 c.p.c., il Sig.
conveniva in giudizio i Sigg. ri e dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Taranto, per sentire: “…convalidare l'intimato sfratto per morosità ed emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a suo carico, della somma di € 3.150,00 per canoni scaduti e da scadere oltre interessi, oneri condominiali scaduti e da scadere spese competenze professionali.” Assumeva che con
1 contratto di locazione del 02/03/2015, registrato in Taranto al n. 2312 serie 3T, esso ricorrente aveva concesso in locazione a e l'immobile sito in Taranto alla via Matteotti n. 17 p.1 Controparte_2 Controparte_1
( in NCEU fgl.319, part.4710 sub.6), per il canone annuale di €.5.400,00 e che i conduttori si sono resi morosi sin da marzo 2023 per un totale di €.3150,00 oltre oneri condominiali e AqP.
Si costituivano i convenuti opponendosi alla convalida, sul presupposto dell'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di locazione.
Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Il procedimento di conciliazione si concludeva con un mancato accordo.
Veniva dunque espletato l'interrogatorio libero delle parti e formulata una proposta conciliativa dal giudicante, accettata in pieno da parte intimante e parzialmente da parte opponente.
Istruita la causa a mezzo prove documentali ed interrogatorio libero delle parti, veniva rinviata per la discussione, a trattazione scritta, con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione.
Dall'istruttoria del giudizio, e precisamente dalla messaggistica whatsapp, è emerso che, alla data del 21 luglio l'immobile era ancora nella disponibilità degli intimati, e che il fratello dell'intimante, evidentemente in qualità di utile gestore, richiedeva il completo svuotamento del terrazzo al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione:
“Ciao . Ti volevo dire che sto organizzando i lavori di rifacimento nel periodo che va dal primo agosto CP_2 al 12. Quindi è assolutamente necessario che liberi completamente casa la settimana prossima (terrazzo compreso). Mi raccomando perché sto prendendo impegni e la ditta sta fermando gli operai”
Sempre dalla messaggistica è emerso che in data 21 luglio 2023 il Sig. sollecitava tramite Parte_2 whatsapp il comunicando che stava organizzando lavori di rifacimento ed era necessario liberare CP_2 completamente l'immobile compreso il terrazzo;
in data 26 luglio il Sig. comunicava al Sig. CP_2 Parte_2
, fratello del proprietario: “Buongiorno volevo avvisarti che ho liberato tutto e potete procedere
[...] Pt_2 con i lavori”.
Si deduce che parte intimante aveva già acquisito le chiavi dell'appartamento, circostanza confermata in sede di interrogatorio libero.
2 Orbene, l'obbligo di restituire l'immobile locato deve essere adempiuto tramite consegna delle chiavi al domicilio del locatore o con l'incondizionata messa a disposizione del bene. Il locatore può rifiutare un'inesatta riconsegna e, in tal caso, il conduttore è tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento dell'esatto adempimento ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Per la riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e
1209 comma 2 del Codice civile, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità purché serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell'immobile e redigere il verbale di consegna) aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore, circa l'esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente.
Riconsegna del bene locato e delle chiavi: il conduttore adempie all'obbligo di procedere alla riconsegna del bene locato con la riconsegna delle chiavi. Nel caso in cui l'immobile risulti ancora ingombro da masserizie, potrebbero eventualmente essere ravvisati dei profili risarcitori. Tuttavia, la consegna materiale delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale e, con esso, dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione.
Se ne deduce che, sebbene senza la forma scritta, il rilascio dell'immobile era stato eseguito in data 26 luglio
2023.
Alcuna rilevanza ha la circostanza che il conduttore abbia mantenuto la residenza in tale immobile, trattandosi di una questione amministrativa, che lo stesso proprietario può regolarizzare.
Senonchè, quando locatore e conduttore decidono di comune accordo di interrompere il contratto di locazione: risoluzione per mutuo consenso, è tuttavia necessario formalizzare l'accordo in forma scritta, poiché i contratti di locazione devono obbligatoriamente essere stipulati per iscritto.
Nel caso di specie la risoluzione del contratto va accertata a far data dalla restituzione dell'immobile libero e sgombro nel mese di luglio 2023.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte intimante e la condanna al pagamento dei canoni di locazione da marzo 2023 a luglio 2023 pari ad € 2.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3 In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti di Parte_1
e , così dispone: Controparte_1 Controparte_2
1) Accoglie la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 02/03/2015, registrato in
Taranto al n. 2312 serie 3T, relativo all'immobile sito in Taranto alla via Matteotti n. 17 p.1, concesso in locazione a e per grave inadempimento dei conduttori;
Controparte_2 Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna e al pagamento in favore di della Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.250,00 per canoni scaduti a tutto luglio 2023, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
6) Condanna e al pagamento delle spese e competenze di lite che si Controparte_2 Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.661,57, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 109,57 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 30/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5481/2023 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMEONE GIUSEPPE, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPOSTO INTIMANTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti VITALE FILIPPO e LISI Controparte_1 Controparte_2
DOMENICO ANDREA, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico.
OPPONENTE INTIMATO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ex art. 658 c.p.c., il Sig.
conveniva in giudizio i Sigg. ri e dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Taranto, per sentire: “…convalidare l'intimato sfratto per morosità ed emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a suo carico, della somma di € 3.150,00 per canoni scaduti e da scadere oltre interessi, oneri condominiali scaduti e da scadere spese competenze professionali.” Assumeva che con
1 contratto di locazione del 02/03/2015, registrato in Taranto al n. 2312 serie 3T, esso ricorrente aveva concesso in locazione a e l'immobile sito in Taranto alla via Matteotti n. 17 p.1 Controparte_2 Controparte_1
( in NCEU fgl.319, part.4710 sub.6), per il canone annuale di €.5.400,00 e che i conduttori si sono resi morosi sin da marzo 2023 per un totale di €.3150,00 oltre oneri condominiali e AqP.
Si costituivano i convenuti opponendosi alla convalida, sul presupposto dell'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di locazione.
Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Il procedimento di conciliazione si concludeva con un mancato accordo.
Veniva dunque espletato l'interrogatorio libero delle parti e formulata una proposta conciliativa dal giudicante, accettata in pieno da parte intimante e parzialmente da parte opponente.
Istruita la causa a mezzo prove documentali ed interrogatorio libero delle parti, veniva rinviata per la discussione, a trattazione scritta, con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione.
Dall'istruttoria del giudizio, e precisamente dalla messaggistica whatsapp, è emerso che, alla data del 21 luglio l'immobile era ancora nella disponibilità degli intimati, e che il fratello dell'intimante, evidentemente in qualità di utile gestore, richiedeva il completo svuotamento del terrazzo al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione:
“Ciao . Ti volevo dire che sto organizzando i lavori di rifacimento nel periodo che va dal primo agosto CP_2 al 12. Quindi è assolutamente necessario che liberi completamente casa la settimana prossima (terrazzo compreso). Mi raccomando perché sto prendendo impegni e la ditta sta fermando gli operai”
Sempre dalla messaggistica è emerso che in data 21 luglio 2023 il Sig. sollecitava tramite Parte_2 whatsapp il comunicando che stava organizzando lavori di rifacimento ed era necessario liberare CP_2 completamente l'immobile compreso il terrazzo;
in data 26 luglio il Sig. comunicava al Sig. CP_2 Parte_2
, fratello del proprietario: “Buongiorno volevo avvisarti che ho liberato tutto e potete procedere
[...] Pt_2 con i lavori”.
Si deduce che parte intimante aveva già acquisito le chiavi dell'appartamento, circostanza confermata in sede di interrogatorio libero.
2 Orbene, l'obbligo di restituire l'immobile locato deve essere adempiuto tramite consegna delle chiavi al domicilio del locatore o con l'incondizionata messa a disposizione del bene. Il locatore può rifiutare un'inesatta riconsegna e, in tal caso, il conduttore è tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento dell'esatto adempimento ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Per la riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e
1209 comma 2 del Codice civile, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità purché serie, concrete e tempestive (come ad esempio la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell'immobile e redigere il verbale di consegna) aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore, circa l'esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente.
Riconsegna del bene locato e delle chiavi: il conduttore adempie all'obbligo di procedere alla riconsegna del bene locato con la riconsegna delle chiavi. Nel caso in cui l'immobile risulti ancora ingombro da masserizie, potrebbero eventualmente essere ravvisati dei profili risarcitori. Tuttavia, la consegna materiale delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale e, con esso, dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione.
Se ne deduce che, sebbene senza la forma scritta, il rilascio dell'immobile era stato eseguito in data 26 luglio
2023.
Alcuna rilevanza ha la circostanza che il conduttore abbia mantenuto la residenza in tale immobile, trattandosi di una questione amministrativa, che lo stesso proprietario può regolarizzare.
Senonchè, quando locatore e conduttore decidono di comune accordo di interrompere il contratto di locazione: risoluzione per mutuo consenso, è tuttavia necessario formalizzare l'accordo in forma scritta, poiché i contratti di locazione devono obbligatoriamente essere stipulati per iscritto.
Nel caso di specie la risoluzione del contratto va accertata a far data dalla restituzione dell'immobile libero e sgombro nel mese di luglio 2023.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte intimante e la condanna al pagamento dei canoni di locazione da marzo 2023 a luglio 2023 pari ad € 2.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3 In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti di Parte_1
e , così dispone: Controparte_1 Controparte_2
1) Accoglie la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 02/03/2015, registrato in
Taranto al n. 2312 serie 3T, relativo all'immobile sito in Taranto alla via Matteotti n. 17 p.1, concesso in locazione a e per grave inadempimento dei conduttori;
Controparte_2 Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna e al pagamento in favore di della Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.250,00 per canoni scaduti a tutto luglio 2023, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
6) Condanna e al pagamento delle spese e competenze di lite che si Controparte_2 Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.661,57, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 109,57 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 30/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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