Articolo 10 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 9Articolo 11
Versione
8 gennaio 1975
Art. 10.
Per motivi di traffico, ovvero per le esigenze indicate nel primo comma dell'articolo 8, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, puo' chiedere in qualunque momento la revisione della convenzione indicata nel secondo comma dello stesso articolo 8.
La revisione della convenzione puo' essere chiesta inoltre dalle parti a seguito di modifica dell'elenco delle linee da svolgere, ovvero dei tipi o del numero delle navi da adibire alle linee, nonche' in relazione al compimento di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento delle navi.
Qualora nell'effettuazione della revisione prevista dal presente articolo non sia raggiunto un accordo tra i Ministri stipulanti e la societa', si provvede alla definizione della controversia a mezzo di apposito arbitrato previsto dalle convenzioni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1975