Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1706/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. CANFAROTTA ANNA Parte_1
MARIA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. CIRRI LORENZO ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 07/06/2010;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 28/06 – 30/09/2010;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede integralmente si riportano:
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
11/10/1999, da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto CP_1
Comune al n. 55, parte I, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.