TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 37908/2023 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosalba Brienza
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“…i coniugi vivranno separati, nel massimo rispetto l'uno dell'altro, ognuno libero di stabilire la propria residenza ove creda con obbligo di comunicarla all'altro coniuge nell'interesse della figlia minorenne;
la casa coniugale di via del Fosso Dell'Osa n 340 a Roma verrà assegnata alla madre ed ivi con lei vivrà la piccola, affidata ad entrambi i coniugi secondo le regole dell'affido condiviso;
il padre se ne allontanerà, trasferendo altrove la sua residenza portando con se i suoi effetti personali;
il padre corrisponderà in favore della minore, entro il 10 di ogni mese partendo da agosto
2023, la complessiva somma di euro 200,00 oltre alla partecipazione al 50 % delle spese straordinarie che andranno preventivamente concordate, preventivate e comunicate a seconda della loro natura, secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale
Ordinario di Roma, dal 17.12.2014,
il sig. si impegna al pagamento dell'intera rata del mutuo contratto dalle parti per Pt_2
l'acquisto della casa coniugale;
il padre potrà vedere e tenere la figlia , due pomeriggi a settimana, Persona_1 indicativamente il martedì e il mercoledì prendendola in base agli orari scolastici e riportandola il giovedì mattina a scuola, il padre potrà, inoltre, tenere e vedere con sé la figlia a week end alterni indicativamente dalle ore 10 del sabato riportandola a scuola il lunedì mattina;
la minore trascorrerà le vacanze di Natale dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore, trascorrerà le vacanze Pasquali alternando annualmente il giorno di Pasqua e Pasquetta.
la piccola potrà passare le vacanze estive con il padre per 15 giorni anche non consecutivi in uno o più periodi da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
la bambina trascorrerà ad anni alterni il proprio compleanno con la madre e con il padre, ad iniziare dal padre,
La bambina trascorrerà la festa della mamma con la mamma e quella del papà con il papà;
il padre potrà chiamare la figlia, all'utenza della madre, a richiesta della bambina i genitori in ordine all'esercizio del diritto di visita si impegnano a concordare aggiustamenti di fronte ad esigenze di modifica che si dovessero profilare per impedimenti della figlia così come anche dei genitori;
entrambi i genitori autorizzano la reciproca iscrizione dei nominativi della figlia sui propri passaporti, validi per l'espatrio;”
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il
Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data 13.12.2017……………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto
Comune, dell'anno 2017……………, al N. 00233 ……………….. Parte I………., Serie
26………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il
Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 7.1.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi