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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1239 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.9.1991 e ivi residente al civico 7 della via Curduma, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria al civico 26/f della via Paolo Pellicano, presso lo studio dell'avv. Claudia Giuffrè
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
(P.IVA n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide
Giuseppe Giugno del Foro di Catania (C.F. - P.IVA ) C.F._2 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Romeo, con studio in Bova
Marina Via Milano n. 30;
- convenuta-
residente in [...], contrada Ligoni, civico 12; CP_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 4.3.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 [...]
e al fine di ottenere il risarcimento dai danni patrimoniali Controparte_1 CP_2
e non da lui patiti in seguito al sinistro del 13.6.2014.
Esponeva:
- che in data 13.6.2014, alle ore 22:50 circa, si trovava sul lungomare di Pellaro (RC) in compagnia dell'amico Bruno IB;
- che mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali poste nelle vicinanze del
“LLs pub” (direzione mare – monte) venivano investiti dall'autovettura Fiat 500, targata
DS124BY, condotta dallo e assicurata con la CP_2 CP_3
- che, precisamente, lo , procedendo a velocità sostenuta sul lungo mare CP_2
(direzione nord – sud), non si avvedeva della presenza dei due pedoni e colpiva il Parte_1
che, a causa dell'urto, cadeva sul IB che, a sua volta, subito dopo, finiva rovinosamente a terra;
- che l'istante, in seguito al colpo subito, perse addirittura i sensi e riportò gravi lesioni tanto che fu trasportato insieme al IB dall'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli dove gli veniva diagnosticato
“trauma cranico facciale, flc al mento, al padiglione auricolare sx allo zigomo sx contusioni escoriate multiple frattura piatto tibiale sx”;
- che veniva quindi sottoposto ad intervento di “artroscopia di ginocchio in data
24.6.2014 con riduzione e sintesi con fili di k delle spine tibiali”;
-che veniva dimesso solo il 26.6.2014 e che gli veniva consigliato di mantenere un tutore al ginocchio, di rimanere a letto e gli veniva, altresì, prescritta cura farmacologica;
- che nei giorni seguenti si recava al pronto soccorso a causa di forti dolori alla mandibola destra;
- che in data 31.7.2014, all'esito della TAC massiccio frontale, gli veniva diagnosticato “esiti di frattura a carico della branca ascendente della mandibola destra. Non alterazione dei condii mandibolari che appaiono ben posizionati nelle cavità glenoidee del
2 temporale. L'esame in dinamica evidenzia una simmetrica dislocazione dei condilli mandibolari a bocca aperta”;
- che solo in data 12 novembre 2014 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
-che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, secondo quanto riportato nella CTP allegata all'atto di citazione, nonché un pregiudizio morale ed esistenziale attese le ripercussioni negative sofferte sul piano individuale e sociale all'esito del sinistro;
-che in data 10.2.2015 inoltrava richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del veicolo investitore, riscontrata negativamente;
- che in data 12.4.2017 invitava la a Controparte_4
stipulare la negoziazione assistita definitasi con esito negativo;
- che per il medesimo sinistro il IB incardinava davanti al Giudice di Pace giudizio di risarcimento danni (R.G. n. 1479/2015) definito con sentenza di accoglimento (n.
1079/2018), passata in giudicato, con cui l'Assicurazione e lo venivano CP_3 CP_2
condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dal IB con condanna al pagamento delle spese di lite.
Tutto quanto premesso, l'attore chiedeva al tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariiis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig.
, proprietario e conducente dell'autovettura Fiat 500; targata DS 124BY, ed CP_2
assicurata con incorporata in CP_3 Controparte_4
accertare e dichiarare che il sig. ha riportato lesioni alla persona in Parte_1
seguito al verificarsi del sinistro in argomento, accertare e dichiarare altresì che la CP_3
incorporata in , in personale del suo
[...] Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, e il sig. , in solido e ciascuno per il CP_2
proprio titolo, sono tenuti a risarcire questa parte di ciascuno e tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e ciascuno per il proprio titolo, a corrispondere al sig. la complessiva somma di Parte_1
Euro 66.142.40 determinata per ciò che concerne il danno non patrimoniale permanente e temporaneo mediante il ricorso alla Tabella elaborata dall'Osservatorio alla giustizia civile del Tribunale di Milano aggiornata all'anno 2018, ed in particolare, euro 57.518,40 a titolo
3 di risarcimento per l'invalidità permanente residuata (15%) [euro 47.932,00 + 20% personalizzazione = euro 57.518,40], euro 1.911,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta
[euro 147(valore ricompreso tra la forbice monetaria compresa tra il valore minimo di euro
98,00 ed il valore massimo di euro 147,00) x 13 gg. di ricovero], euro 2.156,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta [euro 98,00(valore ricompreso tra la forbice monetaria compresa tra il valore minimo di 98,00 e il valore massimo di euro 147,00) x 22 g], euro
3.332,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 50% (euro 49,00 x 68 gg) ed euro
1.225,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 25% (euro 24,50 x 50 gg.) oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per Legge o la diversa somma ritenuta di Giustizia, anche in virtù della necessaria personalizzazione del danno non patrimoniale, valutate nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'odierno attore al fine di pervenire al ristoro dei danni nella loro interezza;
e comunque entro il limite di Euro 260.000,00, inoltre, questa parte chiede che, in virtù dell'art. 4 del D.L.
132/2014, il Giudice adito valuti ai fini delle spese del presente giudizio il rifiuto della
Compagnia all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa del 27.6.2019, si costituiva l'Assicurazione convenuta deducendo l'infondatezza della pretesa attorea. Più precisamente, contestava la veridicità del sinistro per come prospettato da parte attrice evidenziando che dalla cartella clinica risulta che l'attore ha dichiarato ai sanitari di essere rimasto vittima di un incidente stradale in scooter e che, parimenti, nella scheda di dimissione ospedaliera, nella sezione diagnosi di causa esterna, il medesimo viene indicato quale “Motociclista”. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza Parte_1
della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur giacché non provato e non potendosi ritenere le lesioni lamentate eziologicamente riconducibili all'occorso sinistro.
Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa attorea con condanna ex art. 96 c.p.c. stante la manifesta infondatezza della pretesa attorea.
Il convenuto sebbene ritualmente citato, non si costituiva. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., il precedente GI non ammetteva le prove orali richieste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.10.2023, questo Giudice (insediatosi in data 30.11.2022) revocava l'ordinanza emessa dal precedente GI, ammetteva l'interrogatorio formale deferito al
4 convenuto contumace e dichiarava inammissibili le memorie istruttorie dell'Assicurazione convenuta in quanto depositate tardivamente.
All'udienza del 21.11.2023, il Giudice onorario, delegato da questo Giudice all'assunzione dell'interrogatorio formale, dava atto dell'assenza dell'interrogando e rinviava la causa davanti al Giudice titolare del ruolo che ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice.
Esaurita l'attività istruttoria ammessa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di espletare la CTU medico legale richiesta da parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, all'udienza del 4.3.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Parte attrice agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a causa del sinistro occorsogli e cagionato, a suo dire, dal convenuto CP_2
Deduce che in data 13.6.2014, alle ore 22:50 circa, si trovava sul lungomare di Pellaro
(RC) in compagnia dell'amico Bruno IB e che mentre i due attraversavano la strada sulle strisce pedonali poste nelle vicinanze del “LLs pub” l'autovettura Fiat 500, condotta dallo e assicurata con la non si avvedeva della presenza dei due pedoni ed CP_2 CP_3
investiva il il quale, a causa dell'urto, cadeva sul IB che, a sua volta, subito Parte_1
dopo, finiva rovinosamente a terra.
L'Assicurazione convenuta contesta fermamente la storicità del sinistro, per come ricostruito dall'attore, dal momento che sull'assunto dalla cartella clinica emerge incontrovertibilmente una diversa dinamica dell'incidente avendo il riferito ai Parte_1
sanitari di aver subito un incidente stradale in scooter. Sempre a supporto della predetta contestazione, evidenzia, ancora, che dalla scheda di dimissione ospedaliera il medesimo attore viene indicato quale “Motociclista”.
La domanda non merita accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
5 Da tale disposizione normativa discende il noto principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riflette a svantaggio della parte gravata del relativo onere.
Tanto premesso, questo Giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che non possa considerarsi pacificamente raggiunta la prova del sinistro per come prospettata dell'attore in citazione.
Gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali nonché dalla produzione documentale complessivamente offerta dalle parti.
Occorre, anzitutto, prendere in esame la sentenza n. 1079/2018 emessa dal Giudice di
Pace nel giudizio instaurato dal IB (R.G. n. 1479/2015) con cui, in accoglimento della domanda, l'assicurazione convenuta è stata condannata, in solido con lo , al CP_2
risarcimento del danno subito dal IB a causa del medesimo sinistro oggetto della presente controversia.
Tale pronuncia, sebbene passata in giudicato (cfr. all. n. 3 memorie di replica di parte attrice), non fa stato nel presente giudizio in difetto di identità di parti.
Parimenti, deve escludersi che possa spiegare effetti di c.d. giudicato esterno riflesso giacché non può ritenersi che il , estraneo al giudizio promosso dal IB, sia Parte_1
titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nel giudizio davanti al Giudice di
Pace o comunque di un diritto subordinata a tale situazione.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte chiarito che “il giudicato può avere, ai sensi dell'art. 2909 c.c., oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonchè dei loro eredi o aventi causa), anche una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, cioè rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione" (Cass. civile sez. III – 20.4/2018, n. 9821,ivi i riferimenti giurisprudenziali, Cass. civ. sez. 2, 1 marzo 2007 n. 4864; sulla stessa linea, sempre rimarcando che non può essere investito dalla efficacia riflessa il terzo che è titolare di un rapporto autonomo, Cass. civ., sez. 1, 2 dicembre 2015 n. 24588; Cass. civ., sez. 6-2, ord. 8 ottobre 2013 n. 22908; Cass. civ., sez. 5, 13 gennaio 2011 n. 691; Cass. civ., sez. 2, 15 marzo
2010 n. 6238; Cass. civ., sez. 2, 27 marzo 2007 n. 7523).
6 Esclusa l'efficacia di giudicato tout court e di giudicato c.d. esterno riflesso della sentenza pronunciata nel procedimento incardinato dal IB davanti al Giudice di Pace deve darsi atto che in quella sede è stata resa testimonianza da (cfr. verbale di Testimone_1
deposizione, all. 15 atto di citazione) il quale ha riferito sulla dinamica del sinistro in maniera compatibile rispetto a quanto prospettato nel presente giudizio dall'odierno attore.
Più precisamente, per quanto più di rilievo in questa sede, il teste ha dichiarato: i) di aver “assistito” alla dinamica del sinistro verificatosi nel mese di giugno 2014, alle ore 22:30
– 23:00 circa, sulla Via Marina di Pellaro in corrispondenza del pub “LLs”; ii) che, in particolare, due ragazzi, che all'epoca non conosceva e che solo dopo seppe chiamarsi IB
e , attraversavano la strada sulle strisce pedonali, dinanzi al pub, quando, Parte_1
improvvisamente, sopraggiunse una Fiat 500 di colore bianco, che percorreva la Via Marina in direzione opposta, ed investì i due pedoni;
iii) che la macchina colpì con la parte frontale il che urtò il IB e poi caddero entrambi a terra. Parte_1
Orbene, vero è che “Il Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse
o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.” (Cfr. Cass. civ., sez. I, 10.10.2018, n. 25067; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. III, n. 840 del 20.1/2015).
Tuttavia, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emergono delle circostanze per le quali questo Giudice ritiene di non poter formare il proprio convincimento sulla scorta della predetta deposizione.
Anzitutto, occorre rilevare che è stato sentito anche nel medesimo Testimone_1
giudizio, unico teste escusso sulla dinamica del sinistro.
Ha così riferito: “A.d.R.: In relazione al sinistro per cui è causa avvenuto nell'estate del 2014 posso riferire che in quell'occasione io mi trovavo sul lungomare di Pellaro fuori dal locale LLs Pub ed era di sera quando ho sentito un rumore e, girandomi, ho visto due ragazzi in terra vicino alle strisce pedonali e una vettura Fiat 500 ferma con il motore acceso vicino agli stessi;
non conoscevo i due ragazzi che ho poi saputo chiamarsi uno e Parte_1
l'altro IB, non conoscevo neanche il conducente della Fiat 500; A.d.R.. quando ho visto i ragazzi in terra mi sono avvicinato e ho visto che i due ragazzi presentavano escoriazioni, ma non ricordo esattamente dove presentavano dette escoriazioni;
Preciso che io Tes_2
7 non mi trovavo di spalle rispetto al luogo dove si è verificato il sinistro e quando ho detto che mi sono girato intendevo dire che mi sono voltato attirato dal rumore dell'auto e dalle urla, non so dire se ad urlare siano stati o meno i due ragazzi o altre persone […] Non Tes_2
ricordo se il sig. dopo l'urto ha perso i sensi;
A.d.R: dopo l'arrivo dell'ambulanza Parte_1
i due ragazzi sono stati portati via ed io mi sono allontanato;
in quell'occasione ho lasciato le mie generalità ma non ricordo se ai due ragazzi o ai loro parenti oppure a loro amici;
non ricordo se ho lascito le mie generalità al conducente della Fiat 500; A.d.r: In merito a detto incidente ho rilasciato delle dichiarazioni davanti ad altro giudice. Non ricordo la Tes_2
presenza di uno scooter al momento dell'incidente;” (Cfr. verbale di udienza del 18.2.2025).
Analizzando le due deposizioni rese dal nei due diversi procedimenti emerge Tes_1
un'insanabile incongruenza.
Difatti, nel presente giudizio il teste ha dichiarato di aver sentito rumore e, quindi, una volta voltatosi, si è reso conto della presenza dei due ragazzi per terra sulle strisce pedonali e di una Fiat 500 bianca, ferma, accanto a loro, con il motore acceso. Pertanto, sulla base di quanto riferito nella presente controversia, il non ha visto il verificarsi del sinistro, Tes_1
in quanto rivolto verso altra direzione. Solo dopo aver sentito un rumore, voltandosi, ha visto i due pedoni a terra. In altri termini, quando si è voltato il sinistro si era già consumato.
Diversamente, nel procedimento davanti al Giudice di Pace il medesimo teste ha espressamente affermato di aver assistito all'incidente descrivendo, con dovizia di particolari, le esatte modalità di accadimento.
Tale discrasia fa dubitare della piena genuinità del Invero, non si tratta di una Tes_1
mera differenza - in termini di imprecisione - nel riferire sulla dinamica del sinistro, certamente giustificabile in base al considerevole intervallo di tempo intercorso tra la deposizione resa nel presente giudizio (2025) e il sinistro (2014), bensì di una diversa versione dei fatti.
A ciò si aggiunge la singolare circostanza che nel modulo CAI in atti (cfr. all. n.1 atto di citazione) - precisamente nel riquadro relativo ai testimoni - viene genericamente riportata la presenza di persone sul posto senza alcuna indicazione delle relative generalità sebbene quelle del fossero senz'altro note in quanto riferite nell'immediatezza del sinistro Tes_1
giacché nelle dichiarazioni spontanee dallo stesso rese si legge “ricordo che venni contattato qualche giorno dopo dal padre del signor al quale avevo lasciato i miei dati subito Parte_1
dopo l'incidente” (all. n. 16 atto di citazione). 8 Parimenti singolare è, altresì, l'omesso intervento sul luogo del sinistro delle forze di
Polizia. Difatti, tenuto conto che l'incidente è occorso in piena estate sul lungo mare di
Pellaro, località affollata nel periodo estivo, è impensabile che lo stesso non abbia avuto ripercussioni sul traffico e che non sia stata chiamata o, comunque, non sia sopraggiunta la
Polizia per svolgere gli accertamenti necessari in casi, come quello di specie, di sinistri
(investimento di pedoni) in cui i soggetti coinvolti sono rimasti non lievemente feriti e tenuto conto, altresì, che i fatti occorsi sono astrattamente riconducibili a fattispecie di reato.
Si evidenzia, ancora, il notevole intervallo di tempo intercorso tra la data del sinistro
(giugno 2014) e la prima missiva rivolta all'Assicurazione inoltrata solamente a febbraio 2015 ossia ben otto mesi dopo l'occorso.
All'interno del sopra delineato quadro probatorio si inserisce, poi, la contestata cartella clinica del in cui, nella parte relativa all'anamnesi, si legge “riferisce incidente Parte_1
strale in scooter ieri sera” (all. 20 atto di citazione) nonché la scheda di dimissione ospedaliera (all. 20 citazione) ove, nella sezione diagnosi di causa esterna, l'attore viene indicato quale motociclista (“diagnosi di causa esterna E8122- altro inc. traf. veic. mot. riguard. col. veic. Mot. – motociclista”).
Tali risultanze contrastano con la dinamica del sinistro riportata dall'attore il quale, si rammenta, ha dichiarato di aver subito un incidente per essere stato investito da una Fiat 500 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, senza alcun riferimento ad un motociclo investitore o dallo stesso condotto.
Tuttavia, deve rilevarsi che è stato versato in atti un certificato medico, datato 8 settembre 2014, allegato alla cartella clinica, in cui il Dott. del reparto di Persona_1
ortopedia dell' ha in Controparte_5
parte rettificato il contenuto della cartella clinica del dichiarando che nella stessa Parte_1
è stato erroneamente trascritto “riferisce incidente stradale in scooter”, difatti nell'esame obiettivo locale viene riportato che il paziente, sebbene ben orientato nel tempo e nello spazio, non ricorda nulla dell'accaduto (all. n. 28 atto di citazione).
Il Dott. escusso nel presente giudizio proprio in ordine alla superiore Persona_1
circostanza, sebbene abbia riconosciuto la paternità della rettifica, ha riferito di non ricordare l'episodio essendo decorsi tanti anni.
In particolare, ha così affermato: “ADR […] non sono in grado di riferire se quanto riportato nella cartella clinica e precisamente che il sinistro subito dal sia Parte_1
9 avvenuto in scooter sia imputabile ad un errore mio o del paziente. Effettivamente nella successiva dichiarazione da me redatte l'8 settembre 2014 viene indicata la dicitura “è stato erroneamente trascritto”, quindi potrebbe essere un errore mio, ma non ricordo. (Cfr. verbale di udienza del 24.9.2024).
In definitiva, la deposizione non offre alcun elemento conducente atteso che il medico, tenuto conto del considerevole lasso di tempo intercorso, non ha saputo specificare con esattezza le ragioni per cui nella cartella clinica è stato erroneamente indicato che il sinistro subito dal sia avvenuto in scooter. Parte_1
Ora, nonostante l'intervenuta ratifica della cartella clinica - occorsa, invero, su richiesta dell'attore - resta il fatto che vi è un riferimento ad uno scooter e che tale mezzo viene indicato non già in un modulo prestampato, ove è più facile commettere sviste, bensì in uno scritto di pugno. Deve, pertanto, ragionevolmente ritenersi che qualcuno, il paziente stesso o qualche prossimo congiunto, abbia così riferito al medico tenuto conto che il medesimo dott. in sede di escussione, ha riferito che i medici nella cartella clinica Per_1
scrivono quanto viene loro riferito.
Alla luce di tutte le evenienze sopra riportate ( i)discrasia nelle due deposizioni rese dal unico teste escusso nel presente giudizio sulla dinamica del sinistro;
ii) omessa Tes_1
indicazione delle generalità, seppur note, del predetto teste nel modulo CAI;
iii) omessa tempestiva denuncia;
iv) omesso intervento della polizia;
vi) erroneo riferimento, di cui si sconoscono le cause, ad un sinistro in scooter nella cartella clinica del ) deve Parte_1
ritenersi che non sia stata pienamente raggiunta la prova del sinistro per come ricostruito dall'attore in citazione.
Due ultime considerazioni devono, infine, essere svolte in ordine al CAI e alla mancata comparizione del convenuto chiamato a rendere interrogatorio formale. CP_2
Nel CAI, sottoscritto dallo il conducente e proprietario della Fiat 500 riconosce CP_2
la sua responsabilità nella verificazione del sinistro e dichiara “mentre percorrevo la via lungomare di Pellaro, giunto all'altezza del pub, non vedevo il Sig. IB e il Sig. Parte_1
che attraversavano la strada e li investivo. Arrestavo subito la marcia, soccorrevo i due ragazzi e chiamavo subito il 118” (all. 1 atto di citazione).
Tale dichiarazione non può assumere valenza confessoria.
La Suprema Corte in una recentissima pronuncia ha ribadito il principio di diritto, invocando la nota sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite, in forza del quale
10 “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non
l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che
l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato".
(cfr. Cass. civ., sez. III, 3.6.2024, n.15431).
In quanto liberamente valutabile, la dichiarazione dello contenuta del CAI, non CP_2
può, in difetto di altri riscontri e alla luce del sopra delineato contesto probatorio, condurre all'accoglimento della domanda.
Quanto, infine, quanto all'interrogatorio formale deferito al convenuto si CP_2
osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice nelle note conclusive, la mancata comparizione, senza giustificato motivo, dell'interrogando non comporta automaticamente la conferma dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale essendo una siffatta valutazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.
11 Invero, l'art. 232, II comma, c.p.c. non ricollega alla mancata risposta l'effetto automatico della ficta confessio, bensì attribuisce al Giudice un potere discrezionale di ritenere come provate quelle circostanze all'esito del confronto con gli altri elementi a disposizione (cfr. per tutte Cass. civ. n. 1812/96 e Cass. civ. n. 11233/97) come, tra l'altro, suggerisce il tenore letterale dello stesso articolo in esame ove, non a caso, è utilizzata l'espressione “può”.
In altri termini, la norma in esame non introduce alcun criterio di prova legale dei fatti capitolati su cui la parte deferita non abbia risposto, ma semplicemente lascia al Giudice la possibilità di riscontrare per tal via gli elementi di prova di qualsiasi natura che fossero già emersi nel corso dell'istruzione della causa.
Orbene, questo Giudice, esclude, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, che la mancata comparizione dell'interrogando possa essere valutata come conferma dei fatti articolati nell'interrogatorio formale tenuto conto, oltretutto, che il convenuto è CP_2
litisconsorte necessario con conseguente operatività dell'art. 2733, III comma, c.c.
3. Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e l'Assicurazione convenuta, seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico dell'attore non potendosi disporre la compensazione (richiesta dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni) in difetto dei presupposti tassativamente prescritti dall'art. 92 c.p.c.
Esse si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia - tratto dal petitum- e prendendo in considerazione i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) in ragione della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Nulla nei rapporti con stante la contumacia del predetto convenuto. CP_2
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. avendo il agito nel Parte_1
rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento e non ravvisandosi nel comportamento processuale dello stesso tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
12 2. condanna l'attore al pagamento, in favore dell'Assicurazione convenuta, delle competenze di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti con il convenuto contumace CP_2
Così deciso in Reggio Calabria il 17 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1239 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.9.1991 e ivi residente al civico 7 della via Curduma, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria al civico 26/f della via Paolo Pellicano, presso lo studio dell'avv. Claudia Giuffrè
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
(P.IVA n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide
Giuseppe Giugno del Foro di Catania (C.F. - P.IVA ) C.F._2 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Romeo, con studio in Bova
Marina Via Milano n. 30;
- convenuta-
residente in [...], contrada Ligoni, civico 12; CP_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 4.3.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 [...]
e al fine di ottenere il risarcimento dai danni patrimoniali Controparte_1 CP_2
e non da lui patiti in seguito al sinistro del 13.6.2014.
Esponeva:
- che in data 13.6.2014, alle ore 22:50 circa, si trovava sul lungomare di Pellaro (RC) in compagnia dell'amico Bruno IB;
- che mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali poste nelle vicinanze del
“LLs pub” (direzione mare – monte) venivano investiti dall'autovettura Fiat 500, targata
DS124BY, condotta dallo e assicurata con la CP_2 CP_3
- che, precisamente, lo , procedendo a velocità sostenuta sul lungo mare CP_2
(direzione nord – sud), non si avvedeva della presenza dei due pedoni e colpiva il Parte_1
che, a causa dell'urto, cadeva sul IB che, a sua volta, subito dopo, finiva rovinosamente a terra;
- che l'istante, in seguito al colpo subito, perse addirittura i sensi e riportò gravi lesioni tanto che fu trasportato insieme al IB dall'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli dove gli veniva diagnosticato
“trauma cranico facciale, flc al mento, al padiglione auricolare sx allo zigomo sx contusioni escoriate multiple frattura piatto tibiale sx”;
- che veniva quindi sottoposto ad intervento di “artroscopia di ginocchio in data
24.6.2014 con riduzione e sintesi con fili di k delle spine tibiali”;
-che veniva dimesso solo il 26.6.2014 e che gli veniva consigliato di mantenere un tutore al ginocchio, di rimanere a letto e gli veniva, altresì, prescritta cura farmacologica;
- che nei giorni seguenti si recava al pronto soccorso a causa di forti dolori alla mandibola destra;
- che in data 31.7.2014, all'esito della TAC massiccio frontale, gli veniva diagnosticato “esiti di frattura a carico della branca ascendente della mandibola destra. Non alterazione dei condii mandibolari che appaiono ben posizionati nelle cavità glenoidee del
2 temporale. L'esame in dinamica evidenzia una simmetrica dislocazione dei condilli mandibolari a bocca aperta”;
- che solo in data 12 novembre 2014 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
-che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, secondo quanto riportato nella CTP allegata all'atto di citazione, nonché un pregiudizio morale ed esistenziale attese le ripercussioni negative sofferte sul piano individuale e sociale all'esito del sinistro;
-che in data 10.2.2015 inoltrava richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del veicolo investitore, riscontrata negativamente;
- che in data 12.4.2017 invitava la a Controparte_4
stipulare la negoziazione assistita definitasi con esito negativo;
- che per il medesimo sinistro il IB incardinava davanti al Giudice di Pace giudizio di risarcimento danni (R.G. n. 1479/2015) definito con sentenza di accoglimento (n.
1079/2018), passata in giudicato, con cui l'Assicurazione e lo venivano CP_3 CP_2
condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dal IB con condanna al pagamento delle spese di lite.
Tutto quanto premesso, l'attore chiedeva al tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariiis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig.
, proprietario e conducente dell'autovettura Fiat 500; targata DS 124BY, ed CP_2
assicurata con incorporata in CP_3 Controparte_4
accertare e dichiarare che il sig. ha riportato lesioni alla persona in Parte_1
seguito al verificarsi del sinistro in argomento, accertare e dichiarare altresì che la CP_3
incorporata in , in personale del suo
[...] Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, e il sig. , in solido e ciascuno per il CP_2
proprio titolo, sono tenuti a risarcire questa parte di ciascuno e tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido e ciascuno per il proprio titolo, a corrispondere al sig. la complessiva somma di Parte_1
Euro 66.142.40 determinata per ciò che concerne il danno non patrimoniale permanente e temporaneo mediante il ricorso alla Tabella elaborata dall'Osservatorio alla giustizia civile del Tribunale di Milano aggiornata all'anno 2018, ed in particolare, euro 57.518,40 a titolo
3 di risarcimento per l'invalidità permanente residuata (15%) [euro 47.932,00 + 20% personalizzazione = euro 57.518,40], euro 1.911,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta
[euro 147(valore ricompreso tra la forbice monetaria compresa tra il valore minimo di euro
98,00 ed il valore massimo di euro 147,00) x 13 gg. di ricovero], euro 2.156,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta [euro 98,00(valore ricompreso tra la forbice monetaria compresa tra il valore minimo di 98,00 e il valore massimo di euro 147,00) x 22 g], euro
3.332,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 50% (euro 49,00 x 68 gg) ed euro
1.225,00 a titolo di inabilità temporanea relativa al 25% (euro 24,50 x 50 gg.) oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per Legge o la diversa somma ritenuta di Giustizia, anche in virtù della necessaria personalizzazione del danno non patrimoniale, valutate nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'odierno attore al fine di pervenire al ristoro dei danni nella loro interezza;
e comunque entro il limite di Euro 260.000,00, inoltre, questa parte chiede che, in virtù dell'art. 4 del D.L.
132/2014, il Giudice adito valuti ai fini delle spese del presente giudizio il rifiuto della
Compagnia all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa del 27.6.2019, si costituiva l'Assicurazione convenuta deducendo l'infondatezza della pretesa attorea. Più precisamente, contestava la veridicità del sinistro per come prospettato da parte attrice evidenziando che dalla cartella clinica risulta che l'attore ha dichiarato ai sanitari di essere rimasto vittima di un incidente stradale in scooter e che, parimenti, nella scheda di dimissione ospedaliera, nella sezione diagnosi di causa esterna, il medesimo viene indicato quale “Motociclista”. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza Parte_1
della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur giacché non provato e non potendosi ritenere le lesioni lamentate eziologicamente riconducibili all'occorso sinistro.
Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa attorea con condanna ex art. 96 c.p.c. stante la manifesta infondatezza della pretesa attorea.
Il convenuto sebbene ritualmente citato, non si costituiva. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., il precedente GI non ammetteva le prove orali richieste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.10.2023, questo Giudice (insediatosi in data 30.11.2022) revocava l'ordinanza emessa dal precedente GI, ammetteva l'interrogatorio formale deferito al
4 convenuto contumace e dichiarava inammissibili le memorie istruttorie dell'Assicurazione convenuta in quanto depositate tardivamente.
All'udienza del 21.11.2023, il Giudice onorario, delegato da questo Giudice all'assunzione dell'interrogatorio formale, dava atto dell'assenza dell'interrogando e rinviava la causa davanti al Giudice titolare del ruolo che ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice.
Esaurita l'attività istruttoria ammessa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di espletare la CTU medico legale richiesta da parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, all'udienza del 4.3.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Parte attrice agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a causa del sinistro occorsogli e cagionato, a suo dire, dal convenuto CP_2
Deduce che in data 13.6.2014, alle ore 22:50 circa, si trovava sul lungomare di Pellaro
(RC) in compagnia dell'amico Bruno IB e che mentre i due attraversavano la strada sulle strisce pedonali poste nelle vicinanze del “LLs pub” l'autovettura Fiat 500, condotta dallo e assicurata con la non si avvedeva della presenza dei due pedoni ed CP_2 CP_3
investiva il il quale, a causa dell'urto, cadeva sul IB che, a sua volta, subito Parte_1
dopo, finiva rovinosamente a terra.
L'Assicurazione convenuta contesta fermamente la storicità del sinistro, per come ricostruito dall'attore, dal momento che sull'assunto dalla cartella clinica emerge incontrovertibilmente una diversa dinamica dell'incidente avendo il riferito ai Parte_1
sanitari di aver subito un incidente stradale in scooter. Sempre a supporto della predetta contestazione, evidenzia, ancora, che dalla scheda di dimissione ospedaliera il medesimo attore viene indicato quale “Motociclista”.
La domanda non merita accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
5 Da tale disposizione normativa discende il noto principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riflette a svantaggio della parte gravata del relativo onere.
Tanto premesso, questo Giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che non possa considerarsi pacificamente raggiunta la prova del sinistro per come prospettata dell'attore in citazione.
Gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali nonché dalla produzione documentale complessivamente offerta dalle parti.
Occorre, anzitutto, prendere in esame la sentenza n. 1079/2018 emessa dal Giudice di
Pace nel giudizio instaurato dal IB (R.G. n. 1479/2015) con cui, in accoglimento della domanda, l'assicurazione convenuta è stata condannata, in solido con lo , al CP_2
risarcimento del danno subito dal IB a causa del medesimo sinistro oggetto della presente controversia.
Tale pronuncia, sebbene passata in giudicato (cfr. all. n. 3 memorie di replica di parte attrice), non fa stato nel presente giudizio in difetto di identità di parti.
Parimenti, deve escludersi che possa spiegare effetti di c.d. giudicato esterno riflesso giacché non può ritenersi che il , estraneo al giudizio promosso dal IB, sia Parte_1
titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nel giudizio davanti al Giudice di
Pace o comunque di un diritto subordinata a tale situazione.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte chiarito che “il giudicato può avere, ai sensi dell'art. 2909 c.c., oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonchè dei loro eredi o aventi causa), anche una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, cioè rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione" (Cass. civile sez. III – 20.4/2018, n. 9821,ivi i riferimenti giurisprudenziali, Cass. civ. sez. 2, 1 marzo 2007 n. 4864; sulla stessa linea, sempre rimarcando che non può essere investito dalla efficacia riflessa il terzo che è titolare di un rapporto autonomo, Cass. civ., sez. 1, 2 dicembre 2015 n. 24588; Cass. civ., sez. 6-2, ord. 8 ottobre 2013 n. 22908; Cass. civ., sez. 5, 13 gennaio 2011 n. 691; Cass. civ., sez. 2, 15 marzo
2010 n. 6238; Cass. civ., sez. 2, 27 marzo 2007 n. 7523).
6 Esclusa l'efficacia di giudicato tout court e di giudicato c.d. esterno riflesso della sentenza pronunciata nel procedimento incardinato dal IB davanti al Giudice di Pace deve darsi atto che in quella sede è stata resa testimonianza da (cfr. verbale di Testimone_1
deposizione, all. 15 atto di citazione) il quale ha riferito sulla dinamica del sinistro in maniera compatibile rispetto a quanto prospettato nel presente giudizio dall'odierno attore.
Più precisamente, per quanto più di rilievo in questa sede, il teste ha dichiarato: i) di aver “assistito” alla dinamica del sinistro verificatosi nel mese di giugno 2014, alle ore 22:30
– 23:00 circa, sulla Via Marina di Pellaro in corrispondenza del pub “LLs”; ii) che, in particolare, due ragazzi, che all'epoca non conosceva e che solo dopo seppe chiamarsi IB
e , attraversavano la strada sulle strisce pedonali, dinanzi al pub, quando, Parte_1
improvvisamente, sopraggiunse una Fiat 500 di colore bianco, che percorreva la Via Marina in direzione opposta, ed investì i due pedoni;
iii) che la macchina colpì con la parte frontale il che urtò il IB e poi caddero entrambi a terra. Parte_1
Orbene, vero è che “Il Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse
o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.” (Cfr. Cass. civ., sez. I, 10.10.2018, n. 25067; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. III, n. 840 del 20.1/2015).
Tuttavia, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emergono delle circostanze per le quali questo Giudice ritiene di non poter formare il proprio convincimento sulla scorta della predetta deposizione.
Anzitutto, occorre rilevare che è stato sentito anche nel medesimo Testimone_1
giudizio, unico teste escusso sulla dinamica del sinistro.
Ha così riferito: “A.d.R.: In relazione al sinistro per cui è causa avvenuto nell'estate del 2014 posso riferire che in quell'occasione io mi trovavo sul lungomare di Pellaro fuori dal locale LLs Pub ed era di sera quando ho sentito un rumore e, girandomi, ho visto due ragazzi in terra vicino alle strisce pedonali e una vettura Fiat 500 ferma con il motore acceso vicino agli stessi;
non conoscevo i due ragazzi che ho poi saputo chiamarsi uno e Parte_1
l'altro IB, non conoscevo neanche il conducente della Fiat 500; A.d.R.. quando ho visto i ragazzi in terra mi sono avvicinato e ho visto che i due ragazzi presentavano escoriazioni, ma non ricordo esattamente dove presentavano dette escoriazioni;
Preciso che io Tes_2
7 non mi trovavo di spalle rispetto al luogo dove si è verificato il sinistro e quando ho detto che mi sono girato intendevo dire che mi sono voltato attirato dal rumore dell'auto e dalle urla, non so dire se ad urlare siano stati o meno i due ragazzi o altre persone […] Non Tes_2
ricordo se il sig. dopo l'urto ha perso i sensi;
A.d.R: dopo l'arrivo dell'ambulanza Parte_1
i due ragazzi sono stati portati via ed io mi sono allontanato;
in quell'occasione ho lasciato le mie generalità ma non ricordo se ai due ragazzi o ai loro parenti oppure a loro amici;
non ricordo se ho lascito le mie generalità al conducente della Fiat 500; A.d.r: In merito a detto incidente ho rilasciato delle dichiarazioni davanti ad altro giudice. Non ricordo la Tes_2
presenza di uno scooter al momento dell'incidente;” (Cfr. verbale di udienza del 18.2.2025).
Analizzando le due deposizioni rese dal nei due diversi procedimenti emerge Tes_1
un'insanabile incongruenza.
Difatti, nel presente giudizio il teste ha dichiarato di aver sentito rumore e, quindi, una volta voltatosi, si è reso conto della presenza dei due ragazzi per terra sulle strisce pedonali e di una Fiat 500 bianca, ferma, accanto a loro, con il motore acceso. Pertanto, sulla base di quanto riferito nella presente controversia, il non ha visto il verificarsi del sinistro, Tes_1
in quanto rivolto verso altra direzione. Solo dopo aver sentito un rumore, voltandosi, ha visto i due pedoni a terra. In altri termini, quando si è voltato il sinistro si era già consumato.
Diversamente, nel procedimento davanti al Giudice di Pace il medesimo teste ha espressamente affermato di aver assistito all'incidente descrivendo, con dovizia di particolari, le esatte modalità di accadimento.
Tale discrasia fa dubitare della piena genuinità del Invero, non si tratta di una Tes_1
mera differenza - in termini di imprecisione - nel riferire sulla dinamica del sinistro, certamente giustificabile in base al considerevole intervallo di tempo intercorso tra la deposizione resa nel presente giudizio (2025) e il sinistro (2014), bensì di una diversa versione dei fatti.
A ciò si aggiunge la singolare circostanza che nel modulo CAI in atti (cfr. all. n.1 atto di citazione) - precisamente nel riquadro relativo ai testimoni - viene genericamente riportata la presenza di persone sul posto senza alcuna indicazione delle relative generalità sebbene quelle del fossero senz'altro note in quanto riferite nell'immediatezza del sinistro Tes_1
giacché nelle dichiarazioni spontanee dallo stesso rese si legge “ricordo che venni contattato qualche giorno dopo dal padre del signor al quale avevo lasciato i miei dati subito Parte_1
dopo l'incidente” (all. n. 16 atto di citazione). 8 Parimenti singolare è, altresì, l'omesso intervento sul luogo del sinistro delle forze di
Polizia. Difatti, tenuto conto che l'incidente è occorso in piena estate sul lungo mare di
Pellaro, località affollata nel periodo estivo, è impensabile che lo stesso non abbia avuto ripercussioni sul traffico e che non sia stata chiamata o, comunque, non sia sopraggiunta la
Polizia per svolgere gli accertamenti necessari in casi, come quello di specie, di sinistri
(investimento di pedoni) in cui i soggetti coinvolti sono rimasti non lievemente feriti e tenuto conto, altresì, che i fatti occorsi sono astrattamente riconducibili a fattispecie di reato.
Si evidenzia, ancora, il notevole intervallo di tempo intercorso tra la data del sinistro
(giugno 2014) e la prima missiva rivolta all'Assicurazione inoltrata solamente a febbraio 2015 ossia ben otto mesi dopo l'occorso.
All'interno del sopra delineato quadro probatorio si inserisce, poi, la contestata cartella clinica del in cui, nella parte relativa all'anamnesi, si legge “riferisce incidente Parte_1
strale in scooter ieri sera” (all. 20 atto di citazione) nonché la scheda di dimissione ospedaliera (all. 20 citazione) ove, nella sezione diagnosi di causa esterna, l'attore viene indicato quale motociclista (“diagnosi di causa esterna E8122- altro inc. traf. veic. mot. riguard. col. veic. Mot. – motociclista”).
Tali risultanze contrastano con la dinamica del sinistro riportata dall'attore il quale, si rammenta, ha dichiarato di aver subito un incidente per essere stato investito da una Fiat 500 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, senza alcun riferimento ad un motociclo investitore o dallo stesso condotto.
Tuttavia, deve rilevarsi che è stato versato in atti un certificato medico, datato 8 settembre 2014, allegato alla cartella clinica, in cui il Dott. del reparto di Persona_1
ortopedia dell' ha in Controparte_5
parte rettificato il contenuto della cartella clinica del dichiarando che nella stessa Parte_1
è stato erroneamente trascritto “riferisce incidente stradale in scooter”, difatti nell'esame obiettivo locale viene riportato che il paziente, sebbene ben orientato nel tempo e nello spazio, non ricorda nulla dell'accaduto (all. n. 28 atto di citazione).
Il Dott. escusso nel presente giudizio proprio in ordine alla superiore Persona_1
circostanza, sebbene abbia riconosciuto la paternità della rettifica, ha riferito di non ricordare l'episodio essendo decorsi tanti anni.
In particolare, ha così affermato: “ADR […] non sono in grado di riferire se quanto riportato nella cartella clinica e precisamente che il sinistro subito dal sia Parte_1
9 avvenuto in scooter sia imputabile ad un errore mio o del paziente. Effettivamente nella successiva dichiarazione da me redatte l'8 settembre 2014 viene indicata la dicitura “è stato erroneamente trascritto”, quindi potrebbe essere un errore mio, ma non ricordo. (Cfr. verbale di udienza del 24.9.2024).
In definitiva, la deposizione non offre alcun elemento conducente atteso che il medico, tenuto conto del considerevole lasso di tempo intercorso, non ha saputo specificare con esattezza le ragioni per cui nella cartella clinica è stato erroneamente indicato che il sinistro subito dal sia avvenuto in scooter. Parte_1
Ora, nonostante l'intervenuta ratifica della cartella clinica - occorsa, invero, su richiesta dell'attore - resta il fatto che vi è un riferimento ad uno scooter e che tale mezzo viene indicato non già in un modulo prestampato, ove è più facile commettere sviste, bensì in uno scritto di pugno. Deve, pertanto, ragionevolmente ritenersi che qualcuno, il paziente stesso o qualche prossimo congiunto, abbia così riferito al medico tenuto conto che il medesimo dott. in sede di escussione, ha riferito che i medici nella cartella clinica Per_1
scrivono quanto viene loro riferito.
Alla luce di tutte le evenienze sopra riportate ( i)discrasia nelle due deposizioni rese dal unico teste escusso nel presente giudizio sulla dinamica del sinistro;
ii) omessa Tes_1
indicazione delle generalità, seppur note, del predetto teste nel modulo CAI;
iii) omessa tempestiva denuncia;
iv) omesso intervento della polizia;
vi) erroneo riferimento, di cui si sconoscono le cause, ad un sinistro in scooter nella cartella clinica del ) deve Parte_1
ritenersi che non sia stata pienamente raggiunta la prova del sinistro per come ricostruito dall'attore in citazione.
Due ultime considerazioni devono, infine, essere svolte in ordine al CAI e alla mancata comparizione del convenuto chiamato a rendere interrogatorio formale. CP_2
Nel CAI, sottoscritto dallo il conducente e proprietario della Fiat 500 riconosce CP_2
la sua responsabilità nella verificazione del sinistro e dichiara “mentre percorrevo la via lungomare di Pellaro, giunto all'altezza del pub, non vedevo il Sig. IB e il Sig. Parte_1
che attraversavano la strada e li investivo. Arrestavo subito la marcia, soccorrevo i due ragazzi e chiamavo subito il 118” (all. 1 atto di citazione).
Tale dichiarazione non può assumere valenza confessoria.
La Suprema Corte in una recentissima pronuncia ha ribadito il principio di diritto, invocando la nota sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite, in forza del quale
10 “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non
l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che
l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato".
(cfr. Cass. civ., sez. III, 3.6.2024, n.15431).
In quanto liberamente valutabile, la dichiarazione dello contenuta del CAI, non CP_2
può, in difetto di altri riscontri e alla luce del sopra delineato contesto probatorio, condurre all'accoglimento della domanda.
Quanto, infine, quanto all'interrogatorio formale deferito al convenuto si CP_2
osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice nelle note conclusive, la mancata comparizione, senza giustificato motivo, dell'interrogando non comporta automaticamente la conferma dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale essendo una siffatta valutazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.
11 Invero, l'art. 232, II comma, c.p.c. non ricollega alla mancata risposta l'effetto automatico della ficta confessio, bensì attribuisce al Giudice un potere discrezionale di ritenere come provate quelle circostanze all'esito del confronto con gli altri elementi a disposizione (cfr. per tutte Cass. civ. n. 1812/96 e Cass. civ. n. 11233/97) come, tra l'altro, suggerisce il tenore letterale dello stesso articolo in esame ove, non a caso, è utilizzata l'espressione “può”.
In altri termini, la norma in esame non introduce alcun criterio di prova legale dei fatti capitolati su cui la parte deferita non abbia risposto, ma semplicemente lascia al Giudice la possibilità di riscontrare per tal via gli elementi di prova di qualsiasi natura che fossero già emersi nel corso dell'istruzione della causa.
Orbene, questo Giudice, esclude, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, che la mancata comparizione dell'interrogando possa essere valutata come conferma dei fatti articolati nell'interrogatorio formale tenuto conto, oltretutto, che il convenuto è CP_2
litisconsorte necessario con conseguente operatività dell'art. 2733, III comma, c.c.
3. Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e l'Assicurazione convenuta, seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico dell'attore non potendosi disporre la compensazione (richiesta dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni) in difetto dei presupposti tassativamente prescritti dall'art. 92 c.p.c.
Esse si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia - tratto dal petitum- e prendendo in considerazione i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) in ragione della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Nulla nei rapporti con stante la contumacia del predetto convenuto. CP_2
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. avendo il agito nel Parte_1
rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento e non ravvisandosi nel comportamento processuale dello stesso tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
12 2. condanna l'attore al pagamento, in favore dell'Assicurazione convenuta, delle competenze di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti con il convenuto contumace CP_2
Così deciso in Reggio Calabria il 17 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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