Versione
5 marzo 1976
5 marzo 1976
Art. 3. Liquidazione ai soci cessati dalla cassa sovvenzioni
Ciascuno degli impiegati che, ai sensi del precedente art. 2, cessano dalla qualita' di socio della cassa sovvenzioni ivi indicata ha diritto a ricevere da tale ente un'indennita' di liquidazione.
L'indennita' di cui al comma precedente sara' determinata dal comitato liquidatore di cui al successivo art. 7, tenuto conto della consistenza patrimoniale complessiva della cassa stessa al 31 dicembre 1972, nonche' dei diritti spettanti a ciascuno dei soci cessati da tale qualita' sulla base dell'anzianita' di iscrizione alla cassa sovvenzioni e della categoria di appartenenza, secondo la classificazione contenuta nell'art. 3, lettera a), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986 .
Ciascuno degli impiegati che, ai sensi del precedente art. 2, cessano dalla qualita' di socio della cassa sovvenzioni ivi indicata ha diritto a ricevere da tale ente un'indennita' di liquidazione.
L'indennita' di cui al comma precedente sara' determinata dal comitato liquidatore di cui al successivo art. 7, tenuto conto della consistenza patrimoniale complessiva della cassa stessa al 31 dicembre 1972, nonche' dei diritti spettanti a ciascuno dei soci cessati da tale qualita' sulla base dell'anzianita' di iscrizione alla cassa sovvenzioni e della categoria di appartenenza, secondo la classificazione contenuta nell'art. 3, lettera a), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986 .
Giurisprudenza • 2
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