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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/07/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6038/2018 R.G. promossa da:
(già denominata , cod. fisc. e P.IVA con sede in Feroleto Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Antico (CZ), Località Bivio di Malaspina, S.S. 18 dir. km 48+600, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Sig. , rappresentata e difesa, dall'Avv. GIUSEPPE O. Parte_3
LAGOTETA
contro rappresentato e difeso dall'AVV. TEODORO SEBASTIANO CP_1 P.IVA_2
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15/05/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la parte debitrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1918 del 4.10.2018 proposto dal dell'importo di € 258.093,64 Pt_4
oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal decreto fino al soddisfo ed oltre alle spese e i compensi del procedimento monitorio, chiedendo dichiararsi la nullità del d.i. per incompetenza territoriale essendo invece competente il Tribunale di Lamezia Terme, nel merito chiedeva annullarsi il decreto ingiuntivo per insussistenza del credito azionato, per la carenza probatoria, in via gradata chiedeva di contenere la somma nei limiti del provato. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione per
Nullità dell'atto di citazione in opposizione per violazione dell'art. 19 bis del provvedimento del 16 aprile
2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia recante le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia n. 44/2011;
per Infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, e mancanza di prova in merito al pagamento delle fatture azionate, quindi, per mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto. Infine chiedevano il risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 comma
3 cpc e la distrazione delle spese ex art. 93 cpc.
Con ordinanza del 29.3.2019 veniva denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i.
opposto. Con ordinanza del 31.5.2021 questo decidente riteneva che l'atto notificato aveva raggiunto il suo scopo e per il principio della conservazione degli atti ai sensi dell'art. 156 cpc riteneva che, anche se il file contenente l'atto di opposizione avesse un'estensione non consentita dalle specifiche tecniche del
DGSIA, ciò non comportava l'impossibilità di leggere con dei programmi specifici il contenuto dell'opposizione.
Tale teoria è supportata dall'art. 46 del regolamento eIDAS ai sensi del quale “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”. In virtù di tale principio, al documento informatico/elettronico non pagina 2 di 4 potrebbe essere negata efficacia probatoria solo perché prodotto in violazione delle specifiche tecniche sul PCT. Secondo l'ordinanza della Cassazione Civile n. 20214/2021 “La violazione delle forme digitali
non integra l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità, che pertanto può essere sanata dal
raggiungimento dello scopo.” Tuttavia, nell'ipotesi di notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il raggiungimento dello scopo è la effettiva conoscenza da parte dell'opposto del contenuto dell'opposizione nel termine di decadenza dei 40 giorni dalla notifica del d.i., si deve rispettare un termine perentorio;
se è maturata una decadenza alla quale non si può più ovviare né si poteva ovviare all'epoca dell'avvenuta notifica telematica, in quanto il giorno della prima udienza erano già maturati i termini di decadenza per riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, non vale il principio del raggiungimento dello scopo, se ciò è avvenuto dopo la scadenza del termine perentorio.
Ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 68/2005: Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il
gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. La notifica dell'opposizione non è avvenuta validamente in quanto le specifiche tecniche previste dall'art. 19 bis del provvedimento del 16 aprile
2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, non consentono formati quali quello utilizzato dalla parte opponente avente estensione .dat non contenuto nell'elenco dei formati ammessi, ciò non ha consentito alla parte opposta di essere a conoscenza del pagina 3 di 4 contenuto dell'opposizione al tempo della notifica. La notifica avrebbe dovuto essere rifatta entro i termini perentori nelle forme consentite in modo da poter consentire la lettura dell'atto alla parte opposta.
Ai sensi dell'art. 153 cpc I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno
sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo
294, secondo e terzo comma.
Nessun caso di caso fortuito o forza maggiore si è verificato nel caso di specie e pertanto non poteva neanche essere richiesta la rimessione in termini, tuttavia il notificante avrebbe potuto immediatamente ed entro il termine perentorio provvedere alla nuova e legittima notifica, ma ciò non ha fatto. Pertanto,
l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo confermato.
Tutti gli altri motivi risultano assorbiti.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese che liquida in € 11.000,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa il 18.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Angela Dell'Ali
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