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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1348/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. PRANZO Parte_2 C.F._2
PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. rappresentate e difese dall'Avv. CHIARAVALLI BARBARA
[...] C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti e Parte_1 Parte_2
NEL MERITO
ACCERTATO che è divenuta economicamente indipendente, REVOCARE l'obbligo di CP_2 contribuzione al suo mantenimento posta a carico del padre;
REVOCARE l'ordine di assegnazione
pagina 1 di 8 della casa coniugale;
DISPORRE la restituzione dell'immobile a favore della proprietaria ORa
Parte_3
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
ACCERTATO che ha lasciato l'immobile familiare e non coabita non la figlia, CP_1
REVOCARE l'ordine di assegnazione della casa coniugale;
DISPORRE la restituzione dell'immobile a favore della proprietaria ORa . Parte_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
DISPORRE assegno di mantenimento della figlia a carico della ORa nella misura CP_2 CP_1 di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERSI l'esame testimoniale del OR Titolare della società Testimone_1
Emmebi Investigazioni di RI BU & C. sas, sul seguente capitolo di prova: 1) vero che durante le indagini e le ricerche effettuate ho accertato e constatato personalmente l'identità delle persone e le circostanze descritte e contenute nella relazione che mi si rammostra sub. 9 e ho scattato le foto di cui all'allegato 9bis.
AMMETTERSI interrogatorio formale delle resistenti
AMMETTERSI l'esame testimoniale dei ORi , residente in [...] , residente in [...] , Controparte_3 CP_4 residente in [...] residente in [...]
22 , residente in [...] sui seguenti capitoli di prova 2) Vero Tes_3 che convive con mio figlio dal mese di luglio 2023; 3) Vero che ogni giorno dal CP_1 mese di luglio 2023 vedo uscire dall'abitazione di Azzate via Pasubio 26 verso le CP_1 ore 7.00 4) Vero che ogni giorno, dopo le ore 19,00, vedo parcheggiata l'auto Renault Twingo di proprietà di all'interno della villetta di Azzate via Pasubio 26 5) Vero che ogni CP_1 giorno, dopo le ore 21,00, nel parcheggio della villetta di Azzate via Turati 1, è presente un solo veicolo, autovettura Fiat 500 targata DK555XY di proprietà di 6) Vero che la ORa CP_2
, che vive al piano superiore all'immobile occupato dalla ORa e Testimone_2 CP_1 dal compagno, mi ha riferito che la ORa convive col figlio da oltre 1 anno e che la CP_1 medesima ORa ha trasferito lì tutti i propri effetti personali. CP_1
Per parte resistente
Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa ogni più opportuna declariatoria in fatto ed in diritto, così giudicare:
IN PRINCIPALITA': respingere le domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del provvedimento di assegnazione dell'ex domicilio familiare e di versamento a carico del ricorrente dell'assegno di concorso nel mantenimento Parte_1 della figlia (che da febbraio 2024 ammonta ad € 253,00, considerata la rivalutazione istat),
pagina 2 di 8 ordinando a quest'ultimo di provvedere anche alla rifusione di tutte le spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Varese, ivi comprese le tasse e spese universitarie,
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere di ridurre l'assegno di concorso nel mantenimento di , considerare le esigenze della CP_2 ragazza, tanto da quantificare quanto dovuto dal ricorrente , alla ORa Parte_1 CP_1
a tale titolo, in non meno di € 200,00, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, mantenendo l'assegnazione della casa familiare come in essere.
IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere indipendente economicamente, con conseguente accoglimento delle CP_2 domande avversarie, accordare un lungo termine, non inferiore a 6 mesi, per il rilascio dell'unità abitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere: Prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1)
E' vero o no che nell'arco degli ultimi 5 anni vedo presso l''immobile di Daverio, CP_1 via Turati n. 1, ogni giorno, sia a mezzogiorno, sia al termine del di lei orario lavorativo? 2) E' vero o no che nell'arco degli ultimi tre anni, almeno una volta alla settimana, mi sono recata in visita a presso la di lei residenza in Daverio Via Turati n. 1? 3) E' vero o no che CP_1 negli ultimi tre anni, andando a far visita a , almeno una volta alla settimana, CP_1 nell'unità di Daverio via Turati n. 1, ho potuto verificare che con lei abita la figlia 4) CP_2
E' vero o no che nell'arco degli ultimi due anni, ogni settimana, dal lunedì al venerdì, il figlio della ORa raggiuge la mamma presso l'unità di Daverio, Via Turati n. 1 per il CP_1 Per_1 pranzo? Testimoni, occorrendo anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari: CP_3
di Azzate, Piazzola Serena di Azzate, Via Vittorio Veneto n. di Travedona
[...] Testimone_4 di Monate Via Trieste n. 301 Tombaro Maria RI di Inarzo Via Patrioti n. 45 Testimone_5
e di Daverio via Turati Galli Luigi di Azzate, via Matteotti, di Testimone_6 Persona_2
Schianno. Ordinare, ex art. 210 cpc a: a) parte ricorrente la produzione in giudizio di: CU,
BUSTE PAGA, DICHIARAZIONI DEI REDDITI degli ultimi 5 anni, estratti dei conti correnti/conti titoli/polizze assicurative degli ultimi 5 anni, con i movimenti operati in tale periodo, visura immobiliare delle proprietà di parte ricorrente, b) di Milano, in persona del CP_6 legale rappte pro tempore, la produzione di dichiarazioni IVA, mod. 770, movimenti di conto corrente degli ultimi 5 anni, c) al OR , risultante sullo stato di famiglia del Parte_4 OR , la produzione delle di lui dichiarazioni dei redditi dal 2021 ad oggi. In Parte_1 difetto, parte resistente chiede che venga disposta indagine da parte della Polizia Tributaria /
Guardia di Finanza sui redditi e patrimoni di parte ricorrente ed il loro tenore di vita, ed a CP_6
[... per verificare lo stato di decozione come rappresentato da controparte. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/6/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno adito il Tribunale di Varese chiedendo la revisione della sentenza n. 216/23 emessa dal
Tribunale di Varese in data 08/03/2023 con la quale è stato pronunciato il divorzio tra il OR
[...]
e la ORa nella parte in cui è stato previsto un contributo al Parte_1 CP_1
pagina 3 di 8 mantenimento della figlia a carico del padre non convivente e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, convivente con la figlia maggiorenne A fondamento della domanda di revoca CP_2
dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posta a carico del padre e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, da restituire alla proprietaria ORa (madre di Parte_3
), i ricorrenti hanno dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di Parte_1
e della sopravvenuta cessazione della coabitazione tra la madre e la figlia nella casa coniugale CP_2
di proprietà della ORa a suo tempo concessa in comodato per le esigenze del Parte_3
nucleo familiare. Il sig. ha altresì sottolineato il peggioramento della propria Parte_1
situazione patrimoniale e la necessità di rientrare nell'abitazione di proprietà della madre non potendo più sostenere il pagamento di un canone di locazione.
Con memoria in data 23/09/2024 si sono costituite in giudizio e CP_1 CP_2
le quali, eccepita l'improcedibilità della domanda per omessa produzione della
[...]
documentazione ex art. 473-bis.12 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva della ORa Pt_3
contestato quanto ex adverso dedotto circa il raggiungimento dell'indipendenza economica
[...]
di e la cessazione della convivenza tra la madre e la figlia, hanno chiesto in principalità il CP_2
rigetto integrale del ricorso;
le resistenti hanno anche svolto conclusioni in via subordinata, sia con riferimento all'ipotetica riduzione del concorso al mantenimento di sia nell'ipotesi di CP_2
accoglimento della domanda di rilascio dell'unità abitativa.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 23/10/2024 comparivano le parti che venivano sentite liberamente dal giudice che, all'esito, formulava due distinte proposte conciliative alternative. Concesso un termine per conoscere l'esito del tentativo di conciliazione, alla successiva udienza del 03/12/2024 le parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo e formulavano le rispettive istanze in ordine alla prosecuzione del giudizio. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione - sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note scritte - con le modalità disciplinate dall'art. 473-bis.28 c.p.c.. Alla scadenza del termine concesso sino al 10/03/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***********
Preliminarmente ritiene il collegio che la causa è matura per la decisione, senza necessità di espletare attività istruttoria. Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte resistente nella memoria di costituzione, si deve dare atto che le stesse non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni. Nonostante ciò, ritiene il collegio di dover dichiarare pagina 4 di 8 d'ufficio la carenza di legittimazione attiva della ORa nel presente procedimento Parte_3
che ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio contenute in una sentenza nella quale la ORa non è stata parte del giudizio.
Entrando nel merito delle domande azionate da si deve premettere come Parte_1
sia principio consolidato nel nostro ordinamento che la richiesta di modifica di un provvedimento giudiziale assunto in materia familiaristica deve presupporre la necessaria allegazione e prova di un quid novi, rappresentato da mutamenti sopravvenuti nelle circostanze valutate all'epoca del precedente provvedimento.
Con riferimento alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne stante la sua sopravvenuta indipendenza economica CP_2
Ritiene il Collegio che parte ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare una modifica rispetto alla situazione che era stata valutata all'epoca del divorzio (sentenza pronunciata il 8/3/2023). E' pacifico infatti che al momento del deposito del ricorso datato 1/12/2022 per ottenere lo scioglimento del matrimonio la figlia della coppia nata il [...], fosse già maggiorenne, CP_2
studentessa iscritta all'università e che fosse noto tra le parti che la ragazza, pur essendo ancora studentessa e considerata non economicamente autosufficiente, espletasse saltuaria/precaria attività lavorativa. In particolare, oltre ad essere stata evidenziata tale situazione nella comparsa di risposta depositata all'epoca del divorzio dalla moglie (la quale, aderendo alle domande svolte dal marito precisava: “…come ben sa controparte, che la figlia svolge dei lavori temporanei che non comportano la sua indipendenza economica ma le permettono di far fronte ad alcuni propri bisogni
(la ragazza, infatti, si paga le sedute con lo psicologo e le spese collegate all'automezzo)…), risulta dalla documentazione prodotta che il rapporto di lavoro di con Castef s.a.s fosse iniziato in CP_2
data 1/2/2023 e che è proseguito sino al 31/1/2024; a decorrere dal 1/2/2024 ha lavorato CP_2
presso il negozio Intimissimi. Il fatto che i genitori, pur sapendo che la figlia lavorava part time, la hanno qualificata “maggiorenne non economicamente autosufficiente” (come indicato in sentenza di divorzio), costituisce elemento sufficiente per ritenere non meritevole di accoglimento la richiesta revisione, anche tenuto conto del fatto che la ragazza ha negli anni espletato lavori per lo più precari
(a riprova di ciò deve darsi atto della sopravvenuta risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro in essere con il negozio Intimissimi – cfr. lettera di licenziamento del 15/1/2025 prodotta in data
7/2/2025; negli scritti difensivi conclusivi le resistenti hanno comunque rilevato che sta già CP_2
cercando una nuova occupazione lavorativa, a riprova del fatto che la stessa è determinata a lavorare per godere di una propria liquidità) e part time conciliabili con gli impegni universitari (è pacifico che è iscritta all'università; la stessa ha dichiarato che sta sostenendo gli esami e, solo CP_2
pagina 5 di 8 a fronte della contestazione di controparte, ha depositato attestato dell'università. Ad ogni buon conto, la richiesta del padre di eliminare il proprio contributo non è motivata sulla base di uno scarso impegno/rendimento della ragazza negli studi ma sul raggiungimento dell'indipendenza economica, ciò che rende la verifica sull'esito degli esami superflua).
Il sig. ha altresì allegato, in sede di ricorso, di essere rimasto privo di occupazione Parte_1
lavorativa, con conseguente peggioramento della propria posizione patrimoniale. A prescindere dal fatto che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli non può essere negato sulla base della mera perdita del lavoro (il ricorrente ha dato atto di aver inoltrato domanda per poter percepire dell'indennità Naspi) e del fatto che egli ha aperto la partita IVA, si deve rimarcare come la circostanza della risoluzione del rapporto di lavoro sia stata posta a fondamento della necessità di rientrare nell'abitazione, non potendo più essere sostenuto un canone di locazione, e non della richiesta revoca del contributo al mantenimento della figlia.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di rigettare la richiesta formulata da Parte_1
di essere esonerato dal pagamento del contributo al mantenimento della figlia studentessa.
Con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ORa
[...]
non essendo più convivente con la figlia maggiorenne. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento. Risulta pacifico in causa che la ORa CP_1
intrattiene da anni una stabile relazione sentimentale con il sig. , residente ad Controparte_3
Azzate, via Pasubio 26, casa presso la quale la stessa si reca frequentemente e dove pernotta. Senza doversi dilungare sulla verifica se tale sua permanenza debba riteresi stabile (la presenza della ORa nella casa del compagno può dirsi, quanto meno, “assi assidua”; cfr. relazione investigativa depositata agli atti e notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ricevuto a mani dell'interessata proprio ad Azzate, presso la casa del compagno, mentre la notifica nella casa ex coniugale di Daverio è avvenuta ex art. 140 c.p.c. con ritiro del plico dopo qualche giorno), osserva il Collegio come, sulla base delle evidenze in atti, sia venuta meno, anche in considerazione dell'età di e del suo indiscusso livello di autonomia e autodeterminazione, quella ratio che è alla base CP_2 dell'assegnazione della casa coniugale al genitore convivente con la prole, anche a costo di comprimere il diritto di proprietà del proprietario comodante.
Come più volte enunciato dalla Suprema Corte, «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa
pagina 6 di 8 familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza» (Cass SU 13603/2004).
Anche recentemente, con ordinanza n. 16050/2024 la Suprema Corte ha sottolineato come, anche in caso di figli minori, l'assegnazione possa essere revocata quando la casa familiare abbia perso il carattere di “ambiente domestico” ove la prole è cresciuta, ambito da tutelare nel momento della crisi familiare (“La nozione di "casa familiare" corrisponde a quella di "ambiente domestico" quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo della personalità della prole, risultando così funzionalizzata alla tutela dei figli secondo il riconoscimento sancito dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Pertanto, qualora sia provato che il coniuge assegnatario e i figli minori si siano stabilmente trasferiti in altro immobile, viene meno il presupposto che la casa coniugale rappresenti l'habitat domestico dei minori e il centro dei loro affetti ed interessi, giustificando così la revoca dell'assegnazione”).
Nel caso di specie lo scopo alla base dei principi decritti dalla Suprema Corte non risulta più attuale avendo la casa di cui si discute perso la qualità di “habitat domestico” a tutela della figlia delle parti, peraltro ormai maggiorenne e come tale destinataria di una tutela meno pregnante rispetto a quella da riservare ai figli minori. Invero, oltre a non essere più ravvisabile una situazione di stabile convivenza tra la madre e la figlia, è risultato nel corso del giudizio che la stessa abbia, CP_2
qualche tempo fa, assunto la decisione di “uscire di casa” per andare a convivere con il proprio ragazzo (a questo proposito poco rileva che la convivenza di con l'allora partner sia durata CP_2
tanto o poco). L'interruzione della permanenza in casa di è elemento che deve essere valutato CP_2
dal Collegio come sintomatico del venir meno di quella necessità di tutela della prole sino al punto di compromettere “temporaneamente” il diritto di proprietà altrui. Nel caso di specie è emerso chiaramente che sia la madre (che ha dichiarato: “Ho un compagno da 5 anni presso il quale vado anche a dormire quando si assenta da casa, andando dal suo ragazzo oppure in ferie, oppure CP_2
quando lo ospita presso di noi. Dipende dai mesi, talvolta mi intrattengo a casa del mio compagno anche di più del tempo trascorso a casa, ma ciò non avviene sempre. mi disse che andava a CP_2 convivere;
io le dissi di essere riflessiva su questa cosa. La convivenza è durata poco…”), sia la figlia maggiorenne hanno raggiunto una tale autonoma di vita (pur restando unite e passando del tempo insieme) da aver fatto venir meno quella funzione protettiva di "habitat" alla ex casa pagina 7 di 8 coniugale, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. La fuoriuscita di dalla casa ha costituito una indubbia CP_2
interruzione della convivenza con la madre idonea ad aver eliso quella finalità di tutela dei figli
(minorenni e, anche se in maniera più attenuata, maggiorenni) a mantenere la propria stabilità abitativa, le proprie abitudini e la stabile convivenza con uno dei due genitori. Tali tutele non sono più prioritarie per avendo la stessa dato prova di elevata autonomia, anche di operare CP_2
autonome scelte di vita, tanto da non necessitare di una stabile continuativa convivenza con la madre nella originaria casa ove la stessa è crescita. In questa situazione appare evidente come attualmente la casa coniugale venga utilizzata dalle due donne come base ove stare talvolta insieme oppure ove ospita l'attuale fidanzato quando la madre si intrattiene dal compagno, ciò che ha CP_2
modificato la situazione che, in sede di divorzio, aveva determinato l'assegnazione della casa alla ORa siccome destinata dalla nonna paterna alle esigenze della famiglia. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale alla ORa con termine di mesi 6 per il rilascio dell'immobile. CP_1
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Varese n.
216/2023 in data 8/3/2023 così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_3
- respinge la richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia a carico del CP_2
padre;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ORa concede termine di mesi 6 CP_1 per il rilascio dell'immobile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2024.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1348/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. PRANZO Parte_2 C.F._2
PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. rappresentate e difese dall'Avv. CHIARAVALLI BARBARA
[...] C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti e Parte_1 Parte_2
NEL MERITO
ACCERTATO che è divenuta economicamente indipendente, REVOCARE l'obbligo di CP_2 contribuzione al suo mantenimento posta a carico del padre;
REVOCARE l'ordine di assegnazione
pagina 1 di 8 della casa coniugale;
DISPORRE la restituzione dell'immobile a favore della proprietaria ORa
Parte_3
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
ACCERTATO che ha lasciato l'immobile familiare e non coabita non la figlia, CP_1
REVOCARE l'ordine di assegnazione della casa coniugale;
DISPORRE la restituzione dell'immobile a favore della proprietaria ORa . Parte_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
DISPORRE assegno di mantenimento della figlia a carico della ORa nella misura CP_2 CP_1 di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERSI l'esame testimoniale del OR Titolare della società Testimone_1
Emmebi Investigazioni di RI BU & C. sas, sul seguente capitolo di prova: 1) vero che durante le indagini e le ricerche effettuate ho accertato e constatato personalmente l'identità delle persone e le circostanze descritte e contenute nella relazione che mi si rammostra sub. 9 e ho scattato le foto di cui all'allegato 9bis.
AMMETTERSI interrogatorio formale delle resistenti
AMMETTERSI l'esame testimoniale dei ORi , residente in [...] , residente in [...] , Controparte_3 CP_4 residente in [...] residente in [...]
22 , residente in [...] sui seguenti capitoli di prova 2) Vero Tes_3 che convive con mio figlio dal mese di luglio 2023; 3) Vero che ogni giorno dal CP_1 mese di luglio 2023 vedo uscire dall'abitazione di Azzate via Pasubio 26 verso le CP_1 ore 7.00 4) Vero che ogni giorno, dopo le ore 19,00, vedo parcheggiata l'auto Renault Twingo di proprietà di all'interno della villetta di Azzate via Pasubio 26 5) Vero che ogni CP_1 giorno, dopo le ore 21,00, nel parcheggio della villetta di Azzate via Turati 1, è presente un solo veicolo, autovettura Fiat 500 targata DK555XY di proprietà di 6) Vero che la ORa CP_2
, che vive al piano superiore all'immobile occupato dalla ORa e Testimone_2 CP_1 dal compagno, mi ha riferito che la ORa convive col figlio da oltre 1 anno e che la CP_1 medesima ORa ha trasferito lì tutti i propri effetti personali. CP_1
Per parte resistente
Voglia il Tribunale Illustrissimo, previa ogni più opportuna declariatoria in fatto ed in diritto, così giudicare:
IN PRINCIPALITA': respingere le domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del provvedimento di assegnazione dell'ex domicilio familiare e di versamento a carico del ricorrente dell'assegno di concorso nel mantenimento Parte_1 della figlia (che da febbraio 2024 ammonta ad € 253,00, considerata la rivalutazione istat),
pagina 2 di 8 ordinando a quest'ultimo di provvedere anche alla rifusione di tutte le spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Varese, ivi comprese le tasse e spese universitarie,
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere di ridurre l'assegno di concorso nel mantenimento di , considerare le esigenze della CP_2 ragazza, tanto da quantificare quanto dovuto dal ricorrente , alla ORa Parte_1 CP_1
a tale titolo, in non meno di € 200,00, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, mantenendo l'assegnazione della casa familiare come in essere.
IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere indipendente economicamente, con conseguente accoglimento delle CP_2 domande avversarie, accordare un lungo termine, non inferiore a 6 mesi, per il rilascio dell'unità abitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere: Prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1)
E' vero o no che nell'arco degli ultimi 5 anni vedo presso l''immobile di Daverio, CP_1 via Turati n. 1, ogni giorno, sia a mezzogiorno, sia al termine del di lei orario lavorativo? 2) E' vero o no che nell'arco degli ultimi tre anni, almeno una volta alla settimana, mi sono recata in visita a presso la di lei residenza in Daverio Via Turati n. 1? 3) E' vero o no che CP_1 negli ultimi tre anni, andando a far visita a , almeno una volta alla settimana, CP_1 nell'unità di Daverio via Turati n. 1, ho potuto verificare che con lei abita la figlia 4) CP_2
E' vero o no che nell'arco degli ultimi due anni, ogni settimana, dal lunedì al venerdì, il figlio della ORa raggiuge la mamma presso l'unità di Daverio, Via Turati n. 1 per il CP_1 Per_1 pranzo? Testimoni, occorrendo anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari: CP_3
di Azzate, Piazzola Serena di Azzate, Via Vittorio Veneto n. di Travedona
[...] Testimone_4 di Monate Via Trieste n. 301 Tombaro Maria RI di Inarzo Via Patrioti n. 45 Testimone_5
e di Daverio via Turati Galli Luigi di Azzate, via Matteotti, di Testimone_6 Persona_2
Schianno. Ordinare, ex art. 210 cpc a: a) parte ricorrente la produzione in giudizio di: CU,
BUSTE PAGA, DICHIARAZIONI DEI REDDITI degli ultimi 5 anni, estratti dei conti correnti/conti titoli/polizze assicurative degli ultimi 5 anni, con i movimenti operati in tale periodo, visura immobiliare delle proprietà di parte ricorrente, b) di Milano, in persona del CP_6 legale rappte pro tempore, la produzione di dichiarazioni IVA, mod. 770, movimenti di conto corrente degli ultimi 5 anni, c) al OR , risultante sullo stato di famiglia del Parte_4 OR , la produzione delle di lui dichiarazioni dei redditi dal 2021 ad oggi. In Parte_1 difetto, parte resistente chiede che venga disposta indagine da parte della Polizia Tributaria /
Guardia di Finanza sui redditi e patrimoni di parte ricorrente ed il loro tenore di vita, ed a CP_6
[... per verificare lo stato di decozione come rappresentato da controparte. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/6/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno adito il Tribunale di Varese chiedendo la revisione della sentenza n. 216/23 emessa dal
Tribunale di Varese in data 08/03/2023 con la quale è stato pronunciato il divorzio tra il OR
[...]
e la ORa nella parte in cui è stato previsto un contributo al Parte_1 CP_1
pagina 3 di 8 mantenimento della figlia a carico del padre non convivente e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, convivente con la figlia maggiorenne A fondamento della domanda di revoca CP_2
dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posta a carico del padre e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, da restituire alla proprietaria ORa (madre di Parte_3
), i ricorrenti hanno dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di Parte_1
e della sopravvenuta cessazione della coabitazione tra la madre e la figlia nella casa coniugale CP_2
di proprietà della ORa a suo tempo concessa in comodato per le esigenze del Parte_3
nucleo familiare. Il sig. ha altresì sottolineato il peggioramento della propria Parte_1
situazione patrimoniale e la necessità di rientrare nell'abitazione di proprietà della madre non potendo più sostenere il pagamento di un canone di locazione.
Con memoria in data 23/09/2024 si sono costituite in giudizio e CP_1 CP_2
le quali, eccepita l'improcedibilità della domanda per omessa produzione della
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documentazione ex art. 473-bis.12 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva della ORa Pt_3
contestato quanto ex adverso dedotto circa il raggiungimento dell'indipendenza economica
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di e la cessazione della convivenza tra la madre e la figlia, hanno chiesto in principalità il CP_2
rigetto integrale del ricorso;
le resistenti hanno anche svolto conclusioni in via subordinata, sia con riferimento all'ipotetica riduzione del concorso al mantenimento di sia nell'ipotesi di CP_2
accoglimento della domanda di rilascio dell'unità abitativa.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 23/10/2024 comparivano le parti che venivano sentite liberamente dal giudice che, all'esito, formulava due distinte proposte conciliative alternative. Concesso un termine per conoscere l'esito del tentativo di conciliazione, alla successiva udienza del 03/12/2024 le parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo e formulavano le rispettive istanze in ordine alla prosecuzione del giudizio. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione - sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note scritte - con le modalità disciplinate dall'art. 473-bis.28 c.p.c.. Alla scadenza del termine concesso sino al 10/03/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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Preliminarmente ritiene il collegio che la causa è matura per la decisione, senza necessità di espletare attività istruttoria. Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte resistente nella memoria di costituzione, si deve dare atto che le stesse non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni. Nonostante ciò, ritiene il collegio di dover dichiarare pagina 4 di 8 d'ufficio la carenza di legittimazione attiva della ORa nel presente procedimento Parte_3
che ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio contenute in una sentenza nella quale la ORa non è stata parte del giudizio.
Entrando nel merito delle domande azionate da si deve premettere come Parte_1
sia principio consolidato nel nostro ordinamento che la richiesta di modifica di un provvedimento giudiziale assunto in materia familiaristica deve presupporre la necessaria allegazione e prova di un quid novi, rappresentato da mutamenti sopravvenuti nelle circostanze valutate all'epoca del precedente provvedimento.
Con riferimento alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne stante la sua sopravvenuta indipendenza economica CP_2
Ritiene il Collegio che parte ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare una modifica rispetto alla situazione che era stata valutata all'epoca del divorzio (sentenza pronunciata il 8/3/2023). E' pacifico infatti che al momento del deposito del ricorso datato 1/12/2022 per ottenere lo scioglimento del matrimonio la figlia della coppia nata il [...], fosse già maggiorenne, CP_2
studentessa iscritta all'università e che fosse noto tra le parti che la ragazza, pur essendo ancora studentessa e considerata non economicamente autosufficiente, espletasse saltuaria/precaria attività lavorativa. In particolare, oltre ad essere stata evidenziata tale situazione nella comparsa di risposta depositata all'epoca del divorzio dalla moglie (la quale, aderendo alle domande svolte dal marito precisava: “…come ben sa controparte, che la figlia svolge dei lavori temporanei che non comportano la sua indipendenza economica ma le permettono di far fronte ad alcuni propri bisogni
(la ragazza, infatti, si paga le sedute con lo psicologo e le spese collegate all'automezzo)…), risulta dalla documentazione prodotta che il rapporto di lavoro di con Castef s.a.s fosse iniziato in CP_2
data 1/2/2023 e che è proseguito sino al 31/1/2024; a decorrere dal 1/2/2024 ha lavorato CP_2
presso il negozio Intimissimi. Il fatto che i genitori, pur sapendo che la figlia lavorava part time, la hanno qualificata “maggiorenne non economicamente autosufficiente” (come indicato in sentenza di divorzio), costituisce elemento sufficiente per ritenere non meritevole di accoglimento la richiesta revisione, anche tenuto conto del fatto che la ragazza ha negli anni espletato lavori per lo più precari
(a riprova di ciò deve darsi atto della sopravvenuta risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro in essere con il negozio Intimissimi – cfr. lettera di licenziamento del 15/1/2025 prodotta in data
7/2/2025; negli scritti difensivi conclusivi le resistenti hanno comunque rilevato che sta già CP_2
cercando una nuova occupazione lavorativa, a riprova del fatto che la stessa è determinata a lavorare per godere di una propria liquidità) e part time conciliabili con gli impegni universitari (è pacifico che è iscritta all'università; la stessa ha dichiarato che sta sostenendo gli esami e, solo CP_2
pagina 5 di 8 a fronte della contestazione di controparte, ha depositato attestato dell'università. Ad ogni buon conto, la richiesta del padre di eliminare il proprio contributo non è motivata sulla base di uno scarso impegno/rendimento della ragazza negli studi ma sul raggiungimento dell'indipendenza economica, ciò che rende la verifica sull'esito degli esami superflua).
Il sig. ha altresì allegato, in sede di ricorso, di essere rimasto privo di occupazione Parte_1
lavorativa, con conseguente peggioramento della propria posizione patrimoniale. A prescindere dal fatto che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli non può essere negato sulla base della mera perdita del lavoro (il ricorrente ha dato atto di aver inoltrato domanda per poter percepire dell'indennità Naspi) e del fatto che egli ha aperto la partita IVA, si deve rimarcare come la circostanza della risoluzione del rapporto di lavoro sia stata posta a fondamento della necessità di rientrare nell'abitazione, non potendo più essere sostenuto un canone di locazione, e non della richiesta revoca del contributo al mantenimento della figlia.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di rigettare la richiesta formulata da Parte_1
di essere esonerato dal pagamento del contributo al mantenimento della figlia studentessa.
Con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ORa
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non essendo più convivente con la figlia maggiorenne. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento. Risulta pacifico in causa che la ORa CP_1
intrattiene da anni una stabile relazione sentimentale con il sig. , residente ad Controparte_3
Azzate, via Pasubio 26, casa presso la quale la stessa si reca frequentemente e dove pernotta. Senza doversi dilungare sulla verifica se tale sua permanenza debba riteresi stabile (la presenza della ORa nella casa del compagno può dirsi, quanto meno, “assi assidua”; cfr. relazione investigativa depositata agli atti e notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ricevuto a mani dell'interessata proprio ad Azzate, presso la casa del compagno, mentre la notifica nella casa ex coniugale di Daverio è avvenuta ex art. 140 c.p.c. con ritiro del plico dopo qualche giorno), osserva il Collegio come, sulla base delle evidenze in atti, sia venuta meno, anche in considerazione dell'età di e del suo indiscusso livello di autonomia e autodeterminazione, quella ratio che è alla base CP_2 dell'assegnazione della casa coniugale al genitore convivente con la prole, anche a costo di comprimere il diritto di proprietà del proprietario comodante.
Come più volte enunciato dalla Suprema Corte, «l'assegnazione della casa familiare si prefigge lo scopo di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa
pagina 6 di 8 familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza» (Cass SU 13603/2004).
Anche recentemente, con ordinanza n. 16050/2024 la Suprema Corte ha sottolineato come, anche in caso di figli minori, l'assegnazione possa essere revocata quando la casa familiare abbia perso il carattere di “ambiente domestico” ove la prole è cresciuta, ambito da tutelare nel momento della crisi familiare (“La nozione di "casa familiare" corrisponde a quella di "ambiente domestico" quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo della personalità della prole, risultando così funzionalizzata alla tutela dei figli secondo il riconoscimento sancito dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Pertanto, qualora sia provato che il coniuge assegnatario e i figli minori si siano stabilmente trasferiti in altro immobile, viene meno il presupposto che la casa coniugale rappresenti l'habitat domestico dei minori e il centro dei loro affetti ed interessi, giustificando così la revoca dell'assegnazione”).
Nel caso di specie lo scopo alla base dei principi decritti dalla Suprema Corte non risulta più attuale avendo la casa di cui si discute perso la qualità di “habitat domestico” a tutela della figlia delle parti, peraltro ormai maggiorenne e come tale destinataria di una tutela meno pregnante rispetto a quella da riservare ai figli minori. Invero, oltre a non essere più ravvisabile una situazione di stabile convivenza tra la madre e la figlia, è risultato nel corso del giudizio che la stessa abbia, CP_2
qualche tempo fa, assunto la decisione di “uscire di casa” per andare a convivere con il proprio ragazzo (a questo proposito poco rileva che la convivenza di con l'allora partner sia durata CP_2
tanto o poco). L'interruzione della permanenza in casa di è elemento che deve essere valutato CP_2
dal Collegio come sintomatico del venir meno di quella necessità di tutela della prole sino al punto di compromettere “temporaneamente” il diritto di proprietà altrui. Nel caso di specie è emerso chiaramente che sia la madre (che ha dichiarato: “Ho un compagno da 5 anni presso il quale vado anche a dormire quando si assenta da casa, andando dal suo ragazzo oppure in ferie, oppure CP_2
quando lo ospita presso di noi. Dipende dai mesi, talvolta mi intrattengo a casa del mio compagno anche di più del tempo trascorso a casa, ma ciò non avviene sempre. mi disse che andava a CP_2 convivere;
io le dissi di essere riflessiva su questa cosa. La convivenza è durata poco…”), sia la figlia maggiorenne hanno raggiunto una tale autonoma di vita (pur restando unite e passando del tempo insieme) da aver fatto venir meno quella funzione protettiva di "habitat" alla ex casa pagina 7 di 8 coniugale, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. La fuoriuscita di dalla casa ha costituito una indubbia CP_2
interruzione della convivenza con la madre idonea ad aver eliso quella finalità di tutela dei figli
(minorenni e, anche se in maniera più attenuata, maggiorenni) a mantenere la propria stabilità abitativa, le proprie abitudini e la stabile convivenza con uno dei due genitori. Tali tutele non sono più prioritarie per avendo la stessa dato prova di elevata autonomia, anche di operare CP_2
autonome scelte di vita, tanto da non necessitare di una stabile continuativa convivenza con la madre nella originaria casa ove la stessa è crescita. In questa situazione appare evidente come attualmente la casa coniugale venga utilizzata dalle due donne come base ove stare talvolta insieme oppure ove ospita l'attuale fidanzato quando la madre si intrattiene dal compagno, ciò che ha CP_2
modificato la situazione che, in sede di divorzio, aveva determinato l'assegnazione della casa alla ORa siccome destinata dalla nonna paterna alle esigenze della famiglia. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale alla ORa con termine di mesi 6 per il rilascio dell'immobile. CP_1
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Varese n.
216/2023 in data 8/3/2023 così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_3
- respinge la richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia a carico del CP_2
padre;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ORa concede termine di mesi 6 CP_1 per il rilascio dell'immobile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2024.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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