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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Francesco Distefano Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 359/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C.F. e P.IVA , con sede in San Ferdinando di Puglia (BT), Parte_1 P.IVA_1 via Degli Ulivi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del consiglio di amministrazione rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_2
AB M. DI ZI (C.F. ) e EL DI ZI (C.F. C.F._1
), presso il cui studio legale in Trani, via Monte Grappa n. 18, è elettivamente C.F._2 domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), con sede secondaria in Milano (MI), via Gattamelata n. 34, in persona del P.IVA_2 rappresentante legale rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Controparte_2 pagina 1 di 12 Avv.ti Piero SPIRANDELLI (C.F. – telefax: 02/43911736 - pec: C.F._3
e BR MB (C.F. - telefax: Email_3 C.F._4
02/43911736 - pec: , presso il cui studio legale in Milano, via Email_4
CO LE n. 23, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni
Per appellante: Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria, nonché conclusioni formulate da in sede di costituzione nel presente CP_1 giudizio:
1. In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa del proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6667/2024 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio iscritto al n. 5325/2024 R.G., pubblicata il 03/07/2024 (Repert. n. 5863/2024 del 03/07/2024) e
NON notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto operata dalla
; Controparte_3
2. in via principale accertare e dichiarare la copertura della polizza assicurativa di cui è causa in relazione agli eventi descritti, accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere Parte_1 dalla Controparte_3
l'indennizzo previsto in polizza per il valore del credito non riscosso dalla
[...] Parte_1 nei confronti delle società ovvero per la somma che sarà riconosciuta come dovuta Parte_3 oltre agli interessi, rivalutazione ed al rimborso delle spese sostenute;
3. in via principale condannare la Controparte_3
a corrispondere alla l'indennizzo previsto in
[...] Parte_1 polizza per il valore del credito non riscosso dalla nei confronti delle società Parte_1 [...] nella misura di euro 33.019,84, il tutto oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 smi dal Parte_3
pagina 2 di 12 dì della scadenza delle fatture sino al saldo ovvero come da previsioni ex art 1284 cc e rivalutazione monetaria;
4. in via principale condannare la Controparte_3 [...]
a corrispondere alla la somma di euro Controparte_3 Parte_1
720,78 quale rimborso, indennizzo e risarcimento dei costi sostenuti nel tentativo del recupero del credito siccome suggerito ed autorizzato dalla Compagnia debitamente informata sul punto, ciò ai sensi delle previsioni di polizza o quantomeno della clausola 20700.00 e ss;
5. in via principale condannare la Controparte_3
a corrispondere alla la somma di euro
[...] Parte_1
10.000,00 quale risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in ragione del mancato adempimento della Compagnia, oltre le ulteriori ai sensi dell'art 96 cpc considerato il colpevole rifiuto al versamento di quanto dovuto alla luce delle infondate contestazioni mosse anche in via stragiudiziale dalla Compagnia. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
2. con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio e, dunque, rimborso e/o restituzione di quanto versato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado ed oggetto di gravame
3. previo accoglimento delle censure di cui al paragrafo sub 3 dell'atto di appello ridurre le spese del giudizio di primo grado e compensare quelle del presente giudizio.
In via istruttoria, nella qualità in atti, insistono nell'ammissione delle richieste istruttorie così come formulate nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado che qui si hanno per riportate.
In ogni caso, riportandosi agli scritti difensivi in atti nonché alla documentazione prodotta, contestano integralmente il contenuto della comparsa di costituzione della nonché le conclusioni ivi CP_3 formulate riservando ogni puntuale contestazione in sede di comparsa conclusionale.
Per , appellata: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n.
6667/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 3/7/2024, all'esito del giudizio recante RG n.
5325/2024, pubblicata sempre in data 3/7/2024;
pagina 3 di 12 IN VIA SUBORDINATA, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, accertata l'intervenuta risoluzione della polizza per inadempimento della rigettare l'appello avversario e confermare Parte_1 la Sentenza n. 6667/2024;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, accertare e dichiarare che è tenuta al pagamento limitatamente al Controparte_1 minor importo di euro 27.066,86=, ovvero di quell'ulteriore minor importo che verrà accertato in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede il rigetto delle istanze avversarie in quanto inammissibili per i motivi tutti dettagliatamente dedotti in atti. Si chiede altresì che venga dichiarata l'inammissibilità, o in ogni caso la totale irrilevanza, di quanto depositato da parte appellante con nota di deposito disponibile in pct a far data dal 19/6/2025.
Con ogni più ampia riserva di chiedere termine, produrre altri documenti, indicare nuovi mezzi di prova e formulare eccezioni nel rispetto del rito.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove che fossero eventualmente proposte da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 6667/2024 pubblicata il 03.07.2024, il Tribunale Ordinario di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
- respinge la domanda di Parte_1
- e la condanna al pagamento di euro 6.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di
Controparte_4
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
pagina 4 di 12 ***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano la compagnia assicuratrice Controparte_1
Premesso che, al fine di tutelare il proprio credito dai rischi legati ai mancati
[...] pagamenti e insolvenze, aveva stipulato con la polizza FOOD n. 535081, Controparte_1 adduceva che, nel periodo di validità della polizza, aveva maturato un credito nei confronti della società per mancato pagamento di fatture emesse nel contesto di un rapporto di Parte_3 forniture merci, non riscossi e non riscuotibili in ragione del successivo fallimento della debitrice, e di avere quindi denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice, che procedeva con l'apertura della pratica di sinistro.
Nelle more, aveva intrapreso tentativi di recupero del credito, proponendo un Parte_1 procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2370/2018, resistendo nel giudizio di opposizione a tale decreto e proponendo domanda di insinuazione al passivo a seguito del fallimento della società opponente-debitrice, dichiarato nelle more nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
In esito agli accertamenti svolti, l'assicurazione sospendeva la liquidazione dell'indennizzo di polizza, trattandosi di credito contestato, escluso dalla copertura e, da ultimo, comunicava all'assicurata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi di polizza oltreché dell'art. 1456 c.c. per grave inadempimento consistente nel mancato invio della documentazione richiesta con precedenti note.
Su tali basi, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della risoluzione di diritto operata Parte_1 da , e, sempre in via principale, accertarsi l'operatività della polizza e il diritto Controparte_1 all'indennizzo con conseguente condanna della convenuta al pagamento di euro 33.019,84, pari al valore del credito non riscosso nei confronti di oltre ai costi sostenuti per attività Parte_3 legate ai tentativi di recupero dello stesso, per complessivi euro 720,78. Chiedeva, altresì, di essere risarcita dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice.
- Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria di spese e
[...] competenze di giudizio oltre alla condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Nel replicare alle pretese di parte attrice, adduceva che l'asserito credito di era Parte_1 stato contestato dalla società con atto di opposizione a decreto ingiuntivo. A seguito Parte_3 dell'intervenuto fallimento della società il medesimo credito non era stato ammesso Parte_3
pagina 5 di 12 al passivo e non era stato riconosciuto neppure in sede di opposizione allo stato passivo. Rilevava altresì che, in applicazione del modulo di polizza n. 01200.00 lett. B), i crediti “contestati” non erano coperti dalla polizza.
Adduceva, inoltre, che l'attrice non aveva comunque diritto all'indennizzo stante l'intervenuta risoluzione della polizza per inadempimento dell'assicurata, sulla scorta di quanto previsto dalla polizza al modulo 29500.00 lett. A), e che quindi anche la domanda di risarcimento doveva essere rigettata. In subordine, domandava che l'indennizzo fosse ridotto entro i massimali di polizza.
In ragione del carattere documentale, la causa, non necessitante di istruttoria, era trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado rigettava le domande di ritenendo non assolto, da parte attrice, l'onere probatorio sulla stessa Parte_1 incombente in ordine all'esistenza del credito.
In particolare, rilevava che il credito azionato era basato su decreto ingiuntivo opposto;
inoltre, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era stato interrotto a seguito della declaratoria di fallimento della società opponente e il termine per l'estinzione del procedimento di Parte_3 opposizione non era ancora decorso, rilevando come la definitiva conferma del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto erano subordinate al ritorno in bonis della società ingiunta.
Ha quindi ritenuto che si fosse realizzata la fattispecie prevista nel modulo 01200.00 lettera B) della polizza, che escludeva il diritto all'indennizzo per le perdite cui il Cliente sostenga, per qualsivoglia ragione, di non aver provveduto del tutto legittimamente, in tutto o in parte, ai dovuti pagamenti o di non aver provveduto del tutto legittimamente all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto>>.
Riteneva conseguentemente assorbita la questione relativa alla intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava la mancata pronunzia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto assicurativo, erroneamente dichiarata “assorbita” dalla pronuncia relativa alla verifica dei presupposti per l'operatività della polizza stessa e chiedeva, in pagina 6 di 12 riforma della gravata sentenza, un'espressa statuizione in ordine alla asserita illegittima risoluzione di diritto della polizza.
Con il secondo motivo di appello adduceva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado il credito era da ritenersi certo. Al riguardo rilevava che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste per il debitore fallito, anche in costanza di fallimento, l'interesse e/o onere alla riassunzione del giudizio, sicché il credito oggetto di causa era di ritenersi provato non avendo la società fallita riassunto il giudizio di opposizione nei termini di legge. Parte_3
Adduceva inoltre l'efficacia solo endo-fallimentare dell'esito degli accertamenti del credito in sede concorsuale.
Assumeva, inoltre, che il tribunale avrebbe posto alla base della motivazione gli accertamenti svolti in sede concorsuale, senza considerare l'efficacia solo endo-fallimentare degli stessi.
Con il terzo motivo di appello censurava la liquidazione delle spese di lite, in quanto eccessiva rispetto all'effettiva attività svolta.
- Si costituiva che Controparte_1 contestava integralmente il gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25.09.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 01.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato per quanto di ragione e va accolto nei termini di seguito esposti.
***
È pacifico, e in ogni caso provato per tabulas (cfr. doc. 1 fasc. , che, in data Parte_1
26.04.2018, sottoscriveva con una polizza assicurativa, Parte_1 Controparte_1 al fine di tutelare il proprio credito dalle ipotesi, tra le altre, di insolvenza dei propri clienti. Al modulo
29500.00 della suddetta polizza – sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei termini e delle condizioni di polizza – venivano indicate le inadempienze che determinavano la possibilità per la compagnia assicuratrice di risolvere di diritto il contratto. In particolare l'articolato di polizza prevedeva che previsione contenuta altrove a questo riguardo nella Polizza, il contratto assicurativo oggetto della
Polizza potrà essere immediatamente risolto dall'Assicuratore ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice
pagina 7 di 12 Civile, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all , qualora si verifichi una qualsiasi Parte_4 delle seguenti circostanze: … a) l non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi Parte_4 relativi ai termini ed alle modalità di segnalazione e determinazione del Fatturato Assicurabile>>.
È documentalmente provato che in data 11.11.2021 (doc. 13 fasc. , la Parte_1 compagnia assicuratrice provvedeva a comunicare all'assicurata Controparte_1
a mezzo PEC, l'intenzione di avvalersi della risoluzione di diritto prevista dalla Parte_1 lett. A) della predetta clausola, per non aver provveduto puntualmente ad inoltrare la documentazione e i chiarimenti richiesti in relazione all'ammontare del fatturato.
***
La succitata clausola contrattuale prevede, in modo generico, che il contratto assicurativo può essere risolto di diritto dalla compagnia assicuratrice se l'assicurato non adempie ad “anche uno solo degli obblighi” relativi ai termini e alle modalità di determinazione del fatturato assicurabile, senza individuazione specifica degli obblighi la cui violazione legittima la risoluzione.
Alla genericità testuale della clausola in oggetto segue l'ulteriore genericità della richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale inoltrata dalla compagnia assicuratrice all'assicurato, la quale, come evidenziato dall'odierna appellante, non appare sufficientemente chiara nella individuazione della presunta documentazione mancante e/o non trasmessa e ritenuta, dalla compagnia di assicurazione, assolutamente necessaria.
Ne consegue che la compagnia assicuratrice, essendosi limitata a generiche allegazioni di mancata produzione documentale o di mancata ottemperanza a generiche richieste di chiarimenti, non ha allegato in modo sufficientemente chiaro i termini dell'inadempimento contestato al soggetto assicurato in relazione alla richiamata clausola contrattuale.
Non può pertanto ritenersi configurabile a carico della quale soggetto Parte_1 assicurato, l'asserito inadempimento agli obblighi di polizza e segnatamente l'invocata mancata trasmissione di documentazione o di assolvimento alla richiesta, alquanto generica, di chiarimenti.
Pertanto, nel caso di specie, non sussistono i presupposti legittimanti la risoluzione di diritto della polizza invocata dalla compagnia di assicurazioni.
***
Tanto premesso, venendo all'esame del secondo motivo di appello, nella vigenza della polizza azionata dalla società assicurata il credito oggetto di indennizzo assicurativo, che Parte_1
pagina 8 di 12 rappresenta il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo di polizza, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi provato nell'ammontare richiesto.
È dato accertato e non contestato che, nel periodo di vigenza della polizza, l'appellante aveva denunciato il mancato pagamento di fatture da parte della cliente Parte_1 [...] alla compagnia assicuratrice, che procedeva con l'apertura del sinistro n. 9889520. Parte_3
È del pari dato acquisito al giudizio che, nel tentativo di recuperare il preteso credito, Parte_1 aveva chiesto e ottenuto, sulla base di fatture con asseverazione notarile, decreto ingiuntivo, con
[...] cui si ingiungeva alla società il pagamento della somma complessiva di euro Parte_3
33.019,84. A seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunta, il Tribunale di Milano, ritenuto che i motivi di opposizione non risultavano fondati su prova scritta, che l'eccezione ex art. 1460 c.c. era stata genericamente formulata, e che pertanto sussistevano i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che diveniva, pertanto, titolo immediatamente esecutivo.
Il pendente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era, in seguito, interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento della società opponente alla quale non seguiva la Parte_3 riassunzione ad opera di alcuna delle parti a ciò legittimate e segnatamente sia da parte della fallita sia da parte della procedura concorsuale.
Risulta, inoltre, che in seguito all'intervenuto fallimento della società non era stata Parte_3 ammessa l'insinuazione al passivo del credito oggetto di causa e era stata rigettata la conseguente opposizione allo stato passivo proposta da Parte_1
Tanto premesso contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il credito in oggetto deve ritenersi provato nella propria sussistenza ed entità.
Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è onere del debitore riassumere il processo nei confronti del creditore ingiungente per evitare l'effetto della definitiva esecutorietà del decreto a norma dell'art. 653 c.p.c., conseguente alla mancata o intempestiva riassunzione ex art. 305
c.p.c. (Cass. n. 22047/2020; Cass. n.13810/2022). Come ripetutamente affermato dal supremo consesso di giustizia, il debitore fallito conserva il potere processuale di impedire che il decreto ingiuntivo, che pure non è opponibile al fallimento, possa essere fatto valere nei propri confronti, dopo la chiusura della procedura concorsuale, quale titolo esecutivo dal creditore che ha riacquistato il diritto di avvalersi delle azioni esecutive individuali – qualora non abbia trovato soddisfacimento, totale o parziale, in sede concorsuale – pena una pagina 9 di 12 ridonderebbe anche sul piano della tenuta costituzionale del sistema>>. Ciò in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito verso l'imprenditore, è situazione alla quale è estranea la procedura concorsuale, sicché, in relazione a detto procedimento, il fallito non perde la sua legittimazione processuale e deve egli stesso proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di evitare che si costituisca un titolo giudiziario a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento (cfr. Cass. Civ. n. 22047/2020).
L'iniziativa processuale alla riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si colloca pertanto al di fuori dei rapporti compresi nel fallimento, e dunque al di fuori di quei rapporti per i quali il fallito è effettivamente privo di capacità processuale.
Tanto premesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il credito di oggetto di causa è fondato su idoneo supporto probatorio atteso che, non avendo Parte_1 la società riassunto il giudizio interrotto, come era suo onere fare, in assenza di atti Parte_3 demolitivi del decreto ingiuntivo, peraltro munito della provvisoria formula di esecutività, il credito nel predetto decreto ingiuntivo portato costituisce idoneo titolo fondante il diritto d'indennizzo assicurativo richiesto dall'appellante.
Né assumono incidenza sulla soluzione della questione in disamina – afferente alla sussistenza del credito di nei confronti di società fallita – le valutazioni svolte in sede Parte_1 fallimentare – che hanno portato all'esclusione del predetto credito, vantato da Parte_1 nei confronti di dal passivo fallimentare per inidoneità della documentazione Parte_3 presentata a provare il credito – e ciò sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'accertamento posto in essere in sede fallimentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare (cfr. Cass.
Civ. n. 22047/2020; Cass. Civ. 23175/2020; Cass. Civ. n. 8110/2021). Ne discende la valenza meramente endo-fallimentare dell'esclusione del credito sub judice dal passivo fallimentare, restando la prova del credito in oggetto offerta dalla valenza del decreto ingiuntivo quale titolo provvisoriamente esecutivo e dunque idoneo a dimostrare il credito in esso portato in assenza di atti demolitivi di tale titolo.
Pertanto, il credito oggetto di causa, ai fini di attivazione della polizza in oggetto, portato nel decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecutività e dunque valevole quale titolo immediatamente esecutivo,
pagina 10 di 12 oggetto di opposizione, non essendo stato il relativo giudizio di opposizione riassunto dopo l'interruzione a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice , deve ritenersi Parte_3 idoneamente provato per l'entità esposta nel predetto decreto ingiuntivo e nelle relative fatture allegate, pari a complessivi euro 33.019,84.
***
Per le suesposte ragioni, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta da va accolta e conseguentemente Parte_1 [...]
dichiarata l'illegittimità della risoluzione di diritto Controparte_1 della polizza dalla predetta operata, va condannata al pagamento, in favore di a Parte_1 titolo di indennizzo assicurativo, dell'importo di 33.019,84 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno della scadenza delle fatture sino al saldo.
Il predetto importo, quale indennizzo di polizza dovuto, è satisfattivo di ogni ragione di parte assicurata in relazione all'evento assicurato, non essendo comprovate altre voci di danno o credito.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va Controparte_1 condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio Parte_1 grado di giudizio che in considerazione del valore della causa (ricompresa nello scaglione tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), pare congruo liquidare, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi (contributo unificato e marca da bollo) e in euro 6.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 6667/2024, pubblicata il 03.07.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
pagina 11 di 12 - accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'illegittimità della risoluzione di diritto della polizza operata da Controparte_1
e, ritenuta l'efficacia della polizza, la condanna al pagamento in
[...] favore di della somma di euro 33.019,84, oltre interessi ex D.Lgs. n. Parte_1
231/2002 dal giorno di scadenza delle fatture sino al saldo a titolo di indennizzo;
- condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida, quanto a quelle del primo grado di giudizio in euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge,
e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi e in euro 6.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Francesco Distefano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Francesco Distefano Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 359/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C.F. e P.IVA , con sede in San Ferdinando di Puglia (BT), Parte_1 P.IVA_1 via Degli Ulivi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del consiglio di amministrazione rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_2
AB M. DI ZI (C.F. ) e EL DI ZI (C.F. C.F._1
), presso il cui studio legale in Trani, via Monte Grappa n. 18, è elettivamente C.F._2 domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), con sede secondaria in Milano (MI), via Gattamelata n. 34, in persona del P.IVA_2 rappresentante legale rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Controparte_2 pagina 1 di 12 Avv.ti Piero SPIRANDELLI (C.F. – telefax: 02/43911736 - pec: C.F._3
e BR MB (C.F. - telefax: Email_3 C.F._4
02/43911736 - pec: , presso il cui studio legale in Milano, via Email_4
CO LE n. 23, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni
Per appellante: Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria, nonché conclusioni formulate da in sede di costituzione nel presente CP_1 giudizio:
1. In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa del proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6667/2024 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio iscritto al n. 5325/2024 R.G., pubblicata il 03/07/2024 (Repert. n. 5863/2024 del 03/07/2024) e
NON notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto operata dalla
; Controparte_3
2. in via principale accertare e dichiarare la copertura della polizza assicurativa di cui è causa in relazione agli eventi descritti, accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere Parte_1 dalla Controparte_3
l'indennizzo previsto in polizza per il valore del credito non riscosso dalla
[...] Parte_1 nei confronti delle società ovvero per la somma che sarà riconosciuta come dovuta Parte_3 oltre agli interessi, rivalutazione ed al rimborso delle spese sostenute;
3. in via principale condannare la Controparte_3
a corrispondere alla l'indennizzo previsto in
[...] Parte_1 polizza per il valore del credito non riscosso dalla nei confronti delle società Parte_1 [...] nella misura di euro 33.019,84, il tutto oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 smi dal Parte_3
pagina 2 di 12 dì della scadenza delle fatture sino al saldo ovvero come da previsioni ex art 1284 cc e rivalutazione monetaria;
4. in via principale condannare la Controparte_3 [...]
a corrispondere alla la somma di euro Controparte_3 Parte_1
720,78 quale rimborso, indennizzo e risarcimento dei costi sostenuti nel tentativo del recupero del credito siccome suggerito ed autorizzato dalla Compagnia debitamente informata sul punto, ciò ai sensi delle previsioni di polizza o quantomeno della clausola 20700.00 e ss;
5. in via principale condannare la Controparte_3
a corrispondere alla la somma di euro
[...] Parte_1
10.000,00 quale risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in ragione del mancato adempimento della Compagnia, oltre le ulteriori ai sensi dell'art 96 cpc considerato il colpevole rifiuto al versamento di quanto dovuto alla luce delle infondate contestazioni mosse anche in via stragiudiziale dalla Compagnia. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
2. con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio e, dunque, rimborso e/o restituzione di quanto versato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado ed oggetto di gravame
3. previo accoglimento delle censure di cui al paragrafo sub 3 dell'atto di appello ridurre le spese del giudizio di primo grado e compensare quelle del presente giudizio.
In via istruttoria, nella qualità in atti, insistono nell'ammissione delle richieste istruttorie così come formulate nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado che qui si hanno per riportate.
In ogni caso, riportandosi agli scritti difensivi in atti nonché alla documentazione prodotta, contestano integralmente il contenuto della comparsa di costituzione della nonché le conclusioni ivi CP_3 formulate riservando ogni puntuale contestazione in sede di comparsa conclusionale.
Per , appellata: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n.
6667/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 3/7/2024, all'esito del giudizio recante RG n.
5325/2024, pubblicata sempre in data 3/7/2024;
pagina 3 di 12 IN VIA SUBORDINATA, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, accertata l'intervenuta risoluzione della polizza per inadempimento della rigettare l'appello avversario e confermare Parte_1 la Sentenza n. 6667/2024;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, accertare e dichiarare che è tenuta al pagamento limitatamente al Controparte_1 minor importo di euro 27.066,86=, ovvero di quell'ulteriore minor importo che verrà accertato in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede il rigetto delle istanze avversarie in quanto inammissibili per i motivi tutti dettagliatamente dedotti in atti. Si chiede altresì che venga dichiarata l'inammissibilità, o in ogni caso la totale irrilevanza, di quanto depositato da parte appellante con nota di deposito disponibile in pct a far data dal 19/6/2025.
Con ogni più ampia riserva di chiedere termine, produrre altri documenti, indicare nuovi mezzi di prova e formulare eccezioni nel rispetto del rito.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove che fossero eventualmente proposte da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 6667/2024 pubblicata il 03.07.2024, il Tribunale Ordinario di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
- respinge la domanda di Parte_1
- e la condanna al pagamento di euro 6.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di
Controparte_4
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
pagina 4 di 12 ***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano la compagnia assicuratrice Controparte_1
Premesso che, al fine di tutelare il proprio credito dai rischi legati ai mancati
[...] pagamenti e insolvenze, aveva stipulato con la polizza FOOD n. 535081, Controparte_1 adduceva che, nel periodo di validità della polizza, aveva maturato un credito nei confronti della società per mancato pagamento di fatture emesse nel contesto di un rapporto di Parte_3 forniture merci, non riscossi e non riscuotibili in ragione del successivo fallimento della debitrice, e di avere quindi denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice, che procedeva con l'apertura della pratica di sinistro.
Nelle more, aveva intrapreso tentativi di recupero del credito, proponendo un Parte_1 procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2370/2018, resistendo nel giudizio di opposizione a tale decreto e proponendo domanda di insinuazione al passivo a seguito del fallimento della società opponente-debitrice, dichiarato nelle more nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
In esito agli accertamenti svolti, l'assicurazione sospendeva la liquidazione dell'indennizzo di polizza, trattandosi di credito contestato, escluso dalla copertura e, da ultimo, comunicava all'assicurata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi di polizza oltreché dell'art. 1456 c.c. per grave inadempimento consistente nel mancato invio della documentazione richiesta con precedenti note.
Su tali basi, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della risoluzione di diritto operata Parte_1 da , e, sempre in via principale, accertarsi l'operatività della polizza e il diritto Controparte_1 all'indennizzo con conseguente condanna della convenuta al pagamento di euro 33.019,84, pari al valore del credito non riscosso nei confronti di oltre ai costi sostenuti per attività Parte_3 legate ai tentativi di recupero dello stesso, per complessivi euro 720,78. Chiedeva, altresì, di essere risarcita dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice.
- Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria di spese e
[...] competenze di giudizio oltre alla condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Nel replicare alle pretese di parte attrice, adduceva che l'asserito credito di era Parte_1 stato contestato dalla società con atto di opposizione a decreto ingiuntivo. A seguito Parte_3 dell'intervenuto fallimento della società il medesimo credito non era stato ammesso Parte_3
pagina 5 di 12 al passivo e non era stato riconosciuto neppure in sede di opposizione allo stato passivo. Rilevava altresì che, in applicazione del modulo di polizza n. 01200.00 lett. B), i crediti “contestati” non erano coperti dalla polizza.
Adduceva, inoltre, che l'attrice non aveva comunque diritto all'indennizzo stante l'intervenuta risoluzione della polizza per inadempimento dell'assicurata, sulla scorta di quanto previsto dalla polizza al modulo 29500.00 lett. A), e che quindi anche la domanda di risarcimento doveva essere rigettata. In subordine, domandava che l'indennizzo fosse ridotto entro i massimali di polizza.
In ragione del carattere documentale, la causa, non necessitante di istruttoria, era trattenuta in decisione.
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Con la sentenza impugnata, l'organo giudicante di primo grado rigettava le domande di ritenendo non assolto, da parte attrice, l'onere probatorio sulla stessa Parte_1 incombente in ordine all'esistenza del credito.
In particolare, rilevava che il credito azionato era basato su decreto ingiuntivo opposto;
inoltre, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era stato interrotto a seguito della declaratoria di fallimento della società opponente e il termine per l'estinzione del procedimento di Parte_3 opposizione non era ancora decorso, rilevando come la definitiva conferma del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto erano subordinate al ritorno in bonis della società ingiunta.
Ha quindi ritenuto che si fosse realizzata la fattispecie prevista nel modulo 01200.00 lettera B) della polizza, che escludeva il diritto all'indennizzo per le perdite cui il Cliente sostenga, per qualsivoglia ragione, di non aver provveduto del tutto legittimamente, in tutto o in parte, ai dovuti pagamenti o di non aver provveduto del tutto legittimamente all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto>>.
Riteneva conseguentemente assorbita la questione relativa alla intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava la mancata pronunzia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto assicurativo, erroneamente dichiarata “assorbita” dalla pronuncia relativa alla verifica dei presupposti per l'operatività della polizza stessa e chiedeva, in pagina 6 di 12 riforma della gravata sentenza, un'espressa statuizione in ordine alla asserita illegittima risoluzione di diritto della polizza.
Con il secondo motivo di appello adduceva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado il credito era da ritenersi certo. Al riguardo rilevava che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste per il debitore fallito, anche in costanza di fallimento, l'interesse e/o onere alla riassunzione del giudizio, sicché il credito oggetto di causa era di ritenersi provato non avendo la società fallita riassunto il giudizio di opposizione nei termini di legge. Parte_3
Adduceva inoltre l'efficacia solo endo-fallimentare dell'esito degli accertamenti del credito in sede concorsuale.
Assumeva, inoltre, che il tribunale avrebbe posto alla base della motivazione gli accertamenti svolti in sede concorsuale, senza considerare l'efficacia solo endo-fallimentare degli stessi.
Con il terzo motivo di appello censurava la liquidazione delle spese di lite, in quanto eccessiva rispetto all'effettiva attività svolta.
- Si costituiva che Controparte_1 contestava integralmente il gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25.09.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 01.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato per quanto di ragione e va accolto nei termini di seguito esposti.
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È pacifico, e in ogni caso provato per tabulas (cfr. doc. 1 fasc. , che, in data Parte_1
26.04.2018, sottoscriveva con una polizza assicurativa, Parte_1 Controparte_1 al fine di tutelare il proprio credito dalle ipotesi, tra le altre, di insolvenza dei propri clienti. Al modulo
29500.00 della suddetta polizza – sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei termini e delle condizioni di polizza – venivano indicate le inadempienze che determinavano la possibilità per la compagnia assicuratrice di risolvere di diritto il contratto. In particolare l'articolato di polizza prevedeva che previsione contenuta altrove a questo riguardo nella Polizza, il contratto assicurativo oggetto della
Polizza potrà essere immediatamente risolto dall'Assicuratore ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice
pagina 7 di 12 Civile, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all , qualora si verifichi una qualsiasi Parte_4 delle seguenti circostanze: … a) l non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi Parte_4 relativi ai termini ed alle modalità di segnalazione e determinazione del Fatturato Assicurabile>>.
È documentalmente provato che in data 11.11.2021 (doc. 13 fasc. , la Parte_1 compagnia assicuratrice provvedeva a comunicare all'assicurata Controparte_1
a mezzo PEC, l'intenzione di avvalersi della risoluzione di diritto prevista dalla Parte_1 lett. A) della predetta clausola, per non aver provveduto puntualmente ad inoltrare la documentazione e i chiarimenti richiesti in relazione all'ammontare del fatturato.
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La succitata clausola contrattuale prevede, in modo generico, che il contratto assicurativo può essere risolto di diritto dalla compagnia assicuratrice se l'assicurato non adempie ad “anche uno solo degli obblighi” relativi ai termini e alle modalità di determinazione del fatturato assicurabile, senza individuazione specifica degli obblighi la cui violazione legittima la risoluzione.
Alla genericità testuale della clausola in oggetto segue l'ulteriore genericità della richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale inoltrata dalla compagnia assicuratrice all'assicurato, la quale, come evidenziato dall'odierna appellante, non appare sufficientemente chiara nella individuazione della presunta documentazione mancante e/o non trasmessa e ritenuta, dalla compagnia di assicurazione, assolutamente necessaria.
Ne consegue che la compagnia assicuratrice, essendosi limitata a generiche allegazioni di mancata produzione documentale o di mancata ottemperanza a generiche richieste di chiarimenti, non ha allegato in modo sufficientemente chiaro i termini dell'inadempimento contestato al soggetto assicurato in relazione alla richiamata clausola contrattuale.
Non può pertanto ritenersi configurabile a carico della quale soggetto Parte_1 assicurato, l'asserito inadempimento agli obblighi di polizza e segnatamente l'invocata mancata trasmissione di documentazione o di assolvimento alla richiesta, alquanto generica, di chiarimenti.
Pertanto, nel caso di specie, non sussistono i presupposti legittimanti la risoluzione di diritto della polizza invocata dalla compagnia di assicurazioni.
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Tanto premesso, venendo all'esame del secondo motivo di appello, nella vigenza della polizza azionata dalla società assicurata il credito oggetto di indennizzo assicurativo, che Parte_1
pagina 8 di 12 rappresenta il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo di polizza, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi provato nell'ammontare richiesto.
È dato accertato e non contestato che, nel periodo di vigenza della polizza, l'appellante aveva denunciato il mancato pagamento di fatture da parte della cliente Parte_1 [...] alla compagnia assicuratrice, che procedeva con l'apertura del sinistro n. 9889520. Parte_3
È del pari dato acquisito al giudizio che, nel tentativo di recuperare il preteso credito, Parte_1 aveva chiesto e ottenuto, sulla base di fatture con asseverazione notarile, decreto ingiuntivo, con
[...] cui si ingiungeva alla società il pagamento della somma complessiva di euro Parte_3
33.019,84. A seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunta, il Tribunale di Milano, ritenuto che i motivi di opposizione non risultavano fondati su prova scritta, che l'eccezione ex art. 1460 c.c. era stata genericamente formulata, e che pertanto sussistevano i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che diveniva, pertanto, titolo immediatamente esecutivo.
Il pendente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era, in seguito, interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento della società opponente alla quale non seguiva la Parte_3 riassunzione ad opera di alcuna delle parti a ciò legittimate e segnatamente sia da parte della fallita sia da parte della procedura concorsuale.
Risulta, inoltre, che in seguito all'intervenuto fallimento della società non era stata Parte_3 ammessa l'insinuazione al passivo del credito oggetto di causa e era stata rigettata la conseguente opposizione allo stato passivo proposta da Parte_1
Tanto premesso contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il credito in oggetto deve ritenersi provato nella propria sussistenza ed entità.
Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è onere del debitore riassumere il processo nei confronti del creditore ingiungente per evitare l'effetto della definitiva esecutorietà del decreto a norma dell'art. 653 c.p.c., conseguente alla mancata o intempestiva riassunzione ex art. 305
c.p.c. (Cass. n. 22047/2020; Cass. n.13810/2022). Come ripetutamente affermato dal supremo consesso di giustizia, il debitore fallito conserva il potere processuale di impedire che il decreto ingiuntivo, che pure non è opponibile al fallimento, possa essere fatto valere nei propri confronti, dopo la chiusura della procedura concorsuale, quale titolo esecutivo dal creditore che ha riacquistato il diritto di avvalersi delle azioni esecutive individuali – qualora non abbia trovato soddisfacimento, totale o parziale, in sede concorsuale – pena una pagina 9 di 12 ridonderebbe anche sul piano della tenuta costituzionale del sistema>>. Ciò in quanto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito verso l'imprenditore, è situazione alla quale è estranea la procedura concorsuale, sicché, in relazione a detto procedimento, il fallito non perde la sua legittimazione processuale e deve egli stesso proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di evitare che si costituisca un titolo giudiziario a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento (cfr. Cass. Civ. n. 22047/2020).
L'iniziativa processuale alla riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si colloca pertanto al di fuori dei rapporti compresi nel fallimento, e dunque al di fuori di quei rapporti per i quali il fallito è effettivamente privo di capacità processuale.
Tanto premesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il credito di oggetto di causa è fondato su idoneo supporto probatorio atteso che, non avendo Parte_1 la società riassunto il giudizio interrotto, come era suo onere fare, in assenza di atti Parte_3 demolitivi del decreto ingiuntivo, peraltro munito della provvisoria formula di esecutività, il credito nel predetto decreto ingiuntivo portato costituisce idoneo titolo fondante il diritto d'indennizzo assicurativo richiesto dall'appellante.
Né assumono incidenza sulla soluzione della questione in disamina – afferente alla sussistenza del credito di nei confronti di società fallita – le valutazioni svolte in sede Parte_1 fallimentare – che hanno portato all'esclusione del predetto credito, vantato da Parte_1 nei confronti di dal passivo fallimentare per inidoneità della documentazione Parte_3 presentata a provare il credito – e ciò sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'accertamento posto in essere in sede fallimentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di opposizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare (cfr. Cass.
Civ. n. 22047/2020; Cass. Civ. 23175/2020; Cass. Civ. n. 8110/2021). Ne discende la valenza meramente endo-fallimentare dell'esclusione del credito sub judice dal passivo fallimentare, restando la prova del credito in oggetto offerta dalla valenza del decreto ingiuntivo quale titolo provvisoriamente esecutivo e dunque idoneo a dimostrare il credito in esso portato in assenza di atti demolitivi di tale titolo.
Pertanto, il credito oggetto di causa, ai fini di attivazione della polizza in oggetto, portato nel decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecutività e dunque valevole quale titolo immediatamente esecutivo,
pagina 10 di 12 oggetto di opposizione, non essendo stato il relativo giudizio di opposizione riassunto dopo l'interruzione a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice , deve ritenersi Parte_3 idoneamente provato per l'entità esposta nel predetto decreto ingiuntivo e nelle relative fatture allegate, pari a complessivi euro 33.019,84.
***
Per le suesposte ragioni, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta da va accolta e conseguentemente Parte_1 [...]
dichiarata l'illegittimità della risoluzione di diritto Controparte_1 della polizza dalla predetta operata, va condannata al pagamento, in favore di a Parte_1 titolo di indennizzo assicurativo, dell'importo di 33.019,84 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno della scadenza delle fatture sino al saldo.
Il predetto importo, quale indennizzo di polizza dovuto, è satisfattivo di ogni ragione di parte assicurata in relazione all'evento assicurato, non essendo comprovate altre voci di danno o credito.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va Controparte_1 condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio Parte_1 grado di giudizio che in considerazione del valore della causa (ricompresa nello scaglione tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), pare congruo liquidare, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi (contributo unificato e marca da bollo) e in euro 6.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 6667/2024, pubblicata il 03.07.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
pagina 11 di 12 - accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'illegittimità della risoluzione di diritto della polizza operata da Controparte_1
e, ritenuta l'efficacia della polizza, la condanna al pagamento in
[...] favore di della somma di euro 33.019,84, oltre interessi ex D.Lgs. n. Parte_1
231/2002 dal giorno di scadenza delle fatture sino al saldo a titolo di indennizzo;
- condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida, quanto a quelle del primo grado di giudizio in euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge,
e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi e in euro 6.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Francesco Distefano
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