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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 16 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1317/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262, emesso dal Tribunale di Patti il 7 luglio 2022, depositato in cancelleria l'8 luglio 2022 e notificato in data 11 agosto 2022, promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via Vittorio Emanuele n. 148, presso lo studio dell'avv. Rosario Condipodaro che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Torrenova, via Rosmarino n. 97, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calogero La Rupe che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: obbligazioni solidali;
sono presenti l'avv. Rosario Condipodaro e l'avv. Maurizio Calogero La Rupe, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. La Rupe eccepisce la tardività e l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito da controparte solo nelle conclusive e non anche nelle note di p.c.. In ogni caso, ne evidenzia l'inammissibilità atteso che verte non su fatti specifici ma su valutazione giuridiche. L'avv. Condipodaro si riporta in atti ed insiste. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 1 ottobre 2022, Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
262, emesso dal Tribunale di Patti il 7 luglio 2022, depositato in cancelleria l'8 luglio 2022 e notificato in data 11 agosto 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 10.634,87, oltre interessi e le CP_1 spese del procedimento monitorio. L'opponente, eccependo che il mutuo era stato stipulato, dalle parti, per l'acquisto di un immobile di esclusiva proprietà di
[...]
e, quindi, nel suo esclusivo interesse, ha chiesto: di CP_1 ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, di revocarlo;
in subordine, di ritenere e dichiarare non dovute le somme, poiché il pagamento delle stesse avrebbe comportato un indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c., della ricorrente e, per l'effetto, di condannare la predetta al pagamento di un indennizzo, a favore dell'opponente, pari all'importo azionato nel procedimento monitorio;
di condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 1 febbraio 2023, si è costituita la quale, eccependo che l'obbligo di Controparte_1 pagamento a carico di discende direttamente dal Parte_1 contratto di mutuo stipulato dalle parti, allora coniugi, ove le stesse hanno assunto la veste di mutuatari e quindi obbligati in solido nei confronti dell'istituto erogante e avvinti da un interesse comune, ha domandato: in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 262/2022; nel merito, di rigettare integralmente l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di al Pt_1 pagamento della somma ingiunta pari ad euro 10.634,87, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo ed a quelle del presente procedimento. Con ordinanza del 3 marzo 2023, è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevato che l'unica eccezione avanzata dall'opponente concerneva la sussistenza di un accollo interno, secondo il quale l'obbligazione oggetto del contratto di mutuo era stata contratta nell'esclusivo interesse di
[...]
e che, tuttavia, non vi era prova di tale accollo, non CP_1 potendo essere considerata sufficiente a tale fine l'intestazione dell'immobile acquistato in capo all'opposta. La causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, ha prodotto il contratto di mutuo e Controparte_1
l'estratto conto con la distinta dei bonifici ed il dettaglio delle rate (v. “fascicolo di Parte Ingiunzione .zip” all. alla comparsa di risposta). L'opponente ha eccepito che il mutuo era stato stipulato, dalle parti, per l'acquisto di un immobile di esclusiva proprietà di parte opposta e, quindi, nel suo esclusivo interesse, con la conseguenza che, nei rapporti interni tra i mutuatari, l'obbligazione non si divide. Al fine di dimostrare tale eccezione, con note conclusive del 3 gennaio 2025, ha deferito il giuramento decisorio, Parte_1 nei confronti di sul seguente capitolato: “Giuro e Controparte_1 giurando affermo o nego che l'immobile sito in Torrenova, ed oggetto del mutuo ipotecario per cui è causa, è ed è sempre stato di mia esclusiva proprietà”. Tale istanza appare inammissibile, oltre che irrilevante. Occorre premettere che, già all'atto della costituzione in giudizio, non ha contestato l'intestazione dell'immobile Controparte_1 acquistato con le somme mutuate, avendo cura tuttavia di precisare quanto segue: “L'intestazione dell'immobile alla signora è CP_1 stato determinato solo da ragioni fiscali, ma è pacifico e provato che i coniugi hanno contratto il mutuo solo ed esclusivamente per l'acquisto della casa coniugale” (v. pag. 2 comparsa di risposta); sicché la formalità dell'intestazione esclusiva in capo a
[...] non appare neppure un fatto controverso nell'ambito CP_1 del presente procedimento. Deve osservarsi, poi, che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di proprietario, poiché essa implica l'acquisto, che è atto negoziale e non fatto storico (cfr. Cass., n. 29614/2023; Cass., n. 27086/2018). In ogni caso, l'eventuale dimostrazione della proprietà esclusiva in capo alla convenuta opposta non sarebbe, comunque, sufficiente a provare le modalità di ripartizione interna, tra le parti, del debito assunto con il contratto di mutuo. Pur in tal caso, infatti, nulla escluderebbe l'avvenuta assunzione degli oneri in capo (anche) a per altra causa, quale, ad esempio, quella tipica Parte_1 degli atti connotati da spirito di liberalità. Sarebbe stato, piuttosto, necessario provare che l'immobile è sempre stato adibito ad uso esclusivo di parte opposta. Da ultimo, va evidenziato che, nella parte dedicata alla premessa del contratto di mutuo, si legge che “la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca […] un mutuo dell'importo di Euro 128.000,00 […] allo scopo di: acquisto di immobile residenziale con caratteristiche di prima casa” e, all'art. 1, che “la Banca […] concede ai signori
e che accettano per sé ed aventi Parte_1 Controparte_1 causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, un mutuo dell'importo di Euro 128.000,00” (v. pag. 2, “fascicolo di Parte Ingiunzione .zip” di parte opposta). L'obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi è obbligato ad adempiere per la totalità (art. 1292 c.c.). In tal caso, l'adempimento di uno libera gli altri (solidarietà passiva). È anche solidale l'obbligazione quando, in presenza di più creditori, ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva). Le obbligazioni solidali sono, quindi, caratterizzate dal particolare vincolo di solidarietà che lega i soggetti rispettivamente sotto il profilo attivo (concreditori solidali), se ciascuno può pretendere dal debitore (o dai debitori) la prestazione nella sua integralità, o passivo (condebitori solidali), se ciascuno dei debitori è tenuto ad eseguire la prestazione sempre nella sua integralità. La funzione della solidarietà si ravvisa nel rendere più sicuro ed agevole il conseguimento del credito oppure il pagamento del debito. Può dirsi che la solidarietà assolva una generica funzione di garanzia, ma senza intendere l'espressione nel senso che l'obbligazione solidale abbia una causa di garanzia. È proprio la funzione di rafforzamento delle ragioni del creditore che la solidarietà passiva si presume (presunzione iuris tantum), mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge oppure dal titolo. Le obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad una medesima prestazione, sono inoltre caratterizzate dalla circostanza che l'esecuzione da parte di un condebitore solidale o nei confronti di un concreditore solidale estingue ipso iure l'obbligazione anche nei confronti degli altri soggetti (Cass., n. 12174/04). L'art. 1299 c.c. prevede il cosiddetto diritto di regresso, mediante il quale il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi. Il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue, pertanto, l'obbligazione nei confronti del creditore;
da questo momento sorge, nei confronti di coloro che non hanno pagato, l'obbligo di rifondere all'adempiente quanto costui ha versato anche a nome degli altri;
questa volta, però, l'obbligo dei condebitori è parziario, e non solidale, nel senso che il solvens può ripetere da ciascuno degli altri debitori una somma pari solo alla loro quota. Nella specie, solidalmente obbligata per l'intero Controparte_1
(ex art. 1294 c.c.), ha corrisposto al creditore (istituto bancario) la somma dovuta (e ingiunta), liberando anche l'altro condebitore, odierno opponente. Ne deriva che la convenuta opposta ha diritto di ripetere, ex art. 1299 c.c., dal condebitore solidale, , il 50% della Parte_1 somma pagata. Alla luce di quanto esposto, in difetto della prova in ordine all'interesse esclusivo di eccepito dall'opponente Controparte_1
e in assenza di altre contestazioni sulle somme ingiunte, l'opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. Attesa la dichiarazione depositata dalla convenuta in data 18 novembre 2024, di superamento dei requisiti per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va disposta la revoca del beneficio a fare data dall'anno 2023, con conseguente esclusione della distrazione delle spese in favore dell'Erario in quanto la convenuta risulta essersi costituita nel mese di febbraio 2023, successivamente al mutamento dei fattori legittimanti. Va, dunque, disposto non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. La Rupe in data 3 gennaio 2025. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1317/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262, emesso dal Tribunale di Patti il 7 luglio 2022, depositato in cancelleria l'8 luglio 2022 e notificato in data 11 agosto 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il deferimento del giuramento decisorio proposto da;
Parte_1
- rigetta l'opposizione, le eccezioni ivi proposte e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente previsto in favore della convenuta a fare data dal 2023, disponendo non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. La Rupe in data 3 gennaio 2025;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese della presente fase di opposizione, che CP_1 liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Torrenova, via Rosmarino n. 97, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calogero La Rupe che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: obbligazioni solidali;
sono presenti l'avv. Rosario Condipodaro e l'avv. Maurizio Calogero La Rupe, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. La Rupe eccepisce la tardività e l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito da controparte solo nelle conclusive e non anche nelle note di p.c.. In ogni caso, ne evidenzia l'inammissibilità atteso che verte non su fatti specifici ma su valutazione giuridiche. L'avv. Condipodaro si riporta in atti ed insiste. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 1 ottobre 2022, Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
262, emesso dal Tribunale di Patti il 7 luglio 2022, depositato in cancelleria l'8 luglio 2022 e notificato in data 11 agosto 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 10.634,87, oltre interessi e le CP_1 spese del procedimento monitorio. L'opponente, eccependo che il mutuo era stato stipulato, dalle parti, per l'acquisto di un immobile di esclusiva proprietà di
[...]
e, quindi, nel suo esclusivo interesse, ha chiesto: di CP_1 ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, di revocarlo;
in subordine, di ritenere e dichiarare non dovute le somme, poiché il pagamento delle stesse avrebbe comportato un indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c., della ricorrente e, per l'effetto, di condannare la predetta al pagamento di un indennizzo, a favore dell'opponente, pari all'importo azionato nel procedimento monitorio;
di condannare controparte al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 1 febbraio 2023, si è costituita la quale, eccependo che l'obbligo di Controparte_1 pagamento a carico di discende direttamente dal Parte_1 contratto di mutuo stipulato dalle parti, allora coniugi, ove le stesse hanno assunto la veste di mutuatari e quindi obbligati in solido nei confronti dell'istituto erogante e avvinti da un interesse comune, ha domandato: in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 262/2022; nel merito, di rigettare integralmente l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di al Pt_1 pagamento della somma ingiunta pari ad euro 10.634,87, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo ed a quelle del presente procedimento. Con ordinanza del 3 marzo 2023, è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevato che l'unica eccezione avanzata dall'opponente concerneva la sussistenza di un accollo interno, secondo il quale l'obbligazione oggetto del contratto di mutuo era stata contratta nell'esclusivo interesse di
[...]
e che, tuttavia, non vi era prova di tale accollo, non CP_1 potendo essere considerata sufficiente a tale fine l'intestazione dell'immobile acquistato in capo all'opposta. La causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nella specie, ha prodotto il contratto di mutuo e Controparte_1
l'estratto conto con la distinta dei bonifici ed il dettaglio delle rate (v. “fascicolo di Parte Ingiunzione .zip” all. alla comparsa di risposta). L'opponente ha eccepito che il mutuo era stato stipulato, dalle parti, per l'acquisto di un immobile di esclusiva proprietà di parte opposta e, quindi, nel suo esclusivo interesse, con la conseguenza che, nei rapporti interni tra i mutuatari, l'obbligazione non si divide. Al fine di dimostrare tale eccezione, con note conclusive del 3 gennaio 2025, ha deferito il giuramento decisorio, Parte_1 nei confronti di sul seguente capitolato: “Giuro e Controparte_1 giurando affermo o nego che l'immobile sito in Torrenova, ed oggetto del mutuo ipotecario per cui è causa, è ed è sempre stato di mia esclusiva proprietà”. Tale istanza appare inammissibile, oltre che irrilevante. Occorre premettere che, già all'atto della costituzione in giudizio, non ha contestato l'intestazione dell'immobile Controparte_1 acquistato con le somme mutuate, avendo cura tuttavia di precisare quanto segue: “L'intestazione dell'immobile alla signora è CP_1 stato determinato solo da ragioni fiscali, ma è pacifico e provato che i coniugi hanno contratto il mutuo solo ed esclusivamente per l'acquisto della casa coniugale” (v. pag. 2 comparsa di risposta); sicché la formalità dell'intestazione esclusiva in capo a
[...] non appare neppure un fatto controverso nell'ambito CP_1 del presente procedimento. Deve osservarsi, poi, che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di proprietario, poiché essa implica l'acquisto, che è atto negoziale e non fatto storico (cfr. Cass., n. 29614/2023; Cass., n. 27086/2018). In ogni caso, l'eventuale dimostrazione della proprietà esclusiva in capo alla convenuta opposta non sarebbe, comunque, sufficiente a provare le modalità di ripartizione interna, tra le parti, del debito assunto con il contratto di mutuo. Pur in tal caso, infatti, nulla escluderebbe l'avvenuta assunzione degli oneri in capo (anche) a per altra causa, quale, ad esempio, quella tipica Parte_1 degli atti connotati da spirito di liberalità. Sarebbe stato, piuttosto, necessario provare che l'immobile è sempre stato adibito ad uso esclusivo di parte opposta. Da ultimo, va evidenziato che, nella parte dedicata alla premessa del contratto di mutuo, si legge che “la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca […] un mutuo dell'importo di Euro 128.000,00 […] allo scopo di: acquisto di immobile residenziale con caratteristiche di prima casa” e, all'art. 1, che “la Banca […] concede ai signori
e che accettano per sé ed aventi Parte_1 Controparte_1 causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, un mutuo dell'importo di Euro 128.000,00” (v. pag. 2, “fascicolo di Parte Ingiunzione .zip” di parte opposta). L'obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi è obbligato ad adempiere per la totalità (art. 1292 c.c.). In tal caso, l'adempimento di uno libera gli altri (solidarietà passiva). È anche solidale l'obbligazione quando, in presenza di più creditori, ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva). Le obbligazioni solidali sono, quindi, caratterizzate dal particolare vincolo di solidarietà che lega i soggetti rispettivamente sotto il profilo attivo (concreditori solidali), se ciascuno può pretendere dal debitore (o dai debitori) la prestazione nella sua integralità, o passivo (condebitori solidali), se ciascuno dei debitori è tenuto ad eseguire la prestazione sempre nella sua integralità. La funzione della solidarietà si ravvisa nel rendere più sicuro ed agevole il conseguimento del credito oppure il pagamento del debito. Può dirsi che la solidarietà assolva una generica funzione di garanzia, ma senza intendere l'espressione nel senso che l'obbligazione solidale abbia una causa di garanzia. È proprio la funzione di rafforzamento delle ragioni del creditore che la solidarietà passiva si presume (presunzione iuris tantum), mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge oppure dal titolo. Le obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad una medesima prestazione, sono inoltre caratterizzate dalla circostanza che l'esecuzione da parte di un condebitore solidale o nei confronti di un concreditore solidale estingue ipso iure l'obbligazione anche nei confronti degli altri soggetti (Cass., n. 12174/04). L'art. 1299 c.c. prevede il cosiddetto diritto di regresso, mediante il quale il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi. Il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue, pertanto, l'obbligazione nei confronti del creditore;
da questo momento sorge, nei confronti di coloro che non hanno pagato, l'obbligo di rifondere all'adempiente quanto costui ha versato anche a nome degli altri;
questa volta, però, l'obbligo dei condebitori è parziario, e non solidale, nel senso che il solvens può ripetere da ciascuno degli altri debitori una somma pari solo alla loro quota. Nella specie, solidalmente obbligata per l'intero Controparte_1
(ex art. 1294 c.c.), ha corrisposto al creditore (istituto bancario) la somma dovuta (e ingiunta), liberando anche l'altro condebitore, odierno opponente. Ne deriva che la convenuta opposta ha diritto di ripetere, ex art. 1299 c.c., dal condebitore solidale, , il 50% della Parte_1 somma pagata. Alla luce di quanto esposto, in difetto della prova in ordine all'interesse esclusivo di eccepito dall'opponente Controparte_1
e in assenza di altre contestazioni sulle somme ingiunte, l'opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. Attesa la dichiarazione depositata dalla convenuta in data 18 novembre 2024, di superamento dei requisiti per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va disposta la revoca del beneficio a fare data dall'anno 2023, con conseguente esclusione della distrazione delle spese in favore dell'Erario in quanto la convenuta risulta essersi costituita nel mese di febbraio 2023, successivamente al mutamento dei fattori legittimanti. Va, dunque, disposto non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. La Rupe in data 3 gennaio 2025. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1317/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262, emesso dal Tribunale di Patti il 7 luglio 2022, depositato in cancelleria l'8 luglio 2022 e notificato in data 11 agosto 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il deferimento del giuramento decisorio proposto da;
Parte_1
- rigetta l'opposizione, le eccezioni ivi proposte e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
- revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente previsto in favore della convenuta a fare data dal 2023, disponendo non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. La Rupe in data 3 gennaio 2025;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese della presente fase di opposizione, che CP_1 liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)