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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/11/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.289 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 289 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni Santi n. 28,
E
Il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], fraz. Controparte_1
Canavaccio, via Don Bramante Ligi n. 38, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall' Avv. Sergio Dini
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14/06/2024, i ricorrenti, esponevano:
“-che in data 02/05/1993 i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Urbino (PU), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno 1993, n. 15,
Parte II, Serie A, come da allegato estratto per riassunto (doc.1); -che dalla loro unione sono nati i figli , in Urbino il 13/10/1995, e Persona_1
, in Urbino il 09/06/2001; Persona_2
-che i predetti figli sono pienamente autosufficienti e lavorano stabilmente con contratto a tempo indeterminato;
- che, con il tempo, è venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, tanto da rendere impossibile la convivenza coniugale intesa come comunione spirituale e materiale, e per tale motivo gli stessi sono pervenuti alla decisione di separarsi consensualmente e, con decreto di omologa in data 10/01/2023 reso nella causa 709/2022, il Tribunale di Urbino omologava la separazione consensuale (doc.2);”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di segnalarsi senza ritardo eventuali variazioni dei rispettivi attuali domicili;
2) la IG , maggiorenne e completamente autonoma, continuerà a Persona_1
vivere nell'appartamento sito al piano primo della palazzina famigliare ubicata in Urbino,
Fraz. Canavaccio, via Don Bramante Ligi nn. 38-42;
3) il figlio anch'egli maggiorenne e pienamente autosufficiente, Persona_2
continuerà a vivere nell'appartamento sito al piano terra della predetta palazzina, assieme al padre;
4) i genitori, quali comproprietari in comunione dei beni del predetto immobile, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Urbino, al foglio 227, particella 1292, sub 1 e 2, come da visura catastale (doc.3), concordano sin da ora di donare ai propri figli la piena proprietà dei due appartamenti sopra citati, ed in particolare ad la piena Per_1
proprietà dell'appartamento sito al piano primo ed identificato con il sub 2 e numero civico
42; a la piena proprietà dell'appartamento sito al piano terra ed identificato con Per_2
il sub 1 e numero civico 38; a tal fine i genitori si impegnano ed obbligano sin da ora a procurare ai propri figli l'intestazione dei predetti immobili con rogito da effettuarsi entro e non oltre la data del 31/12/2025; 5) i coniugi danno atto di essere pienamente autosufficienti e di non avere alcuna reciproca richiesta economica a titolo di concorso al proprio mantenimento ed a qualunque altro titolo;
dichiarano in particolare di aver già diviso tutti i beni mobili e le liquidità;”.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con decreto di omologa del 10/01/2023 reso dal Tribunale di Urbino nel procedimento n. 709/2022, R.G.A.C.C.,
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- per quanto riguarda le statuizioni accessorie non vi sono ragioni oggettive e comprovate che ostino all'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note scritte a firma congiunta, depositate telematicamente dovendosi precisare come tutte le statuizioni non strettamente afferenti le questioni familiari abbiano efficacia meramente obbligatoria tra le parti;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Urbino (PU) in data 02/05/1993 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno 1993, n. 15, Parte II, Serie A, dalla sig.ra , nata a [...] il Parte_1
02/08/1973 e dal sig. , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 7.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 289 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni Santi n. 28,
E
Il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], fraz. Controparte_1
Canavaccio, via Don Bramante Ligi n. 38, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall' Avv. Sergio Dini
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14/06/2024, i ricorrenti, esponevano:
“-che in data 02/05/1993 i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Urbino (PU), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno 1993, n. 15,
Parte II, Serie A, come da allegato estratto per riassunto (doc.1); -che dalla loro unione sono nati i figli , in Urbino il 13/10/1995, e Persona_1
, in Urbino il 09/06/2001; Persona_2
-che i predetti figli sono pienamente autosufficienti e lavorano stabilmente con contratto a tempo indeterminato;
- che, con il tempo, è venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, tanto da rendere impossibile la convivenza coniugale intesa come comunione spirituale e materiale, e per tale motivo gli stessi sono pervenuti alla decisione di separarsi consensualmente e, con decreto di omologa in data 10/01/2023 reso nella causa 709/2022, il Tribunale di Urbino omologava la separazione consensuale (doc.2);”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di segnalarsi senza ritardo eventuali variazioni dei rispettivi attuali domicili;
2) la IG , maggiorenne e completamente autonoma, continuerà a Persona_1
vivere nell'appartamento sito al piano primo della palazzina famigliare ubicata in Urbino,
Fraz. Canavaccio, via Don Bramante Ligi nn. 38-42;
3) il figlio anch'egli maggiorenne e pienamente autosufficiente, Persona_2
continuerà a vivere nell'appartamento sito al piano terra della predetta palazzina, assieme al padre;
4) i genitori, quali comproprietari in comunione dei beni del predetto immobile, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Urbino, al foglio 227, particella 1292, sub 1 e 2, come da visura catastale (doc.3), concordano sin da ora di donare ai propri figli la piena proprietà dei due appartamenti sopra citati, ed in particolare ad la piena Per_1
proprietà dell'appartamento sito al piano primo ed identificato con il sub 2 e numero civico
42; a la piena proprietà dell'appartamento sito al piano terra ed identificato con Per_2
il sub 1 e numero civico 38; a tal fine i genitori si impegnano ed obbligano sin da ora a procurare ai propri figli l'intestazione dei predetti immobili con rogito da effettuarsi entro e non oltre la data del 31/12/2025; 5) i coniugi danno atto di essere pienamente autosufficienti e di non avere alcuna reciproca richiesta economica a titolo di concorso al proprio mantenimento ed a qualunque altro titolo;
dichiarano in particolare di aver già diviso tutti i beni mobili e le liquidità;”.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con decreto di omologa del 10/01/2023 reso dal Tribunale di Urbino nel procedimento n. 709/2022, R.G.A.C.C.,
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- per quanto riguarda le statuizioni accessorie non vi sono ragioni oggettive e comprovate che ostino all'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note scritte a firma congiunta, depositate telematicamente dovendosi precisare come tutte le statuizioni non strettamente afferenti le questioni familiari abbiano efficacia meramente obbligatoria tra le parti;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Urbino (PU) in data 02/05/1993 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno 1993, n. 15, Parte II, Serie A, dalla sig.ra , nata a [...] il Parte_1
02/08/1973 e dal sig. , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 7.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone