Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 679/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova
n. 1353 del 6.06.2023 promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bettini per mandato in atti
APPELLANTE
Contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andreas
Leiter per mandato in atti
APPELLATA
e contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Andrea Zorzi e dall'Avv. Controparte_2
Elena Curletto per mandato in atti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Genova n. 1353/2023, pubblicata in data 6 giugno 2023 nel procedimento n. r.g.
7587/2020, Giudice Dott.ssa Chiara Russo e notificata via posta elettronica certificata in data 6 giugno 2023, e per l'effetto, ritenuto tutto quanto esposto in atti, accogliere le seguenti conclusioni
In via principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere, tramite la costituzione di
[...]
da parte di Controparte_3 Controparte_1
con riferimento all'accordo definito e attuato a decorrere dal
[...]
febbraio 2015 con la società , per tutti i fatti e Parte_1
i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale da contratto e/o contrattuale della Sig.ra per aver indotto la società convenuta Controparte_2
Controparte_1 all'inadempimento dell'accordo definito e attuato a decorrere dal febbraio 2015con la società , per tutti i fatti o i motivi esposti in Parte_1
atti;
- e, conseguentemente, condannare le parti convenute, quali responsabili contrattuali e/o extracontrattuali, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota, al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria, per tutti i fatti e i motivi esposti in atti;
Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio
In via istruttoria:
Si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, richiamate oltre che nell'atto di citazione in appello, anche nelle note di trattazione scritta del 1° febbraio 2024. In dettaglio, si richiamano le istanze di cui alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. del 15.11.2021 e, dunque, la richiesta di ammissione dei capitoli di prova (1) e
(2) e di audizione dei testi ivi indicati;
nonché l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto (a) i contratti finalizzati da parte di con i propri Controparte_3
clienti negli esercizi 2019 e 2020, ivi inclusi i contratti di rivelazione sottoscritti in relazione alla pratica successoria Lerma e alla pratica successoria;
(b) il libro Persona_1
giornale di medesima. Controparte_3
PER L'APPELLATA Controparte_1
: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi fin qui
[...]
esposti,
nel merito,
- rigettare ogni e qualsivoglia domanda rivolta a qualsivoglia titolo nei confronti di
, poiché Controparte_1
infondata in fatto e/o in diritto;
- in subordine, in caso di accertamento di una qualsivoglia responsabilità della per i Controparte_1
fatti di cui è causa, ovvero in caso di condanna della stessa al risarcimento danni a favore di uno o più parti del presente procedimento, accertare il grado di corresponsabilità di una o più parti del presente procedimento nella causazione dei relativi danni e, di conseguenza, limitare un eventuale esborso rispettivamente condanna da parte di alla Controparte_1
misura di responsabilità in concreto accertata in capo alla stessa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre Iva e Cap per entrambi i gradi di giudizio, con aumento del compenso ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, poiché il presente atto, come anche tutti gli atti del pregresso grado di giudizio, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
PER L'APPELLATA : “Piaccia all'Ill.ma CORTE DI APPELLO di Controparte_2
GENOVA, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinte:
IN VIA PRINCIPALE:
A. Rigettare le pretese di parte appellante, con ogni e conseguente pronuncia del caso, e così confermare le statuizioni della sentenza di prime cure.
Vinte comunque le spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre ad I.V.A. e
C.P.A., con distrazione in favore dei sottoscritti legali antistatari.”
FATTO Con l'atto introduttivo del giudizio società di diritto francese operante anche in Pt_1
Italia nel settore della genealogia e delle ricerche genealogiche, affermava di avere stipulato nel febbraio 2015 un patto di non concorrenza con società austriaca CP_4 operante nello stesso settore, col quale quest'ultima s'era impegnata a non farle concorrenza nel territorio italiano. Contestava la violazione del patto di non concorrenza alla contraente ed a , ex dipendente dell'attrice, che avevano costituito Controparte_2
insieme una terza società denominata operante in Italia nello stesso Controparte_3 ambito dell'attrice. Chiedeva la condanna delle convenute solidalmente al risarcimento dei danni. Le convenute, separatamente costituite in giudizio, resistevano alla domanda attrice. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale respingeva la domanda attrice. ha proposto appello contro la sentenza del Pt_1
Tribunale, col quale contesta il difetto di motivazione e di valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. Le appellate resistono in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
L'appellante sostiene che con mail del 13.02.2015, inviata da a le parti CP_4 Pt_1
avevano concluso un accordo di collaborazione, che conteneva anche un patto di non concorrenza, in forza del quale la Società austriaca era divenuta l'unico referente di Pt_1
ove fosse risultato necessario effettuare ricerche genealogiche in Austria ed in altri Paesi del nord/est europeo;
d'altra parte, s'era obbligata a non svolgere attività in concorrenza con nel mercato italiano, impegnandosi a segnalarle eventuali pratiche successorie Pt_1
italiane di cui fosse venuta a conoscenza. Il Tribunale ha respinto questa prospettazione: a ben vedere – per il giudice di prime cure - il documento in esame conterrebbe una mera puntuazione, non già la stipulazione di un contratto, ma soltanto un atto preparatorio, non ancora vincolante per nessuna delle parti. Infatti, la stessa mail riporta soltanto “le condizioni di fondo” dell'accordo, emerse dal “colloquio” intervenuto tra le parti, evidentemente ancora da perfezionare e completare con tutti gli altri elementi ancora mancanti alla conclusione del contratto. Nella sostanza – a giudizio del Tribunale - nella fattispecie non risulta né l'accordo delle parti su tutti gli elementi del contratto, né la loro volontà attuale di obbligarsi ad osservare quanto indicato nel documento. Senza considerare – oltretutto – che la comunicazione era intervenuta tra due soggetti – tale signor ST per KE e la signora , impiegata amministrativa di Controparte_2
– privi entrambi di poteri rappresentativi. Intanto, in difetto di ratifica ed Pt_1
accettazione da parte di soggetti muniti dei relativi poteri, il preteso accordo non poteva vincolare nessuna delle parti.
La difesa dell'appellante censura la sentenza del Tribunale. Osserva che l'accordo intervenuto tra le parti contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, che pertanto deve considerarsi valido ed efficacie tra le parti, per gli elementi mancati potendosi fare riferimento alle norme di legge ed agli usi di piazza.
L'assunto non è condivisibile. Questa Corte osserva in principio che “ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (cosiddetta "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.,
è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ” (Cass., 24.04.2024, n.11126).
Nella fattispecie, dall'esame del documento non risulta la volontà delle parti di considerare concluso il contratto. Si condivide al riguardo la valutazione analitica del Tribunale, che ha evidenziato tutte le incertezze, le sbavature e le lacune presenti nel documento in esame, la cui applicazione ai rapporti intercorsi ed intercorrenti tra le parti richiederebbe un notevole sforzo interpretativo, volto a chiarire e finanche ad integrare ove mancante la volontà delle parti. Soprattutto, manca un elemento essenziale come l'indicazione della durata del contratto. Tale mancanza, anche se ad essa può sopperirsi con l'integrazione legislativa, costituisce un indice ulteriore – oltre a quant'altro già evidenziato dal Tribunale
– della mancanza della volontà delle parti di vincolarsi immediatamente all'osservanza degli obblighi contenuti nella scrittura, di cui – oltre a non essere indicata la durata - non è facile comprendere e valutare appieno la portata e l'estensione. Onde appare più plausibile ritenere – come afferma la difesa degli appellati – che le parti con la mail in esame abbiano inteso soltanto richiamare e riepilogare i punti cardine di un accordo e di una possibile futura collaborazione, non già stipulare un contratto, né tantomeno un patto di non concorrenza, immediatamente vincolante, per il quale, attesa la sua importanza ed i suoi effetti, sarebbe stato necessario formalizzare un successivo accordo contrattuale, che chiarisse la portata e l'estensione del divieto, e ne specificasse la durata. I capitoli di prova testimoniale dedotti dalla difesa dell'appellante e non ammessi dal Tribunale, generici, non aggiungono nulla al contenuto della mail. Il fatto che non sia stata prevista la durata del patto di non concorrenza, oltre a rendere incerta la volontà delle parti di stipulare un accordo immediatamente vincolante, rende anche estremamente difficile se non impossibile accertare e quantificare il danno patrimoniale asseritamente subito da Pt_1
La legge prevede infatti che, se la durata del patto non è determinata dalle parti, esso è valido per la durata di un quinquennio (art.2596 co.2 C.C.). Nella fattispecie – come fa osservare la difesa dell'appellata – la durata del patto, asseritamente stipulato il
13.02.2015, può arrivare al massimo al 13.02.2020. Posto che la ha Controparte_3 iniziato ad operare soltanto il 18.07.2019 – come risulta dal certificato camerale – la pretesa risarcitoria dell'attrice sarebbe limitata ad un periodo di soli sette mesi, in riferimento al quale, attesa la sua ristrettezza, è estremamente difficile, se non impossibile, accertare e circoscrivere il danno asseritamente subito dall'attrice. Mancando la prova dell'esistenza del danno, che non è in re ipsa, ma deve essere provato in concreto dall'attrice, non è possibile nemmeno procedere alla sua liquidazione equitativa.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa:
Parte_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATA
e contro Controparte_2
APPELLATA
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare alle altre parti le spese del presente grado del giudizio, che liquida – per ciascuna – nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge. Per le spese sono liquidate – come Controparte_2
sopra - a favore dei difensori antistatari.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE