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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2640 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino numero 927 pubblicata il 16 giugno 2020 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gianfranco Porreca (cf ) e Manuela Izzo (cf C.F._2
), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Porreca C.F._3 in Cervinara (AV), Via Cupa, 11, giusta mandato alle liti in calce al ricorso in riassunzione (per le comunicazioni: pec - Email_1
; Email_2
appellante
e
(cf rappresentata e difesa Parte_2 C.F._4 dall'Avv. Anna Garofalo (cf ) e C.F._5 Parte_3
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Natale Avolio C.F._6
(cf ), elettivamente domiciliati in Napoli nello studio C.F._7 dell'Avv. Maria Laura Mainenti, Corso V. Emanuele, 670, giusta mandati alle liti in calce alla comparsa di costituzione e appello incidentale (per le comunicazioni:
1 pec - ; Email_3 Email_4 appellati-appellanti incidentali nonché
in persona del curatore, già contumace;
Controparte_1 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Avellino, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 599/2013, richiesto e ottenuto da nei confronti di Parte_1
e per l'importo di € 79.740,63, a titolo Parte_2 Parte_3 di saldo dei compensi professionali per l'attività svolta in loro favore in qualità di progettista e direttore dei lavori, nel quale veniva chiamata in causa a garanzia la società rimasta contumace, così statuiva: “Innanzitutto occorre CP_1 osservare che gli opponenti hanno chiesto di accertare la loro estraneità al rapporto dedotto in giudizio dall'opposto e in subordine la rideterminazione dell'ammontare effettivo del compenso eventualmente posto a loro carico.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni proposte dagli opponenti risultano fondate e meritevoli di accoglimento, mentre devono rigettarsi le domande proposte dall' opposto.
Nel merito giova prima di tutto ricordare che l' opposto, attore sostanziale, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di € 79.740,63 oltre interessi moratori e spese, a titolo di corrispettivo a saldo dovuto per l'opera professionale svolta relativa a progettazione definitiva ed esecutiva, calcolo cemento armato e direzione lavori per la costruzione di un fabbricato in
Mercogliano. ...
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da
2 parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'opposto attore sostanziale con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Civ. Sent. n. 3016/2006).
Orbene nella fattispecie de qua è pacifico che l'opposto, attore in senso sostanziale non ha in alcun modo provato di avere eseguito in favore dei sigg.ri
tutte le prestazioni professionali indicate nella parcella posta base Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto ed esplicitamente contestata dagli opponenti.
La semplice richiesta di rilascio di permesso a costruire non è prova sufficiente per il conferimento dell'incarico al tecnico per l'intera attività.
Dalla documentazione in atti si evidenzia che, a seguito dell'atto di divisione con cui l'area su cui doveva sorgere il fabbricato veniva assegnato alla CP_1 quest'ultima già in data 20/09/2007 chiedeva voltura in suo favore del permesso a costruire nel quale vengono indicati quali proprietari e committenti la sola Da tale data tutta l'attività svolta Parte_4 dall'opposto si è esplicata in favore dei proprietari dell'area de qua e specificatamente indicati negli atti presentati dal tecnico quali i calcoli al Genio
Civile, le volture del permesso a costruire, l'inizio dei lavori firmato dall'Impresa
De TO con la quale la aveva stipulato atto di permuta del terreno CP_1
a fronte della costruzione, tutti atti nei quali non compaiono più quali committenti e proprietari dell'area i ER . Parte_2
La C.T.U. in atti ha avvalorato la congruità della parcella richiesta dall'opposto, ma per quanto detto, la stessa non può essere imputata per intero agli opponenti, i quali sono tenuti esclusivamente a corrispondere all'opposto i compensi per le attività svolte per il rilascio del permesso a costruire, per cui si terrà conto dell'espletata C.T.U. esclusivamente per le voci attribuibili agli opponenti.
Per il rilascio del permesso a costruire sono necessari i lavori preparatori e quindi tutte le operazioni necessarie per lo sviluppo complessivo delle
3 progettazioni.
Rientrano pertanto in questa fase i rilevamenti plano – altimetrici e relativa restituzione grafica, documentazione fotografica;
inquadramento normativo riferito alle analisi delle norme urbanistiche, edilizie, igienico – sanitarie, impiantistiche, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, d'accertamento di vincoli e di limitazioni, dovuti a rapporti con terzi;
piano preliminare d'organizzazione del lavoro per dimensionare le prestazioni in base alle esigenze specifiche dell'attività; ricerche industriali di mercato: confronti di sistemi di produzione
e simili, per definire gli indirizzi costruttivi generali. La seconda fase è relativa alla progettazione definitiva ed elaborazioni per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative. Tale progetto individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Fino al rilascio del permesso a costruire pertanto gli opponenti sono tenuti a corrispondere il compenso al tecnico in quanto da tale permesso si evince che lo stesso è stato rilasciato, tra l'altro, in forza dell'elaborato tecnico redatto dall' arch. . Appare poco probabile che gli opponenti non abbiano partecipato Pt_1 unitamente agli altri comproprietari al conferimento dell'incarico per tale attività. Non può nella fattispecie ritenersi accoglibile l'eccezione degli
che con il preliminare di divisione del 2006 la si sarebbe Parte_2 CP_1 accollato l'onere di tutte le spese inerenti tale progettazione per cui ogni onere andava richiesto a quest'ultima.
Il contratto preliminare, che è l'accordo in virtù del quale le parti si obbligano
a stipulare un futuro contratto – qualificato come definitivo – i cui elementi essenziali sono già stati predisposti nel preliminare, ha efficacia esclusivamente tra le parti ma è inopponibile al terzo in mancanza di trascrizione di cui all'art
2645 bis c.c. ...
Non possono trovare accoglimento le doglianze dell'opposto circa l'ulteriore incarico conferito dagli opponenti per le attività successive evidenziando che gli stessi, in forza di atto redatto tra loro e la di compensazione del CP_1 valore delle quote di divisione, avevano acquisito quale corrispettivo il trasferimento della proprietà a loro favore di due appartamenti dell'erigendo
4 fabbricato. Tale circostanza lega contrattualmente esclusivamente gli opponenti
e la ma non il tecnico. Non è stato provato il contratto di incarico tra CP_1 le parti in causa per tutte le attività svolte, non è stata prodotta lettera di incarico né i numerosi fax cui fa cenno l'opposto intercorsi tra lo stesso e i ER . Né sono state provate tutte le altre circostanze dedotte Parte_2 dall'opposto che gli abbiano partecipato attivamente alle richieste Parte_2 di volture per loro esigenze pur rilevando che, anche laddove tale prova fosse stata acquisita, ciò non sarebbe valso a dimostrare l'incarico conferito.
Pertanto, riportandosi alla relazione del C.T.U., di cui, come detto, si terrà conto parzialmente, e in presenza di un conferimento di incarico per la fase preliminare dedotto per presunzione, il compenso attribuibile all'opposto e a carico degli opponenti rimane circoscritto alla fase prestazionale con compenso fissato in € 18.860,47 e alla progettazione definitiva con compenso fissato in €
18.968,03.
Ritenuto che
, come dallo stesso C.T.U. rilevato, la quota percentuale millesimale della incidenza della proprietà e è Parte_3 Pt_2 pari al 26% il compenso che questi sono tenuti a corrispondere all'opposto ammonta a € 9.835,00 oltre oneri accessori. Detto importo va però imputato Contr agli attori nella misura del 50% in ragione della comproprietà con la CP_1 sino al 30/08/2007 giusto atto di divisione.
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale per danni dovuta a responsabilità professionale del progettista.
La C.T.U. ha stabilito che in merito ai lamentati danni al manufatto in catasto al foglio 14 p.lla 141 di proprietà dei ER e , Parte_3 Pt_2 dopo aver preso visione dei luoghi e dei documenti in atti eseguiti rilievi grafici
e fotografici sia all'interno che all'esterno del manufatto, raccolte, le informazione dei tecnici di parte convenuti l'Ausiliario ha dedotto che tale manufatto rientra in un'area abbondantemente edificata ed urbanizzata non ricadente in zona soggetta a vincolo idrogeologico. Il C.T.U. nel corso del sopralluogo non ha rilevato segni afferenti a fenomeni di assestamenti di terreni che interessano l'intera area in questione mentre ha rilevato che l'immobile si presenta in cattivo stato di manutenzione.
Esso allo stato rappresenta la parte rimanente di un fabbricato della maggiore consistenza, in parte demolito e ricostruito in aderenza con relativo giunto
5 tecnico e realizzato con struttura portante in c.a..
Il manufatto progettato dall'Arch. e realizzato in virtù del Permesso di Pt_1
Costruire n°21/07 del 26/06/2007 non presenta tracce di intercettazioni di falde acquifere. Pertanto, il quadro fessurativo rilevato nell'immobile di cui alla p.lla
141, salvo diversa e documentata certificazione delle parti opponenti è da ritenersi compatibile con la disomogeneità dei materiali impiegati e alla sua vetustà, presumibile epoca di costruzione ante sisma, non a movimenti profondi dei terreni di cui allo stato non si palesano tracce.
Per di più si evince dai documenti prodotti dalle parti che gran parte dei lamentati danni sono stati oggetto di precedenti giudizi tra gli attuali opponenti
e e De TO IO relativi a sconfinamento tra le proprietà e CP_1 violazioni di servitù di passaggio, definiti con la transazione del 2014 a fronte della quale gli opponenti ottenevano a titolo di corrispettivo ulteriori immobili”.
Sulla scorta della motivazione sopra riportata, il Tribunale, accoglieva parzialmente l'opposizione, condannando gli opponenti a corrispondere a
[...]
il minor importo di € 4.917,50, oltre oneri accessori, per compensi Parte_1 professionali, al contempo condannando in forza della clausola di CP_1 assunzione di obbligo di pagamento di cui al contratto preliminare del 2006, alla restituzione in favore di e del predetto Parte_2 Parte_3 importo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 17 luglio 2020, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte adita, così statuire:
a) rigettare l'infondata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare gli opponenti e in Parte_2 Pt_3 solido tra loro, al pagamento in favore del concludente della somma oggetto
d'ingiunzione ovvero di quella minore eventualmente riconosciuta in accoglimento del subordinato motivo di appello concernente la violazione dell'art. 1294 c.c., sempre con gli accessori di legge;
b) in ogni caso, maggiorare il compenso (con i relativi accessori) dovuto in favore del concludente col riconoscimento degli interessi ex art. 9, All. 1, L.
143/1949 ovvero, in subordine, ex art. 1284 c.c. dalla debenza al soddisfo;
c) favore di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre
6 accessori di legge (rimborso forfettario, Iva e Cpa), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, nonché delle spese della Ctu espletata in primo grado i cui costi sono stati integralmente anticipati dal concludente”.
Con comparsa depositata il 9 novembre 2020, per l'udienza fissata in citazione del 30 novembre 2020, si costituivano in giudizio e Parte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a loro volta, Parte_3 appello incidentale col quale rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) rigettare integralmente l'appello dell'arch. in quanto inammissibile ed infondato;
Pt_1
2) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello , rideterminare i Pt_1 compensi – previo rinnovo di CTU – nel rispetto delle tariffe effettivamente applicabili;
Contr
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello dichiarare la Pt_1
A S.r.l. obbligata, in luogo degli , al pagamento delle spettanze del Parte_2
e per l'effetto condannarla a corrispondere agli la Pt_1 Parte_2 medesima somma;
Appello incidentale
4) accogliere integralmente l'appello incidentale come formulato dai ER
, ammettere i mezzi istruttori articolati in primo grado e rinnovare Parte_2 la CT;
5) Vittoria delle spese di lite del doppio grado”.
La assoggettata a fallimento, non si costituiva in giudizio neanche a CP_1 seguito di notifica al curatore dell'appello incidentale.
e con dichiarazione depositata il Parte_2 Parte_3
13 novembre 2020 rinunciavano alle domande proposte nei confronti del
Controparte_1
Con ordinanza del 1 dicembre 2020 veniva dichiarata l'interruzione del processo per il sopravvenuto decesso del difensore dell'appellante, Avv. Giulio
Tulimiero, processo che veniva ritualmente riassunto dall'appellante principale con ricorso depositato il 6 febbraio 2021. Il non provvedeva a CP_1 costituirsi in giudizio.
La causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per la necessità di comporre diversamente il collegio giudicante per il trasferimento di uno dei componenti ad altro ufficio.
7 All'udienza del 25 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante principale e gli appellanti incidentali depositavano comparse conclusionali, l'appellante principale anche memoria di replica conclusionale.
L'appellante principale formula un unico motivo di gravame, suddiviso in paragrafi, col quale lamenta:
- la nullità e contraddittorietà della sentenza per non aver immotivatamente ammesso la prova per interpello e testi, articolata con memoria ai sensi dell'art. 183, n. 2, cpc e sulla quale l'originario opposto aveva insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, per, poi, motivare il rigetto parziale della domanda sulla carenza di prova dei fatti posti a suo fondamento, insistendo, per tali ragioni, nell'ammissione dei mezzi come già richiesta in primo grado, volti a dimostrare lo svolgimento del rapporto d'opera in tutte le sue fasi progettuali ed esecutive;
- l'erroneità della sentenza, per violazione dell'art. 1294 cc, per aver il primo giudice determinato l'importo dovuto nel 26% del totale, € 37.828,50, pari alla percentuale di proprietà della proprietà , ulteriormente decurtato del Parte_2
50% poiché la quota era in comproprietà con la CP_1
- la mancata liquidazione degli interessi sulla somma dovuta titolo di compenso, richiesti ai sensi dell'art. 9, L 143/1949 ovvero ex art. 1284 cc.
Gli appellanti incidentali, a loro volta, formulano cinque motivi di gravame così rubricati:
“1) ERRONEA ED, IN PARTE, OMESSA VALUTAZIONE DEL MATERIALE
PROBATORIO. VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL “più probabile che non” –
VIOLAZIONE ARTT. 2727 E 2729 C.C. --OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTI
DECISIVI DELLA CONTROVERSIA;
2) VIOLAZIONE D.M. 140/2012 - D.P.R. n.554/99;
3) VIOLAZIONE D.P.R. n.554/99, art.25 - OMESSA, CARENTE VALUTAZIONE
DEL MATERIALE PROBATORIO – ERRORE DI CALCOLO;
4) OMESSA ISTRUTTORIA – NULLITA' CTU - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. -
2043 ovvero in Subordine 1218 c.c.
5) ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE PROVE”.
8 Il primo motivo di appello incidentale, col quale ci si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto provato presuntivamente che gli Parte_2 avessero conferito mandato all'Arch. per l'attività professionale svolta Pt_1 sino alla presentazione della richiesta di permesso di costruire, va esaminato preliminarmente per ragioni di priorità logica.
La difesa degli appellanti incidentali argomenta che il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento su un elemento probabilistico e su presunzioni, violando però la relativa disciplina. Difatti, non solo non vi era un incarico scritto ma emergerebbe con evidenza dalla documentazione in atti che l'incarico fosse funzionale ai soli interessi dell'effettivo ed esclusivo proprietario dell'area oggetto di intervento edilizio, la alla quale gli avevano ceduto la CP_1 Parte_2 proprietà con preliminare del novembre 2006, rimanendo estranei alla vicenda edificatoria. La richiesta di permesso di costruire era stata sottoscritta anche dagli appellanti incidentali per motivi amministrativi, non essendosi ancora perfezionata la vendita con necessità che il permesso venisse richiesto da tutti i soggetti formalmente proprietari. La circostanza, inoltre, era confermata dall'accordo sottoscritto con la la quale espressamente si era accollata CP_1 ogni spesa occorrente per la realizzazione del fabbricato.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'incarico da parte degli Parte_2 potesse ritenersi conferito presuntivamente all'architetto e, sul punto, oltre alle considerazioni già svolte dal primo giudice, va sottolineato che il preliminare di divisione del novembre 2006 prevedeva, sì, che tutte le spese sarebbero rimaste a carico della ma conteneva, altresì, una clausola risolutiva espressa del CP_1 contratto nel caso in cui il permesso di costruire non fosse stato rilasciato per cause non imputabili. Tanto conferma, a differenza di quanto dedotto dalla difesa degli appellanti incidentali, che e avevano un Parte_2 Pt_3 interesse concreto e diretto a portare a termine la pratica per l'ottenimento del permesso di costruire, funzionale alla stipula del contratto definitivo e che, pertanto, l'incarico professionale per l'ottenimento del permesso sia stato conferito anche da questi al . Pt_1
Procedendo ora all'esame dell'appello principale, con primo motivo di doglianza viene censurata la sentenza per non aver il tribunale ammesso la prova
9 per interpello e orale, senza motivare sul punto, e, non di meno, aver ritenuto che l'opposto non avesse provato di aver ricevuto incarico dagli opponenti anche per le attività successive al rilascio del permesso di costruire, insistendo per l'ammissione.
Il primo giudice, in realtà, ha dato atto in sentenza che non ha prodotto Pt_1 alcuna della corrispondenza, pur definita copiosa, che sarebbe intercorsa con gli nella fase di edificazione, chiarendo che anche ove fosse stata Parte_2 acquisita la prova che essi avevano partecipato attivamente alle richieste di volture
(ndr varianti) per le loro esigenze, tanto non sarebbe valso a dimostrare il conferimento dell'incarico.
I capitoli di prova articolati dalla difesa e riprodotti nel gravame sono, Pt_1 difatti, volti dal n. 1 al n. 7 a provare che l'attività svolta dal professionista con riguardo allo studio preliminare, abbia consentito alle parti di pervenire a un accordo sulla edificazione in comune tra tre proprietari dell'area, attività preliminari rispetto alle quali non viene chiesto alcun compenso. Le ulteriori circostanze, dalla n. 8 alla 21, sono volte a provare, peraltro in maniera del tutto generica, che gli parteciparono a tutte “le attività che seguirono”, Parte_2 intervenendo a incontri, tenendosi in contatto con fax, telefonate e visite, che sulla base del progetto redatto dal professionista le parti raggiunsero, poi, tra loro accordi contrattuali sulla divisione delle proprietà, che le varianti al progetto furono effettuate su espressa richiesta degli . Parte_2
Per un verso le circostanze capitolate sono, come accennato, generiche, ad esempio si chiede di provare “vero che nel corso della fase realizzativa del fabbricato de quo gli sono stati a tutti gli effetti i principali Parte_2 committenti ed interlocutori del e del suo staff tecnico visto, al quale gli Pt_1 opponenti si sono ripetutamente rivolti con innumerevoli fax, telefonate e visite fino all'ultimazione delle opere, che hanno imposto tutte le scelte, imponendo persino il colore e le modalità realizzative degli elementi esterni del fabbricato”
e, ancora, “vero che l'incarico conferito dai ER al non Parte_2 Pt_1 si è esaurito nella redazione del progetto esecutivo, ma ha continuato a svolgersi con riferimento alle varianti [ancorché firmate, questa volta sì, esclusivamente per ragioni di legittimazione formale dai soggetti subentrati nella titolarità del permesso di costruire]”; circostanze queste prive di alcuna contestualizzazione di
10 luogo e di tempo. Inoltre, rispetto ai 21 capitoli formulati, vengono indicati ben 7 testi senza specificazioni delle circostanze sulle quali ciascuno sarebbe chiamato a rispondere.
Oltre ai profili di inammissibilità sopra evidenziati, correttamente il primo giudice ha statuito che, anche ove provata la partecipazione attiva e l'interesse di fatto mostrato dagli nel corso dell'attività di edificazione, tanto non Parte_2 equivale a provare che essi avessero conferito l'incarico al professionista anche per la successiva attività, la quale richiedeva, comunque, quanto alle varianti,
l'approvazione della e della in cui favore era stato volturato il CP_1 Pt_4 permesso di costruire dopo la stipula del contratto definitivo, quando gli si erano ormai spogliati della proprietà. Parte_2
Il motivo va, pertanto, respinto.
Il secondo motivo di appello principale è anch'esso infondato.
Il ctu ha specificato di aver adottato, nel determinare la parcella del professionista, il criterio già utilizzato dal professionista basato sulla capacità edificatoria ripartendo costi e benefici in maniera equa ovvero proporzionale alla quota edificatoria di ciascuno dei partecipanti all'operazione edile (pag. 7).
L'ausiliario ha determinato il compenso in misura del 26% di quello complessivamente dovuto in ragione dell'incidenza, appunto, della quota di proprietà, ritenendo congrua la parcella richiesta dall'architetto anche in rapporto alle tariffe previste dal DM 140/2012.
Il Tribunale nel riconoscere al professionista l'onorario per le sole fasi della stima e valutazioni nonché progettazione definitiva – determinate con riguardo al valore complessivo dell'opera da realizzare – ne ha, quindi, liquidato il 26%, riducendolo ulteriormente del 50% poiché gli erano comproprietari Parte_2 del 13% della quota e la proprietaria del restante 13%. CP_1
La decisione è corretta alla luce del consolidato orientamento espresso da Cass.
SS UU 9148/2008 col quale la Corte ha chiarito, in tema di obbligazioni condominiali e applicabile al caso di specie, “È pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in genere. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se
11 invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione private.
Del resto, la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res”, affermando, inoltre, che “...in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole inferire che rispetto alla solidarietà non contemplata
(espressamente) prevalga la struttura parziaria del vincolo”. Il principio sopra richiamato è costante e univoco con riguardo alle obbligazioni di natura contrattuale.
Il motivo va, dunque, respinto.
Con terzo motivo di gravame principale la difesa di lamenta l'omessa Pt_1 liquidazione in proprio favore degli interessi sul compenso, liquidati o ai sensi dell'art. 9, L 143/1949 ovvero ex art. 1284 cc. Gli appellanti incidentali eccepiscono la novità della domanda poiché avrebbe richiesto la sola Pt_1 liquidazione del compenso oltre contributi cassa di previdenza e iva.
con ricorso per ingiunzione ha espressamente richiesto la Parte_1 liquidazione degli interessi legali, i quali, peraltro, sono dovuti di diritto. Già con decreto ingiuntivo il Tribunale aveva liquidato gli interessi in misura del tasso legale a decorrere dalla data di messa in mora, 28 novembre 2012. La domanda, pur non necessaria, non ha neanche alcun carattere di novità. Non può però trovare accoglimento la domanda di riconoscimento degli interessi maggiorati ai sensi dell'art. 9 della menzionata disposizione normativa, rispetto alla quale nessun elemento di fatto è stato allegato dal professionista e che, inoltre, implica
12 l'invio della parcella specifica, mai prodotta da neanche unitamente al Pt_1 parere di congruità rilasciato dal competente Ordine, benché nell'atto di messa in mora del novembre 2012 ne è fatta menzione.
La sentenza va, dunque, emendata nella parte in cui non ha riconosciuto in favore del professionista gli interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora.
Occorre ora esaminare gli ulteriori motivi di gravame incidentale.
Con secondo e terzo motivo di censura, gli appellanti incidentali si dolgono che il ctu, le cui conclusioni sono state recepite dal giudice, abbia erroneamente calcolato il compenso dovuto a sulla base dei parametri di cui al DM Pt_1
140/2012, nonostante l'attività dell'architetto si fosse esaurita in epoca precedente all'entrata in vigore della norma e ricadesse, pertanto, nelle previsioni della L 143/1949. Argomenta, poi, la difesa degli che il primo giudice Parte_2 avrebbe erroneamente liquidato in favore del professionista prestazioni non qualificabili come progetto definitivo completo. Per tale ragione essi invocano la liquidazione della minor somma di € 19.651,61, in applicazione delle tariffe di cui alla L 143/1949 con riferimento al progetto di massima e preventivo sommario, da dividere tra l'Arch. e l'Ing. ulteriormente ridotto in Pt_1 CP_2 misura del 13%, pari alla loro quota di proprietà. In subordine gli appellanti incidentali insistono per la rinnovazione della ctu, non avendo l'ausiliario del
Tribunale proceduto al calcolo, secondo tariffa, del compenso effettivamente spettante.
La doglianza presenta profili di novità giacché persino il ctp degli Parte_2 aveva, con le osservazioni alla ctu, calcolato il compenso in applicazione delle precedenti tariffe con riferimento al progetto esecutivo e non, come invocato, col gravame, al progetto di massima e preventivo sommario. La progettazione allegata alla richiesta di permesso di costruire costituisce, in ogni caso, a tutti gli effetti, progetto esecutivo essendo completa di tutti i grafici, progetti, relazioni e computo metrico tant'è che il permesso è stato rilasciato, non potendo, quindi, sostenersi che l'attività svolta non costituisca progetto completo o esecutivo.
È pur vero che l'attività dell'architetto, per quanto emerge dagli atti, sembrerebbe essersi esaurita prima dell'entrata in vigore del DM 140/2012, utilizzato dal ctu quale parametro di raffronto con la parcella vidimata dall'ordine,
13 DM in base al quale il compenso complessivo risulta lievemente più elevato, anche in ragione del fatto che il costo dell'opera è stato valutato dal CTU in misura maggiore rispetto a quello posto a base del calcolo dal professionista. Il conteggio offerto dal ctp degli (penultima pagina delle osservazioni alla ctu), è Parte_2 sensibilmente inferiore, circa € 41.000,00, ma la ragione risiede in una sottovalutazione dell'importo delle opere, indicato in € 2.424.809, in contrasto con il computo metrico depositato agli atti del per € 4.646.135,08 e CP_3 ricalcolato dal ctu, anche in base alle varianti, in € 5.460.000,00.
Correttamente indicato l'importo delle opere in € 4.646.135,08, utilizzando i parametri di cui alla L 143/1949, Classe e categoria Lavori Ic, con le aliquote e con le maggiorazioni già utilizzate dal ctp degli odierni appellanti principali, si perviene a un compenso complessivo di € 71.692,53, dal quale scorporato il 26%,
€ 18.640,05, e diviso al 50% tra la proprietà e la proprietà Parte_2 CP_1 ora , si ha un importo di € 9.323,02, superiore a quello liquidato Controparte_1 dal giudice in € 4.917,50, secondo il calcolo del ctu in applicazione del dm
140/2012. Non essendovi appello specifico sul punto da parte del la Pt_1 liquidazione effettuata dal primo giudice può dunque essere confermata, anche tenuto conto che la nota prodotta in atti da , a firma dell'Ing. Pt_1 CP_2 il quale ha dichiarato di non aver nulla a pretende dai signori (doc. 8 Parte_2 memoria 183 n.2 cpc), non è stata contestata dai committenti.
Con quarto e quinto motivo di gravame gli appellanti incidentali si dolgono del rigetto della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale. Le doglianze afferenti a carenze della ctu sono generiche, essendo limitate all'affermazione che il ctu non avrebbe tenuto conto delle osservazioni del ctp, che egli avrebbe
“minimizzato gli interventi” e negato che fosse stata intercettata la falda acquifera, con profili, pertanto, di inammissibilità.
Peraltro, il ctu, a pag 31 della relazione, ha compiutamente risposto alle osservazioni del ctp sul punto, ribadendo che doveva escludersi l'attribuibilità di qualsiasi danno patito dall'immobile limitrofo ai lavori di edificazione, chiarendo che il predetto immobile versava in condizioni di vetustà, aveva una struttura mista e copertura parzialmente in lamiera. Il ctu, inoltre, ha specificato, dopo sopralluogo, che il nuovo fabbricato non presentava tracce di intercettazione di falde acquifere e il quadro fessurativo dell'immobile era compatibile Parte_2
14 con la disomogeneità dei materiali impiegati e la sua vetustà (pag. 19 rel.). Sotto il profilo tecnico non sono state addotte concrete ragioni per discostarsi dalla valutazione dell'ausiliario.
Infine, la difesa degli appellanti incidentali censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rilevato che i danni connessi ai lamentati sconfinamenti tra le proprietà e violazioni di servitù di passaggio erano stati oggetto di transazione Pa con e De TO IO (subentrata a ). La transazione intercorsa CP_1 con detti soggetti non impedirebbe di agire, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale, nei confronti del . Pt_1
Anche questa doglianza va respinta poiché, come emerge chiaramente anche dalla transazione in atti, prodotta non integralmente, l'argomento del contendere tra le parti non erano errori di progettazione o realizzazione del fabbricato bensì violazioni dei patti contrattuali assunti con le società, talché non può nemmeno ipotizzarsi una responsabilità del progettista o del direttore dei lavori.
In conclusione, l'appello principale va accolto limitatamente al terzo motivo afferente alla mancata liquidazione degli interessi mentre l'appello incidentale va rigettato.
La rinuncia delle parti alle domande proposte nei confronti della ora CP_1
che non necessita accettazione giusta la contumacia della Controparte_1 parte, impone di dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del fallimento. L'esito del giudizio di appello consente di confermare il regolamento delle spese di lite del precedente grado.
Le spese di lite del grado possono, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, essere compensate in misura della metà, ponendo la restante metà a carico degli appellanti incidentali e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm
55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 80.00o,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 26o.000,00, in €
4.996,00 per compensi ed € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore degli
Avv.ti Gianfranco Porreca e Manuela Izzo, dichiaratisi antistatari.
Al rigetto totale dell'appello incidentale consegue l'onere di dare atto della
15 sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo
Unico Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Avellino numero 927 pubblicata il 16 giugno 2020, proposto da nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2
e , così provvede: Parte_3
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna e Parte_2 Parte_3
a pagare, in favore di sulla somma già liquidata in
[...] Controparte_4 primo grado, gli interessi in misura del tasso legale dalla data di messa in mora,
28 novembre 2012, sino al soddisfo;
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla posizione di ora conferma nel CP_1 Controparte_1 resto;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna e alla refusione delle Parte_2 Parte_3 spese di lite del presente grado di giudizio in favore di liquidate Parte_1 per l'intero in € 4.996,00 per compensi ed € 1.165,50 per esborsi, compensate della metà, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore degli Avv.ti Gianfranco Porreca e Manuela Izzo, dichiaratisi antistatari;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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