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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/09/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1311/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MATTEO LUIGI ABBIATI, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LUCIANO RIZZO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Polcenigo (PN) il 16/02/2002, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza n. 744/23 pubblicata il 18/12/2023 e alla medesima data passata in giudicato - R.G 1852/2023 - Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
06/08/1996 e , nato a [...] il [...], Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra di loro in data
16.02.2002, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Polcenigo al n. 1, Parte 1, Anno 2002;
- ordinare al Comune di Polcenigo (PN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/04/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e si sono esonerati dal deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29/05-18/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
29/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Polcenigo (PN), in data 16/02/72002;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLCENIGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 1, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 18/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1311/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MATTEO LUIGI ABBIATI, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LUCIANO RIZZO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Polcenigo (PN) il 16/02/2002, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza n. 744/23 pubblicata il 18/12/2023 e alla medesima data passata in giudicato - R.G 1852/2023 - Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
06/08/1996 e , nato a [...] il [...], Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra di loro in data
16.02.2002, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Polcenigo al n. 1, Parte 1, Anno 2002;
- ordinare al Comune di Polcenigo (PN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/04/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e si sono esonerati dal deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29/05-18/07/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
29/07/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Polcenigo (PN), in data 16/02/72002;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLCENIGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 1, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 18/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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