CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 89/2023 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 16/4/2024 all'esito dell'ordinanza del
21/4/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE ALDO Parte_1 P.IVA_1
- APPELLANTE -
CONTRO
COroparte_1 COroparte_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCARELLI
[...] P.IVA_2
DOMENICO
- APPELLATA –
E NEI CONFRONTI
in persona del socio COroparte_3 COroparte_3
- CHIAMATA IN CAUSA - avverso la sentenza n. 288/2022 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 21/12/2022, resa all'esito del procedimento RG n. 254/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza con la quale il Parte_1
Tribunale di Sulmona ha rigettato la propria opposizione al decreto ingiuntivo concesso in favore della appellata per il pagamento della somma di € COroparte_1
15.913,94, oltre interessi e spese processuali, per prestazioni relative a un contratto del
20/02/2019 intercorso tra esso creditore l'ATI di cui faceva parte la appellante.
Il Tribunale fonda la sua decisione sull'inopponibilità al creditore dello scioglimento dell'Associazione tra le parti il 04/10/2013 ritenendo che l'ATI COroparte_4 avesse ha continuato a operare fino al 2021 in base a documentazione ufficiale e ritenendo provato il credito sulla scorta della documentazione, contratto e relative fatture, prodotte dal creditore.
L'appellante censura la sentenza impugnata evidenziando come la sentenza del Tribunale
Sulmona sia stata pubblicata senza concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (art. 190 c.p.c.) ed evidenziando come l'assenza di un'adeguata fase decisoria abbia impedito un contraddittorio effettivo, rendendo la decisione viziata e annullabile.
Censura, inoltre, la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto provato il credito della
[...] sulla base di fatture e un contratto del 20/02/2019, senza verificare l'effettiva CP_1 esecuzione delle prestazioni, non avendo la ornito prova concreta della vendita CP_1 di titoli di viaggio a favore dell'ATI PSTAR ed evidenziando come le fatture non accettate dal debitore non costituiscano prova sufficiente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appellante lamenta ancora che il Tribunale avesse omesso di considerare come l'appellante avesse formalmente disconosciuto la copia del contratto, ed il Tribunale l'avesse ritenuto valido senza che l'originale fosse stato mai prodotto, produzione necessaria al fine del suo disconoscimento
Lamenta ancora come il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di manleva contro la che avrebbe dovuto COroparte_3 indennizzare in caso di condanna. CP_5
Lamenta, ancora, l'erroneità della condanna alle spese di giudizio alla luce dell'ingiustizia della sentenza da riformarsi.
Così, quindi, conclude: “riformare integralmente la impugnata sentenza di primo grado n.
288/2022 pubbl. il 21/12/2022, RG n. 254/2021, accogliendo integralmente l'opposizione al
2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Sulmona n. 13/2021 le domande proposte in primo grado nei confronti della – Parte_2 COroparte_2
, revocando il predetto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, compensi e spese
[...] generali del doppio grado di giudizio oltre rivalsa I.V.A. e CPA come per legge”.
Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame.
In particolare in ordine all'eccezione di nullità della sentenza ne evidenzia l'infondatezza poichè il giudice ha legittimamente proceduto con una "udienza cartolare" sostitutiva dell'udienza orale, senza violare il diritto di difesa.
Nel merito L'appellata ribadisce come le fatture e i documenti prodotti fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza del contratto e delle prestazioni, sicchè l'onere probatorio è stato correttamente adempiuto da parte della parte appellata
In ordine al disconoscimento del contratto, la parte appellata ne contesta la validità, poiché non supportato da elementi concreti evidenziando che il giudice ha correttamente valutato la scrittura come valida prova dell'obbligazione di pagamento.
Quanto alla domanda di manleva dell'appellante nei confronti della COroparte_3 la parte appellata evidenzia come la stessa sia stata rigettata in primo grado e
[...] che non è stata riproposta in appello, sicchè deve ritenersi inammissibile.
Così, quindi, conclude, contestando anche il capo afferente le spese di lite: “ - in via principale rigettare l'appello proposto dalla avverso la sent. n. Parte_3
288/2022 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 21.12.2022, che ha respinto l'opposizione della predetta Società ed ha confermato il D.I. n. 13/2021 del Tribunale di Sulmona, in quanto inammissibile, improponibile e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma del provvedimento impugnato, essendo stata accertata la sussistenza del diritto di credito portato nel detto titolo, sulla scorta dell'intera documentazione prodotta sia nella fase monitoria che nel merito;
- in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, nella negletta ipotesi di riforma anche parziale della impugnata sentenza, si ripropongono le istanze non accolte ovvero restate assorbite o non esaminate dalla pronuncia odiernamente gravata che così si ripropongono: nel merito, qualora l'On
Giudicante ritenesse sciolta l'ATI in data 04/10/2013, accertato l'ingiustificato arricchimento determinato dall'attività posta in essere dalla società opposta negli anni 2018-2019 in esecuzione di un contratto sottoscritto da soggetto non abilitato, condannare, ai sensi e per
3 gli effetti dell'art.2041 c.c., la in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, in solido con la in persona COroparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne la
[...]
della correlativa diminuzione patrimoniale che COroparte_6 può essere quantificata in complessivi € 15.913,94, oltre interessi dal dovuto al saldo, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa dall'On. Giudicante;
- in via istruttoria, qualora ai fini della decisione la Corte
d'Appello ritenga necessaria un'integrazione probatoria, già richiesta e reiterata in primo grado…” indica mezzi istruttori orali e “Sempre e comunque con la vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
All'udienza del 16/4/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come da rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 21/4/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali cui replicava il solo appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Deve preliminarmente evidenziarsi l'ammissibilità dell'appello tardivamente notificato, rispetto alla notifica della sentenza appellata, alla terza chiamata in data
30/1/2013.
2.1. Difatti, seppur la cancellazione della società terza chiamata dal registro delle imprese era avvenuta in data 24/5/2022, la notifica alla medesima società avveniva tempestivamente - in data 17/1/2023 alla PEC della società ormai cancellata - si sarebbe dovuta dichiarare nulla e disporsi la sua rinnovazione al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio, alla luce della natura processuale del litisconsorzio creatosi tra le parti del giudizio.
2.2. Tale ordine di rinnovazione, però, non è necessario alla luce della notificazione del 30/1/2013 avvenuto al domicilio del legale rappresentante della società ed unico socio di essa, giacchè eseguita a breve distanza dalla precedente notificazione.
2.3. Infatti, alla fattispecie può ben trovare applicazione il principio enunciato da
Cass. SS.UU. 15 Luglio 2016, n. 14594 secondo cui “La parte che ha richiesto
4 la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.”
2.4. Conseguentemente, il gravame deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla posizione della terza chiamata in causa che, benché evocata in giudizio, non si è costituita e pertanto deve dichiararsi contumace.
3. Deve trovare accoglimento la censura di nullità della sentenza di primo grado, risultando dall'esame dei verbali del primo grado, come il Giudice avesse fissato l'udienza del 24/11/2022 per la precisazione delle conclusioni (“rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.22”) e non già per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti, quindi, solo il termine per le note di trattazione dell'udienza (“... sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni … termine sino a quattro giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino al giorno prima per il deposito di eventuali note di replica”).
3.1. All'esito, quindi, della riserva assunta all'udienza di trattazione in forma scritta del 24/11/2022, il Tribunale avrebbe dovuto assegnare alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali e di replica e, solo successivamente al deposito degli scritti difensivi delle parti, pronunciare la sentenza che definiva la controversia.
3.2. Nella fattispecie, invece, il Tribunale all'esito del deposito delle note di trattazione scritta e senza assegnare alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, provvedeva alla pronuncia della sentenza nella controversia.
3.3. Ciò che, per costante orientamento giurisprudenziale, determina nullità assoluta della sentenza.
3.4. Infatti, “È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle
5 comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.” (Cass. Sez. 6,
13/08/2018, n. 20732)
3.5. Stante la tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice conseguente alla nullità della sentenza, la controversia deve quindi essere decisa nel merito.
3.6. Ed infatti “La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate”. (Cass. Sez. 6,
18/02/2020, n. 4125)
4. Nel merito, l'appello non è fondato.
4.1. Le censure della parte appellante circa la rilevanza, al fine di escludere la sussistenza del credito, dell'estinzione dell'ATI costituita da essa appellante con la terza chiamata in causa, sono infatti prive di fondamento.
4.2. L'accordo di estinzione dell'ATI, infatti, seppur perfettamente valido inter partes, non assumeva alcuna rilevanza esterna, attesa la sua mancata stipula nelle forme solenni di Legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) la sua registrazione, che avrebbe conferito quantomeno data certa all'atto, ed iscrizione del registro imprese, che avrebbe consentito di far ritenere opponibile ai terzi la cessazione dell'ATI di cui la terza chiamata era capogruppo e mandataria.
4.3. Deve, infatti, rammentarsi come ai fini della valida costituzione dell'associazione temporanea di impresa la Legge dispone dei requisiti di forma ed adempimenti successivi che, parimenti, sono richiesti ai fini della validità della cessazione dell'associazione stessa e della conoscibilità per i
6 terzi delle vicende dell'ATI.
4.4. Ne consegue l'irrilevanza, rispetto al creditore, della cessazione dell'associazione temporanea di imprese onde ritenere l'insussistenza dei poteri della mandataria, la terza chiamata, di obbligare anche l'impresa mandante nel rapporto contrattuale con la appellata.
4.5. Quanto al disconoscimento operato dalla parte appellante in sede di opposizione monitoria (“La istante disconosce la copia del contratto apparentemente sottoscritto dall'ATI PSTAR in data 20/02/2019 (allegato n.
5), chiedendo che vanga prodotto 'originale del medesimo, opponendosi all'esibizione e deposito di una mera fotocopia”) tale disconoscimento è del tutto irrilevante, giacchè avrebbe dovuto “... essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale…”. (Cass. Sez. L., 07/10/2014 e ancora Cassazione Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024, Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)
4.6. Laddove, poi, la richiesta di produzione dell'originale fosse finalizzato al disconoscimento della sottoscrizione, così come pare adombrare la parte appellante, deve osservarsi come siffatto disconoscimento della sottoscrizione non sarebbe stato possibile in quanto il contratto non era firmato dalla parte che ne contestava l'autenticità, ma dal proprio mandatario che, per se evocato in giudizio - sia con la notifica del decreto ingiuntivo sia con la notifica dell'opposizione contenente la specifica domanda riconvenzionale dell'appellante - tale disconoscimento non aveva operato, con il conseguente riconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione ex art. 2702 c.c.
4.7. Quanto alle contestazioni circa i documenti fiscali prodotti - fatture e libri contabili - la detta produzione è irrilevante rispetto alla dimostrazione dell'esistenza e della misura del credito azionato in via monitoria ed oggetto del presente giudizio.
4.8. Tale credito, infatti, risulta nel suo ammontare e nella sua periodicità mensile nella scrittura privata che la società terza chiamata, quale mandatario dell' Pt_4
7
[...] CO ha sottoscritto con la società appellata in virtù del quale l costituita dall'appellante e dalla terza chiamata, si obbligavano a corrispondere all'appellata un corrispettivo mensile per la commercializzazione dei propri titoli di viaggio, senza alcun riferimento alla quantità dei biglietti venduti ai passeggeri del servizio di trasporto.
4.9. Poichè, quindi, si trattava di un importo predeterminato ed indipendente dalla numerosità dei biglietti venduti, la domanda di pagamento della appellata del proprio credito nella misura indicata in sede monitoria è da ritenersi del tutto fondata, a nulla valendo le censure della parte appellante circa la mancata dimostrazione dell'avvenuta vendita dei biglietti.
4.10. L'accordo, infatti, contemplava la collaborazione della società appellata nella commercializzazione dei titoli di viaggi dell'ATI, l'impegno alla riservatezza, il divieto dell'appellata della concessione a terzi della vendita dei titoli, il far carico all'appellata dei costi connessi alla commercializzazione dei titoli di viaggio ed il corrispettivo mensile di euro 765,91 oltre IVA, tra l'altro intendendo il contratto come rinnovo del precedente accordo di collaborazione sin dal 2018.
4.11. Ne consegue la fondatezza della domanda di pagamento formulata in via monitoria dalla parte appellata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto dell'opposizione della parte appellante sul punto.
5. Fondata, invece, deve ritenersi la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale nei confronti della società chiamata in causa che ha provveduto alla sottoscrizione del contratto con la appellante qualificandosi quale impresa mandataria dell'ATI già esistente con la appellante.
5.1. L'accordo con il quale la appellante e la terza chiamata in causa avevano convenuto la cessazione dell'ATI, con il conseguente venire meno del CO mandato connesso alla posizione di impresa capogruppo dell' doveva ritenersi perfettamente valido inter partes in quanto mai specificamente contestato dalla terza chiamata in causa e stipulato nella dovuta forma scritta.
5.2. Mentre, quindi, nei rapporti esterni, quelli con la società appellata, l'accordo
8 tra appellante e terza chiamata non assumeva alcuna rilevanza, in quanto non opponibile all'appellata - nei cui confronti, comunque, la terza chiamata avrebbe agito come mandatario della appellante che, a sua volta, non aveva posto in essere i necessari adempimenti per rendere opponibile ai terzi la cessazione della qualifica di mandataria della società terza chiamata - nei rapporti interni tra mandante e mandatario tale cessazione era pienamente valida ed efficace.
5.3. Conseguentemente, la stipulazione da parte del mandatario privo ormai di poteri, di un contratto che facesse sorgere anche in capo al mandante obbligazioni nei confronti di terzi, rende responsabile tale mandatario del pregiudizio economico, individuabile nelle somme dovute al terzo, subito dal mandante per effetto delle attività illegittime poste in essere dalla terza chiamata.
5.4. La sottoscrizione del contratto da parte della mandataria, ben a conoscenza dell'avvenuto scioglimento della associazione temporanea di impresa della quale stava spendendo il nome, in quanto partecipante alla scrittura privata che scioglieva la suddetta ATI, costituisce, quindi, grave violazione delle norme che regolano il mandato e la sua estinzione, obbligando il mandatario al risarcimento del danno che dev'essere liquidato in misura pari alle somme che la stessa parte appellante corrisponderà alla parte appellata in forza della presente decisione e del relativo ricorso monitorio.
6. Le spese di lite, nei rapporti tra appellante e appellata seguono la soccombenza da valutarsi nel complessivo esito del giudizio che ha confermato l'esistenza del credito azionato in via monitoria ed ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, e sono liquidate per il solo presente grado, vista la nullità della sentenza di primo grado, nel valore medio come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi in questo grado e, quindi, tenuto conto del valore della controversia: quanto al presente grado in euro 3.966,00 di cui:
9 1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
6.1. Quanto ai rapporti tra appellante e il terzo chiamato, le spese seguono la soccombenza da individuarsi nella terza chiamata in giudizio, e sono parimenti liquidate per il solo presente grado, vista la nullità della sentenza di primo grado, nel valore medio come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi in questo grado e, quindi, tenuto conto del valore della controversia: quanto al presente grado in euro 3.966,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
Spese del primo grado di giudizio integralmente compensate tra le parti tenuto cnto della nullità della sentenza impugnata
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata n. 288/2022 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 21/12/2022, resa all'esito del procedimento RG n. 254/2021 e, per l'effetto;
2) Decidendo nel merito della controversia, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
13/2021 n.r.g. 33/02021, emesso il 15/02/2021 dal Presidente del Tribunale di
Sulmona per il pagamento in favore della parte appellata della somma di € 15.913,94; oltre accessori, interessi e spese, che conferma;
3) In accoglimento della domanda di parte appellante nei confronti della terza chiamata, condanna quest'ultima al pagamento in favore della parte appellante di tutte le
10 somme che essa appellante corrisponderà alla parte appellata in conseguenza della presente decisione,
4) Condanna la parte appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nell'importo di euro 3.966,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario e gli altri oneri di Legge;
5) Condanna la terza chiamata in causa alla rifusione alla parte appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nell'importo di euro 3.966,00, oltre in ogni caso gli esborsi, il rimborso forfettario e gli altri oneri di Legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi )
11
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 89/2023 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 16/4/2024 all'esito dell'ordinanza del
21/4/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE ALDO Parte_1 P.IVA_1
- APPELLANTE -
CONTRO
COroparte_1 COroparte_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCARELLI
[...] P.IVA_2
DOMENICO
- APPELLATA –
E NEI CONFRONTI
in persona del socio COroparte_3 COroparte_3
- CHIAMATA IN CAUSA - avverso la sentenza n. 288/2022 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 21/12/2022, resa all'esito del procedimento RG n. 254/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza con la quale il Parte_1
Tribunale di Sulmona ha rigettato la propria opposizione al decreto ingiuntivo concesso in favore della appellata per il pagamento della somma di € COroparte_1
15.913,94, oltre interessi e spese processuali, per prestazioni relative a un contratto del
20/02/2019 intercorso tra esso creditore l'ATI di cui faceva parte la appellante.
Il Tribunale fonda la sua decisione sull'inopponibilità al creditore dello scioglimento dell'Associazione tra le parti il 04/10/2013 ritenendo che l'ATI COroparte_4 avesse ha continuato a operare fino al 2021 in base a documentazione ufficiale e ritenendo provato il credito sulla scorta della documentazione, contratto e relative fatture, prodotte dal creditore.
L'appellante censura la sentenza impugnata evidenziando come la sentenza del Tribunale
Sulmona sia stata pubblicata senza concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (art. 190 c.p.c.) ed evidenziando come l'assenza di un'adeguata fase decisoria abbia impedito un contraddittorio effettivo, rendendo la decisione viziata e annullabile.
Censura, inoltre, la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto provato il credito della
[...] sulla base di fatture e un contratto del 20/02/2019, senza verificare l'effettiva CP_1 esecuzione delle prestazioni, non avendo la ornito prova concreta della vendita CP_1 di titoli di viaggio a favore dell'ATI PSTAR ed evidenziando come le fatture non accettate dal debitore non costituiscano prova sufficiente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appellante lamenta ancora che il Tribunale avesse omesso di considerare come l'appellante avesse formalmente disconosciuto la copia del contratto, ed il Tribunale l'avesse ritenuto valido senza che l'originale fosse stato mai prodotto, produzione necessaria al fine del suo disconoscimento
Lamenta ancora come il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di manleva contro la che avrebbe dovuto COroparte_3 indennizzare in caso di condanna. CP_5
Lamenta, ancora, l'erroneità della condanna alle spese di giudizio alla luce dell'ingiustizia della sentenza da riformarsi.
Così, quindi, conclude: “riformare integralmente la impugnata sentenza di primo grado n.
288/2022 pubbl. il 21/12/2022, RG n. 254/2021, accogliendo integralmente l'opposizione al
2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Sulmona n. 13/2021 le domande proposte in primo grado nei confronti della – Parte_2 COroparte_2
, revocando il predetto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, compensi e spese
[...] generali del doppio grado di giudizio oltre rivalsa I.V.A. e CPA come per legge”.
Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame.
In particolare in ordine all'eccezione di nullità della sentenza ne evidenzia l'infondatezza poichè il giudice ha legittimamente proceduto con una "udienza cartolare" sostitutiva dell'udienza orale, senza violare il diritto di difesa.
Nel merito L'appellata ribadisce come le fatture e i documenti prodotti fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza del contratto e delle prestazioni, sicchè l'onere probatorio è stato correttamente adempiuto da parte della parte appellata
In ordine al disconoscimento del contratto, la parte appellata ne contesta la validità, poiché non supportato da elementi concreti evidenziando che il giudice ha correttamente valutato la scrittura come valida prova dell'obbligazione di pagamento.
Quanto alla domanda di manleva dell'appellante nei confronti della COroparte_3 la parte appellata evidenzia come la stessa sia stata rigettata in primo grado e
[...] che non è stata riproposta in appello, sicchè deve ritenersi inammissibile.
Così, quindi, conclude, contestando anche il capo afferente le spese di lite: “ - in via principale rigettare l'appello proposto dalla avverso la sent. n. Parte_3
288/2022 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 21.12.2022, che ha respinto l'opposizione della predetta Società ed ha confermato il D.I. n. 13/2021 del Tribunale di Sulmona, in quanto inammissibile, improponibile e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma del provvedimento impugnato, essendo stata accertata la sussistenza del diritto di credito portato nel detto titolo, sulla scorta dell'intera documentazione prodotta sia nella fase monitoria che nel merito;
- in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, nella negletta ipotesi di riforma anche parziale della impugnata sentenza, si ripropongono le istanze non accolte ovvero restate assorbite o non esaminate dalla pronuncia odiernamente gravata che così si ripropongono: nel merito, qualora l'On
Giudicante ritenesse sciolta l'ATI in data 04/10/2013, accertato l'ingiustificato arricchimento determinato dall'attività posta in essere dalla società opposta negli anni 2018-2019 in esecuzione di un contratto sottoscritto da soggetto non abilitato, condannare, ai sensi e per
3 gli effetti dell'art.2041 c.c., la in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, in solido con la in persona COroparte_3 del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne la
[...]
della correlativa diminuzione patrimoniale che COroparte_6 può essere quantificata in complessivi € 15.913,94, oltre interessi dal dovuto al saldo, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa dall'On. Giudicante;
- in via istruttoria, qualora ai fini della decisione la Corte
d'Appello ritenga necessaria un'integrazione probatoria, già richiesta e reiterata in primo grado…” indica mezzi istruttori orali e “Sempre e comunque con la vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
All'udienza del 16/4/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come da rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 21/4/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali cui replicava il solo appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Deve preliminarmente evidenziarsi l'ammissibilità dell'appello tardivamente notificato, rispetto alla notifica della sentenza appellata, alla terza chiamata in data
30/1/2013.
2.1. Difatti, seppur la cancellazione della società terza chiamata dal registro delle imprese era avvenuta in data 24/5/2022, la notifica alla medesima società avveniva tempestivamente - in data 17/1/2023 alla PEC della società ormai cancellata - si sarebbe dovuta dichiarare nulla e disporsi la sua rinnovazione al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio, alla luce della natura processuale del litisconsorzio creatosi tra le parti del giudizio.
2.2. Tale ordine di rinnovazione, però, non è necessario alla luce della notificazione del 30/1/2013 avvenuto al domicilio del legale rappresentante della società ed unico socio di essa, giacchè eseguita a breve distanza dalla precedente notificazione.
2.3. Infatti, alla fattispecie può ben trovare applicazione il principio enunciato da
Cass. SS.UU. 15 Luglio 2016, n. 14594 secondo cui “La parte che ha richiesto
4 la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.”
2.4. Conseguentemente, il gravame deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla posizione della terza chiamata in causa che, benché evocata in giudizio, non si è costituita e pertanto deve dichiararsi contumace.
3. Deve trovare accoglimento la censura di nullità della sentenza di primo grado, risultando dall'esame dei verbali del primo grado, come il Giudice avesse fissato l'udienza del 24/11/2022 per la precisazione delle conclusioni (“rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.22”) e non già per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti, quindi, solo il termine per le note di trattazione dell'udienza (“... sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni … termine sino a quattro giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino al giorno prima per il deposito di eventuali note di replica”).
3.1. All'esito, quindi, della riserva assunta all'udienza di trattazione in forma scritta del 24/11/2022, il Tribunale avrebbe dovuto assegnare alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali e di replica e, solo successivamente al deposito degli scritti difensivi delle parti, pronunciare la sentenza che definiva la controversia.
3.2. Nella fattispecie, invece, il Tribunale all'esito del deposito delle note di trattazione scritta e senza assegnare alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, provvedeva alla pronuncia della sentenza nella controversia.
3.3. Ciò che, per costante orientamento giurisprudenziale, determina nullità assoluta della sentenza.
3.4. Infatti, “È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle
5 comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.” (Cass. Sez. 6,
13/08/2018, n. 20732)
3.5. Stante la tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice conseguente alla nullità della sentenza, la controversia deve quindi essere decisa nel merito.
3.6. Ed infatti “La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate”. (Cass. Sez. 6,
18/02/2020, n. 4125)
4. Nel merito, l'appello non è fondato.
4.1. Le censure della parte appellante circa la rilevanza, al fine di escludere la sussistenza del credito, dell'estinzione dell'ATI costituita da essa appellante con la terza chiamata in causa, sono infatti prive di fondamento.
4.2. L'accordo di estinzione dell'ATI, infatti, seppur perfettamente valido inter partes, non assumeva alcuna rilevanza esterna, attesa la sua mancata stipula nelle forme solenni di Legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) la sua registrazione, che avrebbe conferito quantomeno data certa all'atto, ed iscrizione del registro imprese, che avrebbe consentito di far ritenere opponibile ai terzi la cessazione dell'ATI di cui la terza chiamata era capogruppo e mandataria.
4.3. Deve, infatti, rammentarsi come ai fini della valida costituzione dell'associazione temporanea di impresa la Legge dispone dei requisiti di forma ed adempimenti successivi che, parimenti, sono richiesti ai fini della validità della cessazione dell'associazione stessa e della conoscibilità per i
6 terzi delle vicende dell'ATI.
4.4. Ne consegue l'irrilevanza, rispetto al creditore, della cessazione dell'associazione temporanea di imprese onde ritenere l'insussistenza dei poteri della mandataria, la terza chiamata, di obbligare anche l'impresa mandante nel rapporto contrattuale con la appellata.
4.5. Quanto al disconoscimento operato dalla parte appellante in sede di opposizione monitoria (“La istante disconosce la copia del contratto apparentemente sottoscritto dall'ATI PSTAR in data 20/02/2019 (allegato n.
5), chiedendo che vanga prodotto 'originale del medesimo, opponendosi all'esibizione e deposito di una mera fotocopia”) tale disconoscimento è del tutto irrilevante, giacchè avrebbe dovuto “... essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale…”. (Cass. Sez. L., 07/10/2014 e ancora Cassazione Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024, Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)
4.6. Laddove, poi, la richiesta di produzione dell'originale fosse finalizzato al disconoscimento della sottoscrizione, così come pare adombrare la parte appellante, deve osservarsi come siffatto disconoscimento della sottoscrizione non sarebbe stato possibile in quanto il contratto non era firmato dalla parte che ne contestava l'autenticità, ma dal proprio mandatario che, per se evocato in giudizio - sia con la notifica del decreto ingiuntivo sia con la notifica dell'opposizione contenente la specifica domanda riconvenzionale dell'appellante - tale disconoscimento non aveva operato, con il conseguente riconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione ex art. 2702 c.c.
4.7. Quanto alle contestazioni circa i documenti fiscali prodotti - fatture e libri contabili - la detta produzione è irrilevante rispetto alla dimostrazione dell'esistenza e della misura del credito azionato in via monitoria ed oggetto del presente giudizio.
4.8. Tale credito, infatti, risulta nel suo ammontare e nella sua periodicità mensile nella scrittura privata che la società terza chiamata, quale mandatario dell' Pt_4
7
[...] CO ha sottoscritto con la società appellata in virtù del quale l costituita dall'appellante e dalla terza chiamata, si obbligavano a corrispondere all'appellata un corrispettivo mensile per la commercializzazione dei propri titoli di viaggio, senza alcun riferimento alla quantità dei biglietti venduti ai passeggeri del servizio di trasporto.
4.9. Poichè, quindi, si trattava di un importo predeterminato ed indipendente dalla numerosità dei biglietti venduti, la domanda di pagamento della appellata del proprio credito nella misura indicata in sede monitoria è da ritenersi del tutto fondata, a nulla valendo le censure della parte appellante circa la mancata dimostrazione dell'avvenuta vendita dei biglietti.
4.10. L'accordo, infatti, contemplava la collaborazione della società appellata nella commercializzazione dei titoli di viaggi dell'ATI, l'impegno alla riservatezza, il divieto dell'appellata della concessione a terzi della vendita dei titoli, il far carico all'appellata dei costi connessi alla commercializzazione dei titoli di viaggio ed il corrispettivo mensile di euro 765,91 oltre IVA, tra l'altro intendendo il contratto come rinnovo del precedente accordo di collaborazione sin dal 2018.
4.11. Ne consegue la fondatezza della domanda di pagamento formulata in via monitoria dalla parte appellata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto dell'opposizione della parte appellante sul punto.
5. Fondata, invece, deve ritenersi la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale nei confronti della società chiamata in causa che ha provveduto alla sottoscrizione del contratto con la appellante qualificandosi quale impresa mandataria dell'ATI già esistente con la appellante.
5.1. L'accordo con il quale la appellante e la terza chiamata in causa avevano convenuto la cessazione dell'ATI, con il conseguente venire meno del CO mandato connesso alla posizione di impresa capogruppo dell' doveva ritenersi perfettamente valido inter partes in quanto mai specificamente contestato dalla terza chiamata in causa e stipulato nella dovuta forma scritta.
5.2. Mentre, quindi, nei rapporti esterni, quelli con la società appellata, l'accordo
8 tra appellante e terza chiamata non assumeva alcuna rilevanza, in quanto non opponibile all'appellata - nei cui confronti, comunque, la terza chiamata avrebbe agito come mandatario della appellante che, a sua volta, non aveva posto in essere i necessari adempimenti per rendere opponibile ai terzi la cessazione della qualifica di mandataria della società terza chiamata - nei rapporti interni tra mandante e mandatario tale cessazione era pienamente valida ed efficace.
5.3. Conseguentemente, la stipulazione da parte del mandatario privo ormai di poteri, di un contratto che facesse sorgere anche in capo al mandante obbligazioni nei confronti di terzi, rende responsabile tale mandatario del pregiudizio economico, individuabile nelle somme dovute al terzo, subito dal mandante per effetto delle attività illegittime poste in essere dalla terza chiamata.
5.4. La sottoscrizione del contratto da parte della mandataria, ben a conoscenza dell'avvenuto scioglimento della associazione temporanea di impresa della quale stava spendendo il nome, in quanto partecipante alla scrittura privata che scioglieva la suddetta ATI, costituisce, quindi, grave violazione delle norme che regolano il mandato e la sua estinzione, obbligando il mandatario al risarcimento del danno che dev'essere liquidato in misura pari alle somme che la stessa parte appellante corrisponderà alla parte appellata in forza della presente decisione e del relativo ricorso monitorio.
6. Le spese di lite, nei rapporti tra appellante e appellata seguono la soccombenza da valutarsi nel complessivo esito del giudizio che ha confermato l'esistenza del credito azionato in via monitoria ed ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, e sono liquidate per il solo presente grado, vista la nullità della sentenza di primo grado, nel valore medio come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi in questo grado e, quindi, tenuto conto del valore della controversia: quanto al presente grado in euro 3.966,00 di cui:
9 1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
6.1. Quanto ai rapporti tra appellante e il terzo chiamato, le spese seguono la soccombenza da individuarsi nella terza chiamata in giudizio, e sono parimenti liquidate per il solo presente grado, vista la nullità della sentenza di primo grado, nel valore medio come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi in questo grado e, quindi, tenuto conto del valore della controversia: quanto al presente grado in euro 3.966,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
Spese del primo grado di giudizio integralmente compensate tra le parti tenuto cnto della nullità della sentenza impugnata
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata n. 288/2022 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 21/12/2022, resa all'esito del procedimento RG n. 254/2021 e, per l'effetto;
2) Decidendo nel merito della controversia, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
13/2021 n.r.g. 33/02021, emesso il 15/02/2021 dal Presidente del Tribunale di
Sulmona per il pagamento in favore della parte appellata della somma di € 15.913,94; oltre accessori, interessi e spese, che conferma;
3) In accoglimento della domanda di parte appellante nei confronti della terza chiamata, condanna quest'ultima al pagamento in favore della parte appellante di tutte le
10 somme che essa appellante corrisponderà alla parte appellata in conseguenza della presente decisione,
4) Condanna la parte appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nell'importo di euro 3.966,00, oltre in ogni caso il rimborso forfettario e gli altri oneri di Legge;
5) Condanna la terza chiamata in causa alla rifusione alla parte appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nell'importo di euro 3.966,00, oltre in ogni caso gli esborsi, il rimborso forfettario e gli altri oneri di Legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi )
11