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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in personale del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabrizio Greco e Paolo
Gallizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma (RM), Viale della Tecnica n. 205, in virtù di procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1
rappresentante p.t. Avv. Giovanni Galliani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Monte Zebio, n. 32, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da atti e verbale del 26.09.2024.
In decisione all'udienza in data 26.09.2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta, Controparte_1
ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Roma decreto ingiuntivo n. 12504/2019
1 emesso il 13/06/2019 nel procedimento con R.G. n. 33682/2019, con il quale si ingiunge di pagare, alla la somma di € 6.373,87, oltre interessi come da Parte_1
domanda e spese del monitorio.
Detto importo è stato richiesto a titolo di pagamento di tre fatture, la n. 2317001421 del
26.02.2014 per € 453,80, la n. 2317001420 del 26.02.2014 per € 1.103,60, la n. 2317001441 del 26.02.2014 per € 2.939,60, emesse a titolo di penale contrattuale per ritardo nelle consegne dei prodotti di cui agli ordini indicati in causali delle stesse fatture, oltre al pagamento della somma di € 1.876,87 per l'applicazione degli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002.
La parte ingiunta ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta estinzione per compensazione, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento di € 9.136,35 o quella “veriore” Controparte_1
accertata, oltre interessi moratori, per aver ritirato del materiale (colorante redyellow) dal porto di Napoli alla Sardegna, e averlo sottoposto a lavorazioni, analisi e prove di stabilità.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Costituitasi in giudizio, la società ha contestato le deduzioni Controparte_1
avversarie e ha chiesto di respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite. In via gradata, ha chiesto di condannare comunque l'opponente al pagamento della somma di € 4.497,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 a decorrere, come per legge, dalle singole scadenze delle fatture sino al soddisfo ed alla refusione delle spese di lite.
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza del 20/02/2020, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso alle parti il termine 183 sesto comma c.p.c.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
Risultano circostanze pacifiche inter partes, che l'opponente, quale fornitrice della società opposta, abbia effettuato alcune forniture in ritardo a seguito delle quali la Controparte_1
ha emesso fatture per le penali maturate sulle quali si fonda il decreto ingiuntivo.
[...]
Non risulta, invece, provata dall'opponente l'esistenza di un valido accordo transattivo volto a compensare le partite di dare/avere tra le due società.
Ne discende che il credito azionato dalla con il procedimento Controparte_1
monitorio, è fondato su prova scritta e non risulta estinto per compensazione.
2 Anche con riguardo alla domanda riconvenzionale non risulta provato dall'opponente, onerato in tal senso, che l'opposta avrebbe dovuto provvedere al pagamento per il ritiro e il ricondizionamento della merce.
Invero, risulta che tra le parti intercorresse un contratto in base al quale la
[...]
era tenuta a fornire alla prodotti di Parte_1 Controparte_1
denaturanti e coloranti. Secondo gli accordi (cfr. doc. 2 parte opposta), la resa e il trasporto delle merci erano poste a carico del fornitore.
Dalla corrispondenza allegata si evince che il prodotto denaturante in giacenza presso il deposito della sito in Napoli (cfr. doc. 10 parte Controparte_2
opponente), dovesse essere ritirato dalla per verificare la Parte_1
possibilità di ricondizionarlo.
Oltre a detta corrispondenza non si riscontra alcuna documentazione che attesti l'approvazione delle condizioni in base alle quali la Controparte_2
dovesse provvedere al pagamento dei costi per il trasporto e la lavorazione del prodotto. Si riscontra solo l'invio di una mail del 24.03.2017 (cfr. doc. 12 parte opponente) nella quale, dopo un anno dal ritiro del prodotto, la comunica alla Parte_1 Parte_1 [...]
costi del trasporto e delle lavorazioni effettuate sullo stesso. Controparte_2
Tenuto conto che in virtù del contratto di fornitura, la era Parte_1
tenuta a fornire prodotti idonei, appare corollario logico che il ritiro si fosse reso necessario a seguito dell'idoneità all'uso del prodotto.
Posto che nulla è stato provato a sostegno di una diversa dinamica dei fatti, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Pertanto, ritenuta provata la sussistenza del credito, va respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettando l'opposizione, così provvede:
3 - respinge l'opposizione e conferma, nei confronti della il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 12504/2019 emesso il 13/06/2019 dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio con R.G. n. 33682/2019;
- condanna la alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che si liquidano Controparte_1
complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 13.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
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