Art. 1.
L'indennita' di servizio notturno, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', viene elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio 1951.
L'indennita' di servizio notturno, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', viene elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio 1951.