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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1312/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1312/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Debora Guli ed Parte_1 C.F._1
Antonio Penserino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale Filippo
Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, residente a [...] C.F._2
di Vittorio n. 6
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Parte_1 Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio , Parte_1 Persona_1
compatibilmente anche con le proprie esigenze lavorative e, precisamente:
pagina 1 di 6 a) durante il periodo del lavoro stagionale estivo, il sig. potrà vedere il minore per tre Pt_1
pomeriggi infrasettimanali per circa un paio di ore (coincidenti con le ore libere dello stesso) oltre una sera infrasettimanale in cui il minore verrà prelevato prima di cena e riaccompagnato presso
l'abitazione materna dopo cena;
b) durante il periodo in cui non svolge lavoro stagionale il sig. potrà tenere il minore per due Pt_1
giorni infrasettimanali (consecutivi con relativo pernotto), prevendendo il rientro presso l'abitazione materna alla sera del secondo giorno, oltre al fine settimana quando il sig. non ha impegni di Pt_1
lavoro;
- disporre che il sig. possa trascorrere, durante le vacanze estive, quindici giorni, anche Parte_1
non consecutivi, con il figlio;
Persona_1
- disporre che durante le vacanze natalizie il minore trascorra con il sig. il Persona_1 Pt_1
periodo dal 22 dicembre al 25 dicembre compreso e i giorni del 5 e 6 gennaio. Disporre che il minore trascorra con la sig.ra i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio senza prevedere alcuna alternanza CP_1
tra i genitori di anno in anno;
- disporre che entrambi i genitori durante le vacanze pasquali, trascorrano tempi sostanzialmente paritetici con il figlio, alternando, di anno in anno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , la somma mensile di Euro
[...] Persona_1
300,00 oltre rivalutazione Istat;
- disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio così come definite nel “Protocollo per i Persona_1
procedimenti in materia familiare”, siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 355/2023, pubblicata il 25/5/2023, l'intestato Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti in causa e, con successiva ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per provvedere sulle statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
pagina 2 di 6 1. Con riferimento all'affidamento ed al collocamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alla domanda della parte ricorrente, non v'è ragione di derogare all'applicazione del regime ordinario di affido del figlio minore, nato il [...], che va pertanto affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre, come già concordato dai genitori e disposto con la sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciata sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate allora dalle parti.
Circa la frequentazione del minore da parte del padre, invece, il Collegio ritiene di dover accogliere le conclusioni dell'odierno ricorrente, in parziale modifica delle statuizioni concordate dai genitori in sede di separazione.
Dall'istruttoria di causa è infatti emerso che l'odierno ricorrente svolga un lavoro che nel periodo estivo, da maggio a settembre, gli consente di permanere con il figlio per un paio d'ore tre pomeriggi a settimana ed una sera infrasettimanalmente, come da prassi già peraltro consolidata.
La teste , della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, ha infatti Testimone_1
narrato che dal mese di maggio al mese di settembre/ottobre trascorrere con il figlio tre Parte_1
pomeriggi infrasettimanali e una sera infrasettimanale, da un paio d'anni e che il minore, alla sua presenza, ha chiesto più volte di poter pernottare presso l'abitazione paterna.
Lo stesso datore di lavoro di fino all'anno 2023, escusso come Parte_1 Testimone_2
testimone, ha esposto – e non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di tale teste – che l'odierno ricorrente dal mese maggio sino a settembre ha come tempo libero alcune ore infrasettimanali oltre ad una sera a settimana.
Pertanto, in considerazione della difficoltà dei genitori di concordare i tempi di permanenza del figlio presso il padre in base alle concrete esigenze lavorative del padre e tenuto conto degli orari e giorni lavorativi di questi, nonché dell'assenza di ragioni per impedire il pernotto del figlio presso il padre stesso, il Collegio dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio con Parte_1 Persona_1
le seguenti modalità:
pagina 3 di 6 a) durante il periodo del lavoro stagionale estivo per tre pomeriggi infrasettimanali per circa un paio di ore oltre una sera infrasettimanale in cui il minore verrà prelevato prima di cena e riaccompagnato presso l'abitazione materna dopo cena;
b) durante il periodo in cui non svolge lavoro stagionale potrà tenere il minore per due Parte_1
giorni infrasettimanali (consecutivi con relativo pernotto), prevendendo il rientro presso l'abitazione materna alla sera del secondo giorno, oltre a fine settimana alternati, con pernottamento, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, salvo comprovati impegni di lavoro da comunicare tempestivamente a;
Controparte_1
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) dal 22 dicembre al 25 dicembre compreso e i giorni del 5 e 6 gennaio;
e) tempi paritetici durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
2. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico del padre va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie nella sentenza di separazione pronunciata sulla base delle conclusioni congiunte delle parti si legge che “le parti provvederanno al mantenimento ordinario del figlio mediante
pagina 4 di 6 contribuzione diretta nei tempi di permanenza trascorsi dal minore presso le rispettive abitazioni;
inoltre il sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, si impegna a versare alla Pt_1 sig.ra l'importo corrispondente ad euro 300,00 mensili (…)” oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie ed oltre alla metà della retta mensile dell'asilo e dei pasti.
Dall'esame delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) della parte ricorrente si evince che egli svolge il lavoro di cuoco e percepisce un reddito annuo di circa 18.000,00 euro (cfr. doc. 5). La parte corrisponde un canone di locazione di euro 650,00 e risulta essere debitore nei confronti del
Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per un importo cospicuo.
Per quanto concerne invece , invece, ella risulta dipendente dell'Allegri Hotel Controparte_1
s.r.l. (cfr. doc.i 13 e 14), con una retribuzione indicata dal ricorrente nella misura di euro 1.200,00-
1.300,00 mensili e vive, secondo le allegazioni del ricorrente, a Cervia presso un alloggio convenzionato CP_2
Pertanto, tenuto conto: a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, anche rispetto al tempo della separazione consensuale, b) delle presumibili esigenze del figlio minore e dei tempi di permanenza del figlio presso i genitori come stabiliti in questa sede, c) delle sopravvenienze rispetto al tempo della separazione in relazione all'introduzione di giorni di pernottamento del figlio presso il padre ed all'assunzione dell'odierna resistente da parte dell'hotel Allegri s.r.l., il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando a Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
3. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di - in punto di disciplina Controparte_1
dei tempi di frequentazione tra padre e figlio ed in punto di mantenimento del figlio -, vanno compensate per 1/3 con condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della
[...]
parte compensata, come in dispositivo, in virtù dei parametri del DM 55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, valori minimi per la fase studio e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e per la portata degli scritti conclusivi in assenza di contraddittorio).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1312/2022 RG, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
pagina 5 di 6 1. affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti Parte_1 Persona_1
modalità:
a) durante il periodo del lavoro stagionale estivo per tre pomeriggi infrasettimanali per circa un paio di ore oltre una sera infrasettimanale in cui il minore verrà prelevato prima di cena e riaccompagnato presso l'abitazione materna dopo cena;
b) durante il periodo in cui non svolge lavoro stagionale potrà tenere il minore per due Parte_1
giorni infrasettimanali (consecutivi con relativo pernotto), prevendendo il rientro presso l'abitazione materna alla sera del secondo giorno, oltre a fine settimana alternati, con pernottamento, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, salvo comprovati impegni di lavoro da comunicare tempestivamente a;
Controparte_1
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) dal 22 dicembre al 25 dicembre compreso e i giorni del 5 e 6 gennaio;
e) tempi paritetici durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando Parte_1
a , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
4. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura Parte_1
comprensiva della parte compensata, in euro 122,52 per spese vive ed euro 5.314,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iv.a., se dovuta, come per legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 20/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1312/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Debora Guli ed Parte_1 C.F._1
Antonio Penserino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale Filippo
Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, residente a [...] C.F._2
di Vittorio n. 6
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per “- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Parte_1 Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio , Parte_1 Persona_1
compatibilmente anche con le proprie esigenze lavorative e, precisamente:
pagina 1 di 6 a) durante il periodo del lavoro stagionale estivo, il sig. potrà vedere il minore per tre Pt_1
pomeriggi infrasettimanali per circa un paio di ore (coincidenti con le ore libere dello stesso) oltre una sera infrasettimanale in cui il minore verrà prelevato prima di cena e riaccompagnato presso
l'abitazione materna dopo cena;
b) durante il periodo in cui non svolge lavoro stagionale il sig. potrà tenere il minore per due Pt_1
giorni infrasettimanali (consecutivi con relativo pernotto), prevendendo il rientro presso l'abitazione materna alla sera del secondo giorno, oltre al fine settimana quando il sig. non ha impegni di Pt_1
lavoro;
- disporre che il sig. possa trascorrere, durante le vacanze estive, quindici giorni, anche Parte_1
non consecutivi, con il figlio;
Persona_1
- disporre che durante le vacanze natalizie il minore trascorra con il sig. il Persona_1 Pt_1
periodo dal 22 dicembre al 25 dicembre compreso e i giorni del 5 e 6 gennaio. Disporre che il minore trascorra con la sig.ra i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio senza prevedere alcuna alternanza CP_1
tra i genitori di anno in anno;
- disporre che entrambi i genitori durante le vacanze pasquali, trascorrano tempi sostanzialmente paritetici con il figlio, alternando, di anno in anno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , la somma mensile di Euro
[...] Persona_1
300,00 oltre rivalutazione Istat;
- disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il figlio così come definite nel “Protocollo per i Persona_1
procedimenti in materia familiare”, siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 355/2023, pubblicata il 25/5/2023, l'intestato Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti in causa e, con successiva ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per provvedere sulle statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
pagina 2 di 6 1. Con riferimento all'affidamento ed al collocamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alla domanda della parte ricorrente, non v'è ragione di derogare all'applicazione del regime ordinario di affido del figlio minore, nato il [...], che va pertanto affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre, come già concordato dai genitori e disposto con la sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciata sulla base delle conclusioni congiunte rassegnate allora dalle parti.
Circa la frequentazione del minore da parte del padre, invece, il Collegio ritiene di dover accogliere le conclusioni dell'odierno ricorrente, in parziale modifica delle statuizioni concordate dai genitori in sede di separazione.
Dall'istruttoria di causa è infatti emerso che l'odierno ricorrente svolga un lavoro che nel periodo estivo, da maggio a settembre, gli consente di permanere con il figlio per un paio d'ore tre pomeriggi a settimana ed una sera infrasettimanalmente, come da prassi già peraltro consolidata.
La teste , della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, ha infatti Testimone_1
narrato che dal mese di maggio al mese di settembre/ottobre trascorrere con il figlio tre Parte_1
pomeriggi infrasettimanali e una sera infrasettimanale, da un paio d'anni e che il minore, alla sua presenza, ha chiesto più volte di poter pernottare presso l'abitazione paterna.
Lo stesso datore di lavoro di fino all'anno 2023, escusso come Parte_1 Testimone_2
testimone, ha esposto – e non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di tale teste – che l'odierno ricorrente dal mese maggio sino a settembre ha come tempo libero alcune ore infrasettimanali oltre ad una sera a settimana.
Pertanto, in considerazione della difficoltà dei genitori di concordare i tempi di permanenza del figlio presso il padre in base alle concrete esigenze lavorative del padre e tenuto conto degli orari e giorni lavorativi di questi, nonché dell'assenza di ragioni per impedire il pernotto del figlio presso il padre stesso, il Collegio dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio con Parte_1 Persona_1
le seguenti modalità:
pagina 3 di 6 a) durante il periodo del lavoro stagionale estivo per tre pomeriggi infrasettimanali per circa un paio di ore oltre una sera infrasettimanale in cui il minore verrà prelevato prima di cena e riaccompagnato presso l'abitazione materna dopo cena;
b) durante il periodo in cui non svolge lavoro stagionale potrà tenere il minore per due Parte_1
giorni infrasettimanali (consecutivi con relativo pernotto), prevendendo il rientro presso l'abitazione materna alla sera del secondo giorno, oltre a fine settimana alternati, con pernottamento, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, salvo comprovati impegni di lavoro da comunicare tempestivamente a;
Controparte_1
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) dal 22 dicembre al 25 dicembre compreso e i giorni del 5 e 6 gennaio;
e) tempi paritetici durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
2. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico del padre va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie nella sentenza di separazione pronunciata sulla base delle conclusioni congiunte delle parti si legge che “le parti provvederanno al mantenimento ordinario del figlio mediante
pagina 4 di 6 contribuzione diretta nei tempi di permanenza trascorsi dal minore presso le rispettive abitazioni;
inoltre il sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, si impegna a versare alla Pt_1 sig.ra l'importo corrispondente ad euro 300,00 mensili (…)” oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie ed oltre alla metà della retta mensile dell'asilo e dei pasti.
Dall'esame delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) della parte ricorrente si evince che egli svolge il lavoro di cuoco e percepisce un reddito annuo di circa 18.000,00 euro (cfr. doc. 5). La parte corrisponde un canone di locazione di euro 650,00 e risulta essere debitore nei confronti del
Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per un importo cospicuo.
Per quanto concerne invece , invece, ella risulta dipendente dell'Allegri Hotel Controparte_1
s.r.l. (cfr. doc.i 13 e 14), con una retribuzione indicata dal ricorrente nella misura di euro 1.200,00-
1.300,00 mensili e vive, secondo le allegazioni del ricorrente, a Cervia presso un alloggio convenzionato CP_2
Pertanto, tenuto conto: a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, anche rispetto al tempo della separazione consensuale, b) delle presumibili esigenze del figlio minore e dei tempi di permanenza del figlio presso i genitori come stabiliti in questa sede, c) delle sopravvenienze rispetto al tempo della separazione in relazione all'introduzione di giorni di pernottamento del figlio presso il padre ed all'assunzione dell'odierna resistente da parte dell'hotel Allegri s.r.l., il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando a Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
3. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di - in punto di disciplina Controparte_1
dei tempi di frequentazione tra padre e figlio ed in punto di mantenimento del figlio -, vanno compensate per 1/3 con condanna di al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della
[...]
parte compensata, come in dispositivo, in virtù dei parametri del DM 55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, valori minimi per la fase studio e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e per la portata degli scritti conclusivi in assenza di contraddittorio).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1312/2022 RG, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
pagina 5 di 6 1. affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti Parte_1 Persona_1
modalità:
a) durante il periodo del lavoro stagionale estivo per tre pomeriggi infrasettimanali per circa un paio di ore oltre una sera infrasettimanale in cui il minore verrà prelevato prima di cena e riaccompagnato presso l'abitazione materna dopo cena;
b) durante il periodo in cui non svolge lavoro stagionale potrà tenere il minore per due Parte_1
giorni infrasettimanali (consecutivi con relativo pernotto), prevendendo il rientro presso l'abitazione materna alla sera del secondo giorno, oltre a fine settimana alternati, con pernottamento, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, salvo comprovati impegni di lavoro da comunicare tempestivamente a;
Controparte_1
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) dal 22 dicembre al 25 dicembre compreso e i giorni del 5 e 6 gennaio;
e) tempi paritetici durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando Parte_1
a , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
4. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura Parte_1
comprensiva della parte compensata, in euro 122,52 per spese vive ed euro 5.314,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iv.a., se dovuta, come per legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 20/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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