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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Avolio Arturo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, in data 06/11/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2243/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCESCO TOZZI e GIUSEPPINA Parte_1
RI e con gli stessi elettivamente domiciliato in Casaluce (CE) alla via Lemitone, I Tratto, 2
Appellante
e in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ONroparte_1 dall'Avv. RAFFAELE SE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo,
15
Appellata nonché
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ONroparte_2
EL SE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Pasquale Scura, 66
Appellata/Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.08.2024, impugnava la sentenza n. 427/2024, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord il 31.01.2024 e pubblicata in data 02.02.2024, non notificata, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso dallo stesso proposto volto all'annullamento sia della delibera di esclusione, quale socio-lavoratore, dalla (d'ora in poi ) sia del ONroparte_3 CP_2 conseguente licenziamento del 27.06.2022 nonché volto all'accertamento, ai sensi dell'art. 42 CCNL
, dell'obbligo in capo alla ONroparte_4 ONroparte_1
(d'ora in poi - subentrata alla nella gestione dell'appalto di CP_1 ONroparte_3 movimentazione merci presso la piattaforma Ce. Di. - di assumerlo alle proprie ONroparte_5 dipendenze.
1 In particolare, con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure aveva deciso la controversia con il seguente dispositivo: “ - annulla la deliberazione del 27.6.2022 di esclusione del ricorrente;
- dichiara la nullità del licenziamento del 27.6.2022 intimato al ricorrente ed ordina alla CP_3 [...]
la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la CP_2 [...]
al risarcimento del danno subito dal ricorrente per l'anzidetto ONroparte_2 licenziamento, da quantificarsi in un'indennità pari alla retribuzione mensile di €1.937,21 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo e condanna, per il medesimo periodo,
l'anzidetta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la
[...]
al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in ONroparte_2
€4.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- accerta l'insussistenza dell'obbligo della
[...] di assumere il ricorrente e rigetta le domande di ONroparte_1 condanna proposte nei confronti della medesima società; - compensa le spese di lite tra il ricorrente e la . ONroparte_1
L'appellante – proponendo l'odierno gravame con riguardo esclusivamente al rigetto della domanda dallo stesso avanzata nei confronti della - censurava la sentenza impugnata lamentando, CP_1 sostanzialmente, una erronea valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio relativo alle presunte diversità dell'appalto stipulato dalla rispetto a quello siglato dalla CP_2 CP_1 evidenziando che, sebbene onerata, la società non aveva fornito prova idonea a dimostrare tali diversità.
Per tali motivi, concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva la che, ritenendo infondati i motivi di gravame e CP_1 depositando per la prima volta in giudizio il contratto di subappalto stipulato con la appaltatrice
[...]
ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Parte_2
Si costituiva, altresì, che, eccependo in via preliminare l'incompetenza del ONroparte_3 giudice adito in favore del Collegio arbitrale di cui all'art.32 dello Statuto della società, proponeva appello incidentale chiedendo il rigetto della domanda avanzata in primo grado da nei suoi Parte_1 confronti.
La causa, a seguito di trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note e della successiva camera di consiglio, mediante pubblicazione della presente sentenza.
***
1. In via preliminare, la Corte rileva che non è meritevole di accoglimento l'eccezione, sollevata dalla
, di incompetenza del giudice adito a fronte della ritenuta sussistenza della ONroparte_3 competenza di un Collegio di tre Arbitri per espressa previsione dello Statuto della stessa società cooperativa.
2 Com'è noto, l'art. 819 ter, co, 1, ultimo periodo, c.p.c. stabilisce che l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il rilievo della competenza arbitrale è interamente rimesso alla scelta di parte, da compiersi tempestivamente.
L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., poiché si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza
n. 22748 del 06/11/2015).
Tanto precisato, nella specie, si osserva che, nonostante il giudice di prime cure non si sia pronunciato sulla questione, la ha tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza del giudice adito CP_2 già in seno al primo atto difensivo di primo grado (memoria di costituzione del 26.05.2023), reiterandola poi nel presente grado del giudizio, sicchè tale eccezione va esaminata da questa Corte.
Invero, il citato art. 32 sancisce che: “Ogni controversia che potesse insorgere tra la società e i soci, i loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili”.
Posto che è pacifico, in punto di fatto, che il ricorrente non abbia promosso la procedura arbitrale, la
Corte ritiene che l'azione promossa dal lavoratore in questa sede non rientri nell'ambito oggettivo delle controversie per le quali opera la clausola compromissoria di cui all'art.32 dello Statuto.
Si rammenti che con ricorso di primo grado , socio della cooperativa resistente, escluso dalla Parte_1 compagine sociale e conseguentemente licenziato, chiedeva non solo di accertarsi l'illegittimità dell'esclusione dal rapporto associativo ma anche del recesso della cooperativa dal rapporto di lavoro.
Pertanto, va da sé che la presente controversia rientra tra le cause devolute alla competenza del giudice del lavoro, avendo ad oggetto la cessazione del rapporto lavorativo di un socio-lavoratore; siffatta impugnativa esercita forza attrattiva sulla domanda connessa.
Tale conclusione si fonda sul disposto dell'art. 441 ter c.p.c., introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs.
n. 149 del 2022, a norma del quale “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo”.
E' di solare evidenza che la predetta norma assoggetta le controversie relative all'impugnazione del licenziamento dei soci lavoratori di cooperative alle regole del rito del lavoro, in virtù di un espresso richiamo agli artt. 409 ss. c.p.c., disponendo che il giudice del lavoro, investito della domanda avente
3 ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti in esame, decida anche sulle questioni relative al rapporto associativo, eventualmente proposte, e che lo stesso giudice decida sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, anche laddove manchi un formale provvedimento di licenziamento.
E' pur vero che l'art. 806, co.2, c.p.c. consente che le controversie di cui all'art.409 c.p.c. possano essere decise da arbitri ma è altrettanto vero che ciò è possibile “solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”, con ciò evidenziandosi che l'arbitrato (rituale e irrituale) costituisce uno strumento alternativo della risoluzione delle controversie di lavoro a condizione, però, che trovi espresso fondamento nella legge o nella volontà delle parti sociali.
Ne consegue, allora, che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa non possa validamente devolvere agli arbitri la controversia relativa al rapporto di lavoro dei soci, a meno che ciò non sia consentito dalla contrattazione collettiva – ciò che nella specie non è stato neanche allegato - o dalla legge mentre, invece, l'art. 441 cpc le riserva al giudice del lavoro.
Per le ragioni sopra riferite, la controversia in esame non è dunque riconducibile all'ambito applicativo della clausola compromissoria la quale, giova ripeterlo, si limita genericamente a devolvere agli arbitri la cognizione delle controversie relative alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, senza nulla aggiungere (né avrebbe potuto, in difetto della precondizione suddetta) in merito alle controversie relative al rapporto di lavoro del socio-lavoratore, le quali attraggono ex lege alla competenza del giudice del lavoro anche le prime, come innanzi riferito.
A fronte di tali argomentazioni, viene sconfessata la tesi sostenuta dalla secondo la quale CP_2 Pt_ l'adesione alla cooperativa da parte del ed il pagamento della quota sociale dimostrerebbero la piena operatività della clausola compromissoria in tal modo accettata dal socio-lavoratore; tali aspetti hanno rilievo unicamente come meri requisiti finalizzati all'assunzione della qualità di socio da parte del ricorrente, esaurendo in tal modo la loro funzione.
2. Venendo al merito della controversia, preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare – per ragioni di logica giuridica – l'appello incidentale con il quale, come già detto, la ONroparte_3
ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avanzata da
[...] Pt_1
volta alla declaratoria di illegittimità della sua esclusione, nella qualità di socio, dalla cooperativa
[...] per motivi di scarso rendimento e del consequenziale licenziamento formalmente irrogato per giusta causa.
In particolare, l'appellante incidentale censura la sentenza lamentando che il giudice di prime cure, disposta la reintegra del lavoratore e la condanna della al pagamento dell'indennità risarcitoria CP_2 di cui all'art.2 del D.Lgs.n.23/2015, abbia errato nel ritenere non puntualmente dedotte e provate le ragioni giustificative dell'esclusione e del licenziamento del socio-lavoratore, in considerazione invece Pt_ della prova per tabulas offerta in giudizio, costituita dalle plurime contestazioni mosse al e mai impugnate, tutte determinate dalla reiterata violazione dei propri obblighi statutari e lavorativi;
censura, altresì, la decisione nella parte in cui è pervenuta ad affermare l'intento ritorsivo quale motivo
4 determinante del recesso, nonostante l'inattendibilità del teste ritenuto dal giudice determinante, sig.
, e la prova contraria della giusta causa presente in atti. Tes_1
2.1 I predetti motivi sono solo parzialmente fondati.
In via preliminare, appare opportuno ricordare i principi in diritto concernenti la fattispecie del licenziamento ritorsivo rispetto a quelli relativi al licenziamento per giusta causa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.” (Cass. n. 17087 del 2011)
Il “motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Quest'ultimo, al pari della giusta causa (art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Il motivo illecito, che deve avere efficacia determinativa esclusiva, rende l'atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale e ne determina la nullità.
A seguito degli impulsi comunitari e delle riforme attuate in tema di licenziamento dalla legge 92/2012
e dal d.lgs. 23/2015, si è andata, inoltre, affermando la tendenza ad effettuare una netta distinzione tra le ipotesi di discriminazione e quelle di ritorsione – in ogni caso, più volte ribadita anche dalla Suprema
Corte ( Cass. n. 6575/2016; Cass.n. 10384/2015; Cass.n. 3986/2015) - rientrando nella prima categoria le ipotesi di licenziamenti adottati in presenza dei fattori di rischio tipicamente individuati dalla legge - rispetto ai quali è del tutto irrilevante l'intento soggettivo dell'agente e il motivo formalmente addotto -
e, nella seconda ipotesi, i licenziamenti comminati dal datore di lavoro al solo scopo di rappresaglia o vendetta nei confronti del lavoratore, per circostanze che esulano dai fattori di rischio tipizzati, rispetto ai quali non solo devono ricorrere tutti i presupposti di cui all'art. 1345 c.c., ma assume rilevanza decisiva la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, che escludono in radice l'unicità del motivo ritorsivo.
A tale ultimo proposito, con particolare riguardo all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n.
604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso
(Cass.ord.n.23702/2023; Cass. n. 3986/2015 Cass. n. 27325/2017).
In altre parole, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465
5 del 2022; n. 9468 del 2019 da ultimo v. Cass. n. 6838 del 2023), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass.
n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Ne consegue che, nei casi come quello che ci occupa, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento, tenendo conto di quanto dedotto dal datore di lavoro, su cui incombe il relativo onere probatorio.
3. Poste tali premesse, la Corte ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia accertato preliminarmente l'illegittimità della deliberazione di esclusione (motivata con le violazioni dell'art. 12 dello Statuto - lettere b, c, e d, e dell'art. 16, comma 4, del Regolamento interno della Cooperativa) nonché l'illegittimità del licenziamento irrogato per giusta causa (a fronte delle contestazioni mosse, dell'improduttività dell'operato del lavoratore e dei dissidi creati da quest'ultimo nel magazzino dove prestava la sua attività lavorativa), per poi procedere ad indagare la sussistenza (o meno) dell'unico motivo illecito determinante il licenziamento irrogato a . Parte_1
3.1. La valutazione, operata dal primo giudice, circa la illegittimità dell'esclusione del socio-lavoratore e l'insussistenza della giusta causa appare condivisibile e va confermata attesa l'assoluta carenza di prova riguardo ai fatti posti a base del licenziamento e dell'esclusione dalla società.
In particolare, gli addebiti in merito alle violazioni statutarie e regolamentari formulati dalla nei CP_2 confronti del lavoratore, consistenti sostanzialmente nello scarso rendimento di quest'ultimo, peraltro solo genericamente dedotto, sono rimasti indimostrati.
Infatti, la non ha fornito alcuna specifica allegazione comparativa relativa alle prestazioni CP_2 lavorative rese da altri soci;
non ha fornito alcuna documentazione in merito alle modalità utilizzate dalla cooperativa per estrapolare il dato riguardante il numero di colli lavorati dai singoli lavoratori;
non ha prodotto eventuali verbali di valutazione, registri di produttività, pareri di terzi volti a dimostrare lo scarso rendimento del Piro;
non ha provato a mezzo della prova orale lo scarso rendimento del lavoratore.
Parimenti, è rimasta indimostrata la concorrente motivazione del licenziamento relativa a non meglio precisati “dissidi creati nel magazzino” .
Né potrebbe mai affermarsi, come pretenderebbe la , che le missive di contestazione – atto CP_2 proveniente dal datore di lavoro - siano esse stesse prova dei fatti ivi addebitati.
Dunque, deve concludersi che la società non ha provato la sussistenza del comportamento contestato e rilevante sotto il profilo disciplinare che sia ascrivibile al lavoratore.
4. Esclusa la legittimità della delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa nonché la sussistenza della giusta causa del licenziamento, il giudice di prime cure ha, poi, verificato l'esistenza dell'unicità del motivo ritorsivo.
Tale indagine risponde al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice – accertata la mancanza della giusta causa – deve indagare il motivo ritorsivo e solo ove lo riscontri (non v'è dunque
6 automatismo tra l'assenza della giusta causa e la natura ritorsiva del licenziamento intimato) può dichiarare nullo il licenziamento ed applicare la tutela reintegratoria.
In altre parole, non è sufficiente che il licenziamento sia (anche palesemente) ingiustificato per aversi un licenziamento ritorsivo, essendo piuttosto necessario che il motivo pretesamente illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, pur suscettibili di interpretazione estensiva, all'ordine pubblico e al buon costume) sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche presuntiva (Cass. n. 17087/11; Cass. n. 6282/11; Cass. n. 16155/09).
Anche di recente si è ribadito che:“Poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale
o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. In tema di licenziamento nullo, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova poggi su elementi ulteriori idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità” (Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 741 depositata il 9 gennaio 2024).
4.1. Ferma la correttezza del modus procedendi, tuttavia, l'esito dell'indagine cui è pervenuto il primo giudice - secondo il quale l'istruttoria espletata in primo grado ed, in particolare, le dichiarazioni rilasciate dal teste di parte ricorrente, proverebbero il carattere ritorsivo del Testimone_2 licenziamento irrogato a dalla – non è condivisibile, ad avviso di questa Corte. Parte_1 CP_2
Nella specie, il lavoratore ha dedotto che il licenziamento fosse ritorsivo in quanto sostanzialmente causato dal suo rifiuto di dimettersi come richiestogli da , consigliere della cooperativa Persona_1 nonché direttore dei lavori presso la piattaforma Ce.Di. Eurospin di . CP_5
Invero, dal quadro istruttorio non è emerso alcun elemento, nemmeno di tipo indiziario, perché possa affermarsi che la società abbia intimato il licenziamento al solo fine di rappresaglia nei confronti del Pt_
ovvero che la società datrice di lavoro abbia avuto l'esclusivo intento di vendicarsi – avvalendosi del recesso dal rapporto di lavoro – del fatto che il lavoratore si fosse rifiutato di sottoscrivere le dimissioni.
Come già detto sopra, il primo giudice ha posto a base della sua decisione unicamente la dichiarazione del teste di parte ricorrente, affermando in ordine alla sua attendibilità, che le Testimone_2 dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo“rese da persona a diretta conoscenza dei fatti, appaiono
7 specifiche e circostanziate;
inoltre la loro veridicità non è contraddetta dalle dichiarazioni degli altri testi” (pag.6).
Ebbene, contrariamente a quanto valutato dal giudice di prima istanza, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dal citato teste non possano giudicarsi attendibili, in quanto appaiono contraddittorie e prive di riscontri oggettivi, smentite dal dato documentale oltre che viziate da evidenti elementi di parzialità.
La Suprema Corte ha affermato che, diversamente dalla incapacità a testimoniare, la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass.
21239/2019).
Ebbene, nella specie, va evidenziato che il teste aveva instaurato, all'epoca dell'escussione, Tes_1 un giudizio contro la dello stesso tenore del presente, nel quale a sua volta l'odierno appellante CP_2 principale, , è stato chiamato a rendere deposizione testimoniale. Parte_1
Tali circostanze inducono questa Corte a valutare, rigorosamente, l'attendibilità del teste , Tes_1 in quanto portatore di un interesse – sia pure di mero fatto e, come tale, inidoneo a determinare l'incapacità a testimoniare - a che la controversia venisse decisa in un certo modo.
Ebbene, innanzitutto, le dichiarazioni del teste non collimano con la ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della prova della ritorsività del licenziamento, come riportata in seno al ricorso di primo grado ove si legge testualmente che “…il Direttore in più occasioni nel corso dell'ultimo anno lavorativo Per_1 ha indotto a rassegnare le dimissioni indicandolo, oltretutto, nel corso delle riunioni di Parte_1 lavoro e, quindi, alla presenza di tutti gli altri dipendenti, come esempio da non seguire, definendolo letteralmente “una chiavica” alla pari di un altro dipendente, tale che per altre Testimone_2
e diverse ragioni erano diventato inviso al Direttore” (pag.4 e 5).
Il teste invece, ha dichiarato in merito alle circostanze indicate al capo j) del Testimone_2 ricorso (“Vero è che successivamente, con la scusa di alcuni presunti cali di produzione da parte del ricorrente che, a parere del Direttore , non soddisfacevano gli standard aziendali, il Persona_1 ricorrente veniva invitato dallo stesso Direttore nonché consigliere della a rassegnare le CP_2 proprie dimissioni dietro una regalia in denaro”) quanto segue: “E' vero e posso dirlo in quanto ho assistito a questo episodio. Preciso che avvenne all'incirca a Pasqua 2021. Ricordo che al termine di una riunione con gli altri dipendenti il sig. ci chiamò da parte a me e al Sig. Persona_1 Pt_1
, e disse al ricorrente: “Tu Mario questo lavoro non rendi, tu fai sempre scarso rendimento, vedi
[...] di trovarti un altro lavoro perché questo non fa per te. Se vuoi ti aiuto con un fiore, una regalia, basta che te ne vai…”
8 Il teste, dunque, fornisce una versione dei fatti che li rappresenta come accaduti in forma riservata;
versione ben diversa dalla ricostruzione del ricorrente secondo cui la pressione alle dimissioni da parte di e le successive parole ingiuriose sarebbero fatti avvenuti in pubblico, innanzi a tutti Persona_1
i colleghi.
Inoltre, il riferisce che l'episodio di cui sarebbe stato testimone oculare sarebbe accaduto Tes_1 all'incirca a Pasqua 2021, all'esito di una riunione dei soci-lavoratori; mentre, come documentato in atti dalla , risulta che nel periodo indicato dal teste era stata tenuta tra i soci lavoratori della CP_2
un'unica riunione, precisamente in data 13.03.2021, nella quale il non CP_2 Testimone_2 era neanche presente.
Infine, va valorizzata la circostanza che l'altro teste di parte ricorrente, , ha dichiarato Testimone_3
- così come i testi di parte resistente, e - di non essere a conoscenza Testimone_4 Testimone_5 delle circostanze in esame.
Ebbene, a fronte della pluralità degli elementi valutativi di tipo soggettivo ed oggettivo, come sopra elencati, questa Corte può certamente concludere per l'inattendibilità del teste.
Ne consegue che gli esiti dell'istruttoria orale svolta in primo grado – dalla quale unicamente era stato tratto il convincimento dell'intento ritorsivo del licenziamento – non consentono di confermare la tesi del lavoratore.
5. In definitiva, il riscontro, da un lato, dell'insussistenza dei fatti materiali contestati al lavoratore e, al contempo, la mancanza di idonea prova del motivo illecito determinante comportano l'accoglimento parziale dell'appello incidentale e la riforma della sentenza di I grado nella parte in cui è addivenuta alla declaratoria di nullità del licenziamento ed all'applicazione della tutela risarcitoria piena di cui all'art. 2 D.Lgs.n.23/2015.
Invero, nell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza dei fatti materiali posti a base del licenziamento, l'art. 3 co. 2 D.Lgs.n.23/2015 dispone che il giudice annulla il licenziamento e condanna la parte datoriale alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonchè al pagamento in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, che tuttavia non può essere superiore a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre che al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Questa Corte ritiene equo fissare la misura della predetta indennità, nel caso di specie, in n. 6 mensilità tenuto conto, da un lato, della minima anzianità di servizio del dipendente (assunto dal 02.1.2017) e, dall'altro, delle grandi dimensioni aziendali della che, al tempo del licenziamento, contava CP_2 all'incirca n. 130 dipendenti, come dalla stessa affermato nella propria memoria di costituzione.
6. La reintegra in servizio del lavoratore non implica l'automatico accoglimento dell'appello principale con il quale reitera la domanda, già avanzata in primo grado, volta all'accertamento della Parte_1 sussistenza dell'obbligo della - subentrata alla nella gestione CP_1 ONroparte_3
9 dell'appalto di movimentazione merci presso la piattaforma Ce. Di. – di assumerlo ONroparte_5 in ragione di quanto disposto dall'art. 42 del CCNL Autotrasporto merci e logistica.
Orbene, l'art.42 del predetto CCNL prevede l'obbligo per l'impresa subentrante nell'appalto di assumere tutti i lavoratori impiegati da almeno 6 mesi consecutivi sulla commessa, sempre che sussista una parità delle condizioni dell'appalto. ON A seguito della costituzione nel giudizio di primo grado della , che eccepiva l'insussistenza del diritto azionato stante la diversità degli appalti (“l'appalto alla stessa affidato, in termini di durata, movimentazioni merci, tariffe applicate, e soprattutto per essere alla stessa stato affidato da altro committente diverso dalla Ceva Logistica, è diverso da quello eseguito dalla Eurolog Soc. Coop..”),
alla prima udienza utile del 13.06.2023 si limitava a verbalizzare che: “impugna e contesta Parte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito”, utilizzando una formula di mero stile ed assolutamente generica.
Pertanto, il giudice di prime cure, richiamando correttamente il principio di non contestazione, ha ritenuto provate le circostanze eccepite dalla in ossequio al consolidato principio della CP_1
Suprema Corte secondo cui “…ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone
i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto” (Cass.ord. n. 5166 del 17/02/2023).
Nel presente grado, l'appellante principale invoca, a riprova dell'identità delle condizioni degli appalti, la prova per testi espletata in primo grado dalla quale, tuttavia, non solo non è emersa tale circostanza – nulla avendo riferito i testi sul punto – ma che, anzi, pare smentirla alla luce del dato indiziario della inferiore consistenza numerica del personale addetto al nuovo appalto.
Al riguardo si vedano le dichiarazioni del teste che ha affermato: “… alle dipendenze della Tes_5 ON
eravamo circa 130 mentre oggi alle dipendenze della siano 95 dipendenti … ricordo che CP_2
e non furono assunti. Preciso che fu il Sindacato COBAS, a cui CP_6 ONroparte_7 noi lavoratori della aderivamo che consegnò la lista dei lavoratori che dovevano essere assunti CP_2 dalla società subentrante nell'appalto, vale a dire ONroparte_1
Preciso che su 130 dipendenti alle dipendenze della passammo alle dipendenze della CP_2 [...] circa 115 lavoratori”. ONroparte_1
Peraltro, va aggiunto che la diversità degli appalti sub iudice è già stata accertata da questa Corte in diversa composizione (sent. n. 3400/2025 rel. ), in relazione all'analogo ricorso proposto dall'altro Per_2 lavoratore (teste nel presente); anche tale pronunzia concorre a formare il convincimento di Tes_1 questa Corte.
10 Nella pronunzia si legge che la documentazione, prodotta solo nel secondo grado di giudizio dalla ON appellata ed acquisita ex art. 437 c.p.c., ha consentito di fondare l'accertamento dell'insussistenza del requisito di cui all'art. 42 sopra richiamato. Afferma la Corte: “Ebbene, la lettura di tali documenti
(ONratto di sub appalto e nota della del 29.06.2022) conferma che tra i due appalti in questione Pt_2 ON non vi era parità di condizioni, il che esclude qualsivoglia obbligo a carico della di assunzione.
Infatti, appare assolutamente evidente che – quanto meno in termini quantitativi – l'appalto stipulato ON dalla con la CEVA era differente dall'appalto stipulato tra la e la riguardando CP_3 Pt_2 il primo un numero di siti certamente superiore rispetto a quelli oggetto del secondo appalto (90 nel primo, 74 nel secondo). E tanto, induce a ritenere che alcun obbligo di assunzione nei confronti ON dell'odierno appellante poteva ritenersi sorto a carico della .”
Pertanto, da quanto finora esposto, consegue che la domanda avanzata in primo grado da nei Parte_1 confronti della non è meritevole di accoglimento. CP_1
7. In conclusione, al lume delle riferite argomentazioni, la Corte rigetta l'appello principale ed accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.3, co. 2, D.Lgs.n.23/2015 annulla il licenziamento intimato dalla a ONroparte_3
e condanna quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, al pagamento Parte_1 in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
8. Le spese del grado vanno compensate tra e , in ONroparte_3 Parte_1 considerazione della circostanza che l'appello incidentale è stato solo parzialmente accolto senza che ciò, tuttavia, incida sulla sostanziale soccombenza della società.
Le spese possono compensarsi anche nei confronti della ONroparte_1 rilevata la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, siccome condizionato dalla sussistenza del requisito della parità dell'appalto non rientrante nella sfera di conoscenza diretta del lavoratore e considerata, altresì, la particolare complessità degli oneri probatori incombenti sulle parti, stante l'estraneità delle stesse al contratto di appalto tra la committente e l'appaltatrice uscente CP_5
Eurolog soc. coop.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato il 27.06.2022 a da e condanna Parte_1 ONroparte_3 quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di
11 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- compensa le spese del presente grado del giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Avolio Arturo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, in data 06/11/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2243/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCESCO TOZZI e GIUSEPPINA Parte_1
RI e con gli stessi elettivamente domiciliato in Casaluce (CE) alla via Lemitone, I Tratto, 2
Appellante
e in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ONroparte_1 dall'Avv. RAFFAELE SE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo,
15
Appellata nonché
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ONroparte_2
EL SE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Pasquale Scura, 66
Appellata/Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.08.2024, impugnava la sentenza n. 427/2024, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord il 31.01.2024 e pubblicata in data 02.02.2024, non notificata, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso dallo stesso proposto volto all'annullamento sia della delibera di esclusione, quale socio-lavoratore, dalla (d'ora in poi ) sia del ONroparte_3 CP_2 conseguente licenziamento del 27.06.2022 nonché volto all'accertamento, ai sensi dell'art. 42 CCNL
, dell'obbligo in capo alla ONroparte_4 ONroparte_1
(d'ora in poi - subentrata alla nella gestione dell'appalto di CP_1 ONroparte_3 movimentazione merci presso la piattaforma Ce. Di. - di assumerlo alle proprie ONroparte_5 dipendenze.
1 In particolare, con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure aveva deciso la controversia con il seguente dispositivo: “ - annulla la deliberazione del 27.6.2022 di esclusione del ricorrente;
- dichiara la nullità del licenziamento del 27.6.2022 intimato al ricorrente ed ordina alla CP_3 [...]
la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la CP_2 [...]
al risarcimento del danno subito dal ricorrente per l'anzidetto ONroparte_2 licenziamento, da quantificarsi in un'indennità pari alla retribuzione mensile di €1.937,21 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo e condanna, per il medesimo periodo,
l'anzidetta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la
[...]
al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in ONroparte_2
€4.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- accerta l'insussistenza dell'obbligo della
[...] di assumere il ricorrente e rigetta le domande di ONroparte_1 condanna proposte nei confronti della medesima società; - compensa le spese di lite tra il ricorrente e la . ONroparte_1
L'appellante – proponendo l'odierno gravame con riguardo esclusivamente al rigetto della domanda dallo stesso avanzata nei confronti della - censurava la sentenza impugnata lamentando, CP_1 sostanzialmente, una erronea valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio relativo alle presunte diversità dell'appalto stipulato dalla rispetto a quello siglato dalla CP_2 CP_1 evidenziando che, sebbene onerata, la società non aveva fornito prova idonea a dimostrare tali diversità.
Per tali motivi, concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva la che, ritenendo infondati i motivi di gravame e CP_1 depositando per la prima volta in giudizio il contratto di subappalto stipulato con la appaltatrice
[...]
ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Parte_2
Si costituiva, altresì, che, eccependo in via preliminare l'incompetenza del ONroparte_3 giudice adito in favore del Collegio arbitrale di cui all'art.32 dello Statuto della società, proponeva appello incidentale chiedendo il rigetto della domanda avanzata in primo grado da nei suoi Parte_1 confronti.
La causa, a seguito di trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note e della successiva camera di consiglio, mediante pubblicazione della presente sentenza.
***
1. In via preliminare, la Corte rileva che non è meritevole di accoglimento l'eccezione, sollevata dalla
, di incompetenza del giudice adito a fronte della ritenuta sussistenza della ONroparte_3 competenza di un Collegio di tre Arbitri per espressa previsione dello Statuto della stessa società cooperativa.
2 Com'è noto, l'art. 819 ter, co, 1, ultimo periodo, c.p.c. stabilisce che l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il rilievo della competenza arbitrale è interamente rimesso alla scelta di parte, da compiersi tempestivamente.
L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., poiché si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza
n. 22748 del 06/11/2015).
Tanto precisato, nella specie, si osserva che, nonostante il giudice di prime cure non si sia pronunciato sulla questione, la ha tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza del giudice adito CP_2 già in seno al primo atto difensivo di primo grado (memoria di costituzione del 26.05.2023), reiterandola poi nel presente grado del giudizio, sicchè tale eccezione va esaminata da questa Corte.
Invero, il citato art. 32 sancisce che: “Ogni controversia che potesse insorgere tra la società e i soci, i loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili”.
Posto che è pacifico, in punto di fatto, che il ricorrente non abbia promosso la procedura arbitrale, la
Corte ritiene che l'azione promossa dal lavoratore in questa sede non rientri nell'ambito oggettivo delle controversie per le quali opera la clausola compromissoria di cui all'art.32 dello Statuto.
Si rammenti che con ricorso di primo grado , socio della cooperativa resistente, escluso dalla Parte_1 compagine sociale e conseguentemente licenziato, chiedeva non solo di accertarsi l'illegittimità dell'esclusione dal rapporto associativo ma anche del recesso della cooperativa dal rapporto di lavoro.
Pertanto, va da sé che la presente controversia rientra tra le cause devolute alla competenza del giudice del lavoro, avendo ad oggetto la cessazione del rapporto lavorativo di un socio-lavoratore; siffatta impugnativa esercita forza attrattiva sulla domanda connessa.
Tale conclusione si fonda sul disposto dell'art. 441 ter c.p.c., introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs.
n. 149 del 2022, a norma del quale “Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo”.
E' di solare evidenza che la predetta norma assoggetta le controversie relative all'impugnazione del licenziamento dei soci lavoratori di cooperative alle regole del rito del lavoro, in virtù di un espresso richiamo agli artt. 409 ss. c.p.c., disponendo che il giudice del lavoro, investito della domanda avente
3 ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti in esame, decida anche sulle questioni relative al rapporto associativo, eventualmente proposte, e che lo stesso giudice decida sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, anche laddove manchi un formale provvedimento di licenziamento.
E' pur vero che l'art. 806, co.2, c.p.c. consente che le controversie di cui all'art.409 c.p.c. possano essere decise da arbitri ma è altrettanto vero che ciò è possibile “solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”, con ciò evidenziandosi che l'arbitrato (rituale e irrituale) costituisce uno strumento alternativo della risoluzione delle controversie di lavoro a condizione, però, che trovi espresso fondamento nella legge o nella volontà delle parti sociali.
Ne consegue, allora, che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa non possa validamente devolvere agli arbitri la controversia relativa al rapporto di lavoro dei soci, a meno che ciò non sia consentito dalla contrattazione collettiva – ciò che nella specie non è stato neanche allegato - o dalla legge mentre, invece, l'art. 441 cpc le riserva al giudice del lavoro.
Per le ragioni sopra riferite, la controversia in esame non è dunque riconducibile all'ambito applicativo della clausola compromissoria la quale, giova ripeterlo, si limita genericamente a devolvere agli arbitri la cognizione delle controversie relative alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, senza nulla aggiungere (né avrebbe potuto, in difetto della precondizione suddetta) in merito alle controversie relative al rapporto di lavoro del socio-lavoratore, le quali attraggono ex lege alla competenza del giudice del lavoro anche le prime, come innanzi riferito.
A fronte di tali argomentazioni, viene sconfessata la tesi sostenuta dalla secondo la quale CP_2 Pt_ l'adesione alla cooperativa da parte del ed il pagamento della quota sociale dimostrerebbero la piena operatività della clausola compromissoria in tal modo accettata dal socio-lavoratore; tali aspetti hanno rilievo unicamente come meri requisiti finalizzati all'assunzione della qualità di socio da parte del ricorrente, esaurendo in tal modo la loro funzione.
2. Venendo al merito della controversia, preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare – per ragioni di logica giuridica – l'appello incidentale con il quale, come già detto, la ONroparte_3
ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avanzata da
[...] Pt_1
volta alla declaratoria di illegittimità della sua esclusione, nella qualità di socio, dalla cooperativa
[...] per motivi di scarso rendimento e del consequenziale licenziamento formalmente irrogato per giusta causa.
In particolare, l'appellante incidentale censura la sentenza lamentando che il giudice di prime cure, disposta la reintegra del lavoratore e la condanna della al pagamento dell'indennità risarcitoria CP_2 di cui all'art.2 del D.Lgs.n.23/2015, abbia errato nel ritenere non puntualmente dedotte e provate le ragioni giustificative dell'esclusione e del licenziamento del socio-lavoratore, in considerazione invece Pt_ della prova per tabulas offerta in giudizio, costituita dalle plurime contestazioni mosse al e mai impugnate, tutte determinate dalla reiterata violazione dei propri obblighi statutari e lavorativi;
censura, altresì, la decisione nella parte in cui è pervenuta ad affermare l'intento ritorsivo quale motivo
4 determinante del recesso, nonostante l'inattendibilità del teste ritenuto dal giudice determinante, sig.
, e la prova contraria della giusta causa presente in atti. Tes_1
2.1 I predetti motivi sono solo parzialmente fondati.
In via preliminare, appare opportuno ricordare i principi in diritto concernenti la fattispecie del licenziamento ritorsivo rispetto a quelli relativi al licenziamento per giusta causa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.” (Cass. n. 17087 del 2011)
Il “motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Quest'ultimo, al pari della giusta causa (art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Il motivo illecito, che deve avere efficacia determinativa esclusiva, rende l'atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale e ne determina la nullità.
A seguito degli impulsi comunitari e delle riforme attuate in tema di licenziamento dalla legge 92/2012
e dal d.lgs. 23/2015, si è andata, inoltre, affermando la tendenza ad effettuare una netta distinzione tra le ipotesi di discriminazione e quelle di ritorsione – in ogni caso, più volte ribadita anche dalla Suprema
Corte ( Cass. n. 6575/2016; Cass.n. 10384/2015; Cass.n. 3986/2015) - rientrando nella prima categoria le ipotesi di licenziamenti adottati in presenza dei fattori di rischio tipicamente individuati dalla legge - rispetto ai quali è del tutto irrilevante l'intento soggettivo dell'agente e il motivo formalmente addotto -
e, nella seconda ipotesi, i licenziamenti comminati dal datore di lavoro al solo scopo di rappresaglia o vendetta nei confronti del lavoratore, per circostanze che esulano dai fattori di rischio tipizzati, rispetto ai quali non solo devono ricorrere tutti i presupposti di cui all'art. 1345 c.c., ma assume rilevanza decisiva la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, che escludono in radice l'unicità del motivo ritorsivo.
A tale ultimo proposito, con particolare riguardo all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n.
604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso
(Cass.ord.n.23702/2023; Cass. n. 3986/2015 Cass. n. 27325/2017).
In altre parole, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465
5 del 2022; n. 9468 del 2019 da ultimo v. Cass. n. 6838 del 2023), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass.
n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Ne consegue che, nei casi come quello che ci occupa, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento, tenendo conto di quanto dedotto dal datore di lavoro, su cui incombe il relativo onere probatorio.
3. Poste tali premesse, la Corte ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia accertato preliminarmente l'illegittimità della deliberazione di esclusione (motivata con le violazioni dell'art. 12 dello Statuto - lettere b, c, e d, e dell'art. 16, comma 4, del Regolamento interno della Cooperativa) nonché l'illegittimità del licenziamento irrogato per giusta causa (a fronte delle contestazioni mosse, dell'improduttività dell'operato del lavoratore e dei dissidi creati da quest'ultimo nel magazzino dove prestava la sua attività lavorativa), per poi procedere ad indagare la sussistenza (o meno) dell'unico motivo illecito determinante il licenziamento irrogato a . Parte_1
3.1. La valutazione, operata dal primo giudice, circa la illegittimità dell'esclusione del socio-lavoratore e l'insussistenza della giusta causa appare condivisibile e va confermata attesa l'assoluta carenza di prova riguardo ai fatti posti a base del licenziamento e dell'esclusione dalla società.
In particolare, gli addebiti in merito alle violazioni statutarie e regolamentari formulati dalla nei CP_2 confronti del lavoratore, consistenti sostanzialmente nello scarso rendimento di quest'ultimo, peraltro solo genericamente dedotto, sono rimasti indimostrati.
Infatti, la non ha fornito alcuna specifica allegazione comparativa relativa alle prestazioni CP_2 lavorative rese da altri soci;
non ha fornito alcuna documentazione in merito alle modalità utilizzate dalla cooperativa per estrapolare il dato riguardante il numero di colli lavorati dai singoli lavoratori;
non ha prodotto eventuali verbali di valutazione, registri di produttività, pareri di terzi volti a dimostrare lo scarso rendimento del Piro;
non ha provato a mezzo della prova orale lo scarso rendimento del lavoratore.
Parimenti, è rimasta indimostrata la concorrente motivazione del licenziamento relativa a non meglio precisati “dissidi creati nel magazzino” .
Né potrebbe mai affermarsi, come pretenderebbe la , che le missive di contestazione – atto CP_2 proveniente dal datore di lavoro - siano esse stesse prova dei fatti ivi addebitati.
Dunque, deve concludersi che la società non ha provato la sussistenza del comportamento contestato e rilevante sotto il profilo disciplinare che sia ascrivibile al lavoratore.
4. Esclusa la legittimità della delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa nonché la sussistenza della giusta causa del licenziamento, il giudice di prime cure ha, poi, verificato l'esistenza dell'unicità del motivo ritorsivo.
Tale indagine risponde al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice – accertata la mancanza della giusta causa – deve indagare il motivo ritorsivo e solo ove lo riscontri (non v'è dunque
6 automatismo tra l'assenza della giusta causa e la natura ritorsiva del licenziamento intimato) può dichiarare nullo il licenziamento ed applicare la tutela reintegratoria.
In altre parole, non è sufficiente che il licenziamento sia (anche palesemente) ingiustificato per aversi un licenziamento ritorsivo, essendo piuttosto necessario che il motivo pretesamente illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, pur suscettibili di interpretazione estensiva, all'ordine pubblico e al buon costume) sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche presuntiva (Cass. n. 17087/11; Cass. n. 6282/11; Cass. n. 16155/09).
Anche di recente si è ribadito che:“Poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale
o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. In tema di licenziamento nullo, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova poggi su elementi ulteriori idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità” (Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 741 depositata il 9 gennaio 2024).
4.1. Ferma la correttezza del modus procedendi, tuttavia, l'esito dell'indagine cui è pervenuto il primo giudice - secondo il quale l'istruttoria espletata in primo grado ed, in particolare, le dichiarazioni rilasciate dal teste di parte ricorrente, proverebbero il carattere ritorsivo del Testimone_2 licenziamento irrogato a dalla – non è condivisibile, ad avviso di questa Corte. Parte_1 CP_2
Nella specie, il lavoratore ha dedotto che il licenziamento fosse ritorsivo in quanto sostanzialmente causato dal suo rifiuto di dimettersi come richiestogli da , consigliere della cooperativa Persona_1 nonché direttore dei lavori presso la piattaforma Ce.Di. Eurospin di . CP_5
Invero, dal quadro istruttorio non è emerso alcun elemento, nemmeno di tipo indiziario, perché possa affermarsi che la società abbia intimato il licenziamento al solo fine di rappresaglia nei confronti del Pt_
ovvero che la società datrice di lavoro abbia avuto l'esclusivo intento di vendicarsi – avvalendosi del recesso dal rapporto di lavoro – del fatto che il lavoratore si fosse rifiutato di sottoscrivere le dimissioni.
Come già detto sopra, il primo giudice ha posto a base della sua decisione unicamente la dichiarazione del teste di parte ricorrente, affermando in ordine alla sua attendibilità, che le Testimone_2 dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo“rese da persona a diretta conoscenza dei fatti, appaiono
7 specifiche e circostanziate;
inoltre la loro veridicità non è contraddetta dalle dichiarazioni degli altri testi” (pag.6).
Ebbene, contrariamente a quanto valutato dal giudice di prima istanza, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dal citato teste non possano giudicarsi attendibili, in quanto appaiono contraddittorie e prive di riscontri oggettivi, smentite dal dato documentale oltre che viziate da evidenti elementi di parzialità.
La Suprema Corte ha affermato che, diversamente dalla incapacità a testimoniare, la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass.
21239/2019).
Ebbene, nella specie, va evidenziato che il teste aveva instaurato, all'epoca dell'escussione, Tes_1 un giudizio contro la dello stesso tenore del presente, nel quale a sua volta l'odierno appellante CP_2 principale, , è stato chiamato a rendere deposizione testimoniale. Parte_1
Tali circostanze inducono questa Corte a valutare, rigorosamente, l'attendibilità del teste , Tes_1 in quanto portatore di un interesse – sia pure di mero fatto e, come tale, inidoneo a determinare l'incapacità a testimoniare - a che la controversia venisse decisa in un certo modo.
Ebbene, innanzitutto, le dichiarazioni del teste non collimano con la ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della prova della ritorsività del licenziamento, come riportata in seno al ricorso di primo grado ove si legge testualmente che “…il Direttore in più occasioni nel corso dell'ultimo anno lavorativo Per_1 ha indotto a rassegnare le dimissioni indicandolo, oltretutto, nel corso delle riunioni di Parte_1 lavoro e, quindi, alla presenza di tutti gli altri dipendenti, come esempio da non seguire, definendolo letteralmente “una chiavica” alla pari di un altro dipendente, tale che per altre Testimone_2
e diverse ragioni erano diventato inviso al Direttore” (pag.4 e 5).
Il teste invece, ha dichiarato in merito alle circostanze indicate al capo j) del Testimone_2 ricorso (“Vero è che successivamente, con la scusa di alcuni presunti cali di produzione da parte del ricorrente che, a parere del Direttore , non soddisfacevano gli standard aziendali, il Persona_1 ricorrente veniva invitato dallo stesso Direttore nonché consigliere della a rassegnare le CP_2 proprie dimissioni dietro una regalia in denaro”) quanto segue: “E' vero e posso dirlo in quanto ho assistito a questo episodio. Preciso che avvenne all'incirca a Pasqua 2021. Ricordo che al termine di una riunione con gli altri dipendenti il sig. ci chiamò da parte a me e al Sig. Persona_1 Pt_1
, e disse al ricorrente: “Tu Mario questo lavoro non rendi, tu fai sempre scarso rendimento, vedi
[...] di trovarti un altro lavoro perché questo non fa per te. Se vuoi ti aiuto con un fiore, una regalia, basta che te ne vai…”
8 Il teste, dunque, fornisce una versione dei fatti che li rappresenta come accaduti in forma riservata;
versione ben diversa dalla ricostruzione del ricorrente secondo cui la pressione alle dimissioni da parte di e le successive parole ingiuriose sarebbero fatti avvenuti in pubblico, innanzi a tutti Persona_1
i colleghi.
Inoltre, il riferisce che l'episodio di cui sarebbe stato testimone oculare sarebbe accaduto Tes_1 all'incirca a Pasqua 2021, all'esito di una riunione dei soci-lavoratori; mentre, come documentato in atti dalla , risulta che nel periodo indicato dal teste era stata tenuta tra i soci lavoratori della CP_2
un'unica riunione, precisamente in data 13.03.2021, nella quale il non CP_2 Testimone_2 era neanche presente.
Infine, va valorizzata la circostanza che l'altro teste di parte ricorrente, , ha dichiarato Testimone_3
- così come i testi di parte resistente, e - di non essere a conoscenza Testimone_4 Testimone_5 delle circostanze in esame.
Ebbene, a fronte della pluralità degli elementi valutativi di tipo soggettivo ed oggettivo, come sopra elencati, questa Corte può certamente concludere per l'inattendibilità del teste.
Ne consegue che gli esiti dell'istruttoria orale svolta in primo grado – dalla quale unicamente era stato tratto il convincimento dell'intento ritorsivo del licenziamento – non consentono di confermare la tesi del lavoratore.
5. In definitiva, il riscontro, da un lato, dell'insussistenza dei fatti materiali contestati al lavoratore e, al contempo, la mancanza di idonea prova del motivo illecito determinante comportano l'accoglimento parziale dell'appello incidentale e la riforma della sentenza di I grado nella parte in cui è addivenuta alla declaratoria di nullità del licenziamento ed all'applicazione della tutela risarcitoria piena di cui all'art. 2 D.Lgs.n.23/2015.
Invero, nell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza dei fatti materiali posti a base del licenziamento, l'art. 3 co. 2 D.Lgs.n.23/2015 dispone che il giudice annulla il licenziamento e condanna la parte datoriale alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonchè al pagamento in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, che tuttavia non può essere superiore a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre che al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Questa Corte ritiene equo fissare la misura della predetta indennità, nel caso di specie, in n. 6 mensilità tenuto conto, da un lato, della minima anzianità di servizio del dipendente (assunto dal 02.1.2017) e, dall'altro, delle grandi dimensioni aziendali della che, al tempo del licenziamento, contava CP_2 all'incirca n. 130 dipendenti, come dalla stessa affermato nella propria memoria di costituzione.
6. La reintegra in servizio del lavoratore non implica l'automatico accoglimento dell'appello principale con il quale reitera la domanda, già avanzata in primo grado, volta all'accertamento della Parte_1 sussistenza dell'obbligo della - subentrata alla nella gestione CP_1 ONroparte_3
9 dell'appalto di movimentazione merci presso la piattaforma Ce. Di. – di assumerlo ONroparte_5 in ragione di quanto disposto dall'art. 42 del CCNL Autotrasporto merci e logistica.
Orbene, l'art.42 del predetto CCNL prevede l'obbligo per l'impresa subentrante nell'appalto di assumere tutti i lavoratori impiegati da almeno 6 mesi consecutivi sulla commessa, sempre che sussista una parità delle condizioni dell'appalto. ON A seguito della costituzione nel giudizio di primo grado della , che eccepiva l'insussistenza del diritto azionato stante la diversità degli appalti (“l'appalto alla stessa affidato, in termini di durata, movimentazioni merci, tariffe applicate, e soprattutto per essere alla stessa stato affidato da altro committente diverso dalla Ceva Logistica, è diverso da quello eseguito dalla Eurolog Soc. Coop..”),
alla prima udienza utile del 13.06.2023 si limitava a verbalizzare che: “impugna e contesta Parte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito”, utilizzando una formula di mero stile ed assolutamente generica.
Pertanto, il giudice di prime cure, richiamando correttamente il principio di non contestazione, ha ritenuto provate le circostanze eccepite dalla in ossequio al consolidato principio della CP_1
Suprema Corte secondo cui “…ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone
i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto” (Cass.ord. n. 5166 del 17/02/2023).
Nel presente grado, l'appellante principale invoca, a riprova dell'identità delle condizioni degli appalti, la prova per testi espletata in primo grado dalla quale, tuttavia, non solo non è emersa tale circostanza – nulla avendo riferito i testi sul punto – ma che, anzi, pare smentirla alla luce del dato indiziario della inferiore consistenza numerica del personale addetto al nuovo appalto.
Al riguardo si vedano le dichiarazioni del teste che ha affermato: “… alle dipendenze della Tes_5 ON
eravamo circa 130 mentre oggi alle dipendenze della siano 95 dipendenti … ricordo che CP_2
e non furono assunti. Preciso che fu il Sindacato COBAS, a cui CP_6 ONroparte_7 noi lavoratori della aderivamo che consegnò la lista dei lavoratori che dovevano essere assunti CP_2 dalla società subentrante nell'appalto, vale a dire ONroparte_1
Preciso che su 130 dipendenti alle dipendenze della passammo alle dipendenze della CP_2 [...] circa 115 lavoratori”. ONroparte_1
Peraltro, va aggiunto che la diversità degli appalti sub iudice è già stata accertata da questa Corte in diversa composizione (sent. n. 3400/2025 rel. ), in relazione all'analogo ricorso proposto dall'altro Per_2 lavoratore (teste nel presente); anche tale pronunzia concorre a formare il convincimento di Tes_1 questa Corte.
10 Nella pronunzia si legge che la documentazione, prodotta solo nel secondo grado di giudizio dalla ON appellata ed acquisita ex art. 437 c.p.c., ha consentito di fondare l'accertamento dell'insussistenza del requisito di cui all'art. 42 sopra richiamato. Afferma la Corte: “Ebbene, la lettura di tali documenti
(ONratto di sub appalto e nota della del 29.06.2022) conferma che tra i due appalti in questione Pt_2 ON non vi era parità di condizioni, il che esclude qualsivoglia obbligo a carico della di assunzione.
Infatti, appare assolutamente evidente che – quanto meno in termini quantitativi – l'appalto stipulato ON dalla con la CEVA era differente dall'appalto stipulato tra la e la riguardando CP_3 Pt_2 il primo un numero di siti certamente superiore rispetto a quelli oggetto del secondo appalto (90 nel primo, 74 nel secondo). E tanto, induce a ritenere che alcun obbligo di assunzione nei confronti ON dell'odierno appellante poteva ritenersi sorto a carico della .”
Pertanto, da quanto finora esposto, consegue che la domanda avanzata in primo grado da nei Parte_1 confronti della non è meritevole di accoglimento. CP_1
7. In conclusione, al lume delle riferite argomentazioni, la Corte rigetta l'appello principale ed accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.3, co. 2, D.Lgs.n.23/2015 annulla il licenziamento intimato dalla a ONroparte_3
e condanna quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, al pagamento Parte_1 in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
8. Le spese del grado vanno compensate tra e , in ONroparte_3 Parte_1 considerazione della circostanza che l'appello incidentale è stato solo parzialmente accolto senza che ciò, tuttavia, incida sulla sostanziale soccombenza della società.
Le spese possono compensarsi anche nei confronti della ONroparte_1 rilevata la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, siccome condizionato dalla sussistenza del requisito della parità dell'appalto non rientrante nella sfera di conoscenza diretta del lavoratore e considerata, altresì, la particolare complessità degli oneri probatori incombenti sulle parti, stante l'estraneità delle stesse al contratto di appalto tra la committente e l'appaltatrice uscente CP_5
Eurolog soc. coop.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato il 27.06.2022 a da e condanna Parte_1 ONroparte_3 quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di
11 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- compensa le spese del presente grado del giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
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