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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 744/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Vivo del Foro di Parte_1
Livorno
Appellante nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Cini del foro di Controparte_1
Livorno
Appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Livorno n.
471/2021, pubbl. il 07/06/2021
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 471/2021 del 06.06.2021, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Civile, Giudice Dott. Luigi Nannipieri, nell'ambito del giudizio N. R.G. 4011/2019, depositata in cancelleria in data 07.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “IN TESI dichiarare che il SI. nulla deve alla SI.ra in forza della Parte_1 Controparte_1 sentenza di divorzio n. 711/98 del Tribunale di Livorno in virtù della insussistenza e/o difetto sopravvenuto di titolo o, comunque, per difetto di legittimazione processuale della SI.ra e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità del precetto notificato in data 23.10.2019, anche per eventuale vizio di notifica dello stesso, con vittoria di spese ed onorari di causa. 2) IN IPOTESI ED IN VIA SUBORDINATA dichiarare che il SI. non è debitore della SI.ra Parte_1
della somma di Eu 0 portata in atto di precetto Controparte_1 notificato il 23.10.2019 in virtù della prescrizione del credito azionato da giugno 2009 a giugno 2014 e, quindi, di intervenuta prescrizione delle mensilità relative al contributo al mantenimento a favore della SI.ra Pt_2
per lo stesso periodo. Ove ritenute dovute le mensilità del contributo al
[...] enimento a favore della SI.ra relative al periodo giugno 2014 Parte_2
– giugno 2015, come da ordinanza del Giudice del 18.6.2020, per importo capitale non eccedente Euro 3.900,00, si formalizza OFFERTA BANCO JUDICIS per la somma di Euro 3.900,00 indicata dal Giudice, con riserva di provvedere in caso di accettazione della SI.ra al calcolo di eventuali Controparte_1 interessi dalla domanda giudiziale, e ed onorari di causa, in considerazione della condotta della SI.ra che ha Controparte_1 determinato l'insorgenza del contenzioso con una domanda infondata e sproporzionata e la continuazione del presente giudizio e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, segnatamente alla prova per testi di cui alla memoria di parte ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., ove ritenute utili alla valutazione della causa e nello specifico: A) Prova per testi di Si indica a teste: Parte_2 Parte_2 residente in [...]”.
- per l'appellata: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto dal SI. perché del tutto inammissibile e infondato in Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto Voglia integralmente confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Livorno n.471/2021 pubblicata il 07.06.2021. Con vittoria di spese e competenze del presente grado anche tenuto conto del comportamento della controparte come emerge dagli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con precetto notificato il 23.09.2019 all'ex marito Controparte_1 Pt_1
gli intimava il pagamento di complessivi € 18.600,00 sulla base del titolo
[...] esecutivo costituito dalla sentenza di divorzio n. 711/1998 del Tribunale di
Livorno. L'importo richiesto, nello specifico, rappresentava la somma delle mensilità che il era tenuto a versare a titolo di mantenimento della figlia, Pt_1
inerente al periodo dal giugno 2009 al giugno 2015. Il si era Parte_2 Pt_1 opposto al precetto facendo valere tre diversi motivi di opposizione. Col primo deduceva “l'insussistenza e/o difetto sopravvenuto di titolo esecutivo”, poiché il decreto del 06.11.2018, intervenuto a parziale modifica della sentenza n.
711/1998, aveva disposto la cessazione dell'obbligo al mantenimento posto a
2 suo carico e quindi, secondo la prospettazione dell'opponente, ciò avrebbe reso inefficace il titolo esecutivo azionato. Col secondo motivo di opposizione, il Pt_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva di a chiedere il Controparte_1 mantenimento disposto a favore della figlia, poiché a suo dire non sarebbero state ricorrenti le condizioni che legittimano il genitore ad agire per il mantenimento del figlio divenuto maggiorenne (nello specifico, sarebbe difettato il requisito della coabitazione). Col terzo motivo di opposizione, infine, il Pt_1 eccepiva la prescrizione del credito azionato inerente alle mensilità anteriori di cinque anni al momento in cui la aveva notificato il precetto. Dunque, CP_1 deduceva che le uniche mensilità che non si erano prescritte erano quelle sorte a decorrere dal novembre 2014 sino al giugno 2015.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare evidenziando: i) che a seguito del mancato pagamento dell'assegno a favore della figlia a decorrere dal giugno 2009, la aveva presentato, in data 30.01.2013, una denuncia querela e, in data CP_1
20.05.2016, nell'ambito del procedimento penale, il Tribunale aveva emesso un
“ordinanza di sospensione del procedimento ex art. 464 quater c.p.p. con messa alla prova” con obbligo di svolgimento di 10 mesi di lavoro di pubblica utilità e di versamento della somma mensile di euro 300,00, ii) che il procedimento penale era poi sfociato nella sentenza n. 754/2018 con cui veniva dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, iii) che la CP_1 non si era opposta alla richiesta di cessazione del contributo presentata dal con ricorso del giugno 2018 poiché la figlia era andata a vivere da sola nel Pt_1 luglio 2015, vi) che, per il periodo indicato dalla precettante/opposta (ossia giugno 2009 – giugno 2015), non era intervenuta la prescrizione del diritto, tenuto conto che la stessa aveva presentato una denuncia-querela il 30.01.2013
e che nel 2016, nell'ambito del procedimento penale, Il aveva riferito di Pt_1 essere inadempiente agli obblighi di mantenimento, riconoscendo così il proprio debito ed interrompendo il decorso della prescrizione. Parte convenuta concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 471/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione, così statuiva: “1) (…) ridetermina le somma capitale dovuta di cui al precetto opposto in euro 14.700,00, oltre interessi e spese;
2) dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese di lite;
condanna parte attrice in opposizione al pagamento a favore di parte Parte_1
3 convenuta opposta della residua metà delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro € 2.136,13, di cui €
437,50 per la fase di studio della controversia, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 240,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, € 278,63 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Nel dettaglio, il primo giudice rigettava il primo motivo di opposizione rilevando in sostanza che il titolo alla cui stregua la aveva CP_1 intimato il precetto poteva ritenersi esecutivo per le mensilità azionate comprese tra il giugno del 2009 ed il giugno 2015, poiché l'evento addotto a sostegno della sopravvenuta inefficacia, ossia la cessazione dell'obbligo di mantenimento, si era verificato successivamente al 2015, ossia a far data dal ricorso promosso dal accolto con decreto del 06.11.2018. Respingeva altresì il secondo Pt_1 motivo di opposizione, con cui il aveva sollevato il difetto di legittimazione Pt_1 processuale di . Sul punto, il Tribunale riteneva che la madre Controparte_1 aveva legittimamente agito iure proprio per ottenere il contributo al mantenimento disposto in favore della figlia. A sostegno, richiamava quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il coniuge è ammesso a chiedere il mantenimento anche dopo il compimento della maggiore età del figlio, ove quest'ultimo sia convivente e non economicamente autosufficiente. Secondo il primo giudice, tali condizioni erano presenti e dunque ben poteva la CP_1 agire per l'ottenimento delle mensilità pregresse. Infine, il Tribunale accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione relativamente alle mensilità più datate.
A sostegno, rilevava che le dichiarazioni rese dal nell'ambito del Pt_1 procedimento penale nel 2016, qualificabili quale riconoscimento del debito, valevano effettivamente ad interrompere il decorso della prescrizione, così come prescritto dall'a. 2944 cc. Nello specifico, l'effetto interruttivo si era dispiegato in relazione alle mensilità maturate successivamente al maggio del 2011 sino al giugno del 2015 (per complessivi 49 mesi, per un totale di € 14.700,00).
Viceversa, le mensilità ricomprese tra il giugno del 2009 ed il maggio del 2011 compreso erano da considerarsi prescritte, per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Infine, in ragione della reciproca soccombenza, il primo giudice condannava il alla refusione della metà delle spese sostenute Pt_1 da parte opposta.
***
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
4 1) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che titolo esecutivo sulla cui base la aveva notificato il precetto fosse ancora sussistente;
CP_1 secondo l'appellante, la sentenza posta alla base del precetto avrebbe perso efficacia o comunque sarebbe venuta meno in via sopravvenuta, per due diversi ordini di ragioni: da un lato il titolo esecutivo avrebbe perso efficacia in base agli artt. 474 cc e 2953 cpc per decorso del termine decennale dalla notifica avvenuta il 14.02.2007, dall'altro, il titolo sarebbe comunque stato modificato col decreto del 2018, che aveva eliminato l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre;
2) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che il debito relativo alle mensilità maggio 2011 – giugno 2015 non fosse prescritto;
invero, secondo l'appellante, la dichiarazione rese nel maggio del 2016 non avevano quelle caratteristiche che la giurisprudenza di legittimità richiede con riguardo agli atti interruttivi;
ancora, l'appellante ha osservato che, anche a voler ritenere che tali dichiarazioni valessero quale riconoscimento del debito, esso dispiegherebbe i suoi effetti limitatamente al periodo della contestazione penale e dunque rispetto al periodo giugno 2009 – luglio 2010.
3) erroneamente il primo giudice avrebbe escluso il difetto di legittimazione processuale della signora secondo l'appellante, la facoltà di agire CP_1 in giudizio in via concorrente col figlio divenuto maggiorenne presupporrebbe comunque un rapporto di coabitazione tra il genitore ed il figlio, rapporto di coabitazione che, nel caso di specie, non sarebbe più sussistente sin dal giugno del 2015.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto in fatto ed in diritto ed ha chiesto il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata. In data 06.09.2024 l'appellante proponeva istanza di sospensione ex a. 283 cpc, per poi rinunciarvi il
12.11.2024.
All'udienza del 16.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'a. 190 cpc.
***
L'appello è infondato.
I. Con il primo motivo, l'appellante ha contestato il rigetto del motivo di opposizione relativo alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. A parere
5 di questa Corte, il primo giudice ha correttamente ritenuto che il titolo in parola, costituito dalla sentenza n. 711/1998, fosse tutt'ora efficace. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, infatti, non ha perso efficacia per effetto del decreto del Tribunale di Livorno del 06.11.2018. Invero, la suddetta sentenza, assieme alle relative statuizioni, è passata in giudicato ed il ricorso presentato dal ha riguardato la modifica di tali condizioni. Il decreto in Pt_1 parola, dunque, ha eliminato l'obbligo di mantenimento pro-futuro (di regola, gli effetti della pronuncia retroagiscono al momento della domanda e dunque nel caso di specie alla data del ricorso, ossia il 30.05.2018), lasciando però immutata la sussistenza dell'obbligo di mantenimento nel periodo di riferimento indicato dalla Parimenti infondate sono le deduzioni circa la perdita di CP_1 efficacia esecutiva ex a. 474 cpc della sentenza di divorzio n. 711/1998 per decorso decennale del termine. Nello specifico, l'appellante ha osservato che il titolo “seppur esistente ab origine, a distanza di 10 anni dall'ultima notifica
(14.02.2007) ha perso efficacia esecutiva in difetto di rinnovata notifica dello stesso” (p. 7, appello). Tali deduzioni, a ben vedere, sono infondate poiché il termine prescrizionale riferibile al diritto di procedere ad esecuzione forzata, pacificamente interrotto nel 2007, è stato nuovamente interrotto anche nel maggio del 2016, quando nella relazione del EP (depositata nel procedimento penale R. DIB. N. 817/2015, R.N.R. N. 1328/2013 in cui il figurava quale Pt_1 imputato per il reato di cui all'art. 570 cp e all'a. 3 l. n. 54/2006), vengono riportate le dichiarazioni rese dal in ordine alla propria responsabilità per Pt_1
i fatti ascrittogli. Tale dichiarazione (come si vedrà meglio trattando del secondo motivo di appello) rileva ai sensi dell'a. 2944 cc e vale dunque quale atto interruttivo del termine prescrizionale. In proposito si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte per la quale “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/08/2024, n. 22948).
Per tutte le ragioni che precedono, il primo motivo è da rigettare.
II. Anche il secondo motivo di appello, relativo all'errato parziale rigetto dell'eccezione di prescrizione per le mensilità maggio 2011 – giugno 2015 è infondato.
6 Ai fini di una miglior comprensione, è opportuno premettere che il termine di prescrizione che riguarda il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la tutela del diritto sostanziale va tenuto distinto dal termine di prescrizione che riguarda il singolo rateo. Ancora, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le singole prestazioni/assegni di mantenimento – seppur riferite ad un'obbligazione di durata caratterizzata da una causa debendi continuativa e dunque accomunate da un'unica fonte – sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome. Per questo, per l'orientamento oramai consolidato della
Cassazione, i singoli ratei “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'a. 2948, num. 4 cc, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'a. 2953 cc – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione” (cfr. Cass. N.
13414/2010). Detto altrimenti, il fatto che l'obbligo di mantenimento sia riconosciuto in sentenza non determina una conversione ex a. 2953 cc del termine breve di prescrizione previsto per le obbligazioni periodiche, poiché i singoli ratei mantengono una loro autonomia rispetto al giudicato di condanna.
Ciò detto, la ricostruzione del primo giudice in punto di prescrizione è immune da censure. Il motivo di impugnazione si fonda sul dirimente argomento per cui le dichiarazioni rese dal e trascritte nella relazione del EP non Pt_1 potrebbero valere quale “riconoscimento del debito” e, dunque, non potrebbero interrompere il decorso del termine di prescrizione ex a. 2944 cc. Di conseguenza, i crediti relativi alle mensilità sarebbero anch'essi prescritti. Sul punto, si rileva che la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il riconoscimento del debito non esiga formule speciali, potendo risultare, anche in modo implicito, da atti che comunque manifestano la consapevolezza del debitore dell'esistenza del debito e incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (ex plurimis, Cass. 02.09.2019, n. 21947; Cass.
27.03.2017, n. 7820; Cass. 12.02.2010, n. 3371). Ebbene, l'a. 2944 cc è stato correttamente invocato nel caso di specie, atteso che, da un lato, le dichiarazioni riportate nella relazione hanno un significato chiaro ed esplicito (nello specifico,
a pag. 2 della relazione si legge quanto segue: “ in relazione all'imputazione Pt_1
7 riconosce le proprie responsabilità ammettendo di non aver per anni provveduto al pagamento degli alimenti alla figlia”). Dall'altro, non vi sono motivi per dubitare della veridicità di quanto riportato nella relazione che, pur non essendo stata sottoscritta dal è dotata di una certa attendibilità, trattandosi di un Pt_1 documento predisposto dall'EP, un'articolazione del Ministero della Giustizia deputata alla presa in carico delle persone sottoposte a misure esterne all'Istituto penale. Ancora, l'appellante osserva che il riconoscimento contenuto nel documento de qua avrebbe ad oggetto i soli ratei in contestazione nel procedimento penale (ossia: giugno 2009 – giugno 2010, come da indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio). Sennonché, il richiamo all'imputazione va inteso quale richiamo al delitto per il quale risultava imputato
(ossia: violazione degli obblighi familiari) e non tanto quale richiamo al periodo temporale indicato dal PM nel decreto di citazione. Ancora, l'utilizzo dell'avverbio
“per anni”, il fatto che tale dichiarazione sia stata resa nel 2016 ed una lettura contestualizzata della relazione, inducono a ritenere che il abbia inteso Pt_1 riconoscere l'abitualità della propria condotta. Dunque, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il riconoscimento coprisse un arco temporale più ampio del periodo indicato dal PM nell'imputazione.
Per tutte le ragioni che precedono, anche il secondo motivo è da rigettare.
III. Con il terzo motivo, l'appellante ha nuovamente invocato il difetto di legittimazione processuale della Anche quest'ultimo motivo è CP_1 infondato. Il primo giudice ha condivisibilmente richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, che è ferma nel ritenere che il genitore possa agire iure proprio per pretendere il mantenimento disposto a favore del figlio, anche quando quest'ultimo ha raggiunto la maggior età, purché risulti convivente e non economicamente autosufficiente (cfr. Cass. 08.09.2014, n. 18869). Parte appellante, pur non disconoscendo tale orientamento, ne invoca l'inapplicabilità al caso concreto, poiché a suo dire non vi sarebbe stata coabitazione al tempo in cui la madre ha esercitato tale diritto (e dunque al tempo della notifica del precetto, avvenuta nel 2019).
Tale lettura non può essere condivisa. Parte appellante, presumibilmente, muove dall'erroneo assunto per cui i requisiti suddetti siano condizioni della legittimazione processuale ad agire in giudizio del genitore del figlio divenuto maggiorenne. Tuttavia, più correttamente, tali condizioni definiscono la situazione in cui il genitore matura il diritto sostanziale ad ottenere il mantenimento per il figlio iure proprio e non in veste di rappresentante. La
8 legittimazione ad agire in giudizio del genitore, seguendo quest'ottica, è dunque la fisiologica conseguenza della titolarità del diritto sul piano sostanziale. Tanto premesso, è chiaro che ciò che rileva è che le condizioni richiamate dalla giurisprudenza (coabitazione e non autosufficienza) sussistano in relazione al periodo per il quale il genitore chiede il mantenimento, poiché è solo in presenza di tali condizioni che si può dire che il genitore abbia maturato questo diritto iure proprio. Ciò detto, non vi è dubbio che, nel periodo indicato nella domanda attorea (giugno 2009 – giugno 2015), la figlia vivesse ancora con la Parte_2 madre. La circostanza è pacifica ed è stata riconosciuta dallo stesso convenuto
(odierno appellante) che, nell'atto di citazione in opposizione a precetto (pag. 2) ha riferito quanto segue: “La SI.ra non ha rapporto di Controparte_1 coabitazione con la figlia dal 2016”. Per queste ragioni, anche le Parte_2 censure relative al difetto di legittimazione (processuale) della vanno CP_1 respinte.
L'appello è dunque infondato e la sentenza impugnata va interamente confermata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00 euro, parametri minimi tenuto conto della bassa complessità della causa ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
9 - CONDANNA a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 1.984,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
- DICHIARA tenuto ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 Parte_1 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 5.09.2025
Il Cons. relat. estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Vivo del Foro di Parte_1
Livorno
Appellante nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Cini del foro di Controparte_1
Livorno
Appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Livorno n.
471/2021, pubbl. il 07/06/2021
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 471/2021 del 06.06.2021, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Civile, Giudice Dott. Luigi Nannipieri, nell'ambito del giudizio N. R.G. 4011/2019, depositata in cancelleria in data 07.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “IN TESI dichiarare che il SI. nulla deve alla SI.ra in forza della Parte_1 Controparte_1 sentenza di divorzio n. 711/98 del Tribunale di Livorno in virtù della insussistenza e/o difetto sopravvenuto di titolo o, comunque, per difetto di legittimazione processuale della SI.ra e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità del precetto notificato in data 23.10.2019, anche per eventuale vizio di notifica dello stesso, con vittoria di spese ed onorari di causa. 2) IN IPOTESI ED IN VIA SUBORDINATA dichiarare che il SI. non è debitore della SI.ra Parte_1
della somma di Eu 0 portata in atto di precetto Controparte_1 notificato il 23.10.2019 in virtù della prescrizione del credito azionato da giugno 2009 a giugno 2014 e, quindi, di intervenuta prescrizione delle mensilità relative al contributo al mantenimento a favore della SI.ra Pt_2
per lo stesso periodo. Ove ritenute dovute le mensilità del contributo al
[...] enimento a favore della SI.ra relative al periodo giugno 2014 Parte_2
– giugno 2015, come da ordinanza del Giudice del 18.6.2020, per importo capitale non eccedente Euro 3.900,00, si formalizza OFFERTA BANCO JUDICIS per la somma di Euro 3.900,00 indicata dal Giudice, con riserva di provvedere in caso di accettazione della SI.ra al calcolo di eventuali Controparte_1 interessi dalla domanda giudiziale, e ed onorari di causa, in considerazione della condotta della SI.ra che ha Controparte_1 determinato l'insorgenza del contenzioso con una domanda infondata e sproporzionata e la continuazione del presente giudizio e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, segnatamente alla prova per testi di cui alla memoria di parte ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., ove ritenute utili alla valutazione della causa e nello specifico: A) Prova per testi di Si indica a teste: Parte_2 Parte_2 residente in [...]”.
- per l'appellata: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto dal SI. perché del tutto inammissibile e infondato in Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto Voglia integralmente confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Livorno n.471/2021 pubblicata il 07.06.2021. Con vittoria di spese e competenze del presente grado anche tenuto conto del comportamento della controparte come emerge dagli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con precetto notificato il 23.09.2019 all'ex marito Controparte_1 Pt_1
gli intimava il pagamento di complessivi € 18.600,00 sulla base del titolo
[...] esecutivo costituito dalla sentenza di divorzio n. 711/1998 del Tribunale di
Livorno. L'importo richiesto, nello specifico, rappresentava la somma delle mensilità che il era tenuto a versare a titolo di mantenimento della figlia, Pt_1
inerente al periodo dal giugno 2009 al giugno 2015. Il si era Parte_2 Pt_1 opposto al precetto facendo valere tre diversi motivi di opposizione. Col primo deduceva “l'insussistenza e/o difetto sopravvenuto di titolo esecutivo”, poiché il decreto del 06.11.2018, intervenuto a parziale modifica della sentenza n.
711/1998, aveva disposto la cessazione dell'obbligo al mantenimento posto a
2 suo carico e quindi, secondo la prospettazione dell'opponente, ciò avrebbe reso inefficace il titolo esecutivo azionato. Col secondo motivo di opposizione, il Pt_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva di a chiedere il Controparte_1 mantenimento disposto a favore della figlia, poiché a suo dire non sarebbero state ricorrenti le condizioni che legittimano il genitore ad agire per il mantenimento del figlio divenuto maggiorenne (nello specifico, sarebbe difettato il requisito della coabitazione). Col terzo motivo di opposizione, infine, il Pt_1 eccepiva la prescrizione del credito azionato inerente alle mensilità anteriori di cinque anni al momento in cui la aveva notificato il precetto. Dunque, CP_1 deduceva che le uniche mensilità che non si erano prescritte erano quelle sorte a decorrere dal novembre 2014 sino al giugno 2015.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare evidenziando: i) che a seguito del mancato pagamento dell'assegno a favore della figlia a decorrere dal giugno 2009, la aveva presentato, in data 30.01.2013, una denuncia querela e, in data CP_1
20.05.2016, nell'ambito del procedimento penale, il Tribunale aveva emesso un
“ordinanza di sospensione del procedimento ex art. 464 quater c.p.p. con messa alla prova” con obbligo di svolgimento di 10 mesi di lavoro di pubblica utilità e di versamento della somma mensile di euro 300,00, ii) che il procedimento penale era poi sfociato nella sentenza n. 754/2018 con cui veniva dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, iii) che la CP_1 non si era opposta alla richiesta di cessazione del contributo presentata dal con ricorso del giugno 2018 poiché la figlia era andata a vivere da sola nel Pt_1 luglio 2015, vi) che, per il periodo indicato dalla precettante/opposta (ossia giugno 2009 – giugno 2015), non era intervenuta la prescrizione del diritto, tenuto conto che la stessa aveva presentato una denuncia-querela il 30.01.2013
e che nel 2016, nell'ambito del procedimento penale, Il aveva riferito di Pt_1 essere inadempiente agli obblighi di mantenimento, riconoscendo così il proprio debito ed interrompendo il decorso della prescrizione. Parte convenuta concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 471/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione, così statuiva: “1) (…) ridetermina le somma capitale dovuta di cui al precetto opposto in euro 14.700,00, oltre interessi e spese;
2) dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese di lite;
condanna parte attrice in opposizione al pagamento a favore di parte Parte_1
3 convenuta opposta della residua metà delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro € 2.136,13, di cui €
437,50 per la fase di studio della controversia, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 240,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, € 278,63 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Nel dettaglio, il primo giudice rigettava il primo motivo di opposizione rilevando in sostanza che il titolo alla cui stregua la aveva CP_1 intimato il precetto poteva ritenersi esecutivo per le mensilità azionate comprese tra il giugno del 2009 ed il giugno 2015, poiché l'evento addotto a sostegno della sopravvenuta inefficacia, ossia la cessazione dell'obbligo di mantenimento, si era verificato successivamente al 2015, ossia a far data dal ricorso promosso dal accolto con decreto del 06.11.2018. Respingeva altresì il secondo Pt_1 motivo di opposizione, con cui il aveva sollevato il difetto di legittimazione Pt_1 processuale di . Sul punto, il Tribunale riteneva che la madre Controparte_1 aveva legittimamente agito iure proprio per ottenere il contributo al mantenimento disposto in favore della figlia. A sostegno, richiamava quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il coniuge è ammesso a chiedere il mantenimento anche dopo il compimento della maggiore età del figlio, ove quest'ultimo sia convivente e non economicamente autosufficiente. Secondo il primo giudice, tali condizioni erano presenti e dunque ben poteva la CP_1 agire per l'ottenimento delle mensilità pregresse. Infine, il Tribunale accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione relativamente alle mensilità più datate.
A sostegno, rilevava che le dichiarazioni rese dal nell'ambito del Pt_1 procedimento penale nel 2016, qualificabili quale riconoscimento del debito, valevano effettivamente ad interrompere il decorso della prescrizione, così come prescritto dall'a. 2944 cc. Nello specifico, l'effetto interruttivo si era dispiegato in relazione alle mensilità maturate successivamente al maggio del 2011 sino al giugno del 2015 (per complessivi 49 mesi, per un totale di € 14.700,00).
Viceversa, le mensilità ricomprese tra il giugno del 2009 ed il maggio del 2011 compreso erano da considerarsi prescritte, per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Infine, in ragione della reciproca soccombenza, il primo giudice condannava il alla refusione della metà delle spese sostenute Pt_1 da parte opposta.
***
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
4 1) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che titolo esecutivo sulla cui base la aveva notificato il precetto fosse ancora sussistente;
CP_1 secondo l'appellante, la sentenza posta alla base del precetto avrebbe perso efficacia o comunque sarebbe venuta meno in via sopravvenuta, per due diversi ordini di ragioni: da un lato il titolo esecutivo avrebbe perso efficacia in base agli artt. 474 cc e 2953 cpc per decorso del termine decennale dalla notifica avvenuta il 14.02.2007, dall'altro, il titolo sarebbe comunque stato modificato col decreto del 2018, che aveva eliminato l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre;
2) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che il debito relativo alle mensilità maggio 2011 – giugno 2015 non fosse prescritto;
invero, secondo l'appellante, la dichiarazione rese nel maggio del 2016 non avevano quelle caratteristiche che la giurisprudenza di legittimità richiede con riguardo agli atti interruttivi;
ancora, l'appellante ha osservato che, anche a voler ritenere che tali dichiarazioni valessero quale riconoscimento del debito, esso dispiegherebbe i suoi effetti limitatamente al periodo della contestazione penale e dunque rispetto al periodo giugno 2009 – luglio 2010.
3) erroneamente il primo giudice avrebbe escluso il difetto di legittimazione processuale della signora secondo l'appellante, la facoltà di agire CP_1 in giudizio in via concorrente col figlio divenuto maggiorenne presupporrebbe comunque un rapporto di coabitazione tra il genitore ed il figlio, rapporto di coabitazione che, nel caso di specie, non sarebbe più sussistente sin dal giugno del 2015.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto in fatto ed in diritto ed ha chiesto il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata. In data 06.09.2024 l'appellante proponeva istanza di sospensione ex a. 283 cpc, per poi rinunciarvi il
12.11.2024.
All'udienza del 16.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'a. 190 cpc.
***
L'appello è infondato.
I. Con il primo motivo, l'appellante ha contestato il rigetto del motivo di opposizione relativo alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. A parere
5 di questa Corte, il primo giudice ha correttamente ritenuto che il titolo in parola, costituito dalla sentenza n. 711/1998, fosse tutt'ora efficace. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, infatti, non ha perso efficacia per effetto del decreto del Tribunale di Livorno del 06.11.2018. Invero, la suddetta sentenza, assieme alle relative statuizioni, è passata in giudicato ed il ricorso presentato dal ha riguardato la modifica di tali condizioni. Il decreto in Pt_1 parola, dunque, ha eliminato l'obbligo di mantenimento pro-futuro (di regola, gli effetti della pronuncia retroagiscono al momento della domanda e dunque nel caso di specie alla data del ricorso, ossia il 30.05.2018), lasciando però immutata la sussistenza dell'obbligo di mantenimento nel periodo di riferimento indicato dalla Parimenti infondate sono le deduzioni circa la perdita di CP_1 efficacia esecutiva ex a. 474 cpc della sentenza di divorzio n. 711/1998 per decorso decennale del termine. Nello specifico, l'appellante ha osservato che il titolo “seppur esistente ab origine, a distanza di 10 anni dall'ultima notifica
(14.02.2007) ha perso efficacia esecutiva in difetto di rinnovata notifica dello stesso” (p. 7, appello). Tali deduzioni, a ben vedere, sono infondate poiché il termine prescrizionale riferibile al diritto di procedere ad esecuzione forzata, pacificamente interrotto nel 2007, è stato nuovamente interrotto anche nel maggio del 2016, quando nella relazione del EP (depositata nel procedimento penale R. DIB. N. 817/2015, R.N.R. N. 1328/2013 in cui il figurava quale Pt_1 imputato per il reato di cui all'art. 570 cp e all'a. 3 l. n. 54/2006), vengono riportate le dichiarazioni rese dal in ordine alla propria responsabilità per Pt_1
i fatti ascrittogli. Tale dichiarazione (come si vedrà meglio trattando del secondo motivo di appello) rileva ai sensi dell'a. 2944 cc e vale dunque quale atto interruttivo del termine prescrizionale. In proposito si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte per la quale “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/08/2024, n. 22948).
Per tutte le ragioni che precedono, il primo motivo è da rigettare.
II. Anche il secondo motivo di appello, relativo all'errato parziale rigetto dell'eccezione di prescrizione per le mensilità maggio 2011 – giugno 2015 è infondato.
6 Ai fini di una miglior comprensione, è opportuno premettere che il termine di prescrizione che riguarda il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la tutela del diritto sostanziale va tenuto distinto dal termine di prescrizione che riguarda il singolo rateo. Ancora, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le singole prestazioni/assegni di mantenimento – seppur riferite ad un'obbligazione di durata caratterizzata da una causa debendi continuativa e dunque accomunate da un'unica fonte – sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome. Per questo, per l'orientamento oramai consolidato della
Cassazione, i singoli ratei “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'a. 2948, num. 4 cc, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'a. 2953 cc – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione” (cfr. Cass. N.
13414/2010). Detto altrimenti, il fatto che l'obbligo di mantenimento sia riconosciuto in sentenza non determina una conversione ex a. 2953 cc del termine breve di prescrizione previsto per le obbligazioni periodiche, poiché i singoli ratei mantengono una loro autonomia rispetto al giudicato di condanna.
Ciò detto, la ricostruzione del primo giudice in punto di prescrizione è immune da censure. Il motivo di impugnazione si fonda sul dirimente argomento per cui le dichiarazioni rese dal e trascritte nella relazione del EP non Pt_1 potrebbero valere quale “riconoscimento del debito” e, dunque, non potrebbero interrompere il decorso del termine di prescrizione ex a. 2944 cc. Di conseguenza, i crediti relativi alle mensilità sarebbero anch'essi prescritti. Sul punto, si rileva che la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il riconoscimento del debito non esiga formule speciali, potendo risultare, anche in modo implicito, da atti che comunque manifestano la consapevolezza del debitore dell'esistenza del debito e incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (ex plurimis, Cass. 02.09.2019, n. 21947; Cass.
27.03.2017, n. 7820; Cass. 12.02.2010, n. 3371). Ebbene, l'a. 2944 cc è stato correttamente invocato nel caso di specie, atteso che, da un lato, le dichiarazioni riportate nella relazione hanno un significato chiaro ed esplicito (nello specifico,
a pag. 2 della relazione si legge quanto segue: “ in relazione all'imputazione Pt_1
7 riconosce le proprie responsabilità ammettendo di non aver per anni provveduto al pagamento degli alimenti alla figlia”). Dall'altro, non vi sono motivi per dubitare della veridicità di quanto riportato nella relazione che, pur non essendo stata sottoscritta dal è dotata di una certa attendibilità, trattandosi di un Pt_1 documento predisposto dall'EP, un'articolazione del Ministero della Giustizia deputata alla presa in carico delle persone sottoposte a misure esterne all'Istituto penale. Ancora, l'appellante osserva che il riconoscimento contenuto nel documento de qua avrebbe ad oggetto i soli ratei in contestazione nel procedimento penale (ossia: giugno 2009 – giugno 2010, come da indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio). Sennonché, il richiamo all'imputazione va inteso quale richiamo al delitto per il quale risultava imputato
(ossia: violazione degli obblighi familiari) e non tanto quale richiamo al periodo temporale indicato dal PM nel decreto di citazione. Ancora, l'utilizzo dell'avverbio
“per anni”, il fatto che tale dichiarazione sia stata resa nel 2016 ed una lettura contestualizzata della relazione, inducono a ritenere che il abbia inteso Pt_1 riconoscere l'abitualità della propria condotta. Dunque, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il riconoscimento coprisse un arco temporale più ampio del periodo indicato dal PM nell'imputazione.
Per tutte le ragioni che precedono, anche il secondo motivo è da rigettare.
III. Con il terzo motivo, l'appellante ha nuovamente invocato il difetto di legittimazione processuale della Anche quest'ultimo motivo è CP_1 infondato. Il primo giudice ha condivisibilmente richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, che è ferma nel ritenere che il genitore possa agire iure proprio per pretendere il mantenimento disposto a favore del figlio, anche quando quest'ultimo ha raggiunto la maggior età, purché risulti convivente e non economicamente autosufficiente (cfr. Cass. 08.09.2014, n. 18869). Parte appellante, pur non disconoscendo tale orientamento, ne invoca l'inapplicabilità al caso concreto, poiché a suo dire non vi sarebbe stata coabitazione al tempo in cui la madre ha esercitato tale diritto (e dunque al tempo della notifica del precetto, avvenuta nel 2019).
Tale lettura non può essere condivisa. Parte appellante, presumibilmente, muove dall'erroneo assunto per cui i requisiti suddetti siano condizioni della legittimazione processuale ad agire in giudizio del genitore del figlio divenuto maggiorenne. Tuttavia, più correttamente, tali condizioni definiscono la situazione in cui il genitore matura il diritto sostanziale ad ottenere il mantenimento per il figlio iure proprio e non in veste di rappresentante. La
8 legittimazione ad agire in giudizio del genitore, seguendo quest'ottica, è dunque la fisiologica conseguenza della titolarità del diritto sul piano sostanziale. Tanto premesso, è chiaro che ciò che rileva è che le condizioni richiamate dalla giurisprudenza (coabitazione e non autosufficienza) sussistano in relazione al periodo per il quale il genitore chiede il mantenimento, poiché è solo in presenza di tali condizioni che si può dire che il genitore abbia maturato questo diritto iure proprio. Ciò detto, non vi è dubbio che, nel periodo indicato nella domanda attorea (giugno 2009 – giugno 2015), la figlia vivesse ancora con la Parte_2 madre. La circostanza è pacifica ed è stata riconosciuta dallo stesso convenuto
(odierno appellante) che, nell'atto di citazione in opposizione a precetto (pag. 2) ha riferito quanto segue: “La SI.ra non ha rapporto di Controparte_1 coabitazione con la figlia dal 2016”. Per queste ragioni, anche le Parte_2 censure relative al difetto di legittimazione (processuale) della vanno CP_1 respinte.
L'appello è dunque infondato e la sentenza impugnata va interamente confermata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00 euro, parametri minimi tenuto conto della bassa complessità della causa ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
9 - CONDANNA a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 1.984,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
- DICHIARA tenuto ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 Parte_1 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 5.09.2025
Il Cons. relat. estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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