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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA – SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, riunito nelle persone dei sig.ri
Dott. Riccardo Greco Presidente
Dott.ssa Valeria La Battaglia Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore
Dott. Agr. Claudio Rospi Esperto
Geom. Esperto Controparte_1 all'esito dell'udienza di discussione del 22/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'amministratrice di sostegno avv. Anna Gallitelli, difesa dall'avv. Leonardo Salerno (c.f.:
), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in C.F._2
Bernalda (MT), Corso Umberto I n. 75; ricorrente nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco ON C.F._3
Antonio Rizzo (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio professionale CodiceFiscale_4 di quest'ultimo in Policoro (MT), via Antonio de Curtis n. 7; resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 420 c.p.c., , rappresentata dall'amministratrice di sostegno Parte_1
avv. Anna Gallitelli, adiva il Tribunale in intestazione, chiedendo di: a) accertare l'inesistenza di
1 R.G. n. 1340/2024 alcun contratto di fitto in favore di avente ad oggetto l'appezzamento di terreno ON sito nel Comune di Pisticci, contrada Caporotondo, identificato in catasto al foglio 68 part.lle 106,
107, 109, 112,113,114,115, 116 e 125, di cui ella era proprietaria per l'intero, nonché part.lle 110 e
111 di cui era comproprietaria in misura prevalente per 180/192; b) per l'effetto, condannare all'immediato rilascio di detto terreno, occupato sine titulo, nonché al pagamento ON della somma di euro 75.000,00, o di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo risarcimento danni da illegittima occupazione;
c) in via subordinata, dichiarare che l'ammontare del canone di fitto dovuto da era pari ad euro 7.757,00 all'anno - o di quell'altra somma, maggiore o minore, ON che sarebbe stata ritenuta di giustizia - e condannare il resistente al pagamento del canone stesso a decorrere dal mese di marzo 2018 sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine riferiva che: aveva asserito di aver stipulato verbalmente con ON [...]
, suo padre deceduto il 06/03/2005, un contratto di fitto avente ad oggetto il suddetto Persona_1 appezzamento;
al fine di precostituirsi un titolo, aveva denunciato all'Agenzia delle Entrate
l'esistenza di questo contratto verbale di fitto, producendo una dichiarazione a firma propria e dei soggetti titolari delle quote minoritarie di proprietà (12/192) sulle part.lle 110 e 111, indicando un canone pattuito di euro 50,00 per ettaro;
nessun contratto era mai stato stipulato con il resistente, tantomeno per un canone così irrisorio rispetto al pregio del terreni come risultante dalla relazione tecnica di parte a firma del dott. , in base alla quale il canone annuo Persona_2 complessivo poteva essere stimato in misura pari ad euro 7.757,00 (ricavato “moltiplicando la superficie per il valore medio ottenuto fra la media aritmetica dei canoni di affitto ricavati dalle indagini dirette e la media aritmetica dei canoni di affitto ricavata dall'indagine indiretta”); a comprova dell'inesistenza di alcun contratto, v'era la circostanza del mancato pagamento di alcun canone, neppure nella misura asserita di 50,00 euro mensile ad attero.
Lamentava: di subire un pregiudizio economico dall'occupazione abusivo delle sue proprietà da parte dello non percependo il canone di locazione e non potendo ricavarne il prezzo di CP_2 compravendita;
di essere in condizioni economiche di difficoltà, percependo una pensione di circa
1.400,00 euro, con cui riusciva a provvedere al pagamento della retta di soggiorno presso la struttura di degenza in cui attualmente era ricoverata, senza coprire per intero le spese medico-sanitarie occorrenti;
lo di contro, sfruttava il suo terreno, ricavandone guadagni importanti a fronte CP_2 di alcuna controprestazione in suo favore.
2 R.G. n. 1340/2024
Riteneva, pertanto, di aver diritto all'immediata restituzione del terreno e al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente, per non aver goduto dell'immobile durante tutto il periodo di occupazione e non averne percepito i frutti, quantificati in misura pari al canone di fitto per la durata di anni 10.
II. si costituiva in giudizio il 24/12/2024, chiedendo in via preliminare la ON declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e nel merito il rigetto delle avverse pretese, eccependo, in ogni caso, la sussistenza di un suo controcredito da compensare con l'avversa pretesa risarcitoria fino alla concorrenza dell'importo dei canoni che si assumono non pagati. In ogni caso, offriva banco iudicis la somma di euro 1.500,00 pari all'importo dei canoni di locazione relativi agli ultimi cinque anni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, “salva ripetizione all'esito della causa e degli accertamenti che riverranno dalla stessa”.
In rito, rilevava che: l'amministratrice di sostegno aveva promosso il procedimento di conciliazione obbligatoria dinanzi all'Ufficio Agricoltura della Regione Basilicata senza essere stata debitamente autorizzata dal giudice tutelare, che avrebbe dovuto riconoscerle il potere di conciliare e transigere in nome e per conto del soggetto incapace. Eventuali ratifiche successive non sarebbero state idonee a ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 46 Legge n. 203/1982 e all'art. 11 d.lgs. n.
150/2021; non v'era corrispondenza tra la domanda proposta in sede di ADR con nota del
13/09/2023, risoluzione per grave inadempimento, e quella proposta con l'avvio del presente giudizio, accertamento negativo del rapporto di fitto con rilascio del terreno e in ogni caso risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento del terreno. Il difetto di simmetria non consentiva di ritenere verificata la condizione di procedibilità/ammissibilità del ricorso.
Nel merito, poi, evidenziava che ricorrente non aveva dato prova: a) di essere proprietaria dei terreni che rivendicava, evidenziando che l'azione di accertamento negativo di un diritto vantato da terzi su un bene di cui si assumeva essere proprietari assoggettava l'attore allo stesso onere probatorio previsto per l'azione di rivendicazione e cioè la dimostrazione di un acquisto a titolo originario del bene stesso da parte sua o di un suo dante causa;
b) dell'ammontare dei canoni di affitto annui convenuti in modo diverso da quello da lui indicato, euro 300,00 all'anno. L'entità degli stessi non poteva essere stabilito sulla base di una relazione peritale di parte, le cui conclusioni e valutazioni erano ritenute apodittiche e formulate senza considerare, nella stima del valore dei fondi, le migliorie da lui realizzate a proprie spese.
Sosteneva, quindi, che la pretesa risarcitoria di parte ricorrente avrebbe al più potuto essere riconosciuta nei limiti di euro 1.500,00 euro, pari a cinque annualità di canoni di affitto non
3 R.G. n. 1340/2024 corrisposti, essendo prescritto il diritto per le annualità pregresse. A detta somma, tuttavia, opponeva le somme da lui sborsate per la manutenzione e pulizia del possedimento, per euro
6.500,00 nell'ultimo decennio, e a titolo di oneri consortili, per ulteriori euro 3.756,60.
In ultimo, lamentava l'inerzia della ricorrente nella risoluzione delle molestie sfociate in veri e propri atti persecutori in suo danno poste in essere da un tale posto Persona_3 dall'amministratrice di sostegno nella disponibilità di terreni contigui a quelli da lui condotti.
III. All'udienza dell'08/01/2025, la ricorrente veniva autorizzata a depositare note di controdeduzioni e così il resistente successive note di replica, in cui insistevano nelle difese assunte come innanzi. Con riferimento specifico alle censure di rito, la difesa di parte ricorrente resisteva, ritenendo che, al di là delle formule usate, oggetto del presente giudizio e di quello di mediazione fosse comunque il rilascio del terreno.
Il Collegio si riserva in camera di consiglio e, all'esito, dando lettura del dispositivo in udienza, dichiarava l'improcedibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
IV. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, perché non è stato correttamente all'assolto all'obbligo della ricorrente di esperire primariamente il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'art. 11 comma 3 d.lgs. n. 150/2011.
Per orientamento pacifico della giurisprudenza, «in materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all'art.
46 della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità» (v. Cass civ. sez. III sentenza n.13793 del 31/05/2018, sez. II sentenza n.8306 del 23/04/2015, Sez. III sentenza n. 19436 del 15 luglio 2008; Tribunale Castrovillari sentenza n.847 del 20/10/2020).
Perché possa dirsi effettivamente integrato detto presupposto è necessario che sia rispettato il Contr principio di simmetria tra domanda di e domanda giudiziale: non è richiesta una perfetta corrispondenza tra di esse, ma quantomeno vi deve essere una identità delle ragioni della pretesa.
Al contrario, la domanda giudiziale apparirebbe come “nuova” e ciò inficerebbe l'utilità dello
4 R.G. n. 1340/2024 strumento della mediazione che ha una precisa funzione deflattiva, al fine di rendere il processo l'extrema ratio (v. Cassazione sentenza n. 24629 del 07/10/2015).
Ebbene, nel caso che ci occupa, si evidenzia che innanzitutto la richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione è stata presentata al Dipartimento Controparte_4 della Ragione Basilicata, oltre che spedito a dall'avv. Anna
[...] ON
Maria Carmela Guida in data 13/09/2023, senza essere stata previamente autorizzata dal giudice tutelare. L'autorizzazione del 16/10/2024, successiva, ha riguardato l'istanza, depositata dall'amministratrice di sostegno in data 09/10/2024, volta esclusivamente alla proposizione di un'azione legale per ottenere la restituzione del terreno occupato senza titolo dallo CP_2
L'amministratrice di sostegno, dopo aver ricevuto da parte del giudice tutelare, in data 16/10/2024,
l'autorizzazione ad avviare l'azione di rilascio del terreno occupato sine titulo dallo avrebbe CP_2 dovuto proporre prioritariamente il tentativo obbligatorio di conciliazione e successivamente l'azione giudiziaria.
A proposito si evidenzia che, quando l'ADR è obbligatoria, l'autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione dell'azione giudiziale deve ritenersi intesa anche ad avviare il procedimento di conciliazione obbligatorio preliminare, senza che rilevi la mancanza di un espresso riferimento ad esso;
inoltre, la partecipazione alla procedura in questione assume connotati peculiari rispetto all'ipotesi in cui vi partecipino soggetti che abbiano la libera disponibilità delle proprie posizioni giuridiche soggettive, poiché l'amministratrice di sostegno vi partecipa sì, ma non è abilitata a vincolare sic et simpliciter il proprio assistito con un accordo di carattere conciliativo/transattivo; detto accordo tra l'altro deve essere valutato sotto il profilo della convenienza per il beneficiario da parte del giudice tutelare e solo in caso di approvazione da parte di questo, l'amministratrice può esprimere il consenso alla definizione stragiudiziale della controversia come da intese raggiunte con la controparte in sede di ADR. Non è, dunque, ammessa un'autorizzazione preventiva e generica del giudice tutelare alla conciliazione o mediazione per conto del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Anche a voler ipotizzare, poi, che l'autorizzazione all'esercizio dell'azione legale del 16/10/2024 possa esplicare qualche effetto sanante sull'esercizio del tentativo di conciliazione obbligatorio avviato precedentemente, risulta in tutta evidenza che non v'è corrispondenza tra quanto autorizzato, quanto richiesto con l'istanza di conciliazione e quanto domandato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Infatti: • il giudice tutelare ha autorizzato l'azione di rilascio del terreno occupato sine titulo dallo •con l'istanza di conciliazione l'amministratrice ha chiesto CP_2
5 R.G. n. 1340/2024 di avviare il procedimento di ADR sulla domanda di risoluzione del contratto di fitto per grave inadempimento da parte del conduttore. Essendo la proponente un avvocato, si deve ritenere che le espressioni utilizzate siano state impiegate correttamente e proprio nel significato che esse hanno nel nostro ordinamento giuridico;
• nel ricorso introduttivo del presente giudizio, è richiesto di accertare l'occupazione senza titolo dei terreni da parte dello con conseguente ordine di CP_2 rilascio degli stessi e in via subordinata di condannare il resistente al pagamento di un risarcimento del danno patrimoniale pari al canone di locazione che sarebbe stato ragionevole applicare per la tipologia di terreni occupati in un arco temporale di 10 anni.
V. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si rinvengono quelle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, così come enucleate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018,per disporne l'integrale compensazione tra le parti, attesa la definizione in rito del giudizio, il riconoscimento da parte del resistente del mancato pagamento dei canoni di fitto entro i limiti della prescrizione quinquennale e l'impossibilità da parte del resistente di paralizzare il credito di parte ricorrente ponendo in compensazione suoi presunti controcrediti privi del carattere della liquidità, certezza ed esigibilità.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese legali tra le parti.
Motivazioni riservate in 15 giorni.
Così deciso in Matera all'udienza del 22/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Riccardo Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA – SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, riunito nelle persone dei sig.ri
Dott. Riccardo Greco Presidente
Dott.ssa Valeria La Battaglia Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore
Dott. Agr. Claudio Rospi Esperto
Geom. Esperto Controparte_1 all'esito dell'udienza di discussione del 22/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'amministratrice di sostegno avv. Anna Gallitelli, difesa dall'avv. Leonardo Salerno (c.f.:
), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in C.F._2
Bernalda (MT), Corso Umberto I n. 75; ricorrente nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco ON C.F._3
Antonio Rizzo (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio professionale CodiceFiscale_4 di quest'ultimo in Policoro (MT), via Antonio de Curtis n. 7; resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 420 c.p.c., , rappresentata dall'amministratrice di sostegno Parte_1
avv. Anna Gallitelli, adiva il Tribunale in intestazione, chiedendo di: a) accertare l'inesistenza di
1 R.G. n. 1340/2024 alcun contratto di fitto in favore di avente ad oggetto l'appezzamento di terreno ON sito nel Comune di Pisticci, contrada Caporotondo, identificato in catasto al foglio 68 part.lle 106,
107, 109, 112,113,114,115, 116 e 125, di cui ella era proprietaria per l'intero, nonché part.lle 110 e
111 di cui era comproprietaria in misura prevalente per 180/192; b) per l'effetto, condannare all'immediato rilascio di detto terreno, occupato sine titulo, nonché al pagamento ON della somma di euro 75.000,00, o di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo risarcimento danni da illegittima occupazione;
c) in via subordinata, dichiarare che l'ammontare del canone di fitto dovuto da era pari ad euro 7.757,00 all'anno - o di quell'altra somma, maggiore o minore, ON che sarebbe stata ritenuta di giustizia - e condannare il resistente al pagamento del canone stesso a decorrere dal mese di marzo 2018 sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine riferiva che: aveva asserito di aver stipulato verbalmente con ON [...]
, suo padre deceduto il 06/03/2005, un contratto di fitto avente ad oggetto il suddetto Persona_1 appezzamento;
al fine di precostituirsi un titolo, aveva denunciato all'Agenzia delle Entrate
l'esistenza di questo contratto verbale di fitto, producendo una dichiarazione a firma propria e dei soggetti titolari delle quote minoritarie di proprietà (12/192) sulle part.lle 110 e 111, indicando un canone pattuito di euro 50,00 per ettaro;
nessun contratto era mai stato stipulato con il resistente, tantomeno per un canone così irrisorio rispetto al pregio del terreni come risultante dalla relazione tecnica di parte a firma del dott. , in base alla quale il canone annuo Persona_2 complessivo poteva essere stimato in misura pari ad euro 7.757,00 (ricavato “moltiplicando la superficie per il valore medio ottenuto fra la media aritmetica dei canoni di affitto ricavati dalle indagini dirette e la media aritmetica dei canoni di affitto ricavata dall'indagine indiretta”); a comprova dell'inesistenza di alcun contratto, v'era la circostanza del mancato pagamento di alcun canone, neppure nella misura asserita di 50,00 euro mensile ad attero.
Lamentava: di subire un pregiudizio economico dall'occupazione abusivo delle sue proprietà da parte dello non percependo il canone di locazione e non potendo ricavarne il prezzo di CP_2 compravendita;
di essere in condizioni economiche di difficoltà, percependo una pensione di circa
1.400,00 euro, con cui riusciva a provvedere al pagamento della retta di soggiorno presso la struttura di degenza in cui attualmente era ricoverata, senza coprire per intero le spese medico-sanitarie occorrenti;
lo di contro, sfruttava il suo terreno, ricavandone guadagni importanti a fronte CP_2 di alcuna controprestazione in suo favore.
2 R.G. n. 1340/2024
Riteneva, pertanto, di aver diritto all'immediata restituzione del terreno e al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente, per non aver goduto dell'immobile durante tutto il periodo di occupazione e non averne percepito i frutti, quantificati in misura pari al canone di fitto per la durata di anni 10.
II. si costituiva in giudizio il 24/12/2024, chiedendo in via preliminare la ON declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e nel merito il rigetto delle avverse pretese, eccependo, in ogni caso, la sussistenza di un suo controcredito da compensare con l'avversa pretesa risarcitoria fino alla concorrenza dell'importo dei canoni che si assumono non pagati. In ogni caso, offriva banco iudicis la somma di euro 1.500,00 pari all'importo dei canoni di locazione relativi agli ultimi cinque anni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, “salva ripetizione all'esito della causa e degli accertamenti che riverranno dalla stessa”.
In rito, rilevava che: l'amministratrice di sostegno aveva promosso il procedimento di conciliazione obbligatoria dinanzi all'Ufficio Agricoltura della Regione Basilicata senza essere stata debitamente autorizzata dal giudice tutelare, che avrebbe dovuto riconoscerle il potere di conciliare e transigere in nome e per conto del soggetto incapace. Eventuali ratifiche successive non sarebbero state idonee a ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 46 Legge n. 203/1982 e all'art. 11 d.lgs. n.
150/2021; non v'era corrispondenza tra la domanda proposta in sede di ADR con nota del
13/09/2023, risoluzione per grave inadempimento, e quella proposta con l'avvio del presente giudizio, accertamento negativo del rapporto di fitto con rilascio del terreno e in ogni caso risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento del terreno. Il difetto di simmetria non consentiva di ritenere verificata la condizione di procedibilità/ammissibilità del ricorso.
Nel merito, poi, evidenziava che ricorrente non aveva dato prova: a) di essere proprietaria dei terreni che rivendicava, evidenziando che l'azione di accertamento negativo di un diritto vantato da terzi su un bene di cui si assumeva essere proprietari assoggettava l'attore allo stesso onere probatorio previsto per l'azione di rivendicazione e cioè la dimostrazione di un acquisto a titolo originario del bene stesso da parte sua o di un suo dante causa;
b) dell'ammontare dei canoni di affitto annui convenuti in modo diverso da quello da lui indicato, euro 300,00 all'anno. L'entità degli stessi non poteva essere stabilito sulla base di una relazione peritale di parte, le cui conclusioni e valutazioni erano ritenute apodittiche e formulate senza considerare, nella stima del valore dei fondi, le migliorie da lui realizzate a proprie spese.
Sosteneva, quindi, che la pretesa risarcitoria di parte ricorrente avrebbe al più potuto essere riconosciuta nei limiti di euro 1.500,00 euro, pari a cinque annualità di canoni di affitto non
3 R.G. n. 1340/2024 corrisposti, essendo prescritto il diritto per le annualità pregresse. A detta somma, tuttavia, opponeva le somme da lui sborsate per la manutenzione e pulizia del possedimento, per euro
6.500,00 nell'ultimo decennio, e a titolo di oneri consortili, per ulteriori euro 3.756,60.
In ultimo, lamentava l'inerzia della ricorrente nella risoluzione delle molestie sfociate in veri e propri atti persecutori in suo danno poste in essere da un tale posto Persona_3 dall'amministratrice di sostegno nella disponibilità di terreni contigui a quelli da lui condotti.
III. All'udienza dell'08/01/2025, la ricorrente veniva autorizzata a depositare note di controdeduzioni e così il resistente successive note di replica, in cui insistevano nelle difese assunte come innanzi. Con riferimento specifico alle censure di rito, la difesa di parte ricorrente resisteva, ritenendo che, al di là delle formule usate, oggetto del presente giudizio e di quello di mediazione fosse comunque il rilascio del terreno.
Il Collegio si riserva in camera di consiglio e, all'esito, dando lettura del dispositivo in udienza, dichiarava l'improcedibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
IV. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, perché non è stato correttamente all'assolto all'obbligo della ricorrente di esperire primariamente il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'art. 11 comma 3 d.lgs. n. 150/2011.
Per orientamento pacifico della giurisprudenza, «in materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all'art.
46 della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità» (v. Cass civ. sez. III sentenza n.13793 del 31/05/2018, sez. II sentenza n.8306 del 23/04/2015, Sez. III sentenza n. 19436 del 15 luglio 2008; Tribunale Castrovillari sentenza n.847 del 20/10/2020).
Perché possa dirsi effettivamente integrato detto presupposto è necessario che sia rispettato il Contr principio di simmetria tra domanda di e domanda giudiziale: non è richiesta una perfetta corrispondenza tra di esse, ma quantomeno vi deve essere una identità delle ragioni della pretesa.
Al contrario, la domanda giudiziale apparirebbe come “nuova” e ciò inficerebbe l'utilità dello
4 R.G. n. 1340/2024 strumento della mediazione che ha una precisa funzione deflattiva, al fine di rendere il processo l'extrema ratio (v. Cassazione sentenza n. 24629 del 07/10/2015).
Ebbene, nel caso che ci occupa, si evidenzia che innanzitutto la richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione è stata presentata al Dipartimento Controparte_4 della Ragione Basilicata, oltre che spedito a dall'avv. Anna
[...] ON
Maria Carmela Guida in data 13/09/2023, senza essere stata previamente autorizzata dal giudice tutelare. L'autorizzazione del 16/10/2024, successiva, ha riguardato l'istanza, depositata dall'amministratrice di sostegno in data 09/10/2024, volta esclusivamente alla proposizione di un'azione legale per ottenere la restituzione del terreno occupato senza titolo dallo CP_2
L'amministratrice di sostegno, dopo aver ricevuto da parte del giudice tutelare, in data 16/10/2024,
l'autorizzazione ad avviare l'azione di rilascio del terreno occupato sine titulo dallo avrebbe CP_2 dovuto proporre prioritariamente il tentativo obbligatorio di conciliazione e successivamente l'azione giudiziaria.
A proposito si evidenzia che, quando l'ADR è obbligatoria, l'autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione dell'azione giudiziale deve ritenersi intesa anche ad avviare il procedimento di conciliazione obbligatorio preliminare, senza che rilevi la mancanza di un espresso riferimento ad esso;
inoltre, la partecipazione alla procedura in questione assume connotati peculiari rispetto all'ipotesi in cui vi partecipino soggetti che abbiano la libera disponibilità delle proprie posizioni giuridiche soggettive, poiché l'amministratrice di sostegno vi partecipa sì, ma non è abilitata a vincolare sic et simpliciter il proprio assistito con un accordo di carattere conciliativo/transattivo; detto accordo tra l'altro deve essere valutato sotto il profilo della convenienza per il beneficiario da parte del giudice tutelare e solo in caso di approvazione da parte di questo, l'amministratrice può esprimere il consenso alla definizione stragiudiziale della controversia come da intese raggiunte con la controparte in sede di ADR. Non è, dunque, ammessa un'autorizzazione preventiva e generica del giudice tutelare alla conciliazione o mediazione per conto del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Anche a voler ipotizzare, poi, che l'autorizzazione all'esercizio dell'azione legale del 16/10/2024 possa esplicare qualche effetto sanante sull'esercizio del tentativo di conciliazione obbligatorio avviato precedentemente, risulta in tutta evidenza che non v'è corrispondenza tra quanto autorizzato, quanto richiesto con l'istanza di conciliazione e quanto domandato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Infatti: • il giudice tutelare ha autorizzato l'azione di rilascio del terreno occupato sine titulo dallo •con l'istanza di conciliazione l'amministratrice ha chiesto CP_2
5 R.G. n. 1340/2024 di avviare il procedimento di ADR sulla domanda di risoluzione del contratto di fitto per grave inadempimento da parte del conduttore. Essendo la proponente un avvocato, si deve ritenere che le espressioni utilizzate siano state impiegate correttamente e proprio nel significato che esse hanno nel nostro ordinamento giuridico;
• nel ricorso introduttivo del presente giudizio, è richiesto di accertare l'occupazione senza titolo dei terreni da parte dello con conseguente ordine di CP_2 rilascio degli stessi e in via subordinata di condannare il resistente al pagamento di un risarcimento del danno patrimoniale pari al canone di locazione che sarebbe stato ragionevole applicare per la tipologia di terreni occupati in un arco temporale di 10 anni.
V. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si rinvengono quelle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, così come enucleate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018,per disporne l'integrale compensazione tra le parti, attesa la definizione in rito del giudizio, il riconoscimento da parte del resistente del mancato pagamento dei canoni di fitto entro i limiti della prescrizione quinquennale e l'impossibilità da parte del resistente di paralizzare il credito di parte ricorrente ponendo in compensazione suoi presunti controcrediti privi del carattere della liquidità, certezza ed esigibilità.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese legali tra le parti.
Motivazioni riservate in 15 giorni.
Così deciso in Matera all'udienza del 22/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Riccardo Greco
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