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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4118/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 673 TARI 2024
- AVV PAGAMENTO n. 16323 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: nessuna richiesta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18/7/2024 al Comune di Maddaloni e pervenuto in Corte il 24/7/2025, la Ricorrente_1 srl, in persona dell'amm.re p.t., a mezzo difensore esponeva che:
- in data 23.05.2025 le erano stati notificati dal Comune di Marcianise gli avvisi di pagamento n°673 e
16323, rispettivamente relativi al pagamento della Tassa sui rifiuti per gli anni 2024 e 2025, con i quali veniva chiesto il pagamento di complessivi €.10.363,00, di cui €.5.357,00 relativamente all'anno 2024 ed
€.5.006,00 relativo all'anno 2025 per la quota fissa e per la quota variabile, distintamente calcolate per ciascuna annualità;
- i richiesti tributi si riferivano alla tassa smaltimento rifiuti relativa al capannone-deposito, sito in Marcianise, alla Indirizzo_1.c. (Immobile Zona Industriale ASI Sud p T/1, mq. 1000, f.io 20, n. 5437, sub.2 categ. 001);
- in detto capannone essa società svolgeva attività di carpenteria metallica e la relativa lavorazione e trasformazione.
Ciò premesso, assumeva che nulla era dovuto per le ragioni che seguono.
Il servizio di smaltimento dei rifiuti, relativamente al quale il Comune di Marcianise aveva chiesto il pagamento in contestazione, non era mai stato erogato nella zona ove è ubicata la struttura industriale de essa società, la quale, pertanto, si era vista costretta ad adempiere a detta incombenza mediante la ditta privata di smaltimento rifiuti “Società_1 s.r.l.”, ovviamente accollandosene i relativi oneri economici.
D'altronde, tutti i rifiuti prodotti nell'esercizio di attività economiche dovevano essere considerati rifiuti speciali, sottratti al servizio comunale della raccolta e del trasporto e, di conseguenza, esclusi dall'ambito di applicazione della Tari, a condizione che fossero avviati allo smaltimento e al recupero a cura e spese dei relativi produttori.
Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati e spese con distrazione.
In data 12/1/2026 si costituiva il Comune di Marcianise, contrastando il ricorso stante la legittimità del proprio operato.
Richiamava il regolamento comunale Tari ed alla sua stregua assumeva che gli avvisi impugnati erano legittimi e da confermare. La Tassa era destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedevano, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tanto, d'altronde, trovava conferma nel D. L.vo 3/04/2006, n. 152 (Codice
Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 in viogore dall'anno 2021. Si riportava anche alla giurisprudenza della S.C. (ex plurimis sentenze n. 28030 del 4 ottobre 2023; del 15 novembre 2024, n.
29538; ord. 23 maggio 2019, n. 14038), che ha affermato che “esclusa nella specie l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residuava comunque la relativa applicazione invece a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no”. Ed ancora,
l'imposizione, nella misura della sola quota fissa, muove in "relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti") ed ha “la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”.
Concludeva per il rigetto del ricorso con spese e, nel contempo, instava per la partecipazione a distanza all'udienza pubblica, chiesta da parte ricorrente.
All'odierna udienza pubblica, presente parte ricorrente ed attivata la partecipazione a distanza, si dava atto del fallimento di ogni tentativo si contraddittorio con il difensore del Comune;
la Corte, indi, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i termini della vicenda come riassuntivamente esposti in parte narrativa da intendersi quivi riportati, la ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per quanto si preciserà all'esito delle argomentazioni che seguono.
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche del Testo Unico dell'ambiente (D.Lgs.
152/2006) dovute al D.Lgs. 116/2020 come indicato dal Comune, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti Tari per le aziende industriali. Esse riguardano: l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici, dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;
sarebbero tassabili, pertanto, solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che, invece, producono rifiuti urbani. Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato, che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione;
in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (come detto uffici, mense, spogliatoi ecc..) è dovuta solo la parte fissa della tariffa;
per poter esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune entro un data prestabilita.
La riscrittura degli articoli 183 e 184 del Testo Unico Ambientale ha riformulato la definizione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, mentre la modifica dell'art. 198 ha eliminato la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Ora è lo stesso testo del D.Lgs.
116/2020 che riporta nell'allegato L-quater, l'elenco dei rifiuti provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, elenco unico e valido per tutta la nazione;
rifiuti prodotti da un ben definito elenco di 29 attività e funzioni, pubbliche o private, indicate nell'allegato L quinquies. In questo ultimo elenco non compare più la precedente categoria “20 - attività industriali con capannoni di produzione”.
Dalla lettura delle rinnovate definizioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali, delle categorie, che li producono, comparate con le disposizioni applicative della Tari contenute specialmente nel comma 649 della L.
147/2013, emerge il seguente quadro, confermato dalla Circolare Ministeriale del 12/04/2021: sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera Tari (quota fissa e quota variabile della tariffa come pretesa nel caso di specie) le superficie produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.), in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese e responsabilità, i relativi produttori. Sono, altresì, esclusi dall'assoggettamento all'intera Tari (quota fissa e quota variabile della tariffa) tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Restano ancora escluse dalla Tari le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche (cabine elettriche, montacarichi, locali destinati alla stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere ecc..), in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani.
Restano, di contro, individuate e sottoposte al pagamento dell'intera Tari le cosiddette aree di superfici terziarie delle aziende, ovvero gli uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree di ristoro, mense/refettori e locali similari.
Applicando quanto sopra rappresentato alla situazione dell'odierna ricorrente come descritta e come documentata (vedi contratto con la Società_1 srl;
attestati e formulari, fatture etc relative a parte degli anni 2024 e 2025, cui si riferiscono i due avvisi di accertamento impugnati, in cui la Tari è pretesa sia per la c.d. quota fissa che quota variabile) il tributo come richiesto va annullato, poiché i rifiuti prodotti sono rifiuti speciali ed alla raccolta, trasporto e stoccaggio di essi provvede la ricorrente a mezzo dell'azienda privata indicata.
Al più ed essendo ancora in tempo, il Comune potrà compiere un accertamento in loco per verificare se essa sede societaria insista su una superficie, sulla quale si possa anche individuare una utilizzazione ad uso uffici, e mense e locali funzionalmente connessi atta a giustificare l'applicazione della Tari a titolo di rifiuti urbani, se ed in quanto, poi, esso Comune sia in grado di superare il rilievo di parte ricorrente, secondo cui il Comune di Marcianise non avrebbe mai istituzionalizzato ed attivato nella c.d. zona industriale, in cui insiste la società ricorrente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
L'esito della vicenda comporta la soccombenza del Comune in ordine alle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese, che liquida, in favore dei difensori antistatari, in euro 1.600,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Caserta, 26/1/2026 Il Presidente est.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4118/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 673 TARI 2024
- AVV PAGAMENTO n. 16323 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: nessuna richiesta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18/7/2024 al Comune di Maddaloni e pervenuto in Corte il 24/7/2025, la Ricorrente_1 srl, in persona dell'amm.re p.t., a mezzo difensore esponeva che:
- in data 23.05.2025 le erano stati notificati dal Comune di Marcianise gli avvisi di pagamento n°673 e
16323, rispettivamente relativi al pagamento della Tassa sui rifiuti per gli anni 2024 e 2025, con i quali veniva chiesto il pagamento di complessivi €.10.363,00, di cui €.5.357,00 relativamente all'anno 2024 ed
€.5.006,00 relativo all'anno 2025 per la quota fissa e per la quota variabile, distintamente calcolate per ciascuna annualità;
- i richiesti tributi si riferivano alla tassa smaltimento rifiuti relativa al capannone-deposito, sito in Marcianise, alla Indirizzo_1.c. (Immobile Zona Industriale ASI Sud p T/1, mq. 1000, f.io 20, n. 5437, sub.2 categ. 001);
- in detto capannone essa società svolgeva attività di carpenteria metallica e la relativa lavorazione e trasformazione.
Ciò premesso, assumeva che nulla era dovuto per le ragioni che seguono.
Il servizio di smaltimento dei rifiuti, relativamente al quale il Comune di Marcianise aveva chiesto il pagamento in contestazione, non era mai stato erogato nella zona ove è ubicata la struttura industriale de essa società, la quale, pertanto, si era vista costretta ad adempiere a detta incombenza mediante la ditta privata di smaltimento rifiuti “Società_1 s.r.l.”, ovviamente accollandosene i relativi oneri economici.
D'altronde, tutti i rifiuti prodotti nell'esercizio di attività economiche dovevano essere considerati rifiuti speciali, sottratti al servizio comunale della raccolta e del trasporto e, di conseguenza, esclusi dall'ambito di applicazione della Tari, a condizione che fossero avviati allo smaltimento e al recupero a cura e spese dei relativi produttori.
Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati e spese con distrazione.
In data 12/1/2026 si costituiva il Comune di Marcianise, contrastando il ricorso stante la legittimità del proprio operato.
Richiamava il regolamento comunale Tari ed alla sua stregua assumeva che gli avvisi impugnati erano legittimi e da confermare. La Tassa era destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedevano, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tanto, d'altronde, trovava conferma nel D. L.vo 3/04/2006, n. 152 (Codice
Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 in viogore dall'anno 2021. Si riportava anche alla giurisprudenza della S.C. (ex plurimis sentenze n. 28030 del 4 ottobre 2023; del 15 novembre 2024, n.
29538; ord. 23 maggio 2019, n. 14038), che ha affermato che “esclusa nella specie l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residuava comunque la relativa applicazione invece a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no”. Ed ancora,
l'imposizione, nella misura della sola quota fissa, muove in "relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti") ed ha “la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”.
Concludeva per il rigetto del ricorso con spese e, nel contempo, instava per la partecipazione a distanza all'udienza pubblica, chiesta da parte ricorrente.
All'odierna udienza pubblica, presente parte ricorrente ed attivata la partecipazione a distanza, si dava atto del fallimento di ogni tentativo si contraddittorio con il difensore del Comune;
la Corte, indi, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i termini della vicenda come riassuntivamente esposti in parte narrativa da intendersi quivi riportati, la ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per quanto si preciserà all'esito delle argomentazioni che seguono.
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche del Testo Unico dell'ambiente (D.Lgs.
152/2006) dovute al D.Lgs. 116/2020 come indicato dal Comune, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti Tari per le aziende industriali. Esse riguardano: l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici, dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;
sarebbero tassabili, pertanto, solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che, invece, producono rifiuti urbani. Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato, che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione;
in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (come detto uffici, mense, spogliatoi ecc..) è dovuta solo la parte fissa della tariffa;
per poter esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune entro un data prestabilita.
La riscrittura degli articoli 183 e 184 del Testo Unico Ambientale ha riformulato la definizione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, mentre la modifica dell'art. 198 ha eliminato la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Ora è lo stesso testo del D.Lgs.
116/2020 che riporta nell'allegato L-quater, l'elenco dei rifiuti provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, elenco unico e valido per tutta la nazione;
rifiuti prodotti da un ben definito elenco di 29 attività e funzioni, pubbliche o private, indicate nell'allegato L quinquies. In questo ultimo elenco non compare più la precedente categoria “20 - attività industriali con capannoni di produzione”.
Dalla lettura delle rinnovate definizioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali, delle categorie, che li producono, comparate con le disposizioni applicative della Tari contenute specialmente nel comma 649 della L.
147/2013, emerge il seguente quadro, confermato dalla Circolare Ministeriale del 12/04/2021: sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera Tari (quota fissa e quota variabile della tariffa come pretesa nel caso di specie) le superficie produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.), in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese e responsabilità, i relativi produttori. Sono, altresì, esclusi dall'assoggettamento all'intera Tari (quota fissa e quota variabile della tariffa) tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Restano ancora escluse dalla Tari le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche (cabine elettriche, montacarichi, locali destinati alla stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere ecc..), in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani.
Restano, di contro, individuate e sottoposte al pagamento dell'intera Tari le cosiddette aree di superfici terziarie delle aziende, ovvero gli uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree di ristoro, mense/refettori e locali similari.
Applicando quanto sopra rappresentato alla situazione dell'odierna ricorrente come descritta e come documentata (vedi contratto con la Società_1 srl;
attestati e formulari, fatture etc relative a parte degli anni 2024 e 2025, cui si riferiscono i due avvisi di accertamento impugnati, in cui la Tari è pretesa sia per la c.d. quota fissa che quota variabile) il tributo come richiesto va annullato, poiché i rifiuti prodotti sono rifiuti speciali ed alla raccolta, trasporto e stoccaggio di essi provvede la ricorrente a mezzo dell'azienda privata indicata.
Al più ed essendo ancora in tempo, il Comune potrà compiere un accertamento in loco per verificare se essa sede societaria insista su una superficie, sulla quale si possa anche individuare una utilizzazione ad uso uffici, e mense e locali funzionalmente connessi atta a giustificare l'applicazione della Tari a titolo di rifiuti urbani, se ed in quanto, poi, esso Comune sia in grado di superare il rilievo di parte ricorrente, secondo cui il Comune di Marcianise non avrebbe mai istituzionalizzato ed attivato nella c.d. zona industriale, in cui insiste la società ricorrente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
L'esito della vicenda comporta la soccombenza del Comune in ordine alle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese, che liquida, in favore dei difensori antistatari, in euro 1.600,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Caserta, 26/1/2026 Il Presidente est.