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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 19157/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 13668/2023 R.G. relativa alla precedente fase di ATP
posto che con decreto dell'8.4.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di
“note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 13.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Grillo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.7.2023 (al quale veniva assegnato il n. 13668/2023 R.G.), riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico al fine di sentir accertare in capo allo stesso la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, sulla base della domanda amministrativa del 30.8.2022.
Lamentava che la competente commissione medica aveva ritenuto la sussistenza “solo” del requisito di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione, ritenendo che l'istante Persona_1 non è possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 a decorrere dal 3.7.2023.
Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 9.9.2024 (al quale è stato assegnato il n. 19157/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza
1 del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2023, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Riunita la causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. ha ritenuto che Persona_2 l'istante è possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2022.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Deve, dunque, dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2022.
CP_ Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell' per il principio della soccombenza.
A carico di tale istituto vengono poste anche le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2022; CP_ b) condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in
€ 3.864,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate nella misura del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
CP_ c) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
In Napoli, il 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 19157/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 13668/2023 R.G. relativa alla precedente fase di ATP
posto che con decreto dell'8.4.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di
“note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 13.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Grillo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.7.2023 (al quale veniva assegnato il n. 13668/2023 R.G.), riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico al fine di sentir accertare in capo allo stesso la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, sulla base della domanda amministrativa del 30.8.2022.
Lamentava che la competente commissione medica aveva ritenuto la sussistenza “solo” del requisito di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione, ritenendo che l'istante Persona_1 non è possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 a decorrere dal 3.7.2023.
Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 9.9.2024 (al quale è stato assegnato il n. 19157/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza
1 del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2023, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Riunita la causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. ha ritenuto che Persona_2 l'istante è possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2022.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Deve, dunque, dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2022.
CP_ Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell' per il principio della soccombenza.
A carico di tale istituto vengono poste anche le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa del 30.8.2022; CP_ b) condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in
€ 3.864,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate nella misura del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
CP_ c) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
In Napoli, il 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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