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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 182 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 182 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 6/3/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DURGONI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
DURGONI GIUSEPPE
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Quartucciu in data 27/7/1991 con regime patrimoniale della comunione legale dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1991, numero 4, parte
I.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (22/12/1992), (2/9/1997) e Per_1 Per_2 Per_3
(22/12/1992).
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che personali, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
2 DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
“1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Niente è dovuto da entrambi i coniugi nei confronti dell'altro.
3) La casa di Olbia, via Marco Polo, 43, è di proprietà di entrambe i coniugi, che la metteranno in vendita a breve, ma per ora ci abita da tempo il solo sig. , e continuerà a farlo, avendo Parte_1
la sig.ra già lasciato la casa di famiglia. Controparte_1
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 182 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 182 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 6/3/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DURGONI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
DURGONI GIUSEPPE
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Quartucciu in data 27/7/1991 con regime patrimoniale della comunione legale dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1991, numero 4, parte
I.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (22/12/1992), (2/9/1997) e Per_1 Per_2 Per_3
(22/12/1992).
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che personali, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
2 DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
“1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Niente è dovuto da entrambi i coniugi nei confronti dell'altro.
3) La casa di Olbia, via Marco Polo, 43, è di proprietà di entrambe i coniugi, che la metteranno in vendita a breve, ma per ora ci abita da tempo il solo sig. , e continuerà a farlo, avendo Parte_1
la sig.ra già lasciato la casa di famiglia. Controparte_1
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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